indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno,



Documenti analoghi
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 marzo 2011, n Infortunio sul lavoro e responsabilità del cantiere

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UDIENZA SENTENZA N REG. GENERALE n.26389/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE III SEZIONE PENALE

Carte credito, vaglia postale veloce,carta

Corte di Cassazione - Sentenza 2 marzo 2015, n. 8979

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n commento e testo

Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n ) commento e testo

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE SENTENZA

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

UDIENZA SENTENZA N REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n del 13 giugno 2011

Art. 54 decreto legge

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Indagini bancarie aperte a tutti.

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria

Cassazione Penale in materia di rifiuti ospedalieri interrati

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Cassazione Penale Sez. II, 27 febbraio 2013 n Pres. Petti, Est. Gentile RITENUTO IN FATTO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

ORDINANZA N. 429 ANNO 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

RISOLUZIONE N. 105/E

I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 5691

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,

SEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

Il gravame è fondato.

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita

Casi Transfrontalieri Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati difensori. Avv. Vania Cirese.

Ristoro delle spese legali del dipendente coinvolto in procedimento penale

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 3068

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE»

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL n. 138 convertito nella L n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE

Venerdì 04 Febbraio :04 - Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Marzo :03

Cassazione: chi usa Youtube per ricattare qualcuno commette un duplice reato

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA

Con una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in Pubblica udienza del 04/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

Svolgimento atto giudiziario in materia di diritto penale a cura di Ilaria Di Punzio. Possibile soluzione schematica a cura di Altalex

Cassazione penale in tema di differenze fra deposito incontrollato, temporaneo, preliminare e messa in riserva

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

RISOLUZIONE N. 90 /E

Alcune norme a tutela dei cittadini stranieri. Fonti: rivista Diritto e Pratica del Lavoro, Altalex, Di Elle,

ORDINANZA N. 447 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

SECURITY MANAGERIALE E RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO PROFESSIONALE PATRONATO ANMIL ROMA- CONSULENTE CENTRALE AVV.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 SENTENZA 26566/2013

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

contro per l'annullamento

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

Corte di Cassazione penale: fotovoltaico e reato paesaggistico

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore; avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, depositata in data (OMISSIS);

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato

SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Transcript:

L'indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui alla Legge n. 143 del 1991, articolo 12, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 26 novembre 2012, n. 45901 commento e testo 101 professionisti.it L'indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui alla Legge n. 143 del 1991, articolo 12, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (sez. 1 n. 42888 del 26/10/004, Rv. 230117; sez. 5 n. 16572 del 20/4/2006, Rv. 234460). Il reato deve considerarsi consumato, in quanto, in forza della formulazione della norma incriminatrice, la consumazione avviene attraverso la realizzazione della condotta tipica che e' quella dell'indebito utilizzo, indipendente dal conseguimento del profitto. Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 26 novembre 2012, n. 45901 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COSENTINO Giuseppe Mar Presidente Dott. MACCHIA Alberto Consigliere Dott. VERGA Giovanna Consigliere Dott. CARRELLI P.D.M.R.M. rel. Consigliere Dott. DI MARZIO Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) (OMISSIS) nato a (OMISSIS); 2) (OMISSIS) nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/4/2011 della Corte d'appello di Roma, 2 sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo che il ricorso del (OMISSIS) venga dichiarato inammissibile e che il ricorso del (OMISSIS) venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12/4/2011, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 12/12/2006, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di mesi otto di reclusione ed euro. 220,00 di multa ciascuno per i reati di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 143d del 1991, articolo 12. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello dal (OMISSIS) in punto di insussistenza del fatto ed in subordine di riduzione della pena inflitta previa qualificazione del fatto come reato tentato, concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 4; respingeva altresi' le censure mosse con l'atto di appello proposto da (OMISSIS) in tema di derubricazione del fatto in tentativo e concessione delle attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza propongono separato ricorso gli imputati sollevando i seguenti motivi di gravame:

(OMISSIS). 2.1. mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e); rileva al riguardo che ricorreva l'ipotesi del reato impossibile ex articolo 49 c.p., comma 2, in quanto si trattava di una carta bancomat bloccata con la quale era impossibile qualsiasi transazione; rileva in subordine che comunque il fatto doveva essere qualificato come delitto tentato, stante il mancato buon esito della transazione. (OMISSIS). 2.2. mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione all'articolo 129 c.p.p., per mancanza di una compiuta analisi del fatto contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere rigettato per infondatezza dei motivi; quello proposto da (OMISSIS) e' inammissibile, perche' privo della specificita', prescritta dall'articolo 581 c.p.p., lettera c), in relazione all'articolo 591 c.p.p., lettera c). 3.1. Segnatamente con riferimento al primo ricorso, rileva il Collegio che la Corte territoriale, nell'escludere la sussistenza di un'ipotesi di reato impossibile, ha fatto buon uso dei principi costantemente affermati da questa Corte regolatrice in tema di integrazione del reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento previsto dal Decreto Legge n. 143 del 1991, articolo 12, convertito nella Legge n. 197 del 1991, oggi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55, comma 9. In tal senso si e' affermato che l'indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui alla Legge n. 143

del 1991, articolo 12, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (sez. 1 n. 42888 del 26/10/004, Rv. 230117; sez. 5 n. 16572 del 20/4/2006, Rv. 234460). Non risulta, pertanto, censurabile la decisione impugnata laddove si e' ritenuto integrato il reato in argomento, essendo emerso che il ricorrente, unitamente al suo complice, aveva fatto uso di una tessera bancomat, rubata poco prima, per effettuare degli acquisti in un negozio, acquisti non portati a termine, in quanto la carta era risultata bloccata. Ben diversa e', invece, la fattispecie alla quale faceva riferimento la decisione citata nel ricorso (sez. 2 n. 37758 del 11/10/2005, Rv. 232265), la quale ha escluso l'integrazione del reato in argomento nel caso del possesso di una carta di credito denunciata come smarrita, la quale al momento dell'accertamento della detenzione risultava scaduta e non era stato accertato il possesso della stessa prima della data di scadenza; difatti in questa fattispecie, non assimilabile a quella oggetto del ricorso in esame, si e' ritenuto che il documento fosse totalmente privo delle sue originarie caratteristiche di strumento finanziario e, come tale, non piu' idoneo ad assolvere alcuna funzione di credito o di prelievo di contante, stante la sua palese irricevibilita' ed inefficacia. Viceversa nel caso di specie la carta era appena stata rubata, risultava apparentemente valida a tutti gli effetti e la transazione non era andata a buon fine soltanto perche' il titolare aveva provveduto tempestivamente a richiedere il blocco della carta stessa; quest'ultima circostanza appare al Collegio irrilevante ai fini dell'integrazione del reato, costruito dal legislatore come reato di pericolo presunto, per la cui integrazione e' sufficiente il possesso dello strumento creditizio, gia' di per se' sufficiente a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, che e' la facolta' del titolare della carta di poterne disporre in modo esclusivo. In conseguenza di quanto ora detto, neppure puo' essere censurata la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha escluso che il fatto potesse essere qualificato come reato tentato, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato al quale il Collegio ritiene di dovere aderire, la circostanza che l'agente non abbia poi effettivamente conseguito il vantaggio preso di mira. E' pur vero che altra decisione (sez. 5 n. 23429 del

31/1/2001, Rv. 218976), peraltro, isolata di questa Corte, pure citata dal ricorrente, ha ritenuto integrata l'ipotesi tentata nella condotta di colui che introduca una carta bancomat di provenienza illecita nello sportello automatico, allo scopo di prelevare denaro contante altrui, senza riuscire nell'intento per l'intervento della Polizia Giudiziaria. Ma detta affermazione si riferiva ad una fattispecie concreta ben diversa da quella oggetto del presente ricorso e cioe' a quella del prelievo di denaro contante per mezzo della carta bancomat da uno sportello automatico; viceversa la sentenza impugnata si riferisce ad un acquisto di beni attraverso la carta bancomat analogamente a quanto avviene con qualsiasi altra carta di credito o di pagamento; in tale fattispecie concreta, sulla base dell'indirizzo prevalente di questa Corte alla quale il Collegio ritiene di dovere aderire (sez. 1 n. 2409 del 28/4/1998, Rv. 210674; sez. 1 n. 29179 del 15/5/2003, Rv. 225036), il reato deve considerarsi consumato, in quanto, in forza della formulazione della norma incriminatrice, la consumazione avviene attraverso la realizzazione della condotta tipica che e' quella dell'indebito utilizzo, indipendente dal conseguimento del profitto. 4.3. Quanto al ricorso proposto da (OMISSIS), lo stesso e' chiaramente inammissibile, per essere privo della specificita', prescritta dall'articolo 581, lettera e), in relazione all'articolo 591 c.p.p., lettera c); al riguardo questa Corte ha stabilito che "la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'articolo 581 c.p.p. compreso quello della specificita' dei motivi rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilita' di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilita'" (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648). P.Q.M. Rigetta il ricorso del (OMISSIS) e dichiara inammissibile il ricorso del (OMISSIS). Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il (OMISSIS) altresi' della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.