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1 COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA N. 37 del 17/01/2013 OGGETTO:ORDINANZA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM10 - MISURE EMERGENZIALI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 2 Tenuto conto che: in data 26/07/2012 il Comune di Forlì ha sottoscritto il decimo Accordo di Programma sulla Qualità dell'aria 2012-2015 per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla U.E. di cui al D.Lgs. N.155 del 13 agosto 2010"; l Accordo regionale individua un complesso di misure strutturali, di mitigazione delle emissioni, gestionali ed emergenziali da applicarsi per il risanamento della qualità dell'aria; le misure emergenziali da mettere in atto in caso di superamento dei livelli di PM 10 nell atmosfera sono dettagliate all'art. 7 del suddetto Accordo di Programma e prevedono un meccanismo automatico di attivazione delle misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento atmosferico. Considerato che: è presente una rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria secondo il D.Lgs 155/2010 gestita da ARPA e che include il territorio del Comune di Forlì; ARPA Emilia-Romagna pubblica settimanalmente il Bollettino relativo ai Provvedimenti straordinari 2012-2015 nella giornata di martedì, definito giorno di controllo dall'accordo di programma, contenente i dati sulla qualità dell'aria nei 7 e nei 14 giorni precedenti. Considerato inoltre che in data 31/10/2012 è stata adottata l'ordinanza contenente le misure emergenziali n. 504 e che la stessa prevedeva la possibilità di aumentare l'incisività del provvedimento agendo sull'estensione dell'area oggetto delle limitazioni. Vista la decisione di Giunta Comunale n.13 del 15/01/2013 con sui si esprime parere favorevole ad estendere l'area oggetto delle limitazioni del traffico, ad allineare la tipologia di limitazioni e il metodo di verifica delle condizioni emergenziali all'art.7 dell'accordo di programma e a revocare l'ordinanza n. 504 del 31/10/2012. Vista la revoca n. 30 del 15/01/2013 che prevede che una specifica ordinanza emergenziale venga adottata sulla base degli indirizzi assunti dalla Giunta Comunale con decisione n. 13 del 15/01/2013. Visti inoltre: le ordinanze di mitigazione delle emissioni da traffico in area urbana del Comune di Forlì: l'ordinanza n. 427 del 28/09/2012 che disciplina la circolazione dei veicoli più inquinanti dal lunedì al venerdì; l'ordinanza n. 428 del 28/09/2012 che disciplina la circolazione dei veicoli il giovedì e per le prime domeniche del mese; l art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della Strada, con il quale si dà circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti; l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli enti locali adottato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco. ORDINA

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PRIVATA DINAMICA 3 SULL'AREA URBANA COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO 1 (sono esclusi gli assi di attraversamento della città come indicati in rosso) la domenica successiva DALLE 08:30 ALLE 18:30 CON VALIDITÀ DAL 01 OTTOBRE AL 31 MARZO per i periodi invernali 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 alle seguenti tipologie di veicoli: autoveicoli benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3; autoveicoli diesel precedenti all'euro 3 e autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato; ciclomotori e motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1; ciclomotori e motocicli Euro 1; veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'euro 3, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categorie superiore. NEI SEGUENTI CASI EMERGENZIALI: 1. nel caso di superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m 3 di PM 10 nel territorio della provincia di pertinenza del Comune di Forlì nei 7 giorni continuativi precedenti il giorno di controllo (martedì) 2. nel caso i superamenti di cui al punto 1 perdurino per ulteriori 7 giorni consecutivi nella provincia di pertinenza del Comune di Forlì o in un'altra provincia della Regione Emilia Romagna valutati nel giorno di controllo (martedì) In quest'ultimo caso (punto 2) sono altresì applicate le seguenti misure fino alla verifica del martedì successivo: 1) riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (massimo 19 C in case, uffici e luoghi per attività associative e di culto, attività commerciali; massimo 17 C in luoghi sede di attività industriali e artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni ospedali, case di cura, scuole e luoghi sede di attività sportive; 2) Nelle abitazioni dotate di sistema multi-combustibile è vietato l utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto; ; 3) Potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti in base alle limitazioni della circolazione in vigore.

Il giorno di controllo per la verifica della sussistenza delle sopracitate condizioni emergenziali è il martedì e il relativo Bollettino Liberiamolaria verrà pubblicato sul sito http://www.arpa.emr.it/liberiamo/ e sul sito internet del Comune di Forlì. 4 Le limitazioni di cui sopra si applicano anche nel periodo compreso fra il 1 Dicembre e il 6 Gennaio. Sono esclusi dalle limitazioni sulla circolazione della presente ordinanza i veicoli elencati nell Allegato 2. RICORDA INOLTRE che, secondo quanto previsto dal Codice della strada è in vigore l obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale; AVVERTE che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà con sanzione amministrativa ai sensi e con le modalità previste dal Nuovo Codice della Strada all'art.7 comma 1 lettera b. AVVISA che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto; che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'albo Pretorio; DISPONE che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell utente stradale con l apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.Lvo 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione; che il Servizio Viabilità provveda all esecuzione del presente atto con l apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito e sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili; DISPONE che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione; e che ne sia data comunicazione a: Prefettura di Forlì-Cesena Questura di Forlì Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì Comandante del Corpo di Polizia Municipale Comandante Sezione Polizia Stradale di Forlì Presidente della Regione Emilia Romagna

Presidente della Provincia di Forlì- Cesena Dirigente Servizio Stampa e Pubbliche Relazioni del Comune di Forlì Direttore della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena dell ARPA Direttore Generale dell Azienda USL di Forlì Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell Azienda USL di Forlì Direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale Presidente Romagna Acque S.p.A. Presidente HERA S.p.A. Presidente START ROMAGNA Direzione ANAS BOLOGNA Ufficio Relazioni per il pubblico Sindaci dei Comuni del Comprensorio Forlivese 5 Forlì, IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Ing. Silvano Allegretti

6 Allegato 1 PLANIMETRIA DELL'AREA URBANA OGGETTO DELLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE PER CONDIZIONI EMERGENZIALI

Allegato 1 COMUNE DI FORLI' AREA SERIVI AL TERRITORIO-UNITA' AMBIENTE DELIMITAZIONE DELL'AREA URBANA OGGETTO DEL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER MISURE EMERGENZIALI (ORD. N. 37 DEL 17/01/2013) N AREA NON INTERESSATA DAL PROVVEDIMENTO AREA URBANA OGGETTO DEL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PERCORSI DI TRANSITO ESCLUSI DAL PROVVEDIMENTO TANGENZIALE ESISTENTE ED ESCLUSA DAL PROVVEDIMENTO RONCADELLO MALMISSOLE RAVENNA LUGO casello A14 VILLANOVA CERVIA BOLOGNA VILLAGRAPPA CARPINELLO IL QUATTRO SAN VARANO FIRENZE LA SELVA H Ospedale PIERANTONI CESENA RIMINI ROVERE AEROPORTO VECCHIAZZANO CARPENA GRISIGNANO PREDAPPIO SAN LORENZO IN NOCETO MELDOLA MELDOLA

7 Allegato 2 VEICOLI NON SOGGETTI AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA Categorie di veicoli non soggetti a limitazione della circolazione: 1) veicoli elettrici e ibridi; 2) veicoli a benzina e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5; 3) veicoli a gas metano o GPL; 4) veicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti; con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti; veicoli condivisi (car sharing); 5) veicoli diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo; 6) veicoli diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni; 7) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2-Euro 3; 8) veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni. 9) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza; 10) veicoli in servizio di polizia e di sicurezza pubblica; 11) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; veicoli di lavoratori, muniti di certificazione del datore di lavoro, che hanno un orario di lavoro che comporta spostamenti fuori dall orario coperto dal Servizio Pubblico; 12) veicoli adibiti al trasporto postale e i veicoli di corrieri espressi; 13) carri funebri e veicoli al seguito e cortei nuziali; 14) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e, agenti e rappresentanti di commercio; 15) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.), 16) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap); 17) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; 18) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; 19) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); 20) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.); 21) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Polizia Municipale; 22) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari, 23) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; 24) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri; veicoli dei professionisti addetti alla sicurezza dei cantieri; 25) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di

guida (almeno due persone a bordo); 26) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate; 27) veicoli di cittadini italiani o stranieri diretti o provenienti dagli alberghi e officine/garage privati situati dell area oggetto di limitazione. I suddetti potranno produrre l attestazione, anche successivamente, dopo il rilascio da parte dell albergo o dell'officina/garage; 28) veicoli degli utenti degli asili nido, delle scuole materne, delle scuole elementari, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l orario di entrata ed uscita del minore indicato sull attestazione di frequenza che deve riportare anche l orario di entrata e uscita (compreso, se usufruenti, l orario di uscita del servizio post-scuola) rilasciata dai dirigenti scolastici, su percorso espressamente indicato sull attestazione; 29) veicoli del personale scolastico e universitario, muniti di apposita certificazione, che svolgono lezioni in più plessi scolastici nell arco di una stessa giornata; 30) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; 31) veicoli di giornalisti o degli addetti stampa purché muniti dell apposito tesserino; 32) veicoli al servizio di rappresentanti degli Organi istituzionali dello Stato, della Provincia e del Comune limitatamente a motivi di interesse pubblico che potrebbero essere pregiudicati dai divieti stessi; 33) Il Comando di Polizia Municipale, può rilasciare l autorizzazione in deroga ai divieti previsti dalla presente ordinanza per comprovati e contingenti motivi di interesse pubblico che potrebbero risultare gravemente pregiudicati dai divieti stessi. 8 AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l) furgoni blindati per il trasporto valori; m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: n) trattrici stradali; o) autospazzatrici;

p) autospazzaneve; q) autopompe; r) autoinnaffiatrici; s) autoveicoli attrezzi; t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; u) autoveicoli gru; v) autoveicoli per il soccorso stradale; w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; x) autosgranatrici; y) autotrebbiatrici; z) autoambulanze; aa) autofunebri; bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; cc) autoveicoli per disinfezioni; dd) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema; ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; hh) autocappella; ii) auto attrezzate per irrorare i campi; jj) autosaldatrici; kk) auto con installazioni telegrafiche; ll) autoscavatrici; mm) autoperforatrici; nn) autosega; oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; pp) autopompe per calcestruzzo; qq) autoveicoli per uso abitazione; rr) autoveicoli per uso ufficio; ss) autoveicoli per uso officina; tt) autoveicoli per uso negozio; uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 9