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18/05/2009 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR 4.3.2003 e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Carte di debito Informazioni sulla Banca Banca Popolare di Lodi Spa Sede legale: Via Polenghi Lombardo, 13-26900 Lodi (LO) Indirizzo telematico: www.poplodi.it Codice ABI 5164 Iscrizione all'albo delle banche presso Banca d Italia: n 5670 Gruppo Bancario Banco Popolare soc. Coop. Iscrizione al registro delle imprese di Lodi: n 05754690963. Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale Euro 1.506.300.000 interamente versato; Riserve al 31.12.2008 Euro -48.590.663 (riserve negative) Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Struttura e funzione economica Funzione Bancomat: è il servizio in forza del quale la banca (emittente), attraverso il rilascio di una Carta, consente al correntista (c.d. titolare ) di effettuare prelievi di denaro - entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto - presso sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchio Bancomat, digitando un codice segreto (c.d. P.I.N., Personal Identification Number ). Funzione PagoBANCOMAT: è il servizio in forza del quale il correntista, entro limiti di importo contrattualmente previsti, può compiere acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio "PagoBANCOMAT", digitando il citato codice segreto. Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul conto corrente del correntista contestualmente all utilizzo: è necessario quindi che questi effettui tali operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente. Insieme alle funzioni Bancomat e Pagobancomat (operatività domestica) possono coesistere Marchi (Maestro) che consentono l utilizzo della carta di debito nei rispettivi circuiti internazionali. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N, nonché la massima riservatezza nell uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste; Pagina 1 di 6

nel caso di irregolare utilizzazione della Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte dell emittente, dell autorizzazione ad utilizzare la carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d allarme interbancaria, istituita presso la Banca d Italia. Legenda A.T.M. BLOCCO DELLA CARTA CARTA BANCOMAT CARTA DI DEBITO CARTA PAGO-BANCOMAT FAST - PAY P.I.N. P.O.S. Acronimo inglese (Automated Teller Machine) utilizzato per identificare le apparecchiature automatiche presso cui possono essere effettuate operazioni di prelievo con carte di pagamento Blocco dell utilizzo della carta a seguito di smarrimento/furto. Viene attivato dal Cliente mediante telefonata ad un numero verde dedicato. Il blocco deve essere seguito da apposita denuncia di furto/smarrimento della carta alle autorità competenti. Strumento di pagamento che consente al titolare di accedere alla funzionalità di prelievo contante presso tutti gli sportelli automatici che espongono il marchio Bancomat. Strumento di pagamento che consente al titolare di accedere alla funzionalità di prelievo e pagamento tramite la digitazione di un codice segreto (PIN). Strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e/o servizi presso gli esercizi convenzionati che espongono il marchio Pago-Bancomat. Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali ai caselli che espongono il relativo marchio. Codice segreto utilizzabile per il prelievo di contante su ATM. Acronimo inglese (Point of Sale) utilizzato per identificare i terminali che consentono di effettuare l acquisto/vendita di beni e servizi mediante l utilizzo della carta di debito. Condizioni economiche del Prodotto/Servizio CARTA DI DEBITO Commissione di possesso (annuale): - Bancomat/Pagobancomat/Maestro Chip 15,00 (circuito nazionale ed internazionale) - Bancomat/Pagobancomat/Maestro 15,00 (circuito nazionale ed internazionale) Spese per blocco carta in Italia e all estero 15,49 FUNZIONE BANCOMAT IN ITALIA Prelevamenti effettuati su sportelli automatici - recupero spese reclamate su prelievi effettuati presso ATM di altre banche (addebitate con specifico movimento sul c/c, assoggettato a costo operazione) - valuta di addebito 2,10 giorno del prelevamento FUNZIONE PAGOBANCOMAT IN ITALIA Operazioni Pagobancomat/Pos - valuta di addebito giorno del pagamento Pagina 2 di 6

FUNZIONE CIRRUS E MAESTRO ALL ESTERO Prelevamenti effettuati su sportelli automatici - commissione sull ammontare di ogni prelievo all estero: in paesi area EURO in paesi area non EURO - valuta di addebito Operazioni di acquisto su terminali POS - commissione - valuta di addebito FAST-PAY Regolamento contabile delle operazioni Valuta di addebito 2,10 2,25% giorno del prelevamento nessuna giorno del pagamento Unico addebito mensile per il totale delle operazioni effettuate nel mese precedente Valuta media ponderata rilevata dai singoli transiti Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle Pagina 3 di 6

facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Si richiama l attenzione del cliente sulle seguenti clausole previste dalle norme per la disciplina del rapporto riportate sul contratto e delle quali è richiesta l approvazione espressa da parte del cliente medesimo. Nelle norme che regolano i Servizi Carta, vengono in considerazione, in particolare, le clausole di cui: - all art.1, dove si stabilisce: che l'utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d'importo e con le modalità indicate in contratto ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente e che nel corso del rapporto il Correntista può concordare con la banca la modifica dei suddetti limiti di importo; la facoltà per la banca di modificare in qualunque momento i limiti di importo e le modalità di utilizzo, in relazione ad esigenze di efficienza, mediante comunicazione scritta al titolare e tramite avvisi esposti nei locali della banca stessa, sulle apparecchiatura previste dalle Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno cinque giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime; la facoltà per la banca di modificare i suddetti limiti di importo e modalità di utilizzo anche senza preavviso però solo in relazione ad esigenze di sicurezza; - all Art. 2, dove si stabilisce: che il P.I.N. viene consegnato al Titolare in un plico sigillato al momento della richiesta della Carta e la Carta stessa, non attivata, viene inviata tramite il servizio postale al domicilio del Titolare; che dietro richiesta del Titolare la Carta può essere consegnata personalmente a quest ultimo presso la Filiale; che, in caso di sostituzione della Carta in scadenza, la banca invia la Carta rinnovata al domicilio del Titolare tramite il servizio postale; - all Art. 3 in tema di poteri di rappresentanza, dove si stabilisce che il Correntista è tenuto a comunicare per iscritto alla banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell'utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del P.I.N. 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medesimi da parte di tali persone e che la revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare accordata alla persona autorizzata a rappresentare il Correntista sono opponibili alla banca dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta alla banca la relativa comunicazione; - all Art. 4, dove si stabilisce: che è obbligo del Titolare di custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa e il Correntista è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del P.I.N; - all Art. 5, dove si disciplinano gli obblighi in caso di smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N., rispettivamente a carico del Titolare (il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, all apposito Numero Verde ed a denunciare l'accaduto all'autorità Giudiziaria o di Polizia; al più tardi entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Titolare dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco; nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all'autorità Giudiziaria o di Polizia), e della banca (appena ricevute le segnalazioni di cui sopra, la banca provvede al blocco della Carta; la segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla banca dalle ore 24 del giorno di ricevimento della relativa comunicazione); - all Art. 6, in tema di erogazione dei Servizi Carta, dove si stabilisce che fermo l obbligo per la banca di assicurare il regolare funzionamento di tutte le apparecchiatura negli orari stabiliti, la banca ha tuttavia facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature e di sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi; - all Art. 8, dove si stabilisce che la banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento nei termini e con le modalità stabilite per il recesso dal rapporto di conto corrente e che, qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art.1469-bis, comma 4, cod. civ., la banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare ed anche al Correntista, ove questi sia persona diversa dal Titolare medesimo; - all Art. 9, in tema di recesso del Titolare o del Correntista e obbligo di restituzione della Carta, dove si stabilisce che: il Titolare ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato; che il Titolare o il Correntista inoltre sono tenuti a restituire alla banca la Carta e detto materiale in caso di richiesta da parte della banca, entro il termine da questa indicato, alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del contratto, in caso di variazione del soggetto autorizzato, contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente e che in ogni ipotesi di mancata restituzione, la banca procederà al blocco della Carta. In relazione ai diversi Servizi fruibili con la carta elettronica di pagamento, vengono altresì in considerazione le norme di cui : - alla Sottosezione A (Servizio Bancomat/ATM) dove si prevede che in caso di utilizzo errato o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la sua banca, e che in caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni; - alla Sottosezione B (Servizio PagoBancomat) dove si prevede in caso di difettoso funzionamento dei Terminali il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni; - Sottosezione C (Servizio Self-Service), dove all art. 2 - si prevede che al fine di tutelare il buon funzionamento e garantire la sicurezza del Servizio, la banca ha facoltà, in qualunque momento, di bloccare l utilizzo della carta per tale Servizio, anche senza necessità di preavviso; così pure nel caso di utilizzo improprio degli impianti o di inosservanza delle disposizioni che regolano l utilizzo del servizio, la banca si riserva inoltre la facoltà di inibire al Titolare l utilizzo degli sportelli abilitati; - Sottosezione D (Servizio Pagamento pedaggi autostradali con carta Bancomat/Pagobancomat: FAST PAY), dove si prevede: all art.1, che per l'utilizzo del Servizio non è prevista la digitazione del codice personale segreto e che la carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo; all art. 2, che la banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Titolare e società od enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio e che al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del Servizio medesimo, sia la banca che le società o gli enti convenzionati hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della carta, anche Pagina 5 di 6

limitatamente alla presente funzionalità, senza necessità di preventivo preavviso al Titolare; all art. 3, che la banca si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il servizio ovvero di recedere dal relativo accordo, anche senza preavviso, a seguito di norme legislative che ne rendano non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli Organi Istituzionali competenti in materia e che in ogni caso è comunque riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal Servizio, con un preavviso di 15 giorni; - alla Sottosezione E (Servizi MAESTRO CIRRUS), dove si prevede: all art.1, che l'ubicazione degli ATM e dei P.O.S. utilizzabili con il servizio è determinata dagli enti installatori e che tali enti si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere od abolire i servizi CIRRUS-Eurocheque e EDC- Maestro; all art.6, che la banca rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione e/o controversia relativa alla fornitura di merci e/o servizi che possa sorgere fra il Titolare ed i soggetti presso i quali sono installati i P.O.S.; - alla Sottosezione F (Servizio Carta di Prelievo Aziendale), dove si prevede: all art. 3, che in caso di utilizzo errato rispetto alle istruzioni consegnate unitamente alla Carta o comunque difforme alle disposizioni della medesima Sottosezione F, ovvero per motivi di sicurezza, lo sportello ATM può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la banca secondo quanto indicato nelle istruzioni di cui sopra; all art. 4, che in caso di difettoso funzionamento degli sportelli ATM, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. - alla Sottosezione G (Servizio versamento in conto corrente tramite cassa automatica Self Service), all Art. 2, dove, in materia di trattamento delle banconote, si stabilisce che: l accreditamento in conto corrente delle banconote versate tramite il SELF SERVICE avviene lo stesso giorno lavorativo in cui è stata eseguita l operazione; l importo versato è immediatamente disponibile in conto corrente; la valuta applicata decorre dal medesimo giorno di esecuzione del versamento. E previsto inoltre che la verifica delle banconote introdotte nel SELF SERVICE è effettuata dal SELF SERVICE medesimo nello stesso momento in cui viene eseguito il versamento; la Banca darà comunicazione al correntista qualora il SELF SERVICE dovesse riconoscere sospette di falsità alcune delle banconote introdotte e procederà all accredito in conto corrente per il solo importo delle banconote riconosciute valide. Sullo scontrino rilasciato dal SELF SERVICE al termine dell operazione di versamento verranno indicate anche le eventuali banconote (numero e taglio) riconosciute sospette di falsità. Il controvalore di dette banconote non viene accreditato in conto corrente; all Art. 3, dove, in materia di trattamento degli assegni versati, si prevede che: la verifica degli assegni introdotti nel SELF SERVICE è effettuata di norma giornalmente e l accreditamento in conto corrente avviene, di norma, nel medesimo giorno della verifica; la Banca darà comunicazione al correntista qualora avesse a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere negli assegni introdotti nel SELF SERVICE o differenze tra l accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dai dati digitati dall utente tramite la tastiera del SELF SERVICE e procederà all accredito in conto corrente per il solo importo accertato; la Banca è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o disguidi in merito ai termini di presentazione degli assegni bancari e circolari introdotti nel SELF SERVICE ed il cui versamento si intende fatto con riserva di verifica e salvo buon fine; lo scontrino rilasciato dal SELF SERVICE al momento del versamento degli assegni, riportante i dati così come digitati dall utente del SELF SERVICE medesimo, ha valore di promemoria; all Art. 4 dove si prevede che la Banca si riserva la facoltà di modificare l ubicazione delle apparecchiature, sospendere, modificare o abolire il servizio, dandone comunicazione anche a mezzo di avviso esposto in Filiale. Pagina 6 di 6