NUOVE AZIONI DOPO LE SCOSSE DI FINE OTTOBRE. SOSTEGNI A IMPRESE,SOSPENSIONI,PROROGHE ETC.

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INFORMA Newsletter della Confederazione Italiana Agricoltori dell Umbria Via Mario Angeloni, 1 06125 Perugia Tel.: 075.7971056 Fax: 075.5002956 E-mail: umbria@cia.it www.ciaumbria.it SPECIALE SISMA LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DECRETO NUOVE AZIONI DOPO LE SCOSSE DI FINE OTTOBRE. SOSTEGNI A IMPRESE,SOSPENSIONI,PROROGHE ETC. Con il Decreto-Legge n. 205 dell 11 novembre 2016 sono stati individuati ulteriori interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma nel Centro Italia ed è stato ampliato il numero dei Comuni (il cosiddetto cratere ) ufficialmente colpiti dal terremoto che ha avuto inizio il 24 agosto. Di seguito una sintesi degli interventi previsti dai decreti-legge 189 del 17 ottobre e 205 dell 11 novembre 2016. RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI Contributi pari al 100 per cento delle spese sostenute per ricostruire, ripristinare e riparare gli immobili distrutti o danneggiati, siano essi ad uso abitativo, non abitativo, produttivo, agricolo e per servizi pubblici o privati. I contributi non sono ammessi per unità immobiliari che, al 24 agosto, risultavano inutilizzabili perchè collabenti, fatiscenti o inagibili; per tali immobili potrà essere riconosciuto un contributo per le spese di demolizione, rimozione materiali e pulizia dell area. Per info http://www.governo.it/sites/governo.it/files/slide_terremoto_20161011_0.pdf 1

SOSTEGNO ALLE IMPRESE COLPITE Contributi in conto interessi alle imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni del cratere, comprese le imprese agricole che hanno fondi nel cratere e sede principale ubicata fuori. Sono previsti interventi in conto capitale alle imprese che, dopo il 24 agosto, realizzino investimenti produttivi nelle zone colpite. I criteri per l erogazione saranno stabiliti da un Decreto del ministro dell Economia e delle Finanze. SOSTEGNO AD AZIENDE AGRICOLE, AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE -Incrementate le risorse destinate a coprire il costo delle commissioni per l accesso alle garanzie dirette prestate da Ismea. -Contributi alla zootecnia bovina da carne e da latte, ovicaprina e suinicola per assicurare continuità produttiva nelle zone colpite. Non sono previsti aiuti per il comparto equino, molto importante nell area interessata dal sisma; la Cia si è già attivata per sanare questa spiacevole carenza in sede di conversione in Legge dei Decreti. -Rimborso delle spese sostenute per acquistare macchinari o acquisirli in locazione e per l effettuazione di ulteriori interventi necessari per la prosecuzione dell attività. Per poter accedere al rimborso è necessario dimostrare, attraverso un apposita perizia rilasciata da un professionista abilitato, la riconducibilità causale diretta dei danni agli eventi sismici. INTERVENTI A FAVORE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche nelle zone colpite con finanziamenti a tasso zero, a copertura del 100 per cento degli investimenti, fino a 30mila euro rimborsabili in 10 anni con 3 anni di preammortamento. -Sostenere, sempre nelle zone colpite, la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli, dell artigianato, dell industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, con finanziamenti a tasso zero, a copertura del 100 per cento degli investimenti, fino a 600mila euro rimborsabili in 8 anni con 3 anni di preammortamento. INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI Concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, coperta da relativa contribuzione figurativa, per la durata di 4 mesi dal 24 agosto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. L indennità interessa: a) I lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni del cratere ; b) i lavoratori sopra individuati, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all evento sismico. 2

NEUTRALIZZAZIONE EFFETTI CIVILISTICI PER PERDITE DI ESERCIZIO Per le imprese con sede/unità locali nei territori dei Comuni interessati dal sisma, le perdite relative all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 non rilevano nell'esercizio in cui si realizzano e nei quattro esercizi successivi ai fini dell'applicazione dei seguenti artt. del Codice Civile: artt 2446-2482bis: in materia di riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 e obblighi degli amministratori; artt 2447-2482ter: in materia di riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3, con riduzione al di sotto del limite legale, e obblighi degli amministratori; art 2484: in materia di scioglimento della società per riduzione del capitale socialeal di sotto del minimo legale (salvo quanto disposto dagli artt 2447 e 2482 ter); art 2545- duodecies: in materia di scioglimento della società cooperativa per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. DETASSAZIONE CONTRIBUTI, INDENNIZZI E RISARCIMENTI Per i soggetti con sede/unità locali nei territori dei Comuni interessati dal sisma non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'irap, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi a danni derivanti dal sisma verificati con perizia, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER ADEMPIMENTI E VERSAMENTI Sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: -i versamenti del diritto annuale alle Camere di commercio; -i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, i termini di decadenza e prescrizione riferiti all attività degli uffici finanziari (compresi quelli locali e regionali); -i versamenti dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti su immobili agricoli ed extragricoli; -l esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione; -il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà dello Stato o di enti pubblici, ovvero adibiti a uffici statali o pubblici; -le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo (ma entro il 31 maggio 2017) la richiesta di iscrizione alle Camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al DPR 581/93, il modello unico di dichiarazione ex L.70/94 e la richiesta di 3

verifica periodica degli strumenti; -il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni tipo con i conseguenti slittamenti sotto il profilo dell imposizione fiscale; -il pagamento delle rate relative alle provvidenza per lo sviluppo della proprietà coltivatrice; -il pagamento di prestazioni e accertamenti effettuati dai servizi veterinari dell SSN a carico di residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma; -i versamenti e gli adempimenti verso le Pubbliche amministrazioni a carico di professionisti e Caf, attivi nei comuni interessati, per conto di clienti e aziende non operanti nelle zone colpite dal sisma, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nelle aree terremotate rappresentino almeno il 50% del capitale sociale. Per quanto attiene i versamenti delle ritenute che devono essere operate dai sostituti di imposta si precisa che esse non erano state sospese dal precedente decreto ministeriale il quale tuttavia aveva previsto, in caso di impossibilità da parte dei sostituti di imposta ad operare, la non punibilità per cause di forza maggiore: il comma 1 dell'articolo 48 del decreto legge in oggetto precisa che le ritenute, le quali avrebbero dovuto essere operate e versate nel periodo compreso tra il 24 agosto ed il 19 ottobre 2016, potranno essere effettuate entro il 31 maggio 2017 senza l'applicazione di sanzione e interessi. PROROGA DEI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI L'originario termine del 20 dicembre 2016 per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti tributari sospesi, ovvero quelli scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto ed il 16 dicembre, è stato prorogato e differenziato: -i versamenti dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 30 settembre 2017; la ripresa dei tributi sospesi avviene anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Modalità e termini della ripresa dei versamenti sono stabiliti con decreto del Mef ai sensi dell'art 9, comma 2 bis della L 212/2000; -gli adempimenti tributari dovranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2017. La competente Autorità di regolazione dei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas disponga, con propri provvedimenti disporrà una sospensione temporanea, con decorrenza dal 24 agosto 2016 e per un periodo non superiore ai 6 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nel medesimo periodo in relazione alle utenze situate nei Comuni del cratere. 4

Non sono rilevanti, ai fini del computo del reddito di lavoro dipendente, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere concessi: -dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni compresi nel cratere ; -dai datori di lavoro privati operanti nei suddetti Comuni a favore dei propri lavoratori, anche se non residenti in tali Comuni. Non sono sanzionabili le ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro in scadenza tra il 24 agosto ed il 31 dicembre 2016, eseguite da lavoratori autonomi e da datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni compresi nel cratere. Non è inoltre dovuta l'imposta di bollo sulle istanze presentate alla pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2016 da persone fisiche residenti/domiciliate o da persone giuridiche con sede legale/operativa nei Comuni terremotati individuati. DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE AGRICOLE Per quanto attiene alle imprese agricole l'art. 48 introduce specifiche disposizioni: -il comma 6 introduce un differimento al 1 marzo 2017 per gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici (con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni); -il comma 8 stabilisce che qualora esse non riescano ad adempiere agli obblighi ed agli impegni connessi alla Politica agricola comunitaria 2014/2020, mantengano comunque per l'anno di domanda 2016 il diritto al'aiuto; -il comma 13 dell'articolo 48 sospende i termini anche relativamente agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 24 agosto 2016-30 settembre 2017: essi dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Eventuali versamenti già effettuati non potranno essere oggetto di rimborso. IRPEF, IRES, IMU E TASI I fabbricati distrutti, oppure oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili (totalmente o parzialmente), non concorrono alla formazione del reddito imponibile (irpef e ires), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e comunque fino all'anno di imposta 2017. I medesimi fabbricati sono inoltre esenti da imu e tasi a decorrere dalla data scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità ma comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Per poter beneficiare delle suddette disposizioni il contribuente deve dichiarare entro il 28 febbraio 2017 la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale la quale, nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'agenzia delle entrate territorialmente competente. 5

INTESA CIA-HERACOMM, ENERGIA MENO CARA SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA E L'IMPORTANTE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES Nei giorni scorsi è stata sottoscritta una convenzione tra la Cia dell'umbria ed Heracomm, uno dei più rilevanti gestori di servizi di pubblico interesse operanti nel nostro Paese. L'intesa è finalizzata a ridurre considerevolmente il costo della bolletta energetica degli associati Cia. Come è noto, infatti, l'energia rappresenta una delle voci più pesanti nei bilanci delle imprese agricole ed agroalimentari; rendere più leggera questa voce attraverso una serie di iniziative di sistema, prima tra tutte quella rivolta alla diffusione delle agroenergie, è sempre stato un preciso obiettivo dell'azione della Cia. Heracomm offre servizi energetici, idrici e ambientali a oltre 4,4 milioni di cittadini in 358 comuni italiani riservando una forte e costante attenzione alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale di impresa; attenzione che si concretizza nelle opzioni e nei requisiti contenuti nelle offerte commerciali (fornitura di energie da fonti rinnovabili, buone pratiche di gestione delle forniture e dei servizi tese a tutelare l ambiente tramite il risparmio di materia prima e la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera). Nella pagina seguente sono riportati i contenuti essenziali della convenzione che contempla offerte molto convenienti per la fornitura di luce e gas. 6

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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016 CHI PUO' ASSICURARSI L agricoltore attivo COSA ASSICURARE Prodotto Olive, Uva, Frutta Frumento ed altri cereali minori Tabacco e ortaggi Colture da seme Mais, sorgo, girasole Zootecnia QUANDO ASSICURARSI Tipologia colture A ciclo autunno primaverile Colture permanenti A ciclo primaverile A ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche Scadenza 30 aprile 30 aprile 31 maggio 15 luglio 31 ottobre Polizza agevolata Rimborsata finoal65% AVVERSITA' ASSICURABILI Catastrofali Di frequenza Accessorie Alluvione Gelo brina Siccità Grandine Vento forte Eccesso di pioggia Eccesso di neve Vento caldo Colpo di sole Sbalzo termic Per info e/o richiedere un preventivo: assicurazioni-umbria@cia.it Stefania Racugno 370/3211463 8

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