La VALUTAZIONE DEI RISCHI ai sensi del T.U. SICUREZZA D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 1 Obblighi del datore di lavoro non delegabili Art. 17 D. LGS. 81/08 Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 1) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art. 28; 2) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 2
La valutazione dei rischi Art. 28 D. Lgs. 81/08 La valutazione di cui all arti 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori,. 3 TUTTI I RISCHI.ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151/01, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi. 4
D. Lgs.. 626/94 Art. 4 Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto 1. Il datore di lavoro in relazione alla natura dell attività dell azienda ovvero dell unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiagati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti e rischi particolari. 5 Art. 28 comma 2 Art. 28 punto 2 Il documento di cui all art. 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione deve avere DATA CERTA e contenere: 6
Art. 28 punto 2 lettere a), b) e c) a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati, a seguito della valutazione di cui all art. 17, comma 1 lettera a). 7 c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Nulla di modificato rispetto all art. 4 D. Lgs. 626/94. 8
Art. 28 comma 2 lettera d), e), f) d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 9 e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 10
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 11 Art. 28 comma 3 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 12
DATA CERTA 13 Art. 2704 c.c. DATA della scrittura privata nei confronti di terzi La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova. 14
Come si assicura la data certa ad un documento: 1) ricorso ad autoprestazione presso uffici postali (art. 8 D. Lgs. 261/99; 2) per le P.A. adozione di un atto deliberativo; 3) apposizione della MARCA TEMPORALE ; 4) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile: formazione di un atto pubblico; 5) Registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico; 6) Posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del D.P.R. 68/2005. 15 Valutazione dello stress da lavoro correlato L accordo europeo dell 8 ottobre 2004 stabilisce una volta definite, le misure antistress dovrebbero essere riesaminate regolarmente per valutarne l efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. Queste misure possono comprendere ad esempio: 16
misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire - gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, - di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, - di migliorare l organizzazione, i processi, le condizioni e l ambiente di lavoro. la formazione dei dirigenti e dei lavoratori; l informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti. 17 Come valutare lo stress l organizzazione e i processi di lavoro orario di lavoro, grado di autonomia, coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, le condizioni e l ambiente di lavoro mobbing, rumore, microclima, sostanze pericolose, 18
la comunicazione incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento i fattori soggettivi 19 alto assenteismo INDICATORI DEL LIVELLO DI STRESS elevata rotazione del personale conflitti interpersonali lamentele frequenti da parte dei lavoratori 20
Quali sono i rischi specifici che subiscono variazioni IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (art. 80) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (art. 168) AGENTI FISICI (art. 181) VIBRAZIONI (art. 201) PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (art. 223) 21 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Art. 80 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 22
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 23 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Modifiche apportate: sparisce il riferimento al peso limite di 30 kg; viene introdotto l uso, come criterio di valutazione di tre standard: ISO 11228 parte 1, 2 e 3; le norme costituiscono il metodo e la guida per valutare azioni di sollevamento e trasporto (parte1), azioni di traino e spinta (parte2) e azioni di movimentazione di carichi di peso inferiore a 3 kg (movimenti ripetitivi, parte3); La norma ISO 11228 parte 3 inserisce la valutazione dei movimenti ripetitivi (indice OCRA) a pieno titolo fra gli obblighi previsti dalla legge. 24
AGENTI FISICI per agenti fisici si intendono: il rumore, ultrasuoni (onde sonore di frequenza superiore a 20 KHz), infrasuoni (onde sonore di frequenza compresa tra i 16-17 e i 0,001 Hz), vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, il microclima. 25 VIBRAZIONI Viene modificato il valore limite per le esposizioni a corpo intero Viene introdotto il valore limite di esposizione su tempi brevi. 26
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Scompare la definizione di rischio moderato e viene introdotto il concetto di RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE in presenza del quale si esclude l applicazione delle misure previste dagli artt. Art. 225. - Misure specifiche di protezione e di prevenzione Art. 226. - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Art. 229. - Sorveglianza sanitaria Art. 230. - Cartelle sanitarie e di rischio 27 D.P.I. Necessità di valutare i RISCHI DERIVANTI DALL USO DEI DISPOSITIVI. Allegato VIII al D. Lgs. 81/08 (vedi tabella allegata) 28
COSA FARE ENTRO IL 29 LUGLIO PER ADEGUARE LA PROPRIA VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI AL DETTATO DEL D. Lgs. 81 9 aprile 2008 29 1. verifica dei rischi attualmente valutati, analizzando la corrispondenza fra la situazione attuale e l obiettivo di valutazione di tutti i rischi ; 30
2. valutare presenza e adeguatezza dei documenti di valutazione di rischio specifica (es. rumore, vibrazioni, CEM, rischio incendio, ATEX, MMC e ergonomia, ecc.) 31 3. programmare formalmente le attività di integrazione dei documenti specifici (tempi e verbale di programma) 32
4. integrare il documento generale in modo che siano espressamente previste le procedure per l'attuazione delle misure indicate (a chi spettano i compiti) 33 5. integrare il documento in modo che sia contenuta un analisi delle mansioni, per individuare quelle che per essere svolte richiedono uno specifico percorso professionale o di training. 34
6. Le valutazioni di rischio dovranno contenere l analisi di alcuni fattori nuovi come ad esempio lo stress e la comprensione della lingua, ecc. 35 7. Analizzare sulla base delle tabelle inserite all allegato VIII del D. Lgs. 81/08 i D.P.I. attualmente in uso in azienda 36