STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE ANNO SCOLASTICO 2013-2014
In ottemperanza al D. M. del 24 giugno 1998, il Collegio dei Docenti dell Istituto Comprensivo Galilei-Pascoli di Reggio Calabria elabora il seguente statuto: Art. 1 - Vita della comunità scolastica 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una comunità di dialogo di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convezione internazionale sui diritti della infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell ordinamento italiano. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studenti, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all evoluzione delle conoscenze e all inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Art. 2 - Diritti 1. Ciascun alunno ha diritto ad una formazione educativa e culturale che valorizzi e potenzi le inclinazioni e le capacità individuali. 2. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e ad essere informato sulle norme che regolano la vita scolastica. 3. Lo studente ha diritto di scegliere tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola. 4. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza. 5. Lo studente ha diritto ad operare in un ambiente favorevole allo sviluppo completo della sua persona. 6. Lo studente può fruire di iniziative concrete di recupero e di sostegno e di eventuali servizi finalizzati alla promozione della salute e all assistenza psicologica. 7. Tutti gli studenti hanno diritto a fruire di ambienti idonei e sicuri e a strutture adeguate ai disabili.
Art. 3 - Doveri 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e a rispettare l orario scolastico. 2. Gli studenti sono tenuti ad osservare l orario stabilito di entrata e di uscita dalle lezioni. Gli studenti in ritardo giustificato sono ammessi in classe previa autorizzazione del preside o del docente delegato. In caso di condizioni meteorologiche precarie gli studenti saranno accolti nelle strutture scolastiche prima dell orario stabilito, ma non sarà garantita alcuna sorveglianza. 3. Gli studenti sono tenuti a portare rispetto al Capo d istituto, ai docenti e a tutti i componenti la comunità scolastica. 4. Gli alunni devono tenere nei corridoi, nei cortili e fuori dalla scuola un comportamento corretto e responsabile. 5. Gli alunni sono tenuti alla buona conservazione degli arredi scolastici e di quanto è patrimonio della scuola. 6. La scuola non risponde di beni o oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito. 7. Nell avvicendamento degli insegnanti, gli alunni non devono allontanarsi dai loro posti. La porta delle aule durante gli intervalli, o comunque in assenza del professore, resterà aperta. 8. È proibito recare a scuola qualsiasi oggetto che non faccia parte del corredo scolastico personale. 9. Il telefono cellulare deve essere spento e posto sulla cattedra all ingresso in aula; sarà ritirato poco prima del suono della campana d uscita. Potrà essere usato, solo previa autorizzazione del docente della classe che valuterà la circostanza e la necessità del momento. Nel caso in cui l alunno sia trovato in possesso di un cellulare, l apparecchio sarà sequestrato e consegnato in presidenza. Il cellulare sequestrato sarà restituito all'alunno al termine dell'attività didattica, ma, in casi di scorretto comportamento il dirigente scolastico può decidere di restituirlo direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori. 10. È severamente vietato agli alunni di allontanarsi dalla scuola prima del termine delle lezioni se non sono forniti di regolare permesso rilasciato dalla presidenza e richiesto personalmente dai genitori. 11. La sobrietà e il decoro dovranno contraddistinguere l abbigliamento e il contegno degli alunni durante le ore scolastiche. 12. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d Istituto, per evitare discriminazioni e abbigliamenti poco decorosi, hanno deliberato che gli alunni dovranno indossare uno dei due capi di abbigliamento scelti dagli stessi OO. CC., identici per tutti, (uno per la stagione invernale e uno per il periodo primaverile). L inadempimento sistematico di tale obbligo inciderà sulla valutazione del comportamento da parte del Consiglio di Classe. 13. Gli studenti devono, nell entrare ed uscire dalle aule, dal cortile, dai laboratori, dalla palestra e dalla sede scolastica, comportarsi in modo da non recare danno alle persone e alle cose ed evitare gli schiamazzi, la ressa; è vietato inoltre sporgersi dalle finestre per regioni di sicurezza personale. 18. Ciascuno dovrà portare con sé i libri di testo prescelti, gli occˆ 2enti oggetti di cancelleria, un diario su cui annotare i compiti e le lezioni assegnate.
19. Durante le prime due ore di lezioni non sarà permesso di uscire dalla classe. 20. Solo durante la pausa didattica sarà consentito agli alunni di uscire dall aula due alla volta; durante le ore successive di lezione sarà accordato di uscire solo in caso di effettiva necessità e uno alla volta. 21. È severamente proibito fumare nell ambito della scuola. 22. È rigorosamente proibito di trattenersi a conversare nei bagni e di fermarsi nei corridoi e accedere alla sala dei professori. Il rientro in classe deve avvenire nel più breve tempo possibile. Art. 4 - Disciplina 1. I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative e mirare al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi. 2. Nessun allievo può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto 3. Le sanzioni sono sempre temporanee e devono tener conto della situazione personale degli studenti. 4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal Collegio dei docenti secondo l articolo 19 comma 22 D.L. 297/94. 5. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a 15 giorni. La suddetta sanzione disciplinare, secondo il vigente regolamento ( art. 4) rientra nelle competenze del Consiglio di classe. 6. Lo studente che commette reati o costituisce pericolo per l incolumità delle persone, verrà allontanato dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del reato. 7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d esame sono inflitte dalla Commissione d esame anche nei confronti dei candidati esterni. Art. 5 - Sanzioni disciplinari Le sanzioni disciplinari stabilite di seguito hanno un valore graduale, proporzionato alla gravità della mancanza commessa. Inoltre si sottolinea che esse hanno finalità educativa e formativa per acquisire chiaramente il senso di responsabilità e dei doveri e che si terrà conto, nella loro applicazione, della personalità degli alunni e delle difficoltà emotive che gli stessi vivono. 1. L alunno che non osserva l orario di inizio delle lezioni e si presenta in classe dopo le ore 8,00 verrà accettato dall insegnante della prima ora e il ritardo annotato sul registro di classe. Se reitera, la terza volta dovrà essere accompagnato dai genitori; i ritardatari abituali si presenteranno in presidenza, il Dirigente scolastico valuterà le diverse situazioni e, in ogni caso, continueranno le attività didattiche dell ora in corso. 2. Le mancanze di cui all art. 3 comma 2, sono punite prima con un ammonizione scritta,
se reiterate si prevede l allontanamento dalla scuola per un periodo commisurato all entità dell infrazione. 3. Il comportamento oltremodo scorretto e le azioni lesive verso i compagni e personale docente e non, prevedono l allontanamento dalla scuola, stabilito dall organo di competenza, per un periodo non inferiore a cinque giorni, tenendo sempre conto della tipologia caratteriale di ciascun alunno. 4. La mancata osservanza dei principi che regolano la sicurezza personale per sé e per gli altri comporta prima un ammonizione scritta dal dirigente scolastico, se reiterata, l allontanamento dalla scuola stabilito sempre dall organo di competenza. 5. Il mancato rispetto verso la struttura scolastica e i sussidi didattico - tecnologici viene sanzionato, ove possibile, o con il risarcimento o con l applicazione pratico - operativa per il ripristino dei danni provocati. 6. Le assenze superiori a cinque giorni devono essere giustificate mediate certificato medico, pena la non ammissione in classe. Le assenze dovute a motivi di famiglia saranno vagliate caso per caso e giustificate dal dirigente scolastico. 7. La mancata frequenza delle attività previste dal contratto formativo comporterà, dopo un terzo di assenze sul monte orario complessivo, l esclusione dalla partecipazione alle stesse. 8. La mancata osservanza dell art. 3, commi 10, 11, 12 e 16 prevede prima un richiamo educativo poi un ammonizione scritta che contempla il coinvolgimento della famiglia. 9. La mancata osservanza dell art. 3 comma 8 prevede il sequestro di oggetti non attinenti l attività scolastica ed eventualmente una comunicazione scritta alla famiglia. Impugnazioni Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia (Art. 5 c. 2 del D.P.R. del 24/6/98 n. 249) istituito all interno della scuola e del quale fa parte un genitore.