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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA composta dai Magistrati Dott. Maria Teresa Bonavia Dott. Isabella Silva Dott. Marcello Bruno ha pronunciato la seguente SEZIONE PRIMA CIVILE S E N T E N Z A Presidente Consigliere Consigliere rel. Nel procedimento di appello iscritto al n. 1600/2011 R.G. promosso da EQUITALIA NORD S.P.A., agente per la riscossione per la provincia di La Spezia, con sede in Milano, Viale dell Innovazione 1/b, che ha incorporato per fusione Equitalia Sestri, in persona del legale rappresentante Avv. Paolo Piccillo, elettivamente domiciliata in Genova, via Bacigalupo 4/21 presso e nello studio dell avv. Aldo Bruzzone che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell atto di appello Contro appellante GIAQUINTO MANLIO, rappresentato e difeso dall avv. Teresa Esposito del Foro della Spezia ed elettivamente domiciliato nello studio dell avv. Serenella Angeletti in Genova, alla Via XX Settembre 14/8 come da mandato in atti appellato 1

E PREFETTURA DI ROMA CONCLUSIONI DELLE PARTI: PER L APPELLANTE: appellata contumace Voglia l'ecc. Corte d'appello di Genova, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di La Spezia, n. 887 del 20 ottobre 2011, depositata in cancelleria in pari data, e notificata, munita di formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto, in data 11 novembre 2011: I accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in punto di competenza esclusiva dell'ente impositore Prefettura di Roma e riconosciuta la piena legittimità dell'operato di Equitalia Nord S.p.A. secondo quanto previsto dal DPR 602/1973 e successive modifiche, dichiarare cessata la materia del contendere per i motivi esposti e respingere le domande formulate nei confronti dell'esponente anche in punto risarcimento del danno. Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio disponendo la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo di I grado. Salvis iuribus. PER L APPELLATO COSTITUITO: Piaccia alla Corte adita In via preliminare Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Equitalia Nord S.p.a. per i motivi di cui in narrativa; 2

Rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto e non provate Valutare se del caso la condotta ai sensi dell'art. 88 e 96 c.p.c. con i consequenziali effetti vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori da distrarsi a favore del difensore antistatario. Salvezze illimitate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato presso la cancelleria del Tribunale della Spezia il 23/11/2010 Giaquinto Manlio proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui l agente della riscossione Equitalia Sestri s.p.a. aveva iscritto fermo amministrativo sull autovettura di sua proprietà, targata CZ610EF, per l omesso pagamento degli importi iscritti a ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 056 2009 0004643342. Esponeva il ricorrente di avere ricevuto in data 24/10/2008 la notifica del verbale di contestazione per la violazione dell art. 126 bis, comma 2, cod. stradale accertato dalla Sezione Polizia Stradale di Roma, per la quale gli veniva chiesto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 250,00, oltre ad euro 10,69 per spese di notifica; di avere proposto ricorso in opposizione al Prefetto di Roma per l annullamento di tale verbale in data 18/12/2008; che in data 5/8/2009, essendo decorso il termine di legge di 210 giorni, ai sensi degli artt. 203 e 204 cod. stradale, l opposizione al Prefetto era da intendersi accolta ex lege; di avere ricevuto in data 23/10/2009, nonostante il decorso di tale termine, la notifica della cartella di pagamento di 3

cui sopra; di avere proposto, in data 19/11/2009, ricorso in opposizione al Prefetto di Roma per l annullamento della cartella esattoriale notificata; di avere dato formale notizia all agente della riscossione, a mezzo raccomandata a/r in data 19/11/2009, della pendenza dell opposizione; di avere ricevuto il 10/5/2010 notifica del preavviso di fermo amministrativo riguardante la sua autovettura tg. CZ610EF; di avere diffidato l agente della riscossione il 17/5/2010 a sospendere l iniziativa in assenza di idoneo titolo; di avere ricevuto da Equitalia il 17/7/2010 comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo del veicolo. Chiedeva dichiararsi l illegittimità della procedura di fermo amministrativo e ordinarsi la cancellazione del provvedimento dal P.R.A., nonché la condanna della Prefettura di Roma e della concessionaria della riscossione Equitalia Sestri s.p.a. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fermo dell autovettura. Si costituiva in giudizio Equitalia Sestri s.p.a. (poi divenuta a seguito di incorporazione per fusione Equitalia Nord s.p.a.), eccependo l incompetenza del Tribunale adito, l inammissibilità dell opposizione e contestando le domande formulate nei suoi confronti. Non si costituiva la Prefettura di Roma. Il Tribunale della Spezia, con sentenza in data 20 ottobre 2011 (depositata in pari data), dichiarava l illegittimità del provvedimento di fermo e condannava Equitalia Sestri s.p.a. a risarcire il danno subito dall opponente liquidato in euro 618,19, condannava altresì Equitalia Sestri s.p.a. al pagamento dell importo di euro 1500 in favore dell opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché 4

alla rifusione delle spese di lite, rigettava le domande proposte nei confronti della Prefettura di Roma e disponeva trasmettersi al P.M. in sede copia del ricorso e del doc. n. 7 in produzioni ricorrente ai fini delle sue determinazioni circa la sussistenza di eventuali reati commessi da personale di Equitalia Sestri s.p.a. nella vicenda in esame. Avverso tale sentenza proponeva appello Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Sestri s.p.a.) eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l assenza di responsabilità in ordine alle domande formulate dal Giaquinto nel grado pregresso. Si costituiva in giudizio Giaquinto Manlio opponendosi all appello e chiedendone il rigetto; la Prefettura di Roma rimaneva contumace. Erano precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte e, decorsi i termini di cui all art. 190 c.p.c., la causa era decisa in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamenta l appellante che il primo giudice ha considerato infondata l eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Equitalia, ritenendo la legittimazione a carico ovviamente del soggetto (Equitalia) che ha iscritto il provvedimento di fermo, ed essendo la resistente direttamente responsabile della illegittima iscrizione. Secondo l appellante tale conclusione è errata in quanto l agente è il soggetto legittimato a procedere all esecuzione forzata sulla base del ruolo, ma non è coinvolto nell attività prodromica, cioè relativa alla formazione del titolo esecutivo. Considerata la ripartizione di competenze tra ente impositore ed agente della riscossione è evidente - secondo l appellante - la sua carenza di 5

legittimazione passiva: infatti, la legittimazione dell agente si arresta laddove il contribuente metta in discussione non la mera attività di riscossione coattiva, ma altri profili relativi al merito della pretesa. Col secondo mezzo l appellante censura la sentenza gravata in punto condanna al risarcimento del danno patito dal Giaquinto in conseguenza del fermo amministrativo, nonché in punto condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. Osserva di avere agito legittimamente, attenendosi alle norme di legge in materia di riscossione coattiva mediante ruolo, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 602/1973 e succ. mod., sicchè il provvedimento di iscrizione di fermo non era illegittimo e già per tale motivo non poteva prodursi alcun danno; afferma altresì che comunque non si è verificato in concreto danno per il Giaquinto, non avendo questi allegato o dedotto alcun elemento a sostegno della propria domanda. In subordine, l appellante ritiene non dovuta alcuna somma al Giaquinto poiché questi avrebbe potuto evitare l iscrizione del fermo e quindi ogni danno ad esso conseguente corrispondendo la somma richiesta dall agente e chiedendo poi la restituzione di quanto versato. Inoltre, l appellante contesta la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale in quanto è presupposto dell applicazione di tale norma l avere agito in giudizio con mala fede, mentre l appellante, per i motivi sopra illustrati, ritiene di avere agito correttamente, sicchè nessuna temerarietà è ravvisabile nel suo comportamento. 6

In via subordinata l appellante osserva che dei presunti danni dovrebbe eventualmente essere chiamato a rispondere il solo ente impositore che non ha comunicato alla concessionaria per la riscossione lo sgravio della cartella. Il primo motivo è infondato. Invero, sussiste la legittimazione passiva di Equitalia poiché essa ha provveduto all iscrizione del fermo amministrativo pur essendo stata informata dall opponente Manlio Giaquinto che il relativo credito non era più esistente essendo decorsi oltre 210 giorni dalla proposizione del ricorso al Prefetto di Roma avverso il verbale contenente la sanzione amministrativa senza che fosse stata comunicata alcuna risposta, come da lettera inviata dal Giaquinto ad Equitalia in data 17/5/2010 (doc. 7 prod. opponente in primo grado). La responsabilità dell occorso fa quindi capo ad Equitalia che, pur potendo soprassedere dall iscrizione del fermo amministrativo del veicolo, ha ritenuto di darvi corso nonostante la lettera di diffida inviatale dal Giaquinto. Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che per quanto sopra esposto la condotta posta in essere da Equitalia non può considerarsi legittima e come tale improduttiva di danni: essa, invece, non è stata corretta e da ciò deriva la sua responsabilità per l illegittima iscrizione del fermo amministrativo. Non è poi vero che il Giaquinto non ha allegato o dedotto alcun elemento a sostegno della propria domanda risarcitoria: egli ha assunto che dall illegittimo fermo gli è derivato un danno, la cui quantificazione ha rimesso al Tribunale. Ed il Tribunale ha ritenuto in via equitativa di 7

determinare l ammontare dei danni nell importo di euro 618,19 originariamente richiesto da Equitalia, benchè il danno da mancato utilizzo di un veicolo per circa cinque mesi possa essere stimato in maggiore somma, tenuto conto che il Giaquinto aveva pacificamente la disponibilità della somma richiesta ed avrebbe quindi potuto evitare il fermo corrispondendola, salvo ripeterla all esito del giudizio. Non può trovare accoglimento il motivo svolto in subordine dall appellante, che ritiene non dovuta alcuna somma al Giaquinto poiché questi avrebbe potuto evitare l iscrizione del fermo e quindi ogni danno ad esso conseguente corrispondendo la somma richiesta dall agente e chiedendo poi la restituzione di quanto versato: non si può infatti attribuire al contribuente l onere di far fronte ad un pagamento non dovuto, a cui dovrebbe seguire un istanza di rimborso finalizzata a riottenere quanto illegittimamente percepito dall ente impositore, per escludere che questi abbia diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta illegittima dell ente stesso. Neppure può essere accolto il motivo attinente alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.: infatti, tale norma (introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha aggiunto un terzo comma all art. 96 c.p.c.) permette di sanzionare, anche di ufficio e senza necessità di prova del danno, chi agisca in giudizio con mala fede o colpa grave. La norma in esame, infatti, non ha natura meramente risarcitoria ma sanzionatoria, traducendosi, dunque, in una sanzione d ufficio. 8

Ciò spiega perché la disposizione esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l afflittività della sanzione (in tal senso cfr. Tribunale Civile di Roma, Sezione III, 28 maggio 2013, n.11676). Secondo l orientamento prevalente, la norma va interpretata nel senso che presupposto per la sua applicazione è che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in quanto ove si prescindesse dai predetti requisiti, il solo agire o resistere in giudizio finirebbe per essere sufficiente a giustificare la condanna (in questo senso Tribunale Verona 28 febbraio 2014). Ciò che contrasterebbe anche con la norma costituzionale prevista dall art. 24 della Carta fondamentale. Tanto premesso, nel caso di specie Equitalia ha agito, dapprima iscrivendo il fermo e successivamente resistendo in giudizio, in maniera gravemente imprudente perché era stata informata che il credito per il quale procedeva era venuto meno. L ulteriore osservazione dell appellante che dei danni dovrebbe rispondere l ente impositore non appare condivisibile: quanto ai danni ex art. 96, comma 3, c.p.c. basti dire che la Prefettura di Roma non si è costituita in giudizio; quanto ai danni derivanti dalla mancata tempestiva comunicazione da parte della Prefettura ad Equitalia del venir meno del credito ex artt. 203 e 204 cod. stradale, comunque Equitalia era stata sul punto tempestivamente informata e diffidata dal Giaquinto. Per le ragioni che precedono l appello deve essere respinto. 9

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell appellato costituito Manlio Giaquinto e sono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014, n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello indeterminato. Esse vanno distratte in favore del difensore antistatario. Secondo grado: fase di studio 1960,00 fase introduttiva 1350,00 fase decisoria 3305,00 TOTALE 6615,00 Nulla in punto spese nei confronti dell appellata Prefettura di Roma rimasta contumace. P.Q.M. LA CORTE DI APPELLO Definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l appello proposto da Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Sestri s.p.a.) avverso la sentenza n. 887 del 20/10/2011, depositata lo stesso giorno, emessa dal Tribunale della Spezia, che conferma; condanna l appellante Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Sestri s.p.a.) alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore dell appellato Giaquinto Manlio che liquida complessivamente in euro 6615 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario. Genova, 6 maggio 2015 Il Presidente Dott. Maria Teresa BONAVIA 10

Il Consigliere estensore Dott. Marcello BRUNO 11