PRESTAZIONE ENERGETIA DEGLI EDIFICI: Impianti termici:

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PRESTAZIONE ENERGETIA DEGLI EDIFICI: Impianti termici: Libretti di impianto e di centrale; Rapporti di controllo e manutenzione; Misura in opera del rendimento di combustione (UNI 10389); Rapporto di prova Reggio Calabria 10 luglio 2008 Ing. Domenico Prisinzano Centro di Consulenza Energetica ENEA Sicilia Via Catania, 2 PALERMO domenico.prisinzano@casaccia.enea.it

LA NORMATIVA NEL SETTORE CIVILE Legge 30 aprile 1976 N. 373 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici. Legge 9 gennaio 1991 n.10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia DPR 26 agosto 1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione,l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. DPR 21 dicembre 1999 n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici.

LA NORMATIVA NEL SETTORE CIVILE Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 rendimento energetico in edilizia Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26)

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 Art. 3 (Ambito di intervento) Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici: a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3; b) all esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12; c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all articolo 6.

ALLEGATO A (Definizioni) 14. impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kw.

Art. 7 D.lgs 192 e s.m.i (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva) 1. Il proprietario, il conduttore, l amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d arte, nel rispetto della normativa vigente. L operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici) 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9 del presente decreto, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, e dalle disposizioni di cui all allegato L.

DPR 412/93 Art. 11 (manutenzione degli impianti termici e controlli relativi) 1.L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

DPR 412/93 Art. 11 3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kw, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al 'terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico' è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'unione Europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.".

DPR 412/93 e s.m.i. Art. 11. 9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kw devono essere muniti di un «libretto di centrale» conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kw devono essere muniti di un «libretto di impianto» impianto conforme all'allegato G al presente regolamento. 10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. (Pubblicato su: S.O. n. 60 a G.U. n. 86, 12/04/2003)

Il Libretto di centrale è obbligatorio per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale superiore o uguale a 35 kw, sia esistenti che di nuova installazione (art. 11, comma 9, DPR 26 agosto 1993, n 412 e successive modificazioni). È prescritta l adozione di un nuovo Libretto di centrale in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici (art. 11,comma 11, DPR 26 agosto 1993, n 412 e successive modificazioni). Il Libretto di centrale deve essere conservato presso l edificio in cui è collocato l impianto termico (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n 412 e successive modificazioni).

La compilazione iniziale (schede 1, 4, 5, 8, 9 ), comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento, deve essere effettuata all atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell esercizio e della manutenzione (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n 412 e successive modificazioni).

Il responsabile per l esercizio e la manutenzione è il proprietario (art. 11, comma 1, DPR 26 agosto 1993, n 412 e successive modificazioni); in caso di edifici amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche il responsabile per l esercizio e la manutenzione è l amministratore (art. 1, comma 1, lettera j, DPR 26 agosto 1993, n 412 e successive modificazioni). Il proprietario (o l amministratore) può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90 e, quando richiesto, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall art. 11, comma 3 del DPR 412/93) la responsabilità dell esercizio e della manutenzione dell impianto, nominandola terzo responsabile (art. 11, commi 1 e 8, DPR 26 agosto 1993, n 412 e successive modificazioni).

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l obbligo di consegnare al proprietario o all eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n 412 e successive modificazioni). Il Libretto di centrale può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l edificio in cui è collocato l impianto termico.

Compilatore: Ditta installatrice; Responsabile (per impianti esistenti)

Compilatore: Proprietario o Amministratore

Compilatore: Proprietario o Amministratore con firma del Terzo Responsabile

Compilatore: Installatore / Responsabile (per impianti esistenti)

Compilatore: Ditta installatrice; Responsabile (per impianti esistenti)

Compilatore: Ditta installatrice; Responsabile (per impianti esistenti)

Compilatore: Manutentore o Terzo Responsabile

Compilatore: Manutentore o Terzo Responsabile

Compilatore: Manutentore o T.R.

Compilatore: Ditta installatrice; Responsabile (per impianti esistenti)

ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 9. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportatinell allegato H al presente decreto. Valori minimi dei rendimenti di combustione ai sensi dell'allegato H al D.lgs 192/05 e successive modifiche e integrazioni Generatori ad acqua calda Data di installazione Tipo di caldaia Valore limite < 29/10/1993 Tutte 84 + 2Log(Pn) - 2 >= 29/10/1993 e < = 31/12/1997 Tutte 84 + 2Log(Pn) > = 01/01/1998 e < 08/10/2005 Caldaie standard 84 + 2Log(Pn) Caldaie a bassa temperatura 87,5 +1,5Log(Pn) Caldaie a condensazione 91 +1 Log(Pn) Tutte 90 +2 Log(Pn) >= 08/10/2005 Generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori) Generatori ad aria calda Data di installazione Valore limite < 29/10/1993 83 + 2Log(Pn) - 6 >= 26/10/1993 83 + 2 Log (Pn) - 3

Compilatore: Ditta installatrice; Responsabile (per impianti esistenti) E Successivamente Manutentore o T.R:

Compilatore: Tecnico Incaricato

Compilatore: Manutentore o T.R.

Compilatore: Proprietario, Amministratore o T.R.

Compilatore: Ditta installatrice; Responsabile (per impianti esistenti)

Compilatore: Proprietario o Occupante

Compilatore: Proprietario o Occupante

Compilatore: Ditta installatrice; Responsabile (per impianti esistenti)

Compilatore: Ditta installatrice; Responsabile (per impianti esistenti)

Compilatore: Ditta installatrice; Responsabile (per impianti esistenti)

Compilatore: Ditta installatrice; Responsabile (per impianti esistenti)

Compilatore: Ditta installatrice; Responsabile (per impianti esistenti) E successivamente Manutentore o T.R:

Compilatore: Manutentore o T.R.

Compilatore: Manutentore o T.R.

Compilatore: Occupante o T.R.

Dlgs 192 e s.m.i. ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l uso e la manutenzione rese disponibili dall impresa installatrice dell impianto ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora l impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Dlgs 192 e s.m.i. ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell impresa installatrice dell impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzione tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 5. i controlli di efficienza energetica, di cui all allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kw e all allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali: a) ogni anno, normalmente all inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kw; b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all interno delle abitazioni; c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw.

ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 6. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti al comma precedente ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze. 7. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kw, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 9. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportatinell allegato H al presente decreto. Valori minimi dei rendimenti di combustione ai sensi dell'allegato H al D.lgs 192/05 e successive modifiche e integrazioni Generatori ad acqua calda Data di installazione Tipo di caldaia Valore limite < 29/10/1993 Tutte 84 + 2Log(Pn) - 2 >= 29/10/1993 e < = 31/12/1997 Tutte 84 + 2Log(Pn) > = 01/01/1998 e < 08/10/2005 Caldaie standard 84 + 2Log(Pn) Caldaie a bassa temperatura 87,5 +1,5Log(Pn) Caldaie a condensazione 91 +1 Log(Pn) Tutte 90 +2 Log(Pn) >= 08/10/2005 Generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori) Generatori ad aria calda Data di installazione Valore limite < 29/10/1993 83 + 2Log(Pn) - 6 >= 26/10/1993 83 + 2 Log (Pn) - 3

ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 10. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all allegato H al presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte dell autorità competente di cui al successivo comma 14, tale scadenza viene sospesa fino all ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte della autorità medesima.

ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 14. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse delegati, provvedono ai compiti di cui al precedente comma 12, accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia,con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o di altri soggetti ritenuti pertinenti, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, del più recente rapporto di controllo e manutenzione di cui al comma 8. 15. La trasmissione di detto rapporto di controllo tecnico deve pervenire all amministrazione competente, o all organismo incaricato, con timbro e firma dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità, almeno con le seguenti scadenze temporali: a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kw; b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kw.

ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 16. L amministrazione competente o l organismo incaricato provvedono all accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali, ai fini del riscontro del rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l amministrazione competente o l organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

ALLEGATO L REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 17. Nell ambito della fase ispettiva di cui al precedente comma 12, nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano le ispezioni all impianto termico nel suo complesso, conformemente al comma 4, articolo 9, decreto 19 agosto 2005, n. 192. In aggiunta a quanto già previsto ai commi 12, 13, 14, 15 e 16, l azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica: a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kw, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore; b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kw, con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia; c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.

MISURA IN OPERA DEL REENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389)

ALLEGATO A (Definizioni) 14. impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kw.

UNI 10389 campo di applicazione GENERATORI DI CALORE Misurazione in opera del rendimento di combustione Campo di applicazione: Pfoc 4 kw Combustibile: Gassosi e liquidi Destinazione impianto : Impianti termici destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria o alla sola produzione centralizzata di acqua calda sanitaria. NON SI APPLICA A: - Impianti inseriti in cicli di processo; - stufe, caminetti, radiatori individuali; - apparecchi unifamiliari per produzione di acqua calda; - generatori di calore alimentati a combustibile solido.

UNI 10389 Le procedure riguardano: - misurazione in opera del rendimento di combustione di generatori di calore; - misurazione in opera della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei prodotti della combustione; - misurazione in opera dell indice di fumosità (per i soli combustibili liquidi) numero di Bacharach.

UNI 10389 - Definizioni Pf Pconv = Pfoc Pf ηc = Pconv / Pfoc ηu = Pu / Pfoc ηu < ηc Pu Pirr Pfoc = Potenza termica al focolare (portata termica) Pconv = Potenza termica convenzionale Pfoc Pfoc = Pu + Pf + Pirr ηc = rendimento di combustione Pu = Potenza termica utile Pirr = Potenza persa dal mantello per irraggiamento Pf = Potenza persa al camino

UNI 10389 - Definizioni Valore nominale: valore dichiarato e garantito dal costruttore per il regime di funzionamento continuo, e riportato in targa e nel libretto di istruzioni; Valore effettivo: valore ottenuto durante il normale funzionamento dell impianto a seguito di eventuale regolazione effettuata dal responsabile dell esercizio e manutenzione e riportato sul libretto di centrale o di impianto; Valore misurato: Valore rilevato durante il controllo della combustione

UNI 10389 Operazioni preliminari Consultare documentazione - Libretto di centrale - Pn 35 kw - Libretto di impianto - Pn < 35 kw - Libretto di uso e manutenzione delle apparecchiature

UNI 10389 - Definizioni RAPPORTO DI PROVA Documento sul quale l operatore deve riportare i risultati del controllo della combustione

UNI 10389 - Definizioni OPERATORE Tecnico o manutentore qualificato incaricato dal responsabile Tecnico incaricato dall Ente Locale Operatore privato (manutentore) Operatore Ente locale Pfoc effettiva Pfoc effettiva segnala se è diversa da quella nominale; Riporta risultati su L.C./L.I. Presenza del responsabile; Procedura difforme : segnala e prosegue Stampa analisi Rapporto di prova (3 copie) Non dà consigli e/o suggerimenti

POSIZIONE DEL FORO 1d 2d 2d 2d 2d < 2d

Condizioni di misurazione - generatore nello stato di regime massima potenza termica effettiva - se è un generatore combinato lo si fa funzionare in produzione di acqua calda sanitaria - il rendimento deve essere riferito alla potenza termica del focolare Raggiunto lo stato di regime si deve rilevare la temperatura del fluido in mandata dal generatore: attraverso l apposito pozzetto per il termometro per P 35 kw; attraverso il termometro della caldaia per P < 35 kw. Grandezze da misurare - temperatura dei fumi; - temperatura dell aria comburente; - concentrazione di O2 oppure concentrazione di CO2; - concentrazione di CO; - Indice di fumosità. Le misure vanno eseguite, preferibilmente, tramite uno strumento multifunzione.

UNI 10389 Strumenti 4) Cronometro Termometro (aria comburente) Termometro (temp. fumi) Termometro (temp. acqua) Analizzatore di ossigeno -10/50 C ± 2 C 0/500 C ± 5 C 0/200 C ± 5 C 0/21% ± 0,5 oppure Analizzatore di CO2 0/16% ± 0,5 6) Analizzatore di CO 0/4.000 ppm ± 20 fino a 400 ppm, ± 5%

UNI 10389 Misura della temperatura dell aria comburente La temperatura dell aria comburente è diversa della temperatura ambiente Corretto posizionamento della sonda -nei pressi della bocca di aspirazione dell aria nei generatori ad aria soffiata; - nei pressi dell ingresso dell aria nei generatori ad aria aspirata; - in un punto opportuno del condotto di alimentazione nei generatori a camera stagna.

UNI 10389 Misura della temperatura dei fumi Posizionamento della sonda Indice di fumosità 3 misure significative (il filtro non deve risultare, anche parzialmente, bruciato) Tmax La prova è superata se almeno due delle tre misurazioni forniscono risultati non superiori a quello limite. Al termine della misura si deve richiudere il foro in modo da garantire la tenuta.

UNI 10389 Risultati La misurazione di ogni singolo parametro deve essere effettuata almeno tre volte, a intervalli di tempo eguali nel periodo di prova ritenuto necessario dall operatore, e ogni volta almeno 120 s (2 min) dopo l inizio del prelievo. Il valore misurato di ogni singolo parametro è ottenuto dalla media aritmetica delle prime tre misurazioni significative. Eventuali misurazioni anomale non devono essere prese in considerazione per la determinazione del valore misurato.

UNI 10389 VERIFICA DELLA POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE Impianto alimentato a combustibile gassoso Si rileva il consumo C di combustibile in due minuti (m3) Si esprime C in m3/h (moltiplicare il valore ottenuto in 2 min x 30) Si moltiplica la portata di combustile (m3/h ) per il p.c.i. Combustibile Gas naturale GPL Kwh /m3 9,60 31,4 p.c.i kcal/m3 8.250 27.000 Se l impianto non è dotato di contatore volumetrico si assume come potenza termica del focolare quella dichiarata dal costruttore.

UNI 10389 VERIFICA DELLA POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE Noti Impianti alimentati a combustibile liquido - il GPH nominale dell ugello; - la pressione di polverizzazione del combustibile; dalle tabelle si ricava la portata massica in kg/h Si moltiplica, la portata massica per i seguenti fattori: Gasolio 11,872 per ottenere la potenza in kw 10.210 per ottenere la potenza in kcal/h Olio combustibile 11,477 per ottenere la potenza in kw 9.870 per ottenere la potenza in kcal/h

GPH nominale: è la portata dell ugello quando la pressione è 7 bar. 1 GPH = 3,785 l/h che, per il gasolio, assumendo una densità di 0,84 kg/l corrisponde a 3,785 l/h * 0,84 kg/l = 3,18 kg/h

UNI 10389 Calcolo del rendimento di combustione Qs = [A1/(21-O2) +B)] x (Tf - Ta) - misurazione dell ossigeno Qs = [A2/CO2 +B)] x (Tf - Ta) - misurazione di CO2 Qs è la perdita ai fumi in percento; Tf è la temperatura dei fumi, in C; Ta è la temperatura dell aria comburente, in C; O2 è la concentrazione di ossigeno nei fumi secchi, in percento in volume; CO2 è la concentrazione di anidride carbonica nei fumi secchi, in percento A1 A2 B Combustibile in volume 0,66 0,38 0,010 Gas naturale 0,63 0,42 0,008 GPL 0,68 0,50 0,007 Gasolio 0,68 0,52 0,007 Oli combustibili Il valore di Qs deve essere arrotondato alla prima cifra decimale ηc = 100 Qs ± 2

Perdite nei fumi

ηc = 100 Qs ± 2 ηc = 100 Qs + 2 (verificatore) ηc = 100 Qs 2 (manutentore) ηc ηdpr Rendimenti minimi ( D.lgs. 192/05 e s.m.i) Valori minimi dei rendimenti di combustione ai sensi dell'allegato H al D.lgs 192/05 e successive modifiche e integrazioni Generatori ad acqua calda Data di installazione Tipo di caldaia < 29/10/1993 Tutte >= 29/10/1993 e < = 31/12/1997 Tutte > = 01/01/1998 e < 08/10/2005 Caldaie standard Caldaie a bassa temperatura Caldaie a condensazione >= 08/10/2005 Tutte Valore limite 84 + 2Log(Pn) - 2 84 + 2Log(Pn) 84 + 2Log(Pn) 87,5 +1,5Log(Pn) 91 +1 Log(Pn) 90 +2 Log(Pn) Generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori) Generatori ad aria calda Data di installazione Valore limite < 29/10/1993 83 + 2Log(Pn) - 6 >= 26/10/1993 83 + 2 Log (Pn) - 3 Pn = Potenza termica utile espressa in kw Per Pn > 400 kw si pone Log(Pn) = Log(400)

UNI 10389 Valori massimi di CO e indice di fumosità Il valore rilevato di CO deve essere riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz aria moltiplicando il valore misurato per l indice d aria n n = 21/(21-O2) (se si misura l ossigeno) ; misura la CO2) n = CO2t/CO2 ( se si Contenuto teorico di CO2 nei fumi secchi Combustibile CO2t Gas naturale 11,7 GPL 13,9 Gasolio 15,1 Olio combustibile 15,7 Cofs.st = Comisurato x n Cofs.st max = 1000 ppm = (0,1%) Indice di fumosità max = 2 per il gasolio = 6 per l olio combustibile

Reazione di combustione del metano CH4 + 2O2= CO2 +2H2O CH4 + 2O2 + 2*3,76 N2 = CO2 +2H2O + 2*3,76 N2 [CO2 ] fst 1 1 = 100 = 100 = 11,7% 1 + 2 3,76 8,52

UNI 10389 Rapporto di prova Il rapporto di prova deve contenere i risultati di tutte le misurazioni e le informazioni essenziali affinché il controllo possa essere ripetuto nelle medesime condizioni. Il rapporto deve contenere: I dati identificativi dell operatore; Il riferimento alla presente norma; I dati identificativi degli strumenti di prova; I risultati di prova; Informazioni supplementari che, a giudizio dell operatore, abbiano una relazione con i contenuti tecnici del rapporto e i suoi possibili usi; Data di esecuzione del controllo; Firme leggibili dell operatore e del responsabile dell impianto o della persona da lui delegata.

UNI 10389 Procedura per il controllo della combustione Esame documentazione Misura della potenza termica del focolare si Indice di fumosità entro i limiti Combustibile liquido no Verifica negativa Fine si no Esecuzione analisi dei fumi si [Co] > 1.000 ppm Verifica negativa Fine Verifica negativa Fine no ηc > = ηdpr no si Verifica positiva Fine

RAPPORTO DI PROVA CONTROLLO BIENNALE PER ACCERTARE L'EFFETTIVO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO AUTONOMO (P >= 35 kw) (ART. 11, COMMI 18 E 19, DPR 412/93) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE INCARICATO DALL'ENTE LOCALE NOME COGNOME Roberto Verdi INDIRIZZO via degli Olmi 13 DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO Via/Piazza Giacomo Leopardi 45 CAP Città PROPRIETARIO IMPIANTO: Marco Bianchi Via/Piazza Giacomo Leopardi 45 CAP 89100 Città Telefono 1245661133 RESPONSABILE IMPIANTO: Riccardo Rossi Via/Piazza Giovanni Pascoli 32 CAP Città Telefono 123456798 PRINCIPALE NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO: UNI 10389

Dati di targa

FINE GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE. domenico.prisinzano@casaccia.enea.it