Amministratore di sostegno Le iniziative dei notai della Lombardia Di Giovanni Santarcangelo

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Amministratore di sostegno Le iniziative dei notai della Lombardia Di Giovanni Santarcangelo Dal 19 marzo è in vigore la legge 6/2004, che ha introdotto la figura dell'amministratore di sostegno, il cui scopo è fornire assistenza a soggetti parzialmente o totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi, sia temporaneamente sia definitivamente (soprattutto persone affette da infermità o da menomazioni fisiche o psichiche) e per i quali l'ordinamento offriva solo il ricorso all'interdizione o all'inabilitazione. Con la nuova figura la legge intende tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona in difficoltà ha residenza o domicilio. Il giudice provvede entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno, con decreto motivato immediatamente esecutivo. La scelta dell'amministratore avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario, preferibilmente tra i prossimi congiunti o tra coloro che già se ne prendono cura. L'amministratore può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può nominare con decreto motivato una persona diversa da quella designata. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, padre, madre, figlio o fratello o sorella, parente entro il quarto grado. Il procedimento di nomina è molto semplificato rispetto all'interdizione: il ricorso può essere presentato direttamente dai prossimi congiunti; non occorre rivolgersi all'avvocato e il procedimento si svolge dinanzi al giudice tutelare che, essendo giudice singolo, si muove con maggiore celerità. Proprio per venire incontro a questa richiesta di rapidità, il Consiglio notarile di Milano e la Scuola di notariato della Lombardia ha predisposto uno schema di ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, così da individuare un primo, possibile percorso utile ai professionisti e ai giudici. 1

Schema di ricorso per la nomina dell amministratore di sostegno Si propone qui di seguito uno schema di ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, riportando a margine le norme di legge che disciplinano il contenuto del ricorso (in azzurro) e alcune note operative. ILL.MO SIGNOR GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI (1) Sezione staccata di (2) Normativa: L ADS è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona per la quale si chiede la nomina ha la residenza o il domicilio (art. 404). (1) Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell amministratore di sostegno. (2) Quando il Comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una Sezione Distaccata di Tribunale il ricorso va presentato presso la Sezione Distaccata. Il sottoscritto nato a il e residente in... via n (tel. n., fax n., e.mail ) (1) nella sua qualità di (2) dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore (art. 406.1), dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (art. 417.1), dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (art. 406.3). [Può essere proposto anche dall interdetto o inabilitato, nonché dal tutore o curatore, ma in tal caso è presentato congiuntamente all istanza di revoca e dinanzi al giudice competente per quest ultima] (art. 406.2). (1) Si riportano le generalità del ricorrente. È opportuno aggiungere, oltre all indirizzo, anche altri elementi di pronta reperibilità (telefono, fax, indirizzo e.mail). (2) E necessario indicare il rapporto che intercorre fra chi presenta il ricorso e la persona per la quale si richiede la nomina dell amministratore di sostegno, allo scopo di evidenziare la legittimazione del ricorrente, tenendo presente che il ricorso può essere presentato: - dallo stesso beneficiario, anche se minore - dal coniuge, - dalla persona stabilmente convivente, - dai parenti entro il quarto grado, - dagli affini entro il secondo grado; - dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (art. 406.3). La legittimazione spetta anche al pubblico ministero. Non è legittimato il notaio, non essendovi connessione tra il provvedimento di nomina e un atto da stipulare. 2

Il ricorso può essere presentato anche dall interdetto o inabilitato, nonché dal tutore o curatore, ma in tal caso deve essere presentato congiuntamente all istanza di revoca e quindi dinanzi al giudice competente per quest ultima (tribunale) (art. 406.2). del signor, nato a il e residente (o domiciliato) in, nella via, n. (1) ed ivi abitualmente dimorante (oppure: con abituale dimora in, in via, n. ) (2) dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale (art. 407.1). (1) E necessario indicare le generalità del beneficiario, evidenziando in particolare la residenza o il domicilio dello stesso, allo scopo di sottolineare la competenza per territorio del giudice tutelare. (2) La legge richiede che sia indicata anche la dimora abituale del beneficiario, per consentire al giudice tutelare di sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce o convocandola dinanzi a sé o recandosi nel luogo in cui questa si trova (art. 407.2). premesso - che il predetto signor si trova nella impossibilità (indicare: totale/parziale/definitiva/temporanea) di provvedere ai propri interessi a causa di infermità (oppure: di menomazione) fisica (oppure: psichica) (1); - che, infatti, lo stesso signor come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da (2), per cui si trova nella impossibilità di (ad esempio: riscuotere la pensione, gestire le spesi correnti non avendo più la coscienza del valore del denaro, (3) - che si rende necessario, conseguentemente, provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa rappresentare (oppure: assistere) (4) il predetto signor nel compimento degli atti di seguito precisati; - tutto ciò premesso, dell'amministrazione di sostegno deve indicare le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno (art. 407.1). L ADS è nominato alla persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404.1). Nel ricorso devono essere indicate le ragioni della domanda, cioè i motivi per i quali si chiede la nomina dell Ads. Si propone qui un esempio di ricorso, da modificare e adattare caso per caso. (1) La menzione ha solo lo scopo di attestare la sussistenza delle condizioni di legge. Essa può essere omessa. (2) Nel ricorso di indicherà il tipo di infermità o menomazione fisica e/o psichica o comunque la causa che determina l impossibilità di provvedere ai propri interessi. (3) È opportuno precisare, se possibile, per quali atti si determina l impossibilità di provvedere ai propri interessi, poiché questi saranno gli atti per i quali è nominato l Ads. (4) Come risulta dalla legge (art. 405 n. 3 e 4), in base al tipo di infermità o menomazione si può chiedere che l amministratore di sostegno abbia il potere di rappresentare il beneficiario (firmando in suo nome e per suo conto), oppure che si limiti ad assisterlo (firmando gli atti per i quali appare necessaria l assistenza insieme all interessato). Si può anche richiedere che per alcuni atti l amministratore di sostegno rappresenti il beneficiario e per altri lo assista. 3

Chiede che la S.V. voglia nominare al signor un amministratore di sostegno (1) indicandolo nella persona del signor, nato a il... e residente in, via..., n. (tel. n., fax n., e.mail...) ritenuto idoneo per i seguenti motivi (2), (eventualmente tale designato dallo stesso con atto a rogito notaio in data ) (3) che, trattandosi di infermità permanente, la nomina avvenga a tempo indeterminato (oppure) che, trattandosi di infermità temporanea, la nomina venga effettuata per sei mesi (4) affinché possa rappresentarlo (oppure: assisterlo ) (5) nel compimento dei seguenti atti senza necessità di separata, ulteriore, autorizzazione (6): Normativa: Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione (art. 405.5): 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l'amminis tratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. (1) L unica indicazione necessaria, tra quelle contenute in questo riquadro, è la richiesta di nomina di ADS. Il ricorrente può limitarsi a mettere in moto il procedimento, affidando al giudice tutelare il compito di individuare e delineare il contenuto del provvedimento di nomina. Appare consigliabile che dal ricorso risulti l indicazione di proposte operative concrete, allo scopo di fornire al giudice tutelare (che in ogni caso dovrà valutare ed applicare solo quelle che ritiene opportune per la protezione del beneficiario) una prima indicazione di quale potrà essere il contenuto del decreto. Ciò agevola l istruttoria del giudice tutelare e snellisce il procedimento. (2) La legge non richiede che nel ricorso siano indicate le generalità dell ADS (queste devono essere indicate nel decreto di nomina). Tuttavia appare opportuno proporre al giudice il nome di uno o più amministratori soggetti (coniuge, figli o parenti stretti) che di fatto già si prendono cura del beneficiario o che sono disposti a farlo, specificando anche i motivi per i quali si effettua l indicazione. (3) Qualora vi sia stata la designazione dell ADS fatta dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità (art. 408.1), occorre fare presente al giudice tale designazione, perché questi può nominare altro amministratore solo in presenza di gravi motivi (art. 408.1). Nel ricorso possono essere indicati i motivi che consigliano di disattendere la designazione. (4) Non è richiesto che nel ricorso sia indicato se trattasi di infermità parziale o totale, temporanea o permanente. Appare però opportuno indicare e giustificare tali circostanze per indirizzare il giudice circa il contenuto del provvedimento da adottare (se a tempo indeterminato o determinato). (5) Non è richiesto che nel ricorso sia indicato l oggetto dell incarico e il contenuto degli atti che 4

1. riscossione della pensione mensile di euro..., rilasciando quietanza con dispensa, se richiesta, da ogni responsabilità per l ufficio pagatore; 2. utilizzo della intera predetta pensione per le esigenze ordinarie della persona assistita e l ordinaria amministrazione dei suoi beni (oppure:utilizzo di detta pensione nella misura di euro... al mese per le esigenze ordinarie della persona assistita e l ordinaria amministrazione dei suoi beni e deposito della differenza presso ); 3. presentazione di istanze ad Uffici Postali e della Pubblica Amministrazione per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi; 4. presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale; 5. 6. 7. L amministratore di sostegno assisterà (o sostituirà) il beneficiario nel compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice tutelare (7). Si indica che le principali spese e i principali bisogni mensili del beneficiario sono i seguenti, perciò si indica in euro mensili il limite di spese che l amministratore di sostegno può sostenere con le rendite del beneficiario (8) Si propone, infine, che l amministratore di sostegno sono affidati all ADS. La determinazione spetta al giudice tutelare nel decreto di nomina. Ancora una volta appare opportuno che il richiedente indichi gli atti per i quali il beneficiario ha bisogno di sostegno. (6) Si riportano le indicazioni fornite nello schema di ricorso adottato dal tribunale di Sciacca, incisive e pienamente condivisibili: «L indicazione degli atti di cui allo schema di ricorso è puramente esemplificativa. Vanno indicati gli atti che occorre compiere in via continuativa o periodicamente per l ordinaria amministrazione. A tal riguardo si deve fare molta attenzione ed è bene provvedere ad una elencazione quanto più possibile analitica e dettagliata: infatti l amministratore di sostegno potrà compiere, senza doversi munire, volta per volta, di una separata autorizzazione, soltanto gli atti di ordinaria amministrazione espressamente e tassativamente indicati nel decreto di nomina (del quale, qualora sorgesse la necessità, si potrà, però, sempre richiedere successivamente l eventuale integrazione). Per gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione (come per esempio la vendita di un immobile) è necessario richiedere, con un altro ricorso, una specifica, separata autorizzazione del giudice tutelare. L assistenza di un avvocato non è necessaria neppure in questo caso, anche se appare opportuna nelle ipotesi che presentano una certa complessità. Se si deve richiedere un autorizzazione per compiere un atto notarile il ricorso può essere presentato anche dal notaio di fiducia». (7) Qualora la nomina di una ADS sia fondata su una debolezza mentale del beneficiario, per la più efficace protezione dello stesso, appare opportuno che nel provvedimento sia inserita una clausola di chiusura con la quale si priva il beneficiario della capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione in genere o quanto meno gli atti relativi ai beni esistenti nel suo patrimonio. Sarebbe contraddittorio nominare un Ads per riscuotere la pensione e compiere operazioni bancarie o postali, e poi lasciare al beneficiario la capacità di vendere l immobile di sua proprietà. A tale proposito l ufficio tutele presso il Tribunale di Monza ha predisposto delle note operative con cui si chiede l indicazione dei beni (titoli, immobili, conti correnti ) di proprietà del beneficiario. E opportuno che tali indicazioni vengano utilizzate non solo per individuare la consistenza iniziale del patrimonio, ma anche per individuare l entità del provvedimento. (8) Allo scopo di consentire al giudice tutelare di indicare i limiti, anche periodici, delle spese che l'amminis tratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità (art. 405 n. 5) è opportuno indicare al giudice tutelare le prevedibili spese ricorrenti. (9) Si può indicare la periodicità (ogni anno, ogni 5

riferisca al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario ogni (9). due anni, ogni sei mesi ) per consentire al giudice di indicare nel decreto di nomina quanto previsto dall art. 405 n. 6. Si ripete: tutte le indicazioni sono facoltative ed hanno il solo scopo di offrire un primo orientamento al giudice tutelare. Ravvisandosi la necessità di provvedere al compimento immediato degli atti di cui appresso, per i seguenti motivi Si chiede altresì Che il giudice tutelare voglia nominare un amministratore di sostegno provvisorio che si indica nella persona di per il compimento degli atti qui di seguito indicati: stipulare un contratto di vendita dell appartamento in Milano, alla via per il prezzo non inferiore ad euro pari al valore dell immobile che risulta dalla perizia giurata che si esibisce; incassare il prezzo di vendita, depositarlo sul conto corrente già intestato al beneficiario aperto presso utilizzare l importo di per i seguenti motivi compiere tutte le operazioni bancarie ed in particolare la gestione del predetto conto corrente. Ai sensi dell art. 405 c.c. «Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.» Qualora vi siano motivi di particolare urgenza che consigliano la nomina di un amministratore provvisorio (da indicare e dimostrare al giudice), questa può essere richiesta nello stesso ricorso. Si noti che, nel caso proposto, la nomina dell amministratore provvisorio è connessa alla stipula dell atto notarile, quindi il notaio sarebbe legittimato a proporre tale istanza, se fatta separatamente. Il ricorrente indica qui di seguito il nominativo e il domicilio dei parenti stretti (discendenti, ascendenti, fratelli), del coniuge e dei conviventi della persona per la quale si chiede la nomina dell amministratore di sostegno (1), quali da lui conosciuti Il ricorrente si impegna ad informare detti soggetti dell udienza fissata dal giudice tutelare e, nel corso di tale udienza, fornirà la prova di avere informato dell'amministrazione di sostegno deve indicare il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (art. 407.1). (1) L indicazione dei prossimi congiunti è obbligatoria e ha lo scopo di far conoscere al giudice le generalità dei soggetti che dovranno essere sentiti durante il procedimento. In mancanza il giudice tutelare potrà chiedere l integrazione dell istanza o disporre d ufficio la ricerca di tali soggetti, con ciò allungando i tempi di istruttoria. La legge richiede soltanto l indicazione del domicilio (Comune e indirizzo); nulla vieta di indicare anche altri utili elementi di recapito (telefono, fax ed e.mail). Questi dati devono essere indicati solo se conosciuti da chi presenta il ricorso. (2) Questa indicazione non è richiesta dalla legge, ma può essere utile inserirla per rendere più spedito il procedimento. La legge richiede che i soggetti su 6

quelli che non si presentano (2) indicati devono essere informati dell udienza fissata dal giudice tutelare, per poter intervenire ed esprimere la loro opinione nel procedimento. A tal fine il ricorso può essere loro notificato, ma è da ritenere sufficiente qualunque altra forma di comunicazione che renda edotti i controinteressato. A corredo dell istanza, produce: - estratto dell atto di nascita del beneficiario (1); - eventuale certificato che attesta l impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del giudice tutelare (2); - documentazione medica attestante la menomazione del beneficiario e la sua influenza sulla vita di relazione (3) - documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale (4) - documenti attestanti l eventuale opposizione dei parenti stretti (5) (Luogo e data di sottoscrizione) (Sottoscrizione) (6) Si indicano alcuni dei documenti che possono essere prodotti a corredo della domanda. Anche per i documenti, non vi è un obbligo di allegazione, sebbene la completezza della documentazione esibita sia utile per snellire l iter (in mancanza il giudice tutelare deve acquisire d ufficio i documenti che ritiene necessari per formare il suo convincimento). (1) Per dimostrare che non vi sono precedenti pronunce di interdizione e inabilitazione. (2) Per consentire al giudice tutelare di recarsi presso la dimora del beneficiario. (3) È fondamentale allegare una documentazione medica approfondita dalla quale risultino le condizioni di salute del beneficiario con particolare riferimento alla sua capacità di intendere e volere e di gestire se stesso ed il suo patrimonio. (4) È opportuno allegare la «documentazione attestante la consistenza patrimoniale del beneficiario (pensione, c/c, titoli, immobili, etc.)», come richiesto da alcuni tribunali, per consentire al giudice di graduare l intensità dell intervento. In presenza di immobili o depositi bancari, il giudice tutelare potrà disporre l intervento dell Ads anche per il compimento di atti relativi a tali beni qualora dalla situazione medica risulti che il beneficiario non è in grado di accudire al proprio patrimonio. (5) Da alcuni uffici tutele si richiede la «dichiarazione dei parenti stretti (quelli che devono essere sentiti in udienza) sull adesione od opposizione al procedimento». Questo consente di snellire il procedimento, evitando la convocazione degli stessi dinanzi al giudice tutelare. (6) Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o da un avvocato munito di procura alla lite. Non è obbligatoria l assistenza dell avvocato. Non è consentito delegare al notaio il compito di sottoscrivere il ricorso, non essendovi connessione con un atto da stipulare. A cura di Giovanni SANTARCANGELO per la Scuola di notariato della Lombardia 7