Ordinanza concernente la misurazione ufficiale

Documenti analoghi
Ordinanza concernente la misurazione ufficiale

Ordinanza concernente la misurazione ufficiale

Ordinanza concernente la misurazione ufficiale

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Legge sulla misurazione ufficiale (dell 8 novembre 2005)

Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) 1 (dell 8 novembre 2005)

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sulla navigazione militare

Direttiva sul rilievo delle opere militari nella misurazione ufficiale

Accordo amministrativo

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sui nomi geografici. (ONGeo) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Accordo

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

ottobre 2009 ISTITUZIONI

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Ordinanza sullo stato civile

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Direttive del Consiglio federale concernenti l utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF

Transcript:

Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU) Modifica del 7 marzo 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 novembre 1992 1 concernente la misurazione ufficiale è modificata come segue: Sostituzione di un espressione Negli articoli 26 capoverso 2, 31 capoverso 2, 51 capoverso 3, 56 capoverso 4 l espressione «il Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituita con «il Dipartimento». Art. 2 cpv. 2 secondo periodo 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) definisce i principi del procedimento in modo tale che i risultati dei lavori possano servire alla misurazione ufficiale. Art. 3 Piano di realizzazione La Confederazione stabilisce la strategia per i lavori di misurazione previa consultazione dei Cantoni e concorda con essi un piano di realizzazione a medio e a lungo termine. I Cantoni provvedono all attuazione di tale piano. Art. 5 lett. b e c Sono componenti della misurazione ufficiale: b. i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale; c. il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario; Art. 6 Modello dei dati della misurazione ufficiale 1 Il modello dei dati descrive il contenuto, conformemente al catalogo degli oggetti, e la struttura dei dati in un linguaggio di descrizione dei dati normalizzato. 1 RS 211.432.2 2001-1173 507

2 Il catalogo degli oggetti comprende i livelli d informazione seguenti: a. i punti fissi; b. la copertura del suolo; c. gli oggetti singoli; d. l altimetria; e. la nomenclatura; f. i beni immobili; g. le condotte sotterranee; h. le suddivisioni amministrative. 3 Il livello d informazione «beni immobili» comprende anche i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie. Art. 6 bis Competenze del Dipartimento 1 Il Dipartimento definisce il catalogo degli oggetti e stabilisce i dati da rilevare, la loro esattezza e attendibilità nonché le altre esigenze relative. 2 Per assicurare a lungo termine la disponibilità dei dati della misurazione ufficiale e la loro compatibilità con altri sistemi d informazione, esso stabilisce il linguaggio di descrizione dei dati normalizzato e l interfaccia della misurazione ufficiale (IMU). 3 Esso stabilisce il contenuto degli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale nonché quello degli altri documenti tecnici da allestire e ne disciplina la tenuta a giorno e la manutenzione. Art. 7 508 Piano per il registro fondiario 1 Il piano per il registro fondiario è l estratto grafico allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale che, come parte integrante del registro fondiario, delimita i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie; ad esso è conferito in quanto elemento costitutivo del registro fondiario l effetto giuridico ai sensi del Codice civile svizzero. 2 Nel piano per il registro fondiario deve essere indicato il contenuto dei livelli d informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli», «nomenclatura», «beni immobili», «condotte sotterranee» e «parti delle suddivisioni amministrative». 3 I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. 4 La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) stabilisce come debba essere rappresentato il piano per il registro fondiario. Art. 8 e 9 Abrogati

Art. 10 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione I Cantoni possono ampliare i contenuti della misurazione ufficiale previsti dal diritto federale nei limiti stabiliti dal Dipartimento e prescrivere esigenze supplementari in materia di misurazione. Art. 13 cpv. 2 lett. a 2 I Cantoni possono disporre che l accertamento dei confini avvenga in base a piani, riprese fotogrammetriche o altri documenti idonei: a. nelle zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola 2 nonché in quelle non produttive; Art. 17 cpv. 2 lett. b e c 2 I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni, segnatamente: b. per i beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie, i cui segni di terminazione sono costantemente minacciati dall attività agricola o da altre cause; c. in zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola, nonché nelle regioni non produttive. Art. 20 Sistema di riferimento geodetico 1 La misurazione ufficiale si fonda sul sistema di riferimento CH1903 della misurazione nazionale svizzera. 2 Esso è definito da: a. il punto fondamentale del centro meridiano del vecchio osservatorio di Berna; b. la proiezione cilindrica conforme ad asse obliquo sull ellissoide di Bessel 1841; c. il sistema di coordinate piane e rettangolari con le coordinate Y = 600 000.000 m e X = 200 000.000 m per il punto fondamentale; d. la «Pierre du Niton» a Ginevra come punto d origine del sistema altimetrico usuale a 373,600 metri sul livello del mare. 3 Le coordinate e le altimetrie dei punti fissi della misurazione nazionale nel sistema di riferimento CH1903 costituiscono i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale 1903 (MN03) per la planimetria e della livellazione nazionale 1902 (LF02) per l altimetria. 4 In casi giustificati, il Dipartimento può autorizzare l utilizzazione di un nuovo quadro di riferimento per la misurazione nazionale. 2 RS 912.1 509

Art. 21 cpv. 1 e 2 1 Nell ambito del piano di realizzazione i Cantoni determinano la data d esecuzione delle singole misurazioni. 2 I Cantoni possono stabilire che il primo rilevamento e il rinnovamento vengano e seguiti a tappe. Ogni tappa comprende almeno un livello d informazione completo conformemente al modello dei dati e si estende a un più vasto territorio contiguo; la prima tappa deve comprendere il livello d informazione «punti fissi». La D+M può eccezionalmente autorizzare un altra procedura se essa sembra adeguata dal punto di vista tecnico. Art. 25 cpv. 1 1 L ufficiale del registro fondiario può iscrivere nel registro fondiario la divisione o riunione di fondi nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie solo qualora venga esibito il documento di mutazione firmato dall ingegnere geometra patentato competente. Art. 27 cpv. 1 e 4 1 Terminata la verifica, la D+M esamina se le esigenze della Confederazione sono state rispettate. Essa designa i documenti da presentare. 4 La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all esame preliminare. Art. 28 cpv. 3 lett. b 3 I Cantoni disciplinano la procedura, tenendo conto dei principi seguenti: b. il piano del registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale, allestiti in vista della tenuta del registro fondiario, sono pubblicati; Art. 29 Approvazione 1 Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa la liquidazione di opposizioni presentate in prima istanza, l autorità cantonale competente approva, indipendentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, sempre che il risultato di un eventuale esame preliminare sia positivo e che le carenze constatate siano state corrette. 2 Con l approvazione, questi elementi della misurazione assumono la forza probatoria di documenti pubblici. Art. 30 Riconoscimento da parte della Confederazione I lavori di misurazione sono riconosciuti come misurazione ufficiale conforme al diritto federale (art. 1 cpv. 1) se: 510

a. i lavori soddisfano le esigenze dell eventuale rapporto della D+M conformemente all articolo 27 capoverso 2; b. la procedura di deposito non è sfociata in adeguamenti contrari al diritto federale; c. l opera è stata approvata dal Cantone. Art. 30 bis Indennizzo da parte della Confederazione 1 La Confederazione e il Cantone concordano gli indennizzi, in funzione dei costi o forfetari, versati dalla Confederazione e stabiliscono le modalità di pagamento. 2 L ammontare dell indennizzo della Confederazione è stabilito definitivamente all atto del riconoscimento. Art. 31 cpv. 1 1 Le componenti della misurazione ufficiale devono essere conservate in modo tale che l integralità e la qualità siano garantite in ogni momento. Art. 32 Abrogato Art. 38 cpv. 3 3 Agli uffici dell Amministrazione generale della Confederazione possono essere fatturati unicamente i costi dovuti al mandato e al tempo impiegato. Art. 40 cpv. 1 e 3 5 1 Il servizio specializzato della Confederazione è la D+M. Essa è diretta da un ingegnere geometra patentato. 3 Essa cura l applicazione delle norme e degli standard tecnici previsti nel settore dei dati d incidenza territoriale della Confederazione. 4 Essa assicura inoltre il coordinamento tra la misurazione ufficiale e altri progetti federali di misurazione, consiglia gli uffici federali nell ambito della raccolta dei dati della misurazione ufficiale e rappresenta gli interessi della Confederazione nei confronti dei Cantoni e di terzi. 5 In collaborazione con i servizi cantonali di vigilanza sulle misurazioni, essa è autorizzata, nell adempimento del suo compito, a tenere un registro dei dati concernente i differenti lavori di misurazione e i relativi assuntori responsabili. Art. 41 Servizio di volo Il servizio di volo dell Ufficio federale di topografia è a disposizione per eseguire le riprese aerofotogrammetriche della misurazione ufficiale. 511

Art. 44 cpv. 1, 2 e 4 1 I Cantoni disciplinano l esecuzione dei lavori da parte di ingegneri geometri patentati e di altri specialisti della misurazione mediante contratti d appalto o istruzioni di servizio. E fatto salvo l articolo 46. 2 I lavori non eseguiti direttamente dal Cantone concernenti i livelli d informazione «punti fissi», «beni immobili», «nomenclatura», «suddivisioni amministrative» e quelli relativi alla conservazione della misurazione ufficiale possono essere affidati solo a: a. Comuni, altri enti di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto pubblico che dispongono di un proprio ufficio di misurazione diretto da un ingegnere geometra patentato; b. ingegneri geometri patentati. 4 La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all approvazione dei contratti e delle istruzioni di servizio. Art. 46 cpv. 2 secondo periodo 2 I dati dei livelli d informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «altimetria», rilevati conformemente ai principi e alle esigenze della misurazione ufficiale dalle aziende ferroviarie, devono essere ripresi nella misurazione ufficiale. Titolo prima dell art. 47 Capitolo ottavo: Indennizzi federali e costi residui Sezione 1: Indennizzi federali Art. 47 cpv. 2 lett. b 2 Sono esclusi dal calcolo segnatamente: b. le spese cagionate dagli ampliamenti cantonali; Art. 48 bis Indennizzi forfetari I principi di cui all articolo 47 sono applicabili per analogia alle convenzioni concluse tra la Confederazione e il Cantone in materia di indennizzi forfetari. Art. 49 I Cantoni stabiliscono chi debba sopportare i costi ancora scoperti dopo deduzione degli indennizzi federali. Art. 51 cpv. 4 Concerne soltanto il testo tedesco. 512

Art. 55 Piano corografico 1 I Cantoni possono stabilire che i piani corografici originali o relative riproduzioni vengano allestiti fintanto che non siano disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione. 2 I piani corografici esistenti devono essere tenuti a giorno nei settori in cui non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione. 3 La Confederazione partecipa alle spese unicamente nella misura in cui non esista una misurazione ufficiale conformemente alle nuove disposizioni. Art. 56 cpv. 1 1 Le numerizzazioni provvisorie sono considerate provvedimenti speciali per la conservazione delle misurazioni particellari ai sensi dell articolo 5 capoverso 3 del decreto federale del 20 marzo 1992 3 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale. II La presente modifica entra in vigore il 1 aprile 2003. 7 marzo 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 3 RS 211.432.27 513