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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Marcello de Luca Tamajo Prof. Avv. Ferruccio Auletta Avv. Dario Buzzelli riunito in conferenza personale in Roma in data all unanimità il seguente Presidente Arbitro Arbitro 25.10.2010 ha deliberato LODO nel procedimento arbitrale promosso da: sig. LIONELLO MANFREDONIA, rapp.to e difeso dall avv. Davide Perrotta ed elettivamente dom.to presso lo studio di questo in Roma al viale Bruno Buozzi n. 99 - ricorrente - contro sig. ALEANDRO ROSI, rapp.to e difeso dall avv. Luca Albano ed elettivamente dom.to presso lo studio di questo in Roma alla via Trionfale n. 13 - resistente - * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DELL ARBITRATO Con istanza di arbitrato del 26.3.2010, prot. n. 0691, il sig. Lionello Manfredonia ha dedotto che: - con contratto stipulato il 26.10.2005 il calciatore Aleandro Rosi gli ha conferito mandato di agente; Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37-1 piano - stanza 1.54 00194 Roma tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 + 39 06 3685 7910 - fax +39 06 3685 7104 tribunale.arbitrale@coni.it - www.coni.it Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni

- tale contratto prevedeva come corrispettivo a favore dell agente il 5% del compenso annuo lordo spettante al sig. Rosi; - quest ultimo, nell agosto del 2006, con l assistenza dell istante, ha sottoscritto, per la stagione sportiva 2006/2007, un contratto per prestazioni sportive con l A.S. Roma s.p.a. per un compenso lordo di. 176.783,56; - sempre con l assistenza dell istante, in data 28.8.2007, il sig. Rosi ha poi stipulato con l A.S. Roma s.p.a. un nuovo contratto per prestazioni sportive con i seguenti compensi lordi:. 536.724,97 per la stagione sportiva 2007/2008;. 716.209,77 per la stagione sportiva 2008/2009;. 805.655,21 per la stagione sportiva 2009/2010;. 895.100,65 per la stagione sportiva 2010/2011; - contemporaneamente il sig. Rosi, avendo aderito ad un accordo di cessione temporanea con diritto di compartecipazione intervenuto tra l A.S. Roma s.p.a. e l A.C. Chievo s.r.l., ha sottoscritto con tale ultima società, anche questa volta con l assistenza dell istante, un contratto per prestazioni sportive in relazione al periodo compreso tra il 28.8.2007 ed il 30.6.2011 a fronte del compenso lordo di. 471.000,00 per la stagione 2007/2008; - al termine della stagione sportiva 2007/2008 il sig. Rosi è ritornato all A.S. Roma s.p.a.; - nonostante i ripetuti solleciti, sia verbali che scritti, il sig. Rosi non ha provveduto a versare all agente i compensi per l attività da questo prestata in suo favore. Tutto ciò premesso, il sig. Manfredonia ha chiesto la condanna del sig. Rosi al pagamento della complessiva somma di. 68.199,65, a titolo di compensi per l attività di agente, oltre accessori di legge e con vittoria di spese. Con memoria del 14.4.2010, prot. n. 0813, il sig. Rosi, in via preliminare, ha eccepito l incompetenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport nonché la prescrizione del diritto e la decadenza dall azione. Ha chiesto comunque il rigetto della domanda anche nel merito stante la sua infondatezza. Il tutto con vittoria di spese. In data 10.6.2010 si è tenuta la prima udienza nel corso della quale il Collegio ha esperito senza esito il tentativo di conciliazione; quindi il ricorrente ha depositato note difensive con allegata documentazione, cui la parte resistente non si è opposta, 2

ribadendo l eccezione preliminare. Su richiesta di ambo le parti, il Collegio ha concesso termine fino alla data del 21.6.2010 per il deposito di memorie e documenti. Entro tale termine, con memoria del 21.6.2010, prot. n. 1262, soltanto il ricorrente ha ulteriormente argomentato sulle questioni preliminari e sull intera vicenda contenziosa. Con lodo non definitivo del 9/7/20102 il Collegio Arbitrale ha ritenuta la propria competenza a giudicare della controversia, quindi con ordinanza coeva ha fissato l udienza di discussione. Alla successiva udienza del 4.10.2010, dopo la discussione, le parti, d accordo tra loro, hanno autorizzato il Collegio a prorogare il termine per la pronunzia del lodo fino al 2.11.2010; il Collegio si è quindi riservato per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è parzialmente fondata e va quindi accolta nei limiti appresso indicati. La pretesa economica, così come azionata dal sig. Manfredonia, è basata su tre contratti stipulati dal sig. Rosi: - il primo, dell agosto 2006, con l A.S. Roma s.p.a. per la stagione sportiva 2006/2007; - il secondo, datato 28.8.2007 ed a seguito di variazione di tesseramento avvenuta in pari data (cessione di contratto temporanea con diritto di opzione con accordo di partecipazione contro opzione), con l A.C. Chievo s.r.l. in relazione alla stagione sportiva 2007/2008; - il terzo, sempre del 28.8.2007, con l A.S. Roma s.p.a., presso la quale il sig. Rosi era ritornato, non avendo l A.C. Chievo s.r.l. esercitato l opzione, per la stagione sportiva 2008/2009. Orbene, l eccezione (prescrizione e decadenza) indistintamente sollevata dal sig. Rosi allo scopo di neutralizzare la domanda del sig. Manfredonia avente ad oggetto i compensi derivanti dai primi due contratti non appare fondata. Per quanto riguarda la decadenza, va detto che il Regolamento Agenti di Calciatori applicabile ratione temporis non stabilisce alcunché circa il compimento di atti e/o 3

attività che l agente deve porre in essere - con determinate modalità ed entro certi termini per impedire la decadenza dalla possibilità di far valere il diritto alla corresponsione dei compensi spettantigli. Al contrario, il successivo Regolamento, entrato in vigore in data 1.2.2007, pone espressamente a carico dell agente l onere di esercitare il diritto al compenso, a pena di decadenza, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato (art. 10, 5 comma, ultimo periodo). Pertanto, in assenza di una specifica disposizione che preveda un termine a pena di decadenza, non è consentito all interprete creare una norma ad hoc, introducendo così limiti all esercizio di quel diritto, né invocando una previsione regolamentare all epoca non già vigente, né mutuandola, per via analogica, dal regolamento FIFA, così come invocato dalla difesa del sig. Rosi. E notorio che in materia di decadenza la comminazione va soggetta a regole di stretta interpretazione, non cedevoli alle integrazioni altrimenti consentite dai principi che governano l interpretazione estensiva. Quanto alla prescrizione, la soluzione della questione non può che essere ricercata alla luce dei principi generali dell ordinamento, ai quali non si sottrae l ordinamento sportivo fuori dell ambito di esercizio dell autonomia allo stesso riconosciuta dalla legge n. 280 del 2003. E in applicazione di detti, non derogati principi che il diritto del mandatario al pagamento del compenso si deve ritenere prescrittibile soltanto al compimento del termine ordinario decennale. D altra parte, di tale avviso è anche la giurisprudenza già maturata presso la Camera Arbitrale della FIGC che, in diverse occasioni, ha affermato il seguente principio: Deve essere, inoltre, respinta l eccezione proposta dalla medesima parte resistente riguardante la prescrizione, che sarebbe intervenuta ai sensi degli articoli 2956 e 2957 del codice civile, dei crediti maturati... con riferimento ai contratti per le stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002. Sul punto, il Collegio ritiene applicabile il termine prescrizionale ordinario... Di uguale orientamento, peraltro, sono anche due recenti decisioni di altri Collegi Arbitrali (Lodi del 30.6.2005 e del 6.7.2005) (lodo del 10.4.2009). Stando così le cose, è evidente che, in relazione al reddito percepito dal sig. Rosi nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 rispettivamente dall A.S. Roma s.p.a. e dall A.C. Chievo s.r.l., il diritto del sig. Manfredonia di ottenere il pagamento dei compensi non risulta prescritto, avendo questi promosso il 4

procedimento arbitrale (e dunque fatto esercizio del preteso diritto) ben prima del decorso del termine decennale di prescrizione. Di conseguenza il sig. Rosi va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di. 32.389,17, oltre interessi legali dalla data del 10 ottobre 2009, alla quale si riferisce il ricevimento da parte del debitore dell unico documento acquisito che sostanzia i minima standard della costituzione in mora. Venendo al compenso preteso dal sig. Manfredonia in ordine al terzo dei suddetti contratti (cioè quello con l A.S. Roma s.p.a. datato 28.8.2007), si deve rilevare che la domanda, nei modi peculiari della sua formulazione, non può trovare accoglimento. Il ricorrente, infatti, a supporto della propria pretesa, ha allegato la mera circostanza che il sig. Rosi, dopo la parentesi con l A.C. Chievo s.r.l., sia ritornato all A.S. Roma s.p.a. Sennonché il Calciatore, nei propri scritti difensivi, ha dedotto contrariamente a quanto affermato dall Agente che, per la stagione sportiva 2008/2009, il contratto con l A.S. Roma s.p.a. non ha avuto esecuzione, dato che egli, in realtà, per quella stagione, è stato tesserato per il Livorno Calcio. A fronte di tale deduzione, il sig. Manfredonia, nel corso del procedimento arbitrale, non ha provveduto ad alcuna specificazione contestazione (tantomeno dell inimputabilità della condotta che la difesa del Calciatore dichiara che questi ha dovuto tenere nel contrarre la relazione col Livorno calcio) né ha operato alcuna emendatio della prima domanda, neppure in termini additivi e di cumulo condizionale con quella originaria, limitandosi esclusivamente a invocare l applicazione dell art. 13, 5 comma, del Regolamento Agenti di calciatori. Ora, se è vero che ai sensi di tale norma Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l assistenza del proprio Agente... è tenuto comunque... a corrispondere (a quest ultimo) il compenso contrattualmente stabilito all atto dell incarico..., è pur vero, però, che questa disposizione deve essere coordinata con quella di cui all art. 10, 5 comma, primo periodo, laddove è detto che L importo del compenso dovuto all Agente... è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore... secondo quanto risulta dal contratto sportivo depositato e ratificato. Applicando il combinato disposto delle norme testé citate alla fattispecie in esame, si desume che il compenso per l attività svolta dal sig. Manfredonia, fissato in termini percentuali nel contratto di mandato ( 5% del corrispettivo annuo lordo del 5

Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato ), rimane suscettibile, in considerazione della concreta e oggettiva alterità determinatasi tra la fattispecie normativa e quella effettiva, di venire calcolato piuttosto in base al reddito lordo annuo del calciatore che non in base al corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato. Tuttavia, la parte promotrice dell arbitrato, senza muovere contestazione specifica alla legittimità della determinazione del Calciatore di contrarre in favore del Livorno Calcio benché assertivamente presa in conseguenza dell inadempimento dell Agente, ha escluso in maniera concludente quanto univoca di voler esigere il credito derivante dal rapporto di agenzia in base a quest ultimo titolo, quello determinato -cioè-, in relazione alla stagione sportiva 2008/2009, dall avere il calciatore conseguito un reddito da prestazione sportiva con il Livorno Calcio diverso dal corrispettivo previsto nel contratto sportivo stipulato con l A.S. Roma s.p.a., e poi sostanzialmente fattosi inefficace. Pertanto, la richiesta del ricorrente [pagamento di un compenso pari ad. 35.810,48 sul corrispettivo lordo (. 716.209,77) che il sig. Rosi avrebbe potuto percepire, per la stagione sportiva 2008/2009, dall A.S. Roma s.p.a.], quale alternativa che esclude - per la stessa prospettazione attorea- la diversa pretesa riferibile al reddito effettivamente percepito dal resistente (aut aut), non può essere accolta. Avendo il sig. Manfredonia escluso di avvalersi della diversa ragione della propria domanda e di prendere in qualunque modo (sive sive) le pertinenti conclusioni (anche)in ordine alla pretesa di pagamento del compenso costituito dalla frazione del corrispettivo annuo lordo previsto nel contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il sig. Rosi ed il Livorno Calcio, la domanda, l unica qui proposta, non può trovare accoglimento. Ai fini della ratio decidendi qui divisata, peraltro, non appare rilevante alcuna delle questioni poste in ordine alla disciplina convenzionale della revoca del mandato senza giusta causa, né la disamina del preteso inadempimento dell Agente in conseguenza del quale sarebbe stato concluso, senza l assistenza del sig. Manfredonia, il contratto del sig. Rosi con il Livorno calcio per la s.s. 2008/2009. Le spese per assistenza difensiva, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, sono compensate per 1/3, mentre la restante parte, in applicazione del principio della soccombenza, viene posta a carico del sig. Rosi, come per i diritti degli 6

arbitri e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport che invero interamente cedono essi pure a carico di quest ultimo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, così decide: 1) in accoglimento parziale del ricorso, condanna il sig. Aleandro Rosi a corrispondere al sig. Lionello Manfredonia la complessiva somma di. 32.389,17, oltre interessi legali dalla data del 10 ottobre 2009 e fino alla data del pagamento; 2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3; pone a carico del sig. Aleandro Rosi la restante parte, liquidata in 2.000,00, oltre accessori; 3) condanna il sig. Aleandro Rosi al pagamento delle spese di cui sopra nei confronti del sig. Lionello Manfredonia, nonché al pagamento dei diritti degli Arbitri, come di seguito liquidati, e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 4) liquida gli onorari degli Arbitri, complessivamente, in 4.500,00, oltre accessori; 5) dichiara entrambe le parti solidamente tenute al pagamento dei diritti degli Arbitri, salva rivalsa tra le stesse. Così deciso in Roma, il giorno 25 ottobre 2010, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Ferruccio Auletta F.to Dario Buzzelli 7