RIORDINO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA

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CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA Consigliere Piero Lacorazza PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE PER IL RIORDINO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 1

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE PER IL Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata Articolo 1 Principi 1. La Regione Basilicata, in aderenza a quanto previsto dall art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana, tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività e definisce misure ed azioni per migliorare, potenziare e razionalizzare l offerta sanitaria sull intero territorio regionale. Articolo 2 Finalità ed oggetto della legge 1. Le disposizioni di cui alla presente legge promuovono una nuova governance del Sistema Sanitario Regionale (SSR), fondata su reti organizzative, operative e funzionali fra le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, riaffermandone i caratteri di unitarietà in una logica di appropriatezza e qualità delle cure, riduzione dei tempi di attesa per la erogazioni delle prestazioni, sostenibilità economica, efficienza ed equità nella produzione ed erogazione dei servizi. 2. I processi di unificazione ed integrazione ai fini della riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale garantiscono la valorizzazione delle risorse umane e professionali e l ottimale allocazione delle risorse strumentali ed economiche disponibili. Nel processo di riforma del Sistema Sanitario Regionale la Regione promuove, nel pieno rispetto della distinzione dei compiti, forme di informazione ai cittadini e consultazione delle rappresentanze associative. 3. La Regione Basilicata, in aderenza a quanto previsto dall art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana e in conformità all articolo 2 e seguenti del DLgs 30 dicembre 1992 n.502, adotta norme di adeguamento dell assetto strutturale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale agli standard qualitativi e di sostenibilità economico/finanziaria, mediante interventi di promozione della produttività e dell efficienza delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale al fine di garantire l erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 4. La presente legge detta disposizioni per l attuazione delle previsioni di cui al Decreto del Ministro della Salute n.70 del 2 aprile 2015 nonché della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) articolo 1 commi 524, 535, 541, 542 e seguenti. La presente legge integra e modifica altresì la struttura e la regolazione del Servizio Sanitario Regionale, come definite dalla LR 31 agosto 2001 n. 39 e dalla LR 1 luglio 2008 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. 2

5. La presente legge definisce i tempi per l approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2018-2020. Articolo 3 Programmazione 1. Il Consiglio regionale di Basilicata entro il 30/09/2017 adotta, su proposta della Giunta regionale, il nuovo Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità per il triennio 2018-2020, teso alla riorganizzazione e alla messa in rete di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private che sono chiamate a soddisfare i bisogni di salute della popolazione regionale. 2. Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale concorrono a garantire gli obiettivi assistenziali e devono operare secondo criteri di efficacia, qualità e sicurezza delle cure, di riduzione dei tempi di attesa per l erogazione delle prestazioni, di efficienza e della centralità del paziente, in una logica di rete che travalica i confini territoriali di competenza. 3. Il nuovo Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità provvede altresì alla classificazione di tutte le strutture ospedaliere presenti in Regione, pubbliche e private accreditate, secondo l organizzazione per complessità ed intensità di cura, attribuisce a ciascun Presidio Ospedaliero specifiche funzioni, obiettivi e posti letto in una logica di ridefinizione della rete dei posti letto ospedalieri per acuti e post acuti individuando le sedi deputate alla lungodegenza e riabilitazione entro i limiti indicati dalla norma e nel rispetto della presente legge. 4. Il nuovo Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità prevede la riorganizzazione della rete dell Emergenza urgenza integrata con la continuità assistenziale sull intero territorio regionale. Articolo 4 Nuovo assetto delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale 1. Dal 1 gennaio 2018 la struttura organizzativa di tipo aziendale del Servizio Sanitario Regionale è costituita: a. dall'azienda Sanitaria Lucana (ASL); b. dall'azienda Ospedaliera Basilicata (AOB); c. dall'irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata" (CROB) di Rionero in Vulture. 2. L ASL e l AOB sono istituite dal 1 gennaio 2018 e sono dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del DLgs 30 dicembre 1992 n. 502 e smi. 3. L ASL ha sede legale in Matera ed ha: a. valenza regionale per l assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, per l assistenza distrettuale e per le altre attività sanitarie e sociosanitarie 3

territoriali precedentemente svolte dall Azienda Sanitaria locale di Potenza e dall Azienda Sanitaria locale di Matera; b. competenza gestionale, economica ed organizzativa sul sistema dell Emergenza Urgenza 118; c. competenza gestionale, economica ed organizzativa sui presidi ospedalieri distrettuali di Chiaromonte, Lauria, Maratea, Stigliano, Tinchi di Pisticci, Tricarico e Venosa. 4. L ASL è suddivisa in nove distretti sanitari, coincidenti con gli ambiti socio-territoriali. L Atto Aziendale prevede l articolazione territoriale dell Azienda, valorizzando il ruolo dei distretti sociosanitari quali articolazione fondamentale del governo e della programmazione nel rispetto degli articoli 3 quinquies e septies del D.Lgs. n.502/1992. 5. I distretti sanitari, nel rispetto della programmazione regionale e territoriale, promuovono e realizzano politiche di sanità territoriale e di prossimità dei servizi ai cittadini, con particolare riguardo: a. ai servizi di assistenza primaria; b. alle attività ospedaliere di base; c. ai servizi territoriali e domiciliari afferenti all integrazione sociosanitaria; 6. L ASL, organizza, secondo le finalità istituzionali attribuite con la presente legge, interventi integrati di promozione e tutela della salute e del benessere e di produzione di servizi di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione tramite strutture e servizi territoriali, nel quadro degli indirizzi programmatici della Regione e sotto il suo controllo strategico e finanziario. 7. L AOB, ha sede legale in Potenza ed ha: a. valenza regionale ed esercita funzioni di riferimento per le alte specialità e per le reti cliniche integrate dei servizi ospedalieri; b. competenza gestionale, economica ed organizzativa sui presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi, Policoro e Villa d Agri, sul presidio ospedaliero DEA di I Livello di Matera e sul presidio ospedaliero DEA di II Livello di Potenza (compreso il presidio ospedaliero di Pescopagano). 8. L organizzazione e il funzionamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono regolati oltre che dal DLgs n. 502/1992, dall'art. 15 della LR n.39/2001 e dalla LR n. 12/2008, salvo quanto previsto della presente legge. L ASL, l AOB e l IRCCS CROB di Rionero in Vulture concludono, entro il 31.12.2018 e nel rispetto delle specifiche disposizioni regionali, accordi organizzativi per l effettiva attuazione dei percorsi di continuità assistenziale Ospedale-Territorio e degli Ospedali di Comunità previsti dall allegato 1 del DM n.70/2015. 9. Per dare attuazione al comma 1 del presente articolo, il Presidente della Giunta Regionale nomina con propri decreti, su conformi deliberazioni della Giunta Regionale, i Direttori Generali dell'aziende e degli Enti del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata, nel rispetto delle norme di settore e fissa la data del loro insediamento da cui decorre a tutti gli effetti l'entrata in funzione dell'asl e dell'aob. 10. Entro trenta giorni dall'insediamento i Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata avviano le procedure per la nomina dei direttori amministrativi e sanitari e per la designazione dei componenti dei Collegi sindacali delle rispettive Aziende. Istituiscono, altresì, il Collegio di Direzione di cui all articolo 17 del D.Lgs n. 502/1992. 11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di approvazione da parte della Regione dei nuovi Atti Aziendali redatti in conformità alle linee guida e direttive regionali, le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Regionale di 4

Basilicata non possono attribuire nuovi incarichi di responsabilità di dipartimento, area, struttura complessa, struttura semplice e dipartimentale, alta specializzazione, posizione organizzativa, coordinamento. Tutti gli incarichi vigenti sono prorogati di diritto sino alla data di conferimento di nuovo incarico. La proroga non opera in presenza di cause che prevedono la decadenza ope legis dall incarico per valutazione personale negativa, effetti del procedimento disciplinare o di provvedimenti giurisdizionali. 12. I Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata, nel rispetto delle direttive e delle disposizioni della Regione Basilicata, e in un contesto di rete unica sanitaria regionale: - adeguano l assetto organizzativo, contabile e ordinamentale delle Aziende, in conformità agli standard dimensionali, qualitativi e di sostenibilità economico/finanziaria previsti dalle norme vigenti; - attuano interventi di promozione della produttività e dell efficienza a garanzia dell erogazione dei LEA; - attuano interventi per il miglioramento dell appropriatezza delle prestazioni sanitarie; - attuano interventi per la riduzione delle liste di attesa. Articolo 5 Azienda Sanitaria di Basilicata 1. Dal 1 gennaio 2021 tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale confluiranno nell unica l Azienda Sanitaria di Basilicata all interno della quale l IRCCS CROB di Rionero continuerà a svolgere la funzione di Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata". 2. Il Consiglio regionale di Basilicata entro il 30/09/2020 adotta, su proposta della Giunta regionale, il nuovo Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità per il triennio 2021-2023, in funzione del nuovo assetto organizzativo del sistema sanitario regionale di Basilicata 3. L attuazione del nuovo assetto organizzativo del sistema sanitario regionale di Basilicata di cui al comma 1 del presente articolo sarà disciplinata da apposita legge regionale. Articolo 6 Fase transitoria e organizzazione 1. La Giunta Regionale di Basilicata, assegna per l esercizio 1 gennaio-31 dicembre 2017 ai Direttori Generali dell ASM di Matera, dell ASP di Potenza, dell AOR San Carlo di Potenza e dell IRCCS CROB di Rionero in Vulture obiettivi di salute e di programmazione economico finanziaria finalizzati a rendere operativo dal 1 gennaio 2018 il nuovo assetto del Sistema Sanitario Regionale. 2. Gli obiettivi da assegnare si muovono nel solco delle seguenti aree tematiche ritenute di interesse strategico: 5

a) armonizzazione dei sistemi contabili per la redazione e l approvazione di bilanci di previsione per l esercizio 2018 delle nuove Aziende ed Enti del SSR; b) omogeneizzazione delle procedure informatiche e delle modalità di invio dei flussi ministeriali; c) riorganizzazione di tutte le risorse umane e strumentali necessarie alla produzione del bene finale dell attività di prevenzione, diagnosi e cura degli utenti assistiti; d) rivisitazione delle modalità di accesso ai servizi con conseguente campagna di informazione all utenza; e) rivisitazione degli incarichi dirigenziali di struttura, di posizione organizzativa e di coordinamento nel rispetto dei parametri standard di cui alla legge n.135/2012, nonché degli standard elaborati dal Comitato LEA per la riduzione delle Unità Operative Complesse e Semplici sanitarie e non, in un ottica di semplificazione, di contenimento della spesa per il personale e di efficienza del sistema; f) predisposizione di accordi organizzativi per l effettiva attuazione dei percorsi di continuità assistenziale Ospedale-Territorio e degli Ospedali di Comunità previsti dall allegato 1 del DM n.70/2015; g) mappatura dei procedimenti amministrativi in corso, dei contratti e degli altri rapporti giuridici per il relativo subentro alla data del 1 gennaio 2018; h) predisposizione dei nuovi schema di Atto Aziendale. 3. Il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata è incaricato dell attività di coordinamento, monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Articolo 7 Istituzione dell Osservatorio regionale sui servizi alla persona 1. Dal 1 gennaio 2017 è istituito presso Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata l Osservatorio regionale sui servizi alla persona. 2. L Osservatorio è composto, in numero non superiore a 7 unità, da esperti in materia di organizzazione sanitaria, valutazione della performance e dei risultati aziendali provenienti anche dall Agenas e dall Istituto Superiore di Sanità. 3. La Giunta regionale, entro 30 giorni decorrenti dal termine di cui al precedente comma 1, costituisce l Osservatorio di cui al precedente comma 2. 4. L Osservatorio effettua il monitoraggio sulla attuazione da parte delle Aziende e degli Enti del SSR degli standard di cui al D.M. n.70/2015, sulla attivazione effettiva delle reti di cui all articolo 3 della legge regionale n. 12/2008, sull istituzione e sulle attività delle strutture complesse interaziendali (SIC), dei Dipartimenti interaziendali e dei Distretti, nonché sulla omogeneizzazione dei percorsi clinico-assistenziali e su ogni altra tematica o verifica ad esso demandata dalla Giunta Regionale di Basilicata. 6

5. Con cadenza quadrimestrale o a seguito di specifica richiesta, l Osservatorio riferisce alla Giunta Regionale e alla Commissione consiliare competente sull andamento dell attuazione della presente legge nonché sui risultati effettivamente conseguiti proponendo anche alla Giunta interventi, misure gestionali ed azioni organizzative. Articolo 8 Norma di rinvio 1. I rapporti di lavoro proseguono con l Azienda di destinazione dal 1 gennaio 2018 senza soluzione di continuità, fermo restando quanto previsto negli atti di riorganizzazione. 2. La presente legge costituisce titolo valido per la trascrizione dei beni immobili e mobili registrati. 3. In ogni caso la continuità degli approvvigionamenti e/o servizi e forniture è assicurata dall Azienda subentrante nella titolarità mediante contratti appositamente stipulati previa evidenza pubblica o ricorso a procedure gestite da stazioni uniche appaltanti e similari. 4. Tutte le ragioni di credito e di debito, come le domande, istanze, pretese comunque denominate, i pagamenti, le riscossioni le esecuzioni ed esazioni per rapporti giuridici e fatti o atti verificatisi o conclusisi o avviatisi in data antecedente al 1 gennaio 2018 anche se divenuti certi liquidi ed esigibili dopo tale data, afferenti i presidi oggetto di trasferimento ai sensi del precedente articolo 5 commi 1 e 2, rimangono in capo, sul piano giuridico ed economico, alle Aziende subentranti. Articolo 9 Revisioni normative 1. Le leggi regionali 31 ottobre 2001 n. 39, 3 agosto 1999 n. 21 e 1 luglio 2008 n. 12 sono integrate e modificate nelle parti espressamente richiamate dalla presente legge. 2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, ancorché non espressamente richiamate. Articolo 11 Pubblicazione 1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. 7