S T A T U T O. TENNIS CLUB LIDO LUGANO (TCLL) In vigore dal 26 aprile 2005

Documenti analoghi
STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

S T A T U T O. Valido dal 14 febbraio Art. 1 Denominazione e Sede

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

STATUTO. della Società dei Commercianti di Bellinzona e dintorni (SCB)

STATUTO DELLA SOCIETA NUOTO LUGANO. 1. In data 20 agosto 1928 è stata costituita l Associazione denominata SOCIETA NUOTO LUGANO

STATUTI MAGGIORE SKI TEAM

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA GENERATIVA DELLA SVIZZERA ITALIANA

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO DEL GOLF CLUB PATRIZIALE ASCONA

Amici del Cammino di Santiago

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno

STATUTO SCI CLUB GARDOLO

STATUTO DELLA REGIONE DELLE TRE VALLI

Statuto. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

STATUTO DELLO SCI CLUB PREGASSONA

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO REGOLAMENTO DEL CONSORZIO ALLEVAMENTO RAZZE CAPRINE SVIZZERE

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB TERRANOVA

TEAM NUOTO TESSERETE

NOME, FORMA GIURIDICA, SEDE DELLA SOCIETÀ, ANNO SOCIALE SCOPO

Statuto Beachvolley Lugano

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

STATUTO della Associazione Culturale Scientifica Gruppo di Studio sulla Leishmaniosi Canina. Titolo I. Costituzione e Scopi

Statuto di associazione sportiva riconosciuta / non riconosciuta

STATUTO. Art. 1 - Denominazione e sede -

REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE

Statuto del Partito Popolare Democratico Sezione PPD di Savosa

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO, AFFILIATA ALLA FIDAL-ACLI-CONI

Statuti del Ceresio Hockey Club

STATUTO ASSOCIAZIONE GUIDE SI

Articolo 7 - Organi Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente; c) il consiglio direttivo.

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Trasformà une passion STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. Associazione cooperativa scolastica. Anno scolastico

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI FURIERI - SEZIONE TICINO S T A T U T O

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Coro Polifonico Santa Teresa

STATUTI. Mountainbike Expedition Minusio CP Minusio.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURA DEL COMUNE DI CESENA. Approvato con delibera di C.C. n. 110 del 11/12/2014

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DI VEVEY

REGOLAMENTO ELEZIONE ORGANI PRO LOCO RAGOGNA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA ARCADIA. Si è costituita con sede in Via San San Sebastiano 69 a Casalbordino, l'associazione "

Statuto della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (S.I.L.S.)

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE E costituita in Robbiate Via Villa 10 una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Team ALBA OROBIA BIKE

COMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel Fax

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

Statuto del Club Swiss Classic Racing Team

STATUTO dell associazione Arcieri di Poggio al Vento Associazione Sportiva Dilettantistica

Articolo 2 SEDE L associazione ha sede in Bolzano, in via Kanonikus-Michael-Gamper 10.

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

Statuto dell'associazione Micro Class Italia

POLISPORTIVA COMUNALE ALZANO LOMBARDO Provincia di Bergamo STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

Statuti dell Unione Democratica Federale del Cantone Ticino

Statuto associazione culturale Photocompetition

S T A T U T I delle Scuole Cattoliche della Svizzera SCS

Sportiva Sturla. Associazione Sportiva Dilettantistica. Regolamento Associati e Regolamento Elettivo

STATUTO DELLA CIVICA FILARMONICA DI LUGANO

Statuti della società cooperativa Campo Cortoi 1. NOME, SEDE E SCOPO. Art. 1

STATUTI DELLA FONDAZIONE PRO JUVENTUTE

A questo proposito essa: a. funge da forum di discussione a tutte le cerchie interessate dal mercato dei dati giuridici;

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FITNESS & BENESSERE

STATUTO DELLA FEDERAZIONE TICINESE DEL COMMERCIO (FEDERCOMMERCIO) NOME, SEDE, SCOPO

Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA MONTEBELLUNA VENETO BANCA STATUTO

COMUNE DI MARCELLINA Provincia di Roma

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO AMICI ARTIGIANI CONFARTIGIANATO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Statuto. Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERO SPORT

Statuti dell Associazione ProMuseo Amici Sostenitori del Museo d arte della Svizzera italiana Lugano

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO CONSULTA GIOVANI SAMASSI

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

C.A.P. Lazio Costruttori Di Aeromobili Amatoriali e Storici (Club Aviazione Popolare)

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

STATUTO DEL CIRCOLO DIPENDENTI PROVINCIALI TRENTO. Art. 1 Viene costituito con sede in Trento il "Circolo Ricreativo Dipendenti Provinciali".

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

Transcript:

S T A T U T O TENNIS CLUB LIDO LUGANO (TCLL) In vigore dal 26 aprile 2005 I. NORME GENERALI Art. 1 Denominazione, sede e colori sociali Denominazione Sotto la denominazione "Tennis Club Lido Lugano" (TCLL), è stata costituita nel 1932, per tempo indeterminato, un associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Sede La sede ed il domicilio legale sono a Lugano nel luogo dove si trova il Segretariato. Colori sociali I colori sociali dell associazione sono il blu e giallo. Art. 2 Neutralità Il TCLL è un organizzazione apolitica e aconfessionale. Art. 3 Parità di diritti tra i sessi La parità dei diritti tra i sessi è garantita all interno del TCLL. Il termine Socio nei presenti Statuti è stato scelto per comodità e va letto ed interpretato sia al maschile sia al femminile. La medesima cosa vale anche per eventuali altri termini utilizzati solo al maschile. Art. 4 Scopo Il TCLL ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del tennis, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tennis. Il TCLL intende pure curare, favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i suoi Soci. Il TCLL partecipa all Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis) e alla Federazione Ticinese di Tennis (FTT). L associazione si propone pure, per quanto possibile, di organizzare tornei a livello internazionale, nazionale e cantonale. Art. 5 Impegni verso Swiss Tennis e la Federazione Ticinese di Tennis Gli statuti, i regolamenti e le decisioni di Swiss Tennis e della FTT sono vincolanti per i Soci e segnatamente per coloro che partecipano alle competizioni organizzate dalle due federazioni.

Statuto del Tennis Club Lido Lugano in vigore dal 26 aprile 2005 Pagina 2 II. SOCI Art. 6 Soci Sono Soci tutti gli iscritti al TCLL. Possono far parte del TCLL, in qualità di Soci, eccezion fatta per i Soci sostenitori, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una buona condotta morale, civile e sportiva. I Soci si distinguono in: Soci onorari Soci attivi Soci studenti Soci juniores Soci temporanei Soci sostenitori Il diritto di voto spetta ai Soci onorari, Soci attivi e Soci studenti, che siano in regola con il pagamento delle tasse sociali. Per i coniugi, così come per le famiglie con almeno due figli e che sono tutti iscritti nel TCLL, il Consiglio Direttivo può proporre delle tasse particolari. Le coppie che convivono durevolmente sono parificate ai coniugi se producono un attestazione ufficiale atta a confermare la loro situazione. Art. 7 Presidente onorario e Socio onorario L Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di proclamare rispettivamente Presidente onorario o Socio onorario quelle persone con particolari benemerenze a favore del TCLL. A Presidente onorario può essere proclamato colui che ha ricoperto la carica di Presidente del TCLL mentre la qualità di Socio onorario può essere conferita anche a persone che non fanno o abbiano fatto parte del TCLL. Il Presidente onorario ed il Socio onorario godono degli stessi diritti del Socio attivo, ma sono liberati dall'obbligo del pagamento della tassa sociale. Art. 8 Socio attivo Socio attivo è colui che svolge un'attività tennistica estiva o annuale nel TCLL ed ha compiuto 18 anni. Art. 9 Socio studente Socio studente è colui che si trova nella fascia di età tra i 18 ed i 28 anni, svolge un'attività tennistica estiva o annuale nel TCLL, ed è impegnato a tempo pieno negli studi superiori. La comprova della frequentazione di una scuola superiore, ufficialmente riconosciuta come tale, deve essere effettuata mediante un attestazione ufficiale della scuola medesima. Art. 10 Soci senza diritto di voto a) Socio temporaneo Socio temporaneo è colui che svolge un'attività estiva temporanea oppure quella invernale nel TCLL ed ha compiuto 18 anni. b) Socio juniores

Statuto del Tennis Club Lido Lugano in vigore dal 26 aprile 2005 Pagina 3 Socio juniores è colui che svolge un'attività estiva e/o invernale, ma che non ha ancora compiuto i 18 anni. I Soci juniores sono ripartiti in due categorie, e precisamente: aa) allievo: fino ai 14 anni bb) junior: dai 15 ai 18 anni Per l anno fa stato quello in cui il Socio juniores compie i 14 rispettivamente i 18 anni. Il giovane è pertanto ammesso quale Socio juniores fino al più tardi il 31 dicembre dell'anno in cui compie i 18 anni. c) Socio sostenitore Socio sostenitore è colui che, sia esso una persona fisica o giuridica, versa un contributo annuo di almeno CHF 100.--. Il Socio sostenitore non ha come tale il diritto di svolgere un attività tennistica ma può utilizzare le aree riservate ai Soci, in particolare la saletta Soci. La persona giuridica deve indicare una persona fisica che potrà godere dei relativi diritti, conferiti al Socio sostenitore. I Soci temporanei, juniores e sostenitori possono assistere alle Assemblee ma non hanno diritto di voto. Art. 11 Ammissioni Per l ammissione al Club è necessario compilare e sottoscrivere la relativa domanda su apposito modulo e versare le tasse sociali. Le domande d ammissione per i Soci minorenni devono essere sottoscritte da coloro che esercitano la patria potestà. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del TCLL e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del Socio minorenne. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all atto di presentazione della domanda d ammissione è subordinata all accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Fino alla ratifica il richiedente che ha sottoscritto la domanda e pagato le tasse sociali dovute è ammesso a titolo provvisorio nel Club. Il Socio ammesso a titolo provvisorio può partecipare alle Assemblee ma non ha il diritto di voto. Il rifiuto di una domanda d'ammissione non obbliga il Consiglio Direttivo a comunicare il motivo. In caso di rifiuto dell ammissione le tasse sociali che sono state versate dal richiedente gli saranno restituite senza alcun indugio. Non sussiste altro obbligo per il TCLL, oltre a quello del rimborso delle tasse sociali che sono state corrisposte, nei confronti di una persona a cui è stata rifiutata l ammissione al Club. Art. 12 Perdita della qualità di Socio La perdita della qualità di Socio del TCLL è sempre possibile a seguito delle dimissioni volontarie del Socio, oppure in seguito a radiazione oppure espulsione da parte del Consiglio Direttivo. a) Dimissioni Il Socio deve inoltrare le sue dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo al più tardi entro il 31 dicembre. Le dimissioni inoltrate durante l'anno non liberano il Socio dal pagamento della tassa sociale per l'anno in corso.

Statuto del Tennis Club Lido Lugano in vigore dal 26 aprile 2005 Pagina 4 Le dimissioni possono senz altro essere accettate a condizione che l interessato abbia fatto fronte a tutti i suoi obblighi finanziari verso il TCLL. L accettazione delle dimissioni del Socio, nonostante questi abbia ancora dei sospesi di carattere pecuniario, non significa rinuncia da parte del Club a far valere in seguito le pretese. b) Radiazione Il Socio che sia in ritardo con il pagamento delle tasse sociali, e che, nonostante essere stato sollecitato e diffidato con lettera raccomandata al suo ultimo indirizzo noto, non abbia fatto fronte a tutti i suoi obblighi di carattere finanziario, può essere radiato dal Consiglio Direttivo. Il termine di sollecito e di diffida di pagamento non può essere inferiore ai 15 (quindici) giorni. Per ogni singola diffida di pagamento il Socio è tenuto a versare al Club un importo di CHF 20. (venti) per le spese cagionate. Al Socio moroso può essere sospesa l'entrata ai campi, prima ancora dell avvenuta diffida di pagamento, e nei suoi confronti si procederà all'incasso forzato. c) Espulsione Il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dal TCLL, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del Club, può essere espulso dal Consiglio Direttivo. L espulsione di un Socio deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. La decisione d espulsione dovrà essere comunicata all interessato ed ai Soci mediante affissione all'albo sociale oppure in altra forma ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall Assemblea generale qualora l interessato non dovesse contestare, per iscritto, entro il termine di 20 giorni, la decisione del Consiglio Direttivo. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l interessato medesimo ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla data di svolgimento della successiva Assemblea generale. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di adottare nei confronti dell interessato le misure provvisorie che riterrà opportune quali in particolare il divieto dell entrata ai campi, il divieto di disputa di incontri sotto i colori del TCLL. Gli obblighi di carattere finanziario dell'espulso per l'anno in corso continuano a sussistere nonostante l'espulsione. III. ORGANIZZAZIONE Art. 13 Organi del Club Gli organi del Club sono: a) l'assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) i Revisori dei conti. A. L ASSEMBLEA DEI SOCI

Statuto del Tennis Club Lido Lugano in vigore dal 26 aprile 2005 Pagina 5 Art. 14 Assemblea generale ordinaria L'Assemblea generale ordinaria è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. Ad essa incombono: a) l'accettazione del verbale dell'assemblea generale precedente b) l'approvazione dei rapporti di gestione e dei conti annuali; c) la nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e dei revisori; d) lo scarico dei membri del Consiglio Direttivo; e) la revisione totale o parziale dello Statuto; f) l'approvazione del preventivo e la fissazione delle tasse sociali; g) la nomina di Presidenti e Soci onorari; h) le decisioni sulle espulsioni di Soci deliberate dal Consiglio Direttivo; i) tutte le decisioni che la legge ed il presente Statuto non devolvono ad altro organo sociale. Art. 15 Assemblea generale straordinaria Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di convocare i Soci in un Assemblea generale straordinaria. Un quinto dei Soci del Club, aventi diritto di voto, può chiedere al Consiglio Direttivo, per lettera raccomandata, la convocazione di un'assemblea generale straordinaria, indicando i punti da inserire all ordine del giorno. Per la definizione del numero di Soci necessari fa stato quello dell anno precedente. Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l Assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con i punti all ordine del giorno. Art. 16 Convocazione e validità Le Assemblee generali, siano esse ordinarie o straordinarie, dovranno essere convocate mediante affissione dell avviso nella sede del TCLL e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax dal Consiglio Direttivo. La comunicazione ai Soci deve essere effettuata almeno 14 (quattordici) giorni prima dell Assemblea, indicandone i punti all ordine del giorno. Le Assemblee generali saranno validamente costituite soltanto se sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Passata mezz'ora, l'assemblea generale è valida e può pertanto deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti. Quando è regolarmente convocata e costituita l Assemblea generale rappresenta tutti i Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Rimane salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge. Il Socio ha il diritto di consultare presso il Segretariato il verbale di ogni Assemblea generale, che sarà disponibile, su esplicita richiesta del Socio, trascorsi due mesi dalla chiusura dell Assemblea stessa.

Statuto del Tennis Club Lido Lugano in vigore dal 26 aprile 2005 Pagina 6 Art. 17 Proposte dei Soci Il Socio avente diritto di voto ha il diritto di formulare delle proposte che, per essere trattate all Assemblea generale, devono essere inviate per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'assemblea generale ordinaria, facendole figurare all'ordine del giorno, tutte quelle proposte la cui decisione non sia di sua esclusiva competenza. Proposte inoltrate dopo il 31 gennaio potranno essere sottoposte all'assemblea generale ordinaria, se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno. Art. 18 Direzione delle Assemblee Le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, sono dirette dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall Assemblea stessa. Il Presidente dell Assemblea dirige le Assemblee generali salvaguardando l ordinato e regolare andamento della discussione e delle votazioni. Il Presidente è assistito dal Segretario che redige il verbale e da due scrutatori nominati dall Assemblea all inizio dei lavori. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell Assemblea. Art. 19 Deliberazioni ed elezioni Le deliberazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano o, se richiesto da almeno un terzo dei Soci presenti aventi diritto di voto, per appello nominale o scrutinio segreto. Nei casi di elezione alle cariche sociali è richiesta, per il primo turno, la maggioranza assoluta dei voti validi, espressi dai Soci presenti con diritto di voto. Nel secondo turno, se vi sono più candidati, saranno eletti quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Tutte le altre deliberazioni assembleari sono prese a semplice maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, deciderà il voto espresso dal Presidente. B. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 20 Composizione e durata del mandato Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno 4 (quattro) membri: resta in carica un anno ed è rieleggibile. Possono ricoprire cariche sociali solo i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano maggiorenni. Un membro del Consiglio Direttivo eletto che non dovesse, per una ragione qualsiasi, portare a termine il suo mandato, può essere sostituito dal Consiglio Direttivo fino alla prossima elezione. Il Consiglio Direttivo, in seduta separata, nomina alla sua costituzione il Vice-Presidente, ed assegna agli altri membri quelle cariche che ritiene necessarie per il suo buon funzionamento.

Statuto del Tennis Club Lido Lugano in vigore dal 26 aprile 2005 Pagina 7 Art. 21 Competenze del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha segnatamente la competenza a) di rappresentare il Club di fronte a terzi; b) di gestire il patrimonio sociale e presentare i relativi bilanci preventivi e consuntivi; c) di decidere circa l ammissione, la radiazione e l espulsione dei Soci d) di proporre le tasse sociali all Assemblea generale; e) di conferire procure a membri o a terzi per questioni particolari e definite; f) di elaborare ogni anno i suoi obiettivi; g) di predisporre tutti i regolamenti e di definire le regole che riterrà necessari od anche solo opportuni per il regolare svolgimento dell attività sociale e sportiva; h) di vigilare affinché i regolamenti, sia quelli interni sia quelli che regolano l attività sportiva, siano rispettati; i) di nominare ogni anno una commissione tecnica composta da uno a tre membri ritenuto che uno degli stessi deve necessariamente far parte del Consiglio Direttivo; j) di nominare, se necessario, una o più persone responsabili delle diverse competizioni, comprese le gare "Interclub" e un responsabile per gli juniores; k) di prendere le necessarie misure disciplinari nei confronti dei Soci che abbiano contravvenuto ai regolamenti e/o che abbiano disturbato il regolare e normale svolgimento dell attività sociale; l) di provvedere, se necessario, alla nomina di uno o più maestri per le lezioni da impartire ai Soci e agli juniores, e per gli eventuali allenamenti per le squadre partecipanti alle varie competizioni; m) di nominare i dipendenti del Club e di stendere i contratti inerenti il rapporto di lavoro e di determinare i loro compiti; n) di definire in particolare il contratto di locazione riferito alla gerenza del "Club house" nel rispetto delle norme cantonali della legge sugli esercizi pubblici e di vigilare che il contratto sia rispettato. Art. 22 Facoltà del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo può far capo a collaboratori esterni e/o a commissioni sia interne sia esterne al fine di ottimizzare il disbrigo dei compiti di sua competenza. Art. 23 Validità delle deliberazioni Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se presente almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo. Art. 24 Modalità e firma Il Club è vincolato dalla firma collettiva del Presidente o Vice-Presidente con quella di altro membro del Consiglio Direttivo del Club, nell ambito delle sue competenze.

Statuto del Tennis Club Lido Lugano in vigore dal 26 aprile 2005 Pagina 8 C. L UFFICIO DI REVISIONE Art. 25 Revisori L'Assemblea generale nomina due revisori a cui incombono le mansioni di legge. Essi rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. IV ASPETTI FINANZIARI Art. 26 Mezzi finanziari e patrimonio sociale del TCLL Le entrate del Club per perseguire i suoi scopi sono: le tasse d ammissione, le tasse sociali, le multe, le donazioni, i proventi di sponsorizzazione e le altre entrate. I Soci come tali non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Art. 27 Tasse sociali L importo delle varie tasse sociali è fissato dall Assemblea generale per la stagione susseguente su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 28 Responsabilità Il Club risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio. E esclusa ogni responsabilità personale dei Soci e/o dei membri di Consiglio Direttivo che sia superiore alle quote sociali da corrispondere. Art. 29 Anno sociale L anno sociale inizia il 1 gennaio e termina al 31 dicembre. V. REVISIONE DEGLI STATUTI Art. 30 Modifica degli statuti La modifica degli statuti può avvenire dietro proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. Le modifiche sono decise dall'assemblea generale a maggioranza dei Soci, aventi diritto di voto, presenti al momento della votazione Le proposte di modifica devono essere inviate a tutti i Soci con la convocazione all'assemblea generale. VI. FUSIONE, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE Art. 31 Fusione e scioglimento del TCLL

Statuto del Tennis Club Lido Lugano in vigore dal 26 aprile 2005 Pagina 9 La fusione o lo scioglimento del Club potrà essere pronunciato soltanto in occasione di un'assemblea generale convocata specialmente per questo scopo, e non avendo altro punto all'ordine del giorno. Questa Assemblea generale dovrà essere composta da almeno tre quarti dei Soci iscritti aventi diritto di voto. Nel caso in cui il numero minimo dei Soci non sarà raggiunto, l'assemblea, passata mezz'ora, potrà regolarmente deliberare sul punto all ordine del giorno. Le decisioni saranno valide solo con la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto. Qualora l'assemblea generale non dovesse raggiungere un risultato positivo, una nuova Assemblea sarà riconvocata nei 30 giorni successivi, con lo stesso ordine del giorno. Le decisioni saranno valide, qualunque sia il numero dei Soci presenti ed a maggioranza relativa. Art. 32 Liquidazione del TCLL In caso di scioglimento, l'assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione. Essa deciderà sulla destinazione dell'eventuale saldo attivo, dopo pagamento di tutti i debiti dell associazione, esclusa ogni ripartizione fra i Soci. Il Consiglio Direttivo funziona come organo esecutivo per la liquidazione. Esso darà scarico del suo mandato ad un'assemblea generale di chiusura. VII. NORME FINALI Art. 33 Diritto suppletorio Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni (art. 60 e segg. CCS). Art. 34 Entrata in vigore Il presente Statuto, approvato dall'assemblea generale ordinaria in data 19 aprile 2004, sostituisce ed annulla ogni Statuto precedente ed entra immediatamente in vigore. TENNIS CLUB LIDO LUGANO Il Consiglio Direttivo