STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SOCIETÀ ITALIANA DI ODONTOIATRIA FORENSE - S.I.O.F. TITOLO I. E' costituita un associazione sotto la denominazione sociale

Documenti analoghi
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell Associazione Nazionale Intermediari

Art. 3 SEDE La Società ha sede presso il Presidente in carica.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE RENDENA

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA GENERATIVA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

STATUTO SOCIALE. ART. 1 E costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata Piemonte Africa.

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

Amici del Cammino di Santiago

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

S T A T U T O APPROVATO il

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA ARCADIA. Si è costituita con sede in Via San San Sebastiano 69 a Casalbordino, l'associazione "

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

con tutti i soggetti che operano nel contesto cittadino al fine di individuare soluzioni condivise per il miglioramento della qualità della vita in

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

aggiornato febbraio 2007 Allegato "A" al rep. n. 7022/3659 STATUTO DENOMINAZIONE 1) E costituita nel rispetto del codice civile e delle norme

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

PREVIASS II Cassa Interaziendale di Assistenza per le Aziende clienti del Gruppo Willis Italia S.p.A. Statuto

REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI

DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA

"ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI ITALIANI LOMBARDIA".

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTU' Via dei Braschi MILANO C.F. STATUTO

Associazione 'Amici dell Istituto Nazionale per la Grafica' Statuto

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

Statuto della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (S.I.L.S.)

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità

Assemblea della costituenda

ART 1: DENOMINAZIONE E SEDE DELLA SOCIETA'

ASSOCIAZIONE CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE, TURISTICA E DI RICERCA PRIMOLA

STATUTO I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA FINALITA. Essa ha sede in Comune di Perugia, presso l'assessorato alla Cultura del

ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO

STATUTO ASSOCIAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE TORINO DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA

STATUTO INECOOP DENOMINAZIONE SEDE

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI

Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione L alveare.

STATUTO SOCIALE. Articolo 1 DENOMINAZIONE. Articolo 2 SEDE. Articolo 3 DURATA

STATUTO. (approvato dall Assemblea Straordinaria di Viterbo, 9 Ottobre 2015)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

STATUTO della Associazione Culturale Scientifica Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina. Titolo I. Costituzione e Scopi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MEDITAZIONE DI SASSARI E ALGHERO Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO. Art. 1

STATUTO. Articolo 1. Articolo 2

UNIONE ITALIANA SPORTPERTUTTI

ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)

Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico finanziario (XBRL Italia)

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ORA.AZIONE

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. FRANCIACORTA SKI

Statuto. perfezionamento della tecnica;

7 OTTOBRE GLI STATUTI DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE Avv. Rachele Settesoldi Lucca

SOCIETA ITALIANA DI FONIATRIA E LOGOPEDIA STATUTO. Titolo I - Designazione e finalità.

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (A.S.N.) STATUTO

Statuto. dell'associazione. "Orizzonti del diritto commerciale Associazione. italiana dei professori universitari di diritto. commerciale" Articolo 1

E costituita la Sede Locale dell'unitre di San Maurizio Canavese (TO), Associazione

STATUTO. Art. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

Transcript:

Allegato A) all atto Rep. n. 5334/1857 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SOCIETÀ ITALIANA DI ODONTOIATRIA FORENSE - S.I.O.F. TITOLO I Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita un associazione sotto la denominazione sociale di SOCIETA ITALIANA DI ODONTOIATRIA FORENSE S.I.O.F. con sede in Modena Via Schiocchi n. 12 presso il domicilio del Presidente del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede in caso di mutamento della persona del Presidente del Consiglio Direttivo o del suo domicilio, non comporta modifica dello statuto dell associazione. Articolo 2 - SCOPI L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale e di aggiornamento e di promozione scientifica culturale interdisciplinare nei confronti degli associati e di terzi, nel campo medico - sanitario con particolare riguardo ed attenzione alle tematiche medico legali di pertinenza dell'odontoiatria secondo la più ampia accezione, compresa la chirurgia maxillo - facciale e igiene dentale. L'Associazione persegue i seguenti obbiettivi: - promuovere l'organizzazione, il coordinamento e la partecipazione a gruppi di studio, corsi, incontri, seminari, congressi e pubblicazioni relativi allo scopo dell associazione;

- agevolare l'aggiornamento medico - legale di interesse odontoiatrico e la divulgazione, presso gli operatori di detto settore, di leggi, norme, regolamenti e circolari che disciplinano l'esercizio della professione odontoiatrica; - studiare e promuovere linee guida e di condotta per uniformare la compilazione di cartelle cliniche odontoiatriche anche in relazione al consenso informato. E' esclusa qualsiasi finalità politica e sindacale ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. Per il raggiungimento delle finalità sopra dette l'associazione potrà curare direttamente l'organizzazione di eventi, corsi, incontri collettivi, gruppi di studio, seminari, congressi et simila, nonché collaborare con qualsiasi persona e/o ente pubblico o privato nella realizzazione degli stessi. Articolo 3 ORGANI Sono Organi dell'associazione: a) l'assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Collegio dei Probiviri; f) il Collegio degli associati Fondatori. Articolo 4 DURATA L'Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove) ed è rinnovabile di quinquennio in quin-

quennio. TITOLO II Degli Associati Articolo 5 CATEGORIE DI ASSOCIATI Sono membri dell'associazione: a) gli associati Ordinari; b) gli associati Onorari; c) gli associati Fondatori. Sono associati Ordinari i medico chirurghi, gli odontoiatri e i cultori del diritto, la cui domanda, controfirmata da due soci fondatori e/od ordinari, venga accettata su proposta del Consiglio Direttivo dall'assemblea degli associati; sono associati Onorari coloro che per particolari meriti o riconoscimenti vengano ammessi come tali previa delibera dell'assemblea degli associati. E' preclusa espressamente la possibilità di una partecipazione temporanea alla vita associativa. Articolo 6 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI Gli associati ordinari, gli associati Fondatori e i Past President, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale il cui importo sarà stabilito annualmente da apposita delibera del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea degli associati. Il pagamento della quota conferisce il diritto di partecipare alle attività organizzate dall'associazione. La quota non è rivalutabile, né trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 7 - RECESSO L'Associato, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall'associazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. Colui che è receduto, se intende essere riammesso nell'associazione, deve presentare una nuova domanda al Consiglio Direttivo. Articolo 8 - ESCLUSIONE Il Consiglio Direttivo delibera l esclusione degli Associati che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa per almeno due anni. L'escluso può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda. Articolo 9 E' escluso l'associato il quale commette gravi infrazioni ai principi della Deontologia Professionale ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'associazione ed agli altri associati. L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo, dopo la valutazione, e parere obbligatorio ma non vincolante, del Collegio dei Probiviri, i quali emettono parere sul caso e a cui è data la facoltà di ascoltare l'associato. Il provvedimento di esclusione è assunto dall'assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti alla riunione.

TITOLO III DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 10 - ASSEMBLEA L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati aventi diritto di voto a mezzo raccomandata, posta elettronica o fax quindici giorni prima della riunione. Essa potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale purchè in Italia. L'Assemblea è costituita dagli Associati Ordinari e Fondatori. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento delle quote. Ad ogni associato spetta un voto. L assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente se nominato, in mancanza di entrambi su designazione dell assemblea. Articolo 11 L'Assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente una volta all'anno e delibera sulle questioni iscritte all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo. Articolo 12 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli associati presenti alla riunione aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente

costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli a- venti diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, se l'assemblea lo decide a maggioranza. L'assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario che obbligatoriamente ogni anno deve essere redatto dal tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo e nomina le cariche dell associazione. Le delibere assembleari rimangono depositate presso la sede dell'associazione. Articolo 13 L'Assemblea straordinaria delibera: 1) sulle proposte di scioglimento dell'associazione e di modifica dello Statuto; 2) sul conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo; 3) su ogni altro caso previsto dal presente Statuto. Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione ed è composto da nove membri effettivi: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Segretario Culturale e quattro Consiglieri. Requisito fondamentale e necessario per poter essere eletto alla carica di Presidente è essere associato fondatore ovvero associato ordinario con una anzianità di almeno cinque anni. Requisito necessario per l'elezione di qualsivoglia altra carica associativa è essere associato fondatore ovvero essere

associato ordinario con una anzianità di almeno tre anni. Dopo che l'assemblea ha eletto il Consiglio Direttivo, quest'ultimo elegge fra i suoi membri il Presidente e le varie cariche. Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente, ogni volta che lo ritiene opportuno, o di almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Al Consiglio Direttivo possono partecipare i Past President con diritto di voto, senza condizionare il quorum costitutivo del Consiglio Direttivo stesso. Tutti gli associati fondatori hanno diritto a partecipare in qualità di uditori e su proposta del Presidente a scopo consultivo, a qualunque Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Articolo 15 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni, essi sono rieleggibili. Articolo 16 PRESIDENTE Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In sua assenza od impedimento, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente, se eletto. Articolo 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e dura in carica due anni. Esso controlla la regolarità della gestione economico finanziaria, e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo poi apposita relazione, che viene trasmessa all'assemblea degli Associati. Articolo 18 Qualora il Collegio nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiederà per iscritto i necessari chiarimenti al Consiglio Direttivo e ne informerà se del caso l'assemblea degli Associati. Articolo 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, viene eletto dall'assemblea e dura in carica due anni. I Probiviri sono immediatamente rieleggibili per un solo altro mandato. Il Collegio dei Probiviri esprime il parere obbligatorio ma non vincolante in materia di violazioni disciplinari, e sulle altre materie rimesse al suo esame dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea. Articolo 20 COLLEGIO DEGLI ASSOCIATI FONDATORI Fanno parte del Collegio degli associati Fondatori tutti coloro che sono indicati nell'atto costitutivo dell'associazione. Il Collegio ha funzioni di indirizzo culturale che può esprimere nei confronti del Consiglio Direttivo e dal quale può essere consultato a tale scopo.

TITOLO IV DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 21 Costituiscono patrimonio dell associazione i beni a qualsiasi titolo, anche mortis causa, pervenuti all'associazione stessa. Costituiscono, altresì, patrimonio dell'associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati. Durante la vita dell associazione è fatto divieto di distribuire utili, o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale agli associati. Le quote degli associati sono trasmissibili solo mortis causa. Articolo 22 In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati provvede a nominare un liquidatore il quale, in conformità a quanto dispone la legge, devolverà il patrimonio residuo dell'associazione ad altra Associazione con finalità a- naloghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO V DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 23 L'Associazione si scioglie:

a) per volontà degli associati; b) in ogni caso previsto dalle leggi vigenti; c) per decorso del termine. TITOLO VI NORME DI RINVIO Articolo 24 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano, nell'ordine, le norme di legge e gli usi in materia che risultano applicabili alle associazioni non riconosciute. F.to: Maurizio Ripari F.to: Chiara Malaguti Notaio