OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO

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OPERE PROVVISIONALI di SERVIZIO: per il transito ed il sostegno dei lavoratori con i propri attrezzi e materiale 1 Ponti di servizio Andatoie e passarelle Copertura di vani e botole per il sostegno ed il sollevamento dei materiali Castelletti

OPERE PROVVISIONALI di SICUREZZA: per evitare la caduta di persone e di cose Ponti di sicurezza Sbarramenti delle aperture Impalcati sopra i posti di lavoro Mantovane parasassi Reti anticaduta

di SOSTEGNO: OPERE PROVVISIONALI Casseforme per il sostegno delle strutture dei fabbricati Armature Centine

OPERE PROVVISIONALI di SERVIZIO: per il transito ed il sostegno dei lavoratori con i propri attrezzi e materiale; Ponti di servizio Andatoie e passarelle Copertura di vani e botole per il sostegno ed il sollevamento dei materiali Castelletti

OPERE PROVVISIONALI di servizio PONTE DI SERVIZIO D.P.R.164/56 art. 56 Impalcati formati da assi di 5 cm.; Tavola fermapiede alta almeno 30 cm.; Distanza massima dal muro 20 cm.; Basette poggianti su superfici solide.

OPERE PROVVISIONALI di servizio ANDATOIE E PASSARELLE D.P.R.164/56 art. 29 Le ANDATOIE devono avere: larghezza non minore di m. 0,60 quando sono destinate soltanto al passaggio di lavoratori; se utilizzate anche per il trasporto di materiali di m.1,20; la loro pendenza non deve essere maggiore del 50%; sulle tavole devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico;

OPERE PROVVISIONALI di servizio ANDATOIE E PASSARELLE Andatoie e passerelle devono SEMPRE essere dotate sul lato verso il vuoto di normali parapetti e tavole fermapiede

OPERE PROVVISIONALI di servizio ANDATOIE E PASSARELLE NO SI Non circolare mai direttamente sui tetti in materiali fragil quali amianto cemento (eternit), materie plastiche, ma su passerelle previste per questo scopo

OPERE PROVVISIONALI di servizio COPERTURA DI VANI E BOTOLE D.P.R.164/56 art. 68 Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Protezione di un apertura orizzontale con impalcato Protezione di un apertura orizzontale con impalcato

OPERE PROVVISIONALI di servizio COPERTURA DI VANI E BOTOLE NO SI

OPERE PROVVISIONALI di servizio COPERTURA DI VANI E BOTOLE Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m. 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone

OPERE PROVVISIONALI di servizio CASTELLETTI Impalcato con tavole non inferiore a 5 cm.; Distanza massima dalla costruzione 20 cm.;

OPERE PROVVISIONALI di servizio ELEVATORE a CAVALLETTO NO SI Portata max KG. 200

OPERE PROVVISIONALI di servizio ELEVATORE a CAVALLETTO puntone di reazione quadro elettrico generale staffoni cm. 20 min. contenitori zavorra fermapiede cm. 30

OPERE PROVVISIONALI di servizio ELEVATORE a CASTELLETTO

OPERE PROVVISIONALI di SICUREZZA: per evitare la caduta di persone e di cose Ponti di sicurezza Sbarramenti delle aperture Impalcati sopra i posti di lavoro Mantovane parasassi Reti anticaduta

PONTEGGiO D.P.R.164/56 art.16 Nei lavori che sono eseguiti ad un altezza superiore a m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

PONTEGGIO elementi metallici D.P.R. 164/56 art. 34 diagonale corrente corrente di testata cavalletto basetta

PONTEGGIO basette DPR 164/56 art. 20, c.3 NO SI L impalcatura deve poggiare su un supporto solido tramite apposita basetta

PONTEGGIO basette DPR 164/56 art. 20,c.3

PONTEGGIO parapetto DPR 164/56 art. 24 PARAPETTO REGOLARE 40 cm 1 m 40 cm 20 cm

PONTEGGIO parapetto DPR 164/56 art. 24 PARAPETTO REGOLARE 60 cm 1 m 40 cm

PONTEGGIO parapetto DPR 164/56 art. 20, c. 4 L estremo dei montanti deve superare di almeno m.1,20 l ultimo impalcato o il piano di gronda se quest ultimo è a quota più alta dell ultimo impalcato

PONTEGGIO sottoponti DPR 164/56 art. 27 ponte sottoponte Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte, a distanza non superiore di m.2.50. La costruzione del sottoponte può essere omessa quando vengono eseguiti lavori di manutenzione e riparazione con durata non superiore a cinque giorni

PONTEGGIO intavolati DPR 164/56 art. 23 NO L intavolato dell impalcato deve essere realizzato con tavole di almeno 5 x 20 cm., fra loro aderenti e fissate in modo da non scivolare.

PONTEGGIO intavolati DPR 164/56 art.23 Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi, le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 cm. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all opera in costruzione; SI

PONTEGGIO intavolati DPR 164/56 art.23 Le tavole dei ponteggi metallici, con interasse tra i traversi di m.1,80, devono avere una sezione minima di cm. 4 x 30 oppure cm. 5 x 20, nella pratica si evidenzia la necessità di utilizzare comunque tavole di spessore cm. 5.

PONTEGGIO intavolati DPR 164/56 art.23 Sono disponibili sia per i comuni ponteggi metallici con interasse tra i traversi di m.1,80, sia per i nuovi ponteggi di m. 2,50, sui quali sono peraltro obbligatorie. La tavola metallica semplifica le operazioni di montaggio, smontaggio e magazzinaggio. Garantisce, inoltre, un elevato grado di sicurezza (il produttore certifica le caratteristiche del prodotto).

PONTEGGIO intavolati DPR 164/56 art.23 È vietato utilizzare i pannelli per casseforme come elementi di impalcato,per ponteggi od altre opere provvisionali

PONTEGGIO ancoraggi DPR 164/56 art. 20, c.6 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione in maniera conforme alle istruzioni fornite dalla casa costruttrice; ogni due piani; ogni due montanti di ponteggio; oppure ogni 22. Mq.

PONTEGGIO ancoraggi DPR 164/56 art. 20, c.6

PONTEGGIO distanza DPR 164/56 art. 23, c. 3 Distanza max dal muro cm. 20 Lo spazio libero fra il piano di lavoro e la facciata della costruzione deve essere minore di 20 cm.

PONTEGGIO distanza DPR 164/56 art. 23, c. 3 > 20 cm Se lo spazio libero fra il piano di lavoro e la facciata della costruzione è superiore a 20 cm. occorre un parapetto anche verso l interno

PONTEGGIO sorveglianza DPR 164/56 art. 37 Deve essere esercitata, inoltre una continua, sorveglianza sulle impalcature, specialmente dopo una sosta prolungata o dopo un temporale. Vigilare costantemente in particolare sul buono stato degli ancoraggi e dei morsetti

PONTEGGIO autorizzazione D.P.R. 164/56 art. 30 libretto ponteggio autorizzazione ministeriale Il ponteggio all acquisto deve essere provvisto di autorizzazione all impiego del Ministero del Lavoro e di Relazione Tecnica.

PONTEGGIO autorizzazione D.P.R. 164/56 art. 30 Per i ponteggi di altezza superiore a metri 20 deve essere redatto, da un ingegnere o architetto abilitato un progetto comprendente: calcolo come da autorizzazione ministeriale; disegno esecutivo.

PONTEGGIO In sede di approvvigionamento vale la regola del tre, cioè si deve avere a disposizione in cantiere una quantità di tavole sufficiente per almeno tre impalcati: quello del ponte su cui si lavora; quello del sottoponte; quello del ponte da approntare e su cui si lavorerà.

PONTI SU CAVALLETTI D.P.R. 164/56 art.51 I ponti su cavalletti, non essendo dotati di parapetto, non devono avere altezza superiore ai metri 2 e possono essere utilizzati solo per lavori interni od al suolo: con la normali tavole di sezione minima cm. 20 x cm. 5 e lunghezza di 4 metri è d obbligo utilizzare tre cavalletti (interasse cm. 180 e sbalzi di cm. 20); la larghezza dell impalcato non deve essere inferiore a cm.90.

PONTI SU CAVALLETTI Non devono mai essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni

PONTI SU CAVALLETTI Non devono mai essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni

PONTI SU CAVALLETTI NO SI

TRABATTELLI P0NTI SU RUOTE A TORRE D.P.R. 164/56 art. 52

TRABATTELLI P0NTI SU RUOTE A TORRE devono avere base ampia le ruote del ponte devono essere saldamente bloccate con cuneo da ambo le parti. il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato

TRABATTELLI P0NTI SU RUOTE A TORRE N O Per lavori all interno h. max 8 metri Per lavori all esterno h. max 12 metri SI ancoraggio ogni due piani

TRABATTELLI P0NTI SU RUOTE A TORRE SI non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. NO

TRABATTELLI P0NTI SU RUOTE A TORRE Particolare di base Particolare zoppo

SBARRAMENTI DELLE APERTURE D.P.R. 164/56 art. 68 Tutte le aperture prospicienti il vuoto devono essere sbarrate mediante regolare parapetto con altezza non inferiore a metri 1 PARAPETTO h. metri 1

SBARRAMENTI DELLE APERTURE Scale in muratura D.P.R. 164/56 art.69 Lungo le rampe e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissate rigidamente a strutture esistenti.

SBARRAMENTI DELLE APERTURE Scale in muratura D.P.R. 164/56 art.69, c. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, devono essere fissati intavolai larghi almeno 60 cm. sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 cm.

SBARRAMENTI DELLE APERTURE Scale in muratura D.P.R. 164/56 art. 69, c. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, non destinate al transito devono essere sbarrate con normale parapetto

IMPALCATI SOPRA I POSTI DI LAVORO D.P.R.164/56 art. 9, c. 1 Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruir un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali

MANTOVANE PARASASSI D.P.R. 164/56 art. 28 La distanza massima tra un parasassi ed un qualsiasi impalcato utili non deve superare i 12 metri tavole di spessore minimo 4 cm.

RETI ANTICADUTA Sono particolarmente indicate per la prevenzione delle cadute all interno di coperture non praticabili sostenute da un struttura reticolare.

RETI ANTICADUTA D.P.R. 164/56 art. Durante la copertura dei capannoni prefabbricati o simili è necessario adottare misure atte a garantire l incolumità delle persone con rete di sicurezza conforme alla norma Uni En 1263-1-2 (giugno 2000) sottopalchi ecc.

SCALE Scale a mano Scale semplici portatili Scala ad elementi innestati Scale doppie Scale fisse a pioli Scale fisse in muratura

Scale a mano D.P.R. 164/56 art. 8 Le scale portatili a pioli, dette anche scale a mano, devono: avere dimensioni appropriate all uso; essere sufficientemente resistenti nell insieme e nei singoli elementi; i pioli devono essere incastrati nei montanti.

Scale a mano NO le scale in legno non devono avere: Pioli con nodi passanti Listelli inchiodati N O È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno inchiodati sui montanti; È vietato l uso di scale difettose e pericolose, quando risultano inutilizzabili devono essere eliminate

Scale a mano NO Il pericolo principale connesso all uso di scale è quello di caduta di persone che può essere causata da difetto della scala o da un suo errato impiego. SI

Scale a mano La scala deve risultare di lunghezza adeguata e, in generale deve sporgere di almeno 1 m. oltre il piano di accesso.

Scale a mano Durante l uso, le scale devono essere sistemate e vincolate e non sono ammissibili sistemazioni precarie di fortuna N O SI Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala.

Scale a mano Contro il pericolo di sbandamento o di slittamento, le estremità inferiori dei montanti devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli mentre quelle superiori devono avere ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli.

Scale a mano D.P.R. 164/56 art. 8 NO SI La scala deve distare dalla verticale di appoggio per circa 1/4 della sua lunghezza.

Scale a mano La lunghezza massima delle scale a mano, limitata peraltro a casi eccezionali, dovrebbe essere di 8 m.; per le scale molto alte verso la metà dell altezza, è necessaria l applicazione di saettoni e tiranti formanti rompi - tratta di irrigidimento e tenuta.

Scale a mano ad elementi innestati D.P.R. 547/55 art. 2 Rispecchiano le stesse caratteristiche delle scale semplici, in più si richiede di: Non superare i 15 metri di altezza; Per h. > 8 m. devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; durante l esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

Scale a mano portatili doppie Le scale doppie: non devono superare l altezza di 5 m; devono essere provviste di catene di adeguata resistenza o di altro dispositivo che ne impedisca l apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza; è opportuno che la scala termini in alto con una piccola piattaforma e con montanti prolungati di almeno 60 70 cm. con funzione di guardia corpo per garantire la stabilità della posizione di lavoro fin sugli ultimi scalini.

Scale a mano portatili doppie Piano porta oggetti Ruote con freno Pedana di lavoro Gradini antiscivolo di ampie dimensioni (150 mm circa) Ruote piroettanti

Scale fisse a pioli D.P.R. 547/55 art. 17 Con h > a 5 m. fissate su pareti devono essere provviste a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani di una solida gabbia metallica di protezione in modo da impedire la caduta accidentale della persona verso l esterno. I pioli devono distare almeno 15 cm. dalla parete alla quale la scala è fissata

OPERE PROVVISIONALI di SOSTEGNO: per le strutture di fabbrica, sono quelle opere che servono per trattenere in posizione sicura ed inamovibile le parti di opera in costruzione fino a quando non sono pronte ad autosostenersi (casseforme, centine e armature). Casseforme Armature Centine

OPERE PROVVISIONALI di sostegno ARMATURE