La gestione della risorsa idrica demaniale: problematiche e prospettive

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Ordine dei Geologi della Toscana Giornata di Studio ANNO 2008 LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA IN TOSCANA Hotel Michelangelo viale F.lli Rosselli, 2 - Firenze 30 maggio 2008 La gestione della risorsa idrica demaniale: problematiche e prospettive dott. geol. Alberto Pedone, Prov. di Arezzo

Competenza in materia di risorse idriche alle province dal 2001 LR 91/1998 L. 36/1994 tutte le acque sono pubbliche Solo nel 1999 diventa effettivo il regime di pubblicità di tutte le acque DPR 238/1999 Ogni utilizzo di acqua è soggetto ad autorizzazione e concessione come disciplinato dal Testo Unico sulle acque RD 1775/1933

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. TITOLO I - Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche TITOLO II - Disposizioni speciali sulle acque sotterranee TITOLO III - Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica TITOLO IV - Contenzioso TITOLO V - Disposizioni generali e transitorie 4. Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni

TITOLO II Disposizioni speciali sulle acque sotterranee 92. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge. (Giurisprudenza) 93. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. 94. Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione (48). (Giurisprudenza) 95. Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire. L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione. Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore. Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo. Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria. 96. Qualora l'ufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici che può senz'altro respingerla. 97. Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall'art. 7 della L. 25 giugno, 1865, n. 2359 (49), ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo, ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli. Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precedente art. 95. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata. 98. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli artt. 7 e 8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità (49) e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni. 99. Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. 100. L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.

101. L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennità: 1 - quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata; 2 - quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi; 3 - nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda; 4 - per contravvenzione al 2 comma del precedente articolo. 102. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore delle miniere. Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili. (Giurisprudenza) 103. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta. ( ) Lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95. Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta. In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso. (Giurisprudenza) 104. (Abrogato) 105. Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche. Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione. L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del Genio civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici. 106. L'ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione (49/a).

legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) Art. 14 - Competenze provinciali 1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni in materia di difesa del suolo conferite alla Regione e non riservate alla Regione stessa ai sensi dell art. 12 o attribuite ai Comuni ai sensi dell art. 15 ed in particolare: a) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche; b) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri; c) manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda categoria nonchè delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri; d) compiti di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico; e) polizia delle acque; f) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità fino a 1 milione di metri cubi; g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonche` la determinazione dei canoni di concessione per l`utilizzo del demanio stesso e l`introito dei relativi proventi; h) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell art. 43, comma 3, del Testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso d acqua riguardi il territorio di più province la nomina dovrà avvenire d intesa fra queste ultime. 2. Le Province ricomprese in un medesimo ambito territoriale di difesa del suolo esercitano le funzioni di cui al presente articolo in forma coordinata ed in raccordo con le funzioni concernenti la gestione delle risorse idriche integrate di competenza delle corrispondenti autorità di ambito, di cui alla legge regionale n. 81/1995. A tal fine la Regione emana appositi indirizzi tesi a garantire l unitarietà della gestione degli ambiti territoriali di difesa del suolo. 2 bis. Le Province destinano le risorse introitate a seguito delle concessioni per l`utilizzo del demanio idrico al finanziamento dell`organizzazione dei servizi e degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell`assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri enti locali interessati 3. Per l esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le province possono delegare le comunità montane o avvalersi dei consorzi di bonifica istituiti ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), ricadenti nello stesso ambito di difesa del suolo, cartografia allegato B.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1999, n. 238 - Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999) Art. 1 - Demanio idrico 1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. 3. Ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti, nonché delle discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trattamento e di depurazione delle acque. 4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 2 - Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 910 del codice civile, gli articoli 1, 2, 3 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, l'articolo 1, l'articolo 103, secondo comma, dalla parola: «Se»alla parola: «caso» e l'articolo 104 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti.

ITER PROCEDURALE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (in Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 245). Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. Esempio dell iter di autorizzazione e concessione per la escavazione di un pozzo ad uso diverso dal domestico (procedura ISO 9001 della Provincia di Arezzo)

4.0 SUBPROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA 4.1 Gestione dell utente Il tempo massimo per assegnare il codice pratica alla domanda è di 10 gg. dalla data di protocollo. La domanda è presentata dal cittadino che richiede l autorizzazione/concessione utilizzando il modulo predisposto (MO.01_PR.08_RI_ACS_modulo ricerca e concessione acqua sotterranea) disponibile presso il Servizio Acque e Demanio Idrico o reperibile all indirizzo internet www.provincia.arezzo.it. Nel caso i terreni nei quali si intende effettuare la ricerca ricadano all interno di comuni che hanno costituito lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), l istanza viene prodotta tramite lo sportello unico, al quale dovranno essere inviate anche le eventuali richieste di integrazione e le determinazioni finali del procedimento. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell anno. La domanda arriva alla Segreteria Generale della Provincia che appone un timbro che attesta la data di ingresso e all Ufficio Protocollo della Provincia che appone il numero e la data di protocollo. Il Responsabile U.O. assegna la pratica all addetto. L addetto, entro 10 giorni dalla data di protocollo, assegna alla domanda il codice pratica (numero progressivo annuale) in base alla data di ingresso ed al numero di protocollo e lo annota nell apposito spazio del modulo MO.01_PR.08_RI_ACS.

L addetto raccoglie tutta la documentazione in una cartella contrassegnata con il codice pratica. L identificazione e la rintracciabilità della Domanda durante tutto l iter di rilascio dell autorizzazione/concessione è effettuata mediante il codice pratica assegnato. 4.2 Istruttoria Il tempo massimo di istruttoria è pari a 75 gg dalla data di protocollo generale. 4.2.1 Istruttoria amministrativa L istruttoria amministrativa è curata dall addetto incaricato dal Responsabile dell U.O. e prevede: 1. la registrazione della domanda nel software water ; 2. la verifica dell esatta compilazione del modulo; 3. la verifica della completezza degli allegati alla domanda utilizzando anche gli archivi presenti presso il Servizio (Archivio denunce pozzi); 4. la richiesta di integrazioni in caso di documentazione incompleta o mancante che deve essere prodotta all ufficio entro 30 gg dalla data della richiesta stessa ; 5. la verifica dell eventuale documentazione integrativa pervenuta; 6. l invio di comunicazione informativa al proprietario del terreno se soggetto diverso dal richiedente; 7. la restituzione di una copia della richiesta in bollo al Richiedente ai fini della comunicazione di avvio del procedimento; 8. l invio di copia della domanda al Comune interessato dall intervento (per competenza ai sensi dei D. Lgs. 152/2006); 9. l invio di copia della domanda all Azienda USL se in domanda è stato dichiarato l uso potabile dell acqua; 10. l invio di copia del piano di massima allegato alla domanda alla Regione Toscana Area Attività Minerarie per il rilascio del parere di competenza; trascorsi inutilmente 20 giorni il richiesto parere si intende espresso favorevolmente;

11. la redazione su modello (MO.02_PR.08_RI_ACS_modulo ordinanza di sopralluogo) dell ordinanza contenente l avviso che rende pubblica la domanda, stabilisce i tempi di pubblicazione (15 giorni) e fissa data, ora e luogo della visita di accertamento locale ed il salvataggio del relativo file nell apposita cartella, creata dal software per ciascuna pratica; 12. l invio dell ordinanza di cui al punto 11 al Comune interessato dall intervento per la pubblicazione nell Albo, al richiedente, ed al tecnico progettista. 4.2.2. Istruttoria Tecnica Nel giorno stabilito nell avviso di cui al precedente punto 11, l istruttore tecnico incaricato dal Responsabile dell U.O. si reca nel luogo dell intervento e verifica: 1. che il pozzo non sia stato scavato; 2. che la documentazione tecnica allegata alla domanda corrisponda allo stato dei luoghi; 3. l eventuale esistenza di altri pozzi nella stessa ditta; 4. raccoglie eventuali osservazioni o opposizioni; 5. richiede eventuale documentazione integrativa stabilendo i tempi di consegna. Alla fine del sopralluogo l istruttore tecnico redige il relativo verbale (in bollo) utilizzando il Modello MO.03_PR.08_RI_ACS_modulo verbale di sopralluogo, facendolo sottoscrivere a tutti partecipanti, avendo cura di salvare il relativo file nell apposita cartella, creata dal software per ciascuna pratica.

4.3. Redazione atto finale del subprocedimento di autorizzazione alla ricerca Il tempo massimo per la redazione dell atto finale è pari a 15 gg dalla data del sopralluogo di cui al paragrafo 4.2.2. L addetto redige la determina di autorizzazione alla ricerca nella quale vengono dettate le prescrizioni per la realizzazione dei lavori, viene concesso un termine massimo di un anno per la realizzazione degli stessi e richiesti i seguenti allegati da inviare alla fine dei lavori: 1. relazione tecnica finale 2. piano di utilizzazione 3. schede tecniche pozzo 4. prove di portata 5. elaborati grafici L addetto trasmette l atto, con allegato rapporto istruttorio controfirmato dal Responsabile U.O., alla firma del Dirigente del Servizio. Una volta che la determina è stata numerata, vistata e protocollata l addetto procede all invio di copia della stessa all utente, al Comune e per conoscenza al tecnico progettista. L addetto riceve la comunicazione di inizio lavori da parte della Ditta e, dopo aver verificato che sia stato indicato il Direttore dei lavori, la archivia nel fascicolo. Alla conclusione dei lavori l addetto riceve ed esamina la relativa comunicazione di fine lavori integrata dagli allegati sopraindicati ai punti da 1 a 5 e li archivia nel fascicolo.

5.0 SUBPROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE Con la conclusione dei lavori si apre il subprocedimento relativo alla concessione di derivazione di acqua sotterranea che si è avviato con l istanza unica redatta su modulo MO.01_PR.08_RI_ACS. I due procedimenti hanno la visita di sopralluogo come momento comune, pertanto il verbale redatto con MO.03_PR.08_RI_ACS ha valore anche per il procedimento di concessione. 5.1 Istruttoria Il tempo massimo di istruttoria è pari a 80 gg dalla data di protocollo della comunicazione di fine lavori. L istruttoria è curata dall istruttore tecnico incaricato dal Responsabile dell U.O. e prevede: 1. la verifica della documentazione indicata ai punti da 1 a 5 del precedente paragrafo; 2. la richiesta e la verifica delle eventuali integrazioni ritenute necessarie; 3. la verifica che l intervento sia stato realizzato nel rispetto delle modalità e prescrizioni indicate nella determina di autorizzazione alla ricerca; 4. l invio di copia della documentazione di fine lavori indicata al paragrafo 4.3 all Autorità di Bacino per il rilascio del parere di competenza, che deve essere espresso entro i 40 giorni dalla data di ricezione; 5. la redazione dell avviso per rendere pubblica la domanda mediante pubblicazione sul BURT; 6. l invio di copia dell avviso contenente gli estremi della domanda per la pubblicazione sul BURT alla Regione Toscana sia mediante posta ordinaria che mediante posta elettronica ; 7. redazione della relazione sull istruttoria svolta utilizzando il modello MO.04_PR.08_ACS_modulo relazione di istruttoria, con allegata anche la bozza di Disciplinare di concessione contenente le condizioni alle quali deve sottostare la concessione nonché i relativi canoni e lo sottopone al visto del Responsabile U.O. e del Dirigente del Servizio, avendo cura di salvare i relativi files nell apposita cartella, creata dal software per ciascuna pratica.

5.2 Redazione atto finale del subprocedimento di concessione di derivazione Ottenuto il visto del dirigente l addetto amministrativo invia al richiedente la richiesta di pagamento dell imposta di registro e di eventuali canoni pregressi. Il tempo massimo per l invio della richiesta dei pagamenti è pari a 10 gg dalla data del visto del Dirigente. Ricevuti gli attestati di pagamento, l addetto amministrativo invita il richiedente alla firma del disciplinare, che sarà completato con i dati delle ricevute dei versamenti effettuati. Il Disciplinare, con firma del richiedente autenticata dal Dirigente del Servizio o da altro funzionario delegato, viene trasmesso per l apposizione del numero di Repertorio all Ufficio Contratti della Provincia e per la conseguente registrazione all Ufficio di Registro. Successivamente l addetto redige la Determina di autorizzazione alla concessione di derivazione e trasmette l atto alla firma del Dirigente del Servizio ed all Ufficio competente alla numerazione della determina. Una volta che la determina è stata numerata, vistata e protocollata l addetto la invia al richiedente e alla Regione Toscana per la pubblicazione sul BURT nonché all U.O. Demanio Idrico per la gestione della riscossione dei canoni.

e ora qualche numero 60 80 domande autorizzazione-concessione di nuovi pozzi/anno 400-600 comunicazioni di pozzi ad uso domestico realizzati/anno WEBwATer Catasto pozzi della Provincia di Arezzo http://geoweb.ar-tel.it/webwater/viewer.htm Fonti di approvvigionamento degli acquedotti pubblici: POZZI SORGENTI ACQUE SUPERFICIALI ATO 3 (Publiacqua) 83 68 12 ATO 4 (Nuove Acque) 328 600 16

Concessioni preferenziali: 500 sorgenti ad uso diverso dal domestico 8.500 pozzi ad uso diverso dal domestico 1100 mancata consegna 650 in giacenza 6150 consegnate 2350 non hanno risposto 3800 hanno risposto 1600 avviate le procedure di concessione 2200 dichiarati domestici