Bancomat/Pagobancomat - FastPay



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Transcript:

Foglio N. 4.03.0.MC informativo Redatto in ottemperanza alla deliberazione CICR del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 72 del 27 marzo del 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'italia - Parte prima, Sezione II, Capitolo 1, Paragrafo 3 -. Data aggiornamento 01/01/2009 Bancomat/Pagobancomat - FastPay VERSIONE N. 4 Cassa di Risparmio di Alessandria Spa Sede legale: Alessandria - Via Dante n.2 Sede amministrativa: Alessandria - Via Dante n.2 - Tel.:0131/203111 Indirizzo telematico: www.cralessandria.it Codice ABI: 06075 Numero di iscrizione all'albo delle Banche presso la Banca d'italia: 5095 C.F./P.IVA/Nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria: 00186450060 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Capitale Sociale: 69.492.300 interamente versato Riserve: 85.546.438 Appartenente al Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano Struttura e funzione economica Caratteristiche e rischi tipici Funzione Bancomat:E è il servizio in forza del quale la banca (emittente), attraverso il rilascio di una Carta, consente al correntista (c.d. titolare ) di effettuare prelievi di denaro entro massimali di utilizzo quotidiani e mensili, stabiliti dal contratto - presso sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchio Bancomat, digitando un codice segreto (c.d. P.I.N., Personal Identification Number ), previamente attribuito al titolare. Funzione PagoBANCOMAT: è il servizio in forza del quale il correntista, entro limiti di importo contrattualmente previsti, può disporre pagamenti ecompiere acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio "PagoBANCOMAT", digitando il citato codice segreto. Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul conto corrente del correntista contestualmente all utilizzo: è necessario quindi che questi effettui tali operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente in base a registrazioni in forma elettronica effettuate automaticamente dall apparecchiatura presso la quale l operazione è stata eseguita. Insieme alle funzioni Bancomat e PagoBancomat (operatività domestica) possono coesistere marchi (Cirrus/Maestro) che consentono l'utilizzo della carta di debito nei rispettivi circuiti internazionali. Il servizio di Pagamento Pedaggi autostradali, consente al titolare della carta di eseguire il pagamento dei pedaggi autostradali, autorizzando irrevocabilmente l addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi. La contabilizzazione in conto corrente dell importo dei pedaggi effettuati dal titolare avverrà con un unico addebito mensile Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N, nonché la massima riservatezza nell uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto ha richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste; nel caso di irregolare utilizzazione della Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte dell emittente, dell autorizzazione ad utilizzare la carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d allarme interbancaria, istituita presso la Banca d Italia. In casi di assoluta necessità, per motivi di sicurezza, la banca può in qualsiasi momento procedere al blocco della carta, senza preventivo avviso al titolare Condizioni Economiche Carta Bancomat - PagoBancomat Internazionale CIRRUS /MAESTRO Canone per anno euro 16,00 Spese di invio e produzione Documento di Sintesi euro 1,50 Commissioni per prelievi su circuito nazionale BANCOMAT - su altra banca (gratutito per prelievi effettuati su ATM CRAL euro 2,00 BDL BPM) - nei giorni festivi e prefestivi presso sportelli CRA non previsto - Fast Pay (pagamento pedaggio autostradale) per ogni mese di esente effettivo utilizzo con un max di E. 61,97 per pedaggio Servizio Pagobancomat, la valuta per pagamenti su terminali di stesso giorno dell'operazione altre banche effettuati in giorni festivi o assimilati Commissioni per acquisto Italia PagoBancomat completamente gratuita (compresa la riga di estratto conto) Commissioni per blocco tessera euro 10,00 Commissioni per prelievi effettuati su circuiti internazionali: CIRCUITO CIRRUS Paesi area Euro: Paesi non appartenenti allarea Euro ( anche se appartenenti all 'EU) CIRCUITO MAESTRO Commissioni per acquisto Estero Paesi Area Euro Paesi extra UE non appartenenti all'area Euro: euro 2,00 2%del ctv con un minimo di E. 3,62 gratuita (con conteggio della riga estratto conto) 2% del controvalore della spesa.

Principali clausole contrattuali che regolano il servizio La Banca ha adottato lo schema contrattuale denominato Condizioni Generali per l apertura dei rapporti in Cassa di Risparmio di Alessandria che è ispirato alle Condizioni Generali relative al rapporto Banca Cliente Protocollo di intesa con le Associazioni dei Consumatori diramate dall Associazione Bancaria Italiana in data 26 giugno 2000 (Circolare Serie Legale n. 21) ed assentite da Banca d Italia in qualità di autorità garante per la concorrenza nel settore bancario. Di seguito si espongono le principali clausole di contenuto non strettamente economico: art. 8, commi 2, 4 e 5 - Revoca, modifica e cessazione poteri di rappresentanza Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché l agenzia presso cui è intrattenuto il rapporto non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax oppure mediante consegna a mani e sia trascorso il tempo tecnico necessario per provvedere, comunque non superiore a 1 giorno lavorativo dalla data di ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i contestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all art. 1726 c.c., anche da uno solo dei contestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il contestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri contestatari, nonché i soggetti dei quali è stata revocata la facoltà di rappresentanza. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. art. 10 - Diritto di pegno e ritenzione, cessione di crediti e garanzie La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori a 2 volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona. art. 11 diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all art. 9, sino a concorrenza dell intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei contestatari. La facoltà di compensazione prevista al comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 1469 bis, comma 2, c.c., salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso.

art. 13, commi 2, 3 e 4 - Modifica condizioni La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/93 così come modificato dall'art. 10 D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito in legge con L. 4.8.2006 n. 248.. In conformità a quanto previsto dalla ridetta normativa, così come modificata, la Banca ha ora la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali solo qualora ricorra un giustificato motivo. Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, anche se generalizzata, ossia da applicare alla generalità della clientela, deve sempre essere comunicata espressamente al cliente, con un preavviso di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole precedentemente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della ridetta comunicazione. Il cliente può infatti recedere dal contratto entro tale termine senza spese ed in tal caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente pattuite. art. 15 - foro giudiziario competente I rapporti con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualsiasi natura, il cliente e la banca convengono che il foro elettivo per chiamare in giudizio la banca sia esclusivamente quello di Alessandria, mentre quest ultima potrà chiamare in giudizio il cliente a propria insindacabile scelta sia dinnanzi al foro di Alessandria che dinnanzi ad uno dei fori competenti ai sensi degli artt. 18,19 e 20 c.p.c. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore nei sensi dell art. 1469 bis, secondo comma c.c.. Bancomat /PagoBanconmat Art.3, comma 4: Revoca o perdita dei poteri di rappresentanza La revoca ovvero la perdita dell autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla banca dal giorno successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia stata consegnata all agenzia presso cui è in essere il rapporto di conto corrente. Art. 5, comma 5 : Opponibilità della denuncia di smarrimento o di sottrazione La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla banca dal giorno in cui l agenzia presso cui è in essere il rapporto di conto corrente cui la Carta è collegata riceva notizia dello smarrimento direttamente dal cliente con le modalità indicate nel comma 3 ovvero riceva notizia del blocco da parte dell Ente gestore del sistema; qualora la segnalazione del blocco avvenga fuori dell orario di lavorativo, l opponibilità decorrerà dal giorno lavorativo successivo. Art.. 6, comma 2 : Facoltà di modificare, sospendere o abolire il servizio. La banca, al fine di realizzare un miglioramento ed un completamento dei servizi offerti, si riserva la facoltà di introdurre in qualsiasi momento nuovi servizi, utilizzabili dal titolare mediante la Carta già in suo possesso, senza necessità di specifica richiesta, e ai quali si applicheranno le norme del presente contratto. Art. 8 : Facoltà di recesso della banca o di temporaneo divieto di utilizzo della Carta. La banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni, dandone comunicazione scritta al cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell art. 1469-bis, comma 4, cod.civ.,la banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Pagamenti pedaggi autostradali Art.2 : Esonero da responsabilità della banca per interruzione, sospensione o irregolare mancato funzionamento del servizio. Il servizio funziona, di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali. La banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Titolare della carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio e di garantirne la sicurezza, la banca ha facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della carta, senza necessità di preventivo avviso al titola Legenda delle principali nozioni dell operazione Carta Bancomat Carta PagoBancomat ATM POS Blocco della carta Riemissione della carta Carta che consente il prelievo di contante, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, presso sportelli automatici (ATM), sul circuito domestico Carta che consente l acquisto di beni e servizi, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, presso gli esercizi convenzionati, sul circuito domestico Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte nelle funzioni previste Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte per l'acquisto di beni e servizi Blocco dell'utilizzo della carta per smarrimento o furto Riemissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata