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1 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro Via Sanvito Silvestro n. 56 VARESE Tel.: Fax: DPL-Varese@lavoro.gov.it Prot Varese, Al Sig. DIRIGENTE della DIREZIONE REGIONALE del LAVORO Via M. Macchi n. 9 MILANO Oggetto: Art. 7, comma 4 D.L. 31/12/2007 n. 248 (c.d. decreto mille proroghe), conv. nella L. 28/02/2008 n. 31 Problematiche concernenti l attività di vigilanza. Con il presente quesito si intende sottoporre all attenzione di codesta DRL la problematica concernete l esatta valenza della previsione normativa di cui al comma 4 dell art. 7 del D.L. n. 248/2007 ed i riflessi che la stessa determina nell attività ispettiva per ciò che concerne i poteri esercitabili dal personale ispettivo in presenza di contratti collettivi (per es. il contratto UNCI- Confsal) che, sottoscritti da associazioni sindacali alternative rispetto ai sindacati confederali, prevedono trattamenti economici notevolmente inferiori rispetto ai livelli retributivi dei contratti stipulati dalle associazioni datoriali e dai sindacali confederali. Come è noto l art. 3, comma 1 della L. 3/ , n. 142, contenente la disciplina delle prestazioni lavorative del socio lavoratore, prevede che le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine. Per porre un freno al c.d. fenomeno del pluralismo contrattuale, tendente ad introdurre una dinamica al ribasso dei livelli retributivi in alcuni settori, il legislatore è intervenuto, per quanto concerne i trattamenti economici dei soci lavoratori, prevedendo, al comma 4 dell art. 7 del D.L. n. 248/2007, che, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività comprese nell ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano, ai propri soci lavoratori,. i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di categoria. Alla luce delle predette previsioni normative, in sede di ispezione ci si può trovare di fronte ad enti cooperativi che applicano tali contratti pirata, con la conseguente necessità di definire una strategia ispettiva quanto più idonea a rendere l azione di vigilanza funzionale a contrastare il

2 fenomeno del c.d. dumping contrattuale che il Protocollo sulla cooperazione ha posto come obiettivo strategico della vigilanza sulle società cooperative. L analisi della problematica in questione, non può prescindere da alcuni riferimenti e principi giuridici, di seguito riportati. La vigilanza in materia di contrattazione collettiva è oggi espressamente sancita dall art. 7 del D.Lgs n. 124/2004 che, alla lett. b) del comma 1, che la affida espressamente al personale ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro per quanto riguarda la corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro. Il riferimento della norma alla applicazione dei contratti collettivi, si ritiene vada letto nel senso che l accertamento ispettivo debba essere comunque fondato sulla volontà contrattuale delle parti di disciplinare con determinate regole di origine collettiva il rapporto di lavoro individuale. Ciò anche alla luce del principio di libertà sindacale connesso alla natura del contratto collettivo quale contratto di diritto comune che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente abbiano prestato adesione allo stesso. D altra parte, non si può non considerare la circostanza che l ambito di operatività della diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 del D.Lgs n. 124/2004 è stabilito dal comma 1 dello stesso articolo sul presupposto che nell ambito di una attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale, intendendosi per tale quella liberamente individuata dalle parti; ciò sta a significare, a parere dello scrivente, che la diffida accertativa non può essere utilizzata surrettiziamente quale strumento per individuare d autorità il trattamento retributivo di riferimento, atteso che la determinazione della giusta retribuzione del lavoratore ex art. 36 Cost. è rimessa esclusivamente al giudice. Da ultimo è opportuno richiamare la disciplina concernente la determinazione della base imponibile, ai fini del calcolo dei contributi. Le cooperative fino al 31/12/2006 usufruivano di un particolare regime previdenziale, disciplinato dal DPR 30/04/1970 n. 602, in virtù del quale le cooperative esercenti le attività elencate in calce al decreto stesso determinavano i contributi obbligatori da versare alle gestioni previdenziali di competenza in base ad imponibili costituiti da salari medi convenzionali fissati predeterminati: con questo sistema l ammontare della contribuzione era svincolata dalla retribuzione effettivamente percepita dal socio lavoratore e dalla quantità di lavoro da lui prestata. Dal 1 gennaio 2007, concluso un periodo transitorio avente decorrenza dal 2003, durante il quale il D.Lgs 6/11/2001 n. 423 aveva disposto il progressivo innalzamento della retribuzione convenzionale ai fini contributivi già prevista dal DPR 602/1970 fino a tutto il 2006, al fine di equiparare la contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori a quella della generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori in questione deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori. La disciplina di riferimento è rappresentata dal D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito in legge 7/12/1989 n. 389, che all art. 1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. La norma in seguito è stata autenticamente interpretata dall art. 2, comma 25, della legge 28/12/1995, n. 549, secondo il quale la norma deve interpretarsi nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. In tale ambito, pertanto, l individuazione del contratto di riferimento ai fini della determinazione dell imponibile contributivo, spetta anche al personale ispettivo delle DD.PP.L. e degli Enti previdenziali.

3 Alla luce dei principi sopra esposti, in caso di applicazione di CCNL sottoscritto da soggetti collettivi che non siano da considerarsi comparativamente più rappresentativi, questo ufficio ritiene che gli ispettori debbano prendere comunque atto del contratto collettivo cui le parti liberamente hanno deciso di aderire, non potendo procedere alla sua disapplicazione, limitandosi ad adottare il provvedimento di diffida accertativa ex art. 12 D.Lgs n. 124/2004 solo nel caso venisse rilevata una erronea applicazione dello stesso. Diversamente, per quanto riguarda la determinazione della contribuzione da versare, si dovrà procedere alla rideterminazione degli imponibili contributivi sulla scorta dei valori retributivi del CCNL di settore sottoscritto dai soggetti collettivi comparativamente più rappresentativi ed ai conseguenti recuperi contributivi. Al fine di garantire adeguata tutela ai diritti del lavoratore, si potrebbe ipotizzare una comunicazione allo stesso con la quale si forniscano le notizie necessarie perché lo stesso possa valutare l opportunità di adire l autorità giudiziaria per vedersi riconoscere il giusto trattamento retributivo. Si rimane in attesa di conoscere l orientamento di codesta Direzione Regionale sulle problematiche sottoposte all attenzione e sulle soluzioni proposta dallo scrivente. Distinti saluti IL DIRETTORE ad interim Dott. ssa Sivia Campi F.to Silvia Campi Il Responsabile U.O.V.O. Dott. Marco Bellumore

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