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UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE NAZIONALE SEDE EUROPEA SEGRETERIA CONFEDERALE 00187 ROMA VIA LUCULLO 6 R. DU GOVERNEMENT PROVISOIRE 34 TELEFONO 47531 1000 BRUXELLES TELEX 622425 TELEFONO 00322 / 2178838 TELEFAX 4753208 TELEFAX 00322 / 2199834 E-MAIL info@uil.it Data 2 Marzo 2012 Protocollo: 41/12/GT/cm Servizio: Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione Oggetto: Sostenibilità dell orario di lavoro dei soci di cooperative di produzione e lavoro (Quesito della DTL di Piacenza e risposta del Ministero del Lavoro). CIRCOLARE N. 9 - A tutte le strutture UIL - Ai Presidenti delle Cooperative e Consorzi Aderenti - Alle ARCS Regionali costituite LORO SEDI La Direzione Territoriale del Lavoro di Piacenza, servizio ispezione del lavoro, ha posto alla Direzione Generale per l Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un interessante quesito in merito alla stabilità dell orario di lavoro dei soci di cooperative di produzione e lavoro. In particolare si chiede se sia compatibile con la posizione di socio lavoratore che abbia istaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato una riduzione unilaterale dell orario di lavoro e conseguentemente della retribuzione da parte del vertice della cooperativa. Argomenta, infatti, la DTL di Piacenza come oramai si assista ad un crescente e preoccupante fenomeno di precarizzazione delle prestazioni di lavoro dei soci di cooperative di produzione e lavoro da parte dei vertici delle cooperative che come sorta di moderno caporalato di danni di lavoratori non formalmente disoccupati, poiché regolarmente assunti, ma di fatto privati di una serie di minime garanzie di stabilità dell orario di lavoro e tutela della loro dignità, perché indifesi di fronte ad ogni possibile arbitrio da parte dei preposti, che come moderni caporali decidono ai cancelli o con un messaggio telefonico chi lavora e chi non lavora. E chi disturba rischia di non lavorare più, ma senza le garanzie di un formale provvedimento disciplinare o di un licenziamento. La Direzione Generale per l Attività ispettiva, anche analizzando lo specifico disposto dall art. 1 della legge 142/2001 e le disposizioni sull adesione alle clausole del regolamento interno al momento della sottoscrizione del contratto associativo, ribadisce la piena compatibilità tra la posizione del socio lavoratore che abbia istaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato e il principio generale secondo cui quando il dipendente offre la propria prestazione e questa non viene accettata per ragioni imputabili all organizzazione del

datore di lavoro, quest ultimo risulta ugualmente tenuto al pagamento della retribuzione dovuta per l orario di lavoro pattuito (mora del creditore, art. 1206-1217 C.C.). Ciò in quanto al datore di lavoro non è consentito ridurre unilateralmente l orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 C.C.). La Direzione Generale per l Attività Ispettiva conclude affermando che le società cooperative di produzione e lavoro, come ogni altra impresa, debbano garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano istaurato un rapporto di lavoro subordinato, l effettivo svolgimento dell orario di lavoro pattuito all atto dell assunzione, salvo accordi collettivi, che introducano un orario di lavoro multi-periodale o oggettive situazioni di crisi aziendale deliberate dall assemblea risultanti da una riduzione del fatturato. In allegato Vi inviamo integralmente e il quesito della DTL di Piacenza e la risposta della Direzione Generale per l Attività Ispettiva, poiché riteniamo molto importanti le argomentazioni svolte particolarmente per gli uffici vertenze territoriali e categoriale e per i componenti UIL degli Osservatori Provinciale e Regionali della Cooperazione che possono orientare le ispezioni delle cooperative e combattere la cattiva cooperazione. Con la speranze di avervi fornito utili informazioni, cogliamo l occasione per inviarvi fraterni saluti. IL PRESIDENTE (Giuseppe Turi) IL SEGRETARIO CONFEDERALE (Paolo Carcassi) All./2

Piacenza, 01/12/2011 Direzione Territoriale del Lavoro di Piacenza Servizio ispezione del lavoro Prot. n. 27413 e-mail: SegreteriaDGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it Al MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI Dir. Gen. Attività ispettiva Div. II c.a. Dr. Danilo Papa Oggetto - Stabilità dell'orario di lavoro dei soci di cooperativa Nel territorio della provincia, si registra un crescente e preoccupante fenomeno di estrema precarizzazione delle prestazioni di lavoro rese dai soci di cooperative di produzione e lavoro, che sempre più spesso vengono assunti in sovrannumero ed impiegati a chiamata da parte dei vertici della cooperativa, realizzando di fatto una sorta di moderno "caporalato" ai danni di lavoratori non formalmente disoccupati, poichè regolarmente assunti, ma di fatto privati di una sia pur minima garanzia di stabilità dell'orario di lavoro e tutela della loro dignità, perchè indifesi di fronte ad ogni possibile arbitrio da parte dei preposti, che come moderni "caporali" decidono ai cancelli o con un messaggio telefonico chi lavora e chi non lavora. E chi "disturba" rischia di non lavorare più, ma senza le garanzie di un formale provvedimento disciplinare o di un licenziamento. La questione assume una rilevanza generale perchè si fonda sulla corretta interpretazione della legge n. 142/2001, che com'è noto, prevede che il socio lavoratore instaura con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma non occasionale, da cui derivano tutti gli effetti giuridici previsti dalla legge, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore (art. 1, comma 3), ma prevede anche che il socio mette a disposizione la proria capacità professionale in relazione alla quantità del lavoro disponibile per la cooperativa (art. 1, lett. d) e che l'assembrea può deliberare un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati i livelli occupazionali "per quanto possibile" (art. 6, lett. d). Si chiede quindi se, come si ritiene, sia compatibile con la posizione del socio lavoratore, che abbia instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, il principio generale secondo cui quando il dipendente offre la propria prestazione e questa non viene accettata per ragioni imputabili all'organizzazione del datore di lavoro e non riconducibili ad un complessivo calo del "lavoro disponibile per la cooperativa", ha ugualmente diritto al pagamento della retribuzione dovuta per l'orario di lavoro pattuito (secondo i principi generali in materia di mora del creditore, ex artt. 1206-1217 c.c.) non potendo il datore di lavoro ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e la retribuzione spettante per contratto ai propri dipendenti (art. 1372 c.c.) Al riguardo si osserva che tale estrema flessibilità di orario viene realizzata in assenza di un accordo collettivo che consenta un orario multiperiodale o di contratti di lavoro a tempo parziale e realizza di fatto un uso improprio del lavoro a chiamata, al di fuori dei presupposti e dei limiti di legge (artt. 33-40, d.lgs. n. 276/2003). Via IV Novembre, 64 29100 Piacenza Tel. 0523339711 Fax. 0523320828 Fax S.I.L. 0523320848

Tale sistema, inoltre, finisce per snaturare il rapporto fra i soci e la cooperativa, che sostanzialmente non assume l'impegno di dare lavoro, ma quello di cercare lavoro ai propri soci e diviene funzionale all'illecito svolgimento di un'attività di interposizione nei rapporto di lavoro, che la legge riserva alle sole Agenzie per il lavoro debitamente autorizzate ed iscritte all'albo, in violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003. Nei casi più gravi, poi, il sistema si presta a nascondere parte delle ore lavorate e delle retribuzioni imponibili, poichè non esistendo un orario normale di lavoro, risulta più difficile verificare se siano state regolarmente dichiarate tutte le ore e le giornate effettivamente lavorate. Riguardo alla possibilità di pattuire con i soci-dipendenti un orario di lavoro a tempo parziale, tale facoltà non sembra incompatibile con la qualità di socio (tanto è vero che sostanzialmente è proprio questo che succede: sia pure senza una formalizzazione, i soci non lavorano a tempo pieno) e comunque tale soluzione pare preferibile ad una riduzione d'orario di fatto arbitraria e subdola, perchè non dichiarata e senza un monteore minimo prestabilito (sia a tutela dei lavoratori, sia ai fini del controllo su eventuali retribuzioni "fuori busta"). Tra l'altro, quando si tratta di lavoratori non comunitari, la trasparente indicazione dell'orario di lavoro effettivamente garantito dalla cooperativa, salvo oggettive situazioni di crisi, è presupposto indispensabile per una corretta valutazione dei mezzi di sostentamento dello straniero, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura. Daltronde, se si ammettesse la possibilità per i vertici della cooperativa di ridurre unilateralmente ed incondizionatamente l'orario di lavoro dei soci, a cosa servirebbe la deliberazione dello stato di crisi da parte dell'assemblea, prevista dall'art. 6, lett. d), della Legge n. 142/2001? In conclusione, si chiede se, come si ritiene, le società cooperative di produzione e lavoro, come ogni altra impresa, debbano garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione, salvo accordi collettivi che introducano un orario di lavoro multiperiodale o oggettive situazioni di crisi aziendale deliberate dall'assemblea e risultanti da un calo del fatturato. Si sottolinea l'urgenza del quesito, considerato che queste modalità di organizzazione del lavoro viene storicamente ritenuta corretta anche da molte cooperative sicuramente in buona fede, ma viene utilizzata ed abusata in maniera massiccia soprattutto da quelle cooperative di dubbia mutualità, che magari aprendo e chiudendo ogni anno, praticano una concorrenza spietata alle altre imprese, costringendole ad adeguarsi e comportarsi allo stesso modo oppure uscire dal mercato del lavoro. Aggiungendo che, ad ad avviso di chi scrive, è proprio nell'ambito di queste cooperative che oggi si decide il livello minimo di tutela dei lavoratori: non solo perchè solitamente impiegano i lavoratori più svantaggiati, spesso stranieri, ma anche perchè con queste condizioni di lavoro devono comunque fare i conti i nostri giovani quando si presentano alle aziende, che possono trovare più vantaggioso esternalizzare l attività a queste cooperative piuttosto che assumere direttamente (se non, magari, con contratti altrettanto precari e vantaggiosi ). Cordiali saluti F.to IL DIRETTORE (Alessandro Millo) Via IV Novembre, 64 29100 Piacenza Tel. 0523339711 Fax. 0523320828 Fax S.I.L. 0523320848

m_lps.37.registro UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0002598.14-02-2012