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ALLEGATO A DELIBERAZIONE C.C. 21 del 27.04.2016 REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2016 REVISIONI TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 1 - Oggetto INDICE GENERALE TITOLO II VALUTAZIONE DEL CREDITO E PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE DI CARICO Articolo 2 - Valutazione del credito e recupero bonario Articolo 3 Predisposizione delle liste di carico TITOLO III INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E COMUNICAZIONI Articolo 4 - adozione, sottoscrizione e notifica dell atto di ingiunzione di pagamento e degli eventuali solleciti TITOLO IV AVVIO DELLE PROCEDURE CAUTELARI E/O ESECUTIVE PER IL RECUPERO DEL CREDITO Articolo 5 Azioni cautelari, conservative ed esecutive TITOLO V COSTI DI RISCOSSIONE Articolo 6 Costi di riscossione

TITOLO VI DILAZIONE DI PAGAMENTO Articolo 7 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione Articolo 8 Contenuto, termini e controllo della domanda di rateizzazione TITOLO VII DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI ED ENTRATA IN VIGORE Articolo 9 Discarico per crediti inesigibili Articolo 10 Entrata in vigore e norme finali TITOLO I Oggetto del regolamento Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità per la riscossione coattiva diretta delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, secondo quanto previsto dalla delibera consigliare n. 16 del 16.04.2015, ai sensi dell art. 7 comma 2 gg-ter del D.L. 70/2011. 2. L Ente effettua la riscossione delle predette entrate sulla base dell ingiunzione prevista dal R.D. 14.4.1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n.602 in quanto compatibili comunque nel rispetto dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e collaborazione con il soggetto debitore e secondo i limiti di importo e/o condizioni stabiliti per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. 3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dai competenti servizi dell Ente in economia, anche tramite affidamento di segmenti di attività a soggetti esterni. TITOLO II Valutazione del credito e predisposizione delle liste di carico Articolo 2 Valutazione del credito e recupero bonario 1. Il Responsabile della singola entrata mette in atto il monitoraggio di tutte le procedure affinché il recupero dei crediti avvenga in modo puntuale e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. 2. In particolare, ai fini della formazione definitiva delle liste di carico, il Responsabile della singola entrata potrà: - valutare se acquisire dal soggetto debitore eventuali documenti comprovanti l insussistenza ovvero l estinzione parziale o totale del credito risultante dalla lista di carico (Es. per avvenuto pagamento da parte del debitore). - inviare apposito atto di sollecito, nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti disciplinanti le singole entrate. 3. Qualora risulti opportuno, in relazione alla situazione creditoria, potranno essere acquisiti da parte del soggetto debitore appositi atti di ricognizione del debito. 4. In ogni caso le liste di carico e la successiva ingiunzione di pagamento dovranno essere precedute dall avviso di accertamento ovvero da altro atto propedeutico costituente titolo esecutivo in base alle norme di legge o regolamentari. 1

Articolo 3 Predisposizione delle liste di carico 1. Ciascun Ufficio del Comune di San Lazzaro di Savena predispone un elenco (liste di carico) contenente i dati identificativi del debitore, l importo dovuto, il titolo esecutivo, individuato dalla legge e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate, presupposto indispensabile per la successiva notifica dell ingiunzione di pagamento. 2. La lista di carico dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della singola entrata. TITOLO III Ingiunzione di pagamento e comunicazioni Articolo 4 - Adozione, sottoscrizione e notifica dell atto di ingiunzione di pagamento e degli eventuali solleciti 1. La fase di riscossione coattiva comincia con l adozione, la sottoscrizione e la notifica al debitore dell ingiunzione di pagamento. 2. non si procede all emissione di ingiunzione di pagamento qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia uguale o inferiore ad euro 12,00. 3. il debito rimane comunque a carico del soggetto debitore e sarà oggetto di riscossione coattiva unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva ingiunzione di pagamento, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma, salva prescrizione di legge. 4. Nei casi previsti dall art. 1 comma 544 della L. 228/2012, all ingiunzione di pagamento seguirà apposita comunicazione in posta ordinaria contenente il dettaglio del dovuto. 5. Il Responsabile della singola entrata sottoscriverà l ingiunzione di pagamento e le eventuali comunicazioni successive relative alla riscossione coattiva delle entrate di cui al comma precedente. 6. Le firme autografe possono essere sostituite con apposita indicazione del nominativo del soggetto responsabile a mezzo stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato con le modalità previste dall art. 3 del D.Lgs. 39 del 1993 e dall articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995. 7. L ingiunzione di pagamento può essere emessa anche cumulativamente ricomprendendo varie annualità di una medesima entrata ovvero di entrate diverse. 8. L ingiunzione di pagamento costituisce atto interruttivo della prescrizione. 9. E ammesso l accollo di cui agli artt. 1273 c.c. e ss. del debito altrui senza liberazione del debitore originario. TITOLO IV - Avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. 2

Articolo 5 Azioni cautelari, conservative ed esecutive 1. In caso di mancato pagamento dell ingiunzione, salvo eventuali ulteriori solleciti previsti dalla legge, vengono adottate le azioni cautelari, conservative ed esecutive previste dalla normativa vigente. 2. Tutti gli atti di questa fase rientrano nella competenza del Responsabile della singola entrata, salvo quelle assegnate per legge al Funzionario responsabile della riscossione che esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall art. 11 del R.D. 639 del 1910. TITOLO V costi di riscossione Articolo 6 Costi di riscossione 1. L attivazione dell azione di recupero del credito costituisce un costo aggiuntivo per l amministrazione comunale. 2. Tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall Ente vengono quindi posti a carico del debitore, al fine di garantire il rispetto dei principi di equo trattamento rispetto ai creditori che pagano alla scadenza concessa o prevista dalla legge. 3. Tali oneri saranno determinati forfettariamente con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di criteri convenzionali desunti da analisi di gestione del procedimento amministrativo ispirati al principio del riaddebito dei soli costi effettivi. 4. Oltre ai suddetti costi della procedura amministrativa saranno addebitate le spese della procedura esecutiva e cautelare. 5. Sono altresì a carico del soggetto debitore gli interessi di mora ove previsti. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell ingiunzione fiscale, sulle somme dovute dal soggetto debitore maturano gli interessi di mora nella misura del saggio legale tempo per tempo vigente, aumentato di 0,5 punti percentuali. 6. Le spese/oneri di riscossione sopra indicate possono in ogni caso essere rideterminati dalla Giunta Comunale per tenere conto delle effettive spese sostenute dal Comune di San Lazzaro di Savena per la gestione della riscossione coattiva. TITOLO VI Dilazione di pagamento Articolo 7 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione 1. Il Funzionario responsabile della singola entrata, su domanda dell interessato in comprovate difficoltà, anche temporanee, di ordine socio economico, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti e mensili di pari 3

importo fino ad un massimo di quindici rate e per importi superiori ad euro 15.000 fino ad un massimo di trenta rate. 2. In ogni caso non potranno essere rateizzati debiti per importi uguali od inferiori ad euro 200,00. 3. La rateizzazione è concessa: a) per le persone fisiche e le ditte individuali in situazione di grave disagio economico, sulla base dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che verrà acquisita d ufficio attraverso banca dati INPS. La rateizzazione potrà essere concessa esclusivamente per redditi ISEE inferiori a 15.000 euro ovvero per redditi ISEE da 15.000 a 20.000 euro qualora gli stessi siano derivanti esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione. b) per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie sulla base di quanto dichiarato dal soggetto debitore. a condizione, in ogni caso, che il soggetto debitore: - documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà per debiti di importo uguale o superiore ad euro 5.000,00 (con presentazione di attestazione ISEE per le persone fisiche ovvero di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi per le persone giuridiche). - sia titolare di almeno un conto corrente bancario o postale con autorizzazione all addebito in conto delle rate e dei relativi oneri, ovvero, qualora possibile, autorizzi il pagamento della rateizzazione mediante cessione del quinto dello stipendio. 4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Comune di San Lazzaro di Savena adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell istruttoria compiuta. Il provvedimento viene comunicato al richiedente ed in caso di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento. 5. La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. In caso di particolare disagio economico, opportunamente documentato, la rata mensile può essere ridotta fino ad euro 50,00.L importo della prima rata deve essere versato entro l ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l ultimo giorno di ciascun mese. 6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate consecutive, comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e l obbligo di pagamento dell intero importo residuo maggiorato delle commissioni di insoluto maturate entro 30 giorni in un'unica soluzione e senza ulteriore possibilità di rateizzazione. 7. Su richiesta del debitore il Funzionario responsabile della riscossione, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali. 8. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni. 9. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al saggio legale tempo per tempo vigente alla data di presentazione dell istanza. Gli interessi sono calcolati dall inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta. 4

Articolo 8 Contenuto, termini e controllo della domanda di rateizzazione 1. Il debitore può presentare domanda di rateizzazione tramite l apposita istanza predisposta dal Comune, debitamente sottoscritta e corredata, nei casi previsti dall art. 7 comma 3, dei documenti comprovanti la situazione di obiettiva difficoltà e del documento di identità in corso di validità del richiedente. 2. E facoltà del Responsabile della singola entrata richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione. 3. La suddetta domanda deve essere presentata entro il termine di scadenza dell atto di cui si richiede il pagamento rateale e comunque prima dell avvio delle procedure esecutive. 4. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità ai sensi dell art. 71 D.P.R. 445/2000 anche tramite collaborazione con l Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto suddetto il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente autorità giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accolta. TITOLO VII Discarico per crediti inesigibili ed entrata in vigore Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili 1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Settore Finanziario del Comune l elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali. Articolo 10 Entrata in vigore e norme finali 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2016 pur restando salve le procedure già avviate nelle more della sua approvazione ed in vigenza della Delibera Consiliare n. 16 del 16.04.2015. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 3. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate. 5