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Attività Produttive Attività di intrattenimento Sale giochi Descrizione Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte. Codice Ateco 2007:93.29.30 Sale giochi e biliardi Requisiti Innanzitutto occorre verificare se si ricade in zona di possibile installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge Regionale 8/2013 come anche stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05/05/2014 (500 m da luoghi sensibili). - tavola per limiti di installazione nel territorio del Comune di Passirano (allegato alla deliberazione di cui sopra). Modifiche a normative in materia d installazione di giochi La Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL (Supplemento al numero 19, 8 maggio 2015), la Legge Regionale 6 maggio 2015, n. 11 di modifica a normative vigenti in materia d installazione di giochi d azzardo lecito e trattamento del gioco d azzardo patologico. La nuova disciplina entrerà in vigore il prossimo 23 maggio 2015 (15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino). Le normative modificate sono le Leggi Regionali 8/2013, 12/2005 e 6/2010. Le novità introdotte sono commentate qui di seguito. Modifiche alla Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8: Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico

Viene chiarito che l ambito di applicazione delle norme (l.r. 8/2013 e successivi provvedimenti attuativi) è limitato ai giochi di cui all articolo 110 comma 6 del TULPS e restano esclusi quelli del comma 7 del medesimo articolo; non sono pertanto più previste limitazioni per i giochi di abilità che non danno vincite in denaro. Ai fini dell applicazione delle norme viene data una precisa definizione di nuova installazione: per nuova installazione s intende il collegamento degli apparecchi... alle reti telematiche dell Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono inoltre equiparati a nuova installazione: * il rinnovo del contratto esercente-concessionario per l utilizzo degli apparecchi; * la stipula di nuovo contratto, anche con altro concessionario, in caso di risoluzione del contratto in essere; * l installazione di apparecchi in altro locale a seguito di trasferimento di sede dell attività. È ammessa la sostituzione dell apparecchio, stante la validità del contratto esercente-concessionario. Pertanto: DATA COLLEGAMENTO A RETI TELEMATICHE RINNOVO COLLEGAMENTO A RETI TELEMATICHE TRASFERIMENTO APPARECCHI = NUOVA INSTALLAZIONE Ne consegue che tutti gli apparecchi attualmente installati, nel momento in cui scadrà il contratto con il concessionario, potranno rimanere collocati solo se la localizzazione non rientra nella fascia di rispetto di 500 metri dai luoghi sensibili. Per consentire la verifica di quanto disposto, su ogni apparecchio dovrà essere indicata la data di collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del relativo contratto esercente-concessionario. La norma introduce nuove sanzioni: per chi installa apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS in violazione alle distanze dai luoghi sensibili la sanzione è di 15.000,00 e sigillo dell apparecchio; per chi non rispetta le disposizioni del regolamento regionale 5/2014 per l accesso alle aree e ai locali per il gioco la sanzione va da 500,00 a 5.000,00; per chi non espone su ogni apparecchio la data di collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza o ne espone una non veritiera la sanzione è di 500,00.

Modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 12: Legge per il governo del territorio Anche a livello urbanistico vengono posti nuovi vincoli insediativi per sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Sono subordinati al rilascio di specifico permesso di costruire tutti gli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione, di ristrutturazione e di cambio di destinazione d uso anche senza opere edilizie, che riguardino la realizzazione o l ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. In sede di istruttoria il Comune provvede anche alla verifica della distanza dai luoghi sensibili. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6: Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere La modifica normativa dispone che l installazione di apparecchi di cui all articolo 110 comma 6 in pubblici esercizi non sia ricompresa nella S.C.I.A. d inizio attività, ma necessiti di preventiva autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS. Questa nuova procedura consente al Comune la verifica della localizzazione con riferimento alla distanza dai luoghi sensibili ai sensi della dgr 24 gennaio 2014, n. X/1274. Per svolgere l attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti morali: assenzadi cause ostative elencate nell art. 71 del D.LGS. 59/2010 assenza cause ostative elencate nell art. 67 del D.LGS. 159/2011 Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931 Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin) Requisiti professionali: Quando l attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010. Presupposti e ulteriori requisiti specifici: agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale; disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà); sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale; contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) e redatta secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002 e dall allegato tecnico - Modalità e criteri tecnici di redazione della

documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4); possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone. Corsi di formazione per gestori locali con apparecchi da gioco Con d.g.r. 31 ottobre 2014 n. X/2573 la Regione Lombardia ha dato parziale attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 8/2013 in materia di Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico e, in particolare, dall art. 9 comma 1 secondo cui la Giunta Regionale disciplina le modalità di attivazione dei corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate apparecchiature per il gioco d azzardo lecito. Nell Allegato A del provvedimento sono definiti gli standard formativi per i corsi di formazione la cui durata dovrà essere pari a 4 ore, sono previsti inoltre il superamento di una prova finale e il rilascio di un attestato. La competenza acquisita sarà Gestire la relazione con la clientela a rischio ludopatia. I percorsi formativi dovranno essere caricati sulla piattaforma regionale finanziamenti on-line e il costo a carico di ogni singolo partecipante non potrà superare 100,00. TEMPISTICHE Nella delibera si stabilisce che: tutti i gestori di sale da gioco e locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d azzardo lecito devono adeguarsi all obbligo formativo entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, quindi entro il 4 novembre 2015. i nuovi gestori devono assolvere all obbligo formativo entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature. SANZIONI Ricordiamo che, ai sensi dell art. 10 comma 3 della Legge Regionale 8/2013, la mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell articolo 9 comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00.

Adempimenti L attività di sala giochi può essere iniziata solo dopo il completamento dell istruttoria e il rilascio dell autorizzazione. Contestualmente all avvio dell attività occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con i relativi allegati. Per la richiesta di apertura attività di sala giochi, presentare apposita domanda allegando i documenti richiesti: Modulo domanda di autorizzazione Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari Planimetria dei locali in scala 1:100 Copia conforme del certificato prevenzione Incendi rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco (SOLTANTO PER LOCALI CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 100 PERSONE) All atto dell inizio dell attività dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione: SCIA Modello A scheda 1 (SOLTANTO in caso di svolgimento anche dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande); scheda 2; planimetria dei locali in scala 1:100 con l indicazione dell esatta ubicazione degli apparecchi, distinti per tipologia (indicare anche, per ogni locale, destinazione d uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono, rapporti aeroilluminanti e servizi igienici); scheda 5; dichiarazione contenente elenco degli apparecchi installati distinti per tipologia nonché, per ciascun apparecchio, denominazione del gioco, casa costruttrice, anno di produzione, numero di matricola progressivo; relazione a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dei locali ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento per le sale giochi; certificazione a firma di perito elettrotecnico iscritto all albo, attestante che gli apparecchi sono collegati alla rete di alimentazione attraverso trasformatore di isolamento o altro dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità; Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico firmata da tecnico competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell art. 2 commi 6 e 7 della Legge 447/95) e redatta secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta

Regionale 8.3.02 n. VII/8313 e dall allegato tecnico Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (art. 5 comma 4). Qualora non sussistano le condizioni di cui all art. 5 comma 4 dell allegato sopra indicato: autocertificazione di non essere in alcuna delle condizioni di cui all art. 5 comma 4 dell allegato tecnico Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e valutazione revisionale del clima acustico allegato alla D.G.R. 11 VII/8313 del 8.3.02; Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e degli intestatari della scheda 2; Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; Copia ricevuta del versamento dei diritti ASL; Dichiarazione di nomina di uno o più rappresentanti alla conduzione dell'esercizio e relativa dichiarazione di accettazione rappresentanza con allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (dichiarante e rappresentante) ed eventuale copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (SE NECESSARIA); Nulla osta rilasciato dall Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio di cui all art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. (SOLTANTO SE PRESENTI APPARECCHI APPERTINENTO A QUESTA CATEGORIA). In caso di subingresso deve essere presentata la seguente documentazione: SCIA modello B; Scheda 2; copia di documento identificativo del segnalatore e degli intestatari della scheda 2; autorizzazione comunale per sala giochi Documentazione attestante la disponibilità di locali; atto notarile ovvero certificazione notarile attestante il titolo al subingresso ovvero autocertificazione attestante la qualità di erede(ai sensi degli artt. 19/47 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 l interessato può autocertificare la validità del documento (dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà) dichiarando sullo stesso: La presente copia è conforme all originale in mio possesso rilasciata dalla P.A. competente. La dichiarazione DEVE essere datata, sottoscritta ed integrata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità).; eventuale copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; ricevuta di versamento dei diritti ASL. Per comunicare la cessazione dell attività è necessario presentare: SCIA modello B; copia di documento identificativo valido del sottoscrittore. Per quanto riguarda il subentro o la cessazione, tali attività possono essere iniziate IMMEDIATAMENTE, a partire dalla data della presentazione della segnalazione

all amministrazione. SANZIONI L amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivato provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela. OBBLIGHI L autorizzazione ha validità permanente. Può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per: abuso; motivi di sicurezza e di ordine pubblico; sospensione dell attività per un periodo superiore a tre mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Contingentamento apparecchi:in ciascuna sala giochi è possibile installare un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 ogni cinque metri quadrati di superficie. Orari di apertura: l'ordinanza del Sindaco determina l'orario massimo di apertura delle sale da gioco. Normativa Innanzitutto occorre verificare se si ricade in zona di possibile installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge Regionale 8/2013 come anche stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05/05/2014 (500 m da luoghi sensibili). - tavola per limiti di installazione nel territorio del Comune di Passirano (allegato alla deliberazione di cui sopra) Modifiche a normative in materia d installazione di giochi La Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL (Supplemento al numero 19, 8 maggio 2015), la Legge Regionale

6 maggio 2015, n. 11 di modifica a normative vigenti in materia d installazione di giochi d azzardo lecito e trattamento del gioco d azzardo patologico. La nuova disciplina entrerà in vigore il prossimo 23 maggio 2015 (15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino). Le normative modificate sono le Leggi Regionali 8/2013, 12/2005 e 6/2010. Le novità introdotte sono commentate qui di seguito. Modifiche alla Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8: Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico Viene chiarito che l ambito di applicazione delle norme (l.r. 8/2013 e successivi provvedimenti attuativi) è limitato ai giochi di cui all articolo 110 comma 6 del TULPS e restano esclusi quelli del comma 7 del medesimo articolo; non sono pertanto più previste limitazioni per i giochi di abilità che non danno vincite in denaro. Ai fini dell applicazione delle norme viene data una precisa definizione di nuova installazione: per nuova installazione s intende il collegamento degli apparecchi... alle reti telematiche dell Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono inoltre equiparati a nuova installazione: * il rinnovo del contratto esercente-concessionario per l utilizzo degli apparecchi; * la stipula di nuovo contratto, anche con altro concessionario, in caso di risoluzione del contratto in essere; * l installazione di apparecchi in altro locale a seguito di trasferimento di sede dell attività. È ammessa la sostituzione dell apparecchio, stante la validità del contratto esercente-concessionario. Pertanto: DATA COLLEGAMENTO A RETI TELEMATICHE RINNOVO COLLEGAMENTO A RETI TELEMATICHE TRASFERIMENTO APPARECCHI = NUOVA INSTALLAZIONE Ne consegue che tutti gli apparecchi attualmente installati, nel momento in cui scadrà il contratto con il concessionario, potranno rimanere collocati solo se la localizzazione non rientra nella fascia di rispetto di 500 metri dai luoghi sensibili.

Per consentire la verifica di quanto disposto, su ogni apparecchio dovrà essere indicata la data di collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del relativo contratto esercente-concessionario. La norma introduce nuove sanzioni: per chi installa apparecchi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS in violazione alle distanze dai luoghi sensibili la sanzione è di 15.000,00 e sigillo dell apparecchio; per chi non rispetta le disposizioni del regolamento regionale 5/2014 per l accesso alle aree e ai locali per il gioco la sanzione va da 500,00 a 5.000,00; per chi non espone su ogni apparecchio la data di collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza o ne espone una non veritiera la sanzione è di 500,00. Modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 12: Legge per il governo del territorio Anche a livello urbanistico vengono posti nuovi vincoli insediativi per sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Sono subordinati al rilascio di specifico permesso di costruire tutti gli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione, di ristrutturazione e di cambio di destinazione d uso anche senza opere edilizie, che riguardino la realizzazione o l ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. In sede di istruttoria il Comune provvede anche alla verifica della distanza dai luoghi sensibili. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6: Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere La modifica normativa dispone che l installazione di apparecchi di cui all articolo 110 comma 6 in pubblici esercizi non sia ricompresa nella S.C.I.A. d inizio attività, ma necessiti di preventiva autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS. Questa nuova procedura consente al Comune la verifica della localizzazione con riferimento alla distanza dai luoghi sensibili ai sensi della dgr 24 gennaio 2014, n. X/1274. Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico". Delibera di Giunta Regionale del 24 gennaio 2014, n. X/1274 Legge 7 agosto 1990 n.241 Nuove norme sul procedimento amministrativo (art.19); Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ; Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 86 e 110) Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635- Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 153 e 195) D.M. 18 gennaio 2007 - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sanzioni per normativa su accesso aree gioco La Regione Lombardia, con proprio Regolamento n. 10/2015 (BURL S.O. n. 51 del 18 dicembre 2015) ha apportato alcune modifiche al vigente Regolamento Regionale 16 dicembre 2014 n. 5 che regolamenta l accesso alle aree e ai locali per il gioco d azzardo lecito. Nello specifico il nuovo dispositivo sostituisce l articolo 6 e introduce in modo articolato le sanzioni relative al mancato rispetto di quanto stabilito dal regolamento 5/2014. In particolare: mancato rispetto di quanto previsto dall articolo 4 comma 2 relativo all obbligo di individuare, nei locali dove è presente il gioco (escluse le sale giochi), un unica area dedicata al gioco in modo da garantire visibilità e sorvegliabilità, che non intralci gli avventori e sia riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda: sanzione da 500,00 a 5.000,00; mancato rispetto di quanto previsto dall articolo 4 comma 3 in merito al divieto di oscurare le finestre dell area gioco e all obbligo di disporre gli apparecchi in posizione frontale l uno rispetto all altro: sanzione da 500,00 a 3.000,00; mancato rispetto di quanto previsto dall articolo 4 comma 4 concernente il divieto di installare apparecchi per il gioco d azzardo lecito all esterno dei locali: sanzione da 500,00 a 5.000,00; violazione dell obbligo di esporre all interno dei locali il decalogo delle azioni sul gioco sicuro di cui all articolo 5 comma 1: sanzione da 500,00 a 3.000,00; mancato rispetto di quanto previsto dall articolo 5 comma 2 in merito al libero accesso di operatori sociali e figure autorizzate dalle ASL per fornire informazioni e sostegno ai giocatori: sanzione da 500,00 a 3.000,00; mancato rispetto di quanto indicato dall articolo 5 comma 3 che prevede che il gestore inviti i giocatori a effettuare il test di verifica per la valutazione del rischio di dipendenza: sanzione da 500,00 a 3.000,00.