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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Assessorato all urbanistica e ambiente Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Capitolo 6 Norme di attuazione

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ASSESSORATO ALL URBANISTICA E AMBIENTE AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE PIANO DI TUTELA DELLA QUALITA DELLE ACQUE Approvato con deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 3233 del 30 dicembre 2004. Il Piano è in vigore dal 9 febbraio 2005. Realizzazione e coordinamento DIPARTIMENTO URBANISTICA E AMBIENTE AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE Settore tecnico - Unità organizzativa tutela dell acqua e-mail: acqua.appa@provincia.tn.it Stazione SIAT Settore informazione e qualità dell ambiente e-mail: info.qual.appa@provincia.tn.it Supporto all elaborazione WSCstudio e-mail: info@wscstudio.it Il simbolo del Piano vuole rappresentare, in modo stilizzato, la presenza della Salamandra nei ruscelli boschivi trentini, habitat ideale per la sua riproduzione. Tale presenza è garanzia di acque di elevata qualità. Copyright Provincia Autonoma di Trento, 2005

Indice Art. 1 - Piano di tutela delle acque Art. 2 - Opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione Art. 3 - Valori limite di emissione per lo scarico delle acque reflue urbane Art. 4 - Monitoraggio degli scarichi di sostanze pericolose Art. 5 - Osservatorio del servizio idrico Art. 6 - Scarico dei liquami degli autoveicoli itineranti Art. 7 - Operazioni di svaso e di spurgo dei bacini Art. 8 - Disciplina per il rilascio del minimo deflusso vitale Art. 9 - Monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici significativi Art. 10 - Monitoraggio di corsi d acqua secondari Art. 11 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici Art. 12 - Sistema informativo Art. 13 - Misure di coordinamento Art. 14 - Entrata in vigore

NORME DI ATTUAZIONE Art. 1 Piano di tutela delle acque 1. Il presente piano di tutela delle acque è approvato ai sensi e per gli effetti dell articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. 2. Il piano di tutela delle acque si configura anche quale adeguamento del piano provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 del 12 luglio 1987 e successive modifiche e integrazioni, ai principi stabiliti dall articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, tenuto conto delle indicazioni fissate dal progetto di piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche adottato con deliberazione 24 settembre 2004 del Comitato paritetico di cui all articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. 3. Il piano provinciale di risanamento delle acque di cui al comma 2 continua ad applicarsi con riferimento alle sue previsioni afferenti le infrastrutture e le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione. Continua inoltre ad applicarsi la disciplina stabilita dalle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque. 4. Il piano provinciale di risanamento delle acque, ivi comprese le relative norme di attuazione, può essere modificato assicurando la sua conformazione e coerenza con il presente piano di tutela in osservanza della disciplina e delle disposizioni procedurali stabilite dal titolo II del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modificazioni in seguito denominato Testo Unico - e dall articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.. Art. 2 Opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione 1. Il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie promuove la programmazione gestionale concernente le infrastrutture e le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione, in coerenza con le indicazioni e le priorità stabilite dal piano di tutela delle acque. iii

2. Nelle more di aggiornamento della disciplina contenuta nel titolo II del Testo Unico funzionale alla distinzione tra pianificazione strategica della tutela delle acque e programmazione gestionale il servizio provinciale competente in materia di opere igienicosanitarie promuove l aggiornamento della parte del piano provinciale di risanamento delle acque afferente le infrastrutture e le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione, in osservanza delle disposizioni richiamate all articolo 1, comma 4. 3. I comuni e il servizio provinciale competente in materia di opere igienicosanitarie provvedono secondo le rispettive competenze alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture e delle opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e di depurazione nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni, anche temporali, dei criteri di priorità e degli obiettivi stabiliti dal piano di tutela delle acque o delle direttive emanate in attuazione dello stesso, nonché della disciplina stabilita dal titolo II del Testo Unico e dall articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002. Art. 3 Valori limite di emissione per lo scarico delle acque reflue urbane 1. Gli scarichi delle acque reflue urbane devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002, secondo le scadenze ivi previste, come integrati dal paragrafo 5.12.1 del presente piano di tutela. 2. In relazione alle prescrizioni stabilite, per lo scarico di acque reflue urbane nelle aree sensibili, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 283 del 16 febbraio 2004 e dal presente piano, l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente può autorizzare l applicazione del valore limite di emissione per il fosforo totale stabilito dalla tabella 1 allegata al Testo Unico fino alla scadenza del 31 dicembre 2005, avuto riguardo ai tempi tecnici di adeguamento degli impianti pubblici di depurazione esistenti. 3. In esito alle verifiche previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 283 del 16 febbraio 2004 e dal presente piano - in ordine all introduzione di sistemi di abbattimento dell azoto presente negli scarichi delle acque reflue urbane recapitati in aree sensibili - la Giunta provinciale stabilisce le direttive in base alle quali l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente modifica d ufficio l autorizzazione allo scarico degli impianti pubblici di depurazione con potenzialità superiore ai 10.000 abitanti equivalenti. iv

Art. 4 Monitoraggio degli scarichi di sostanze pericolose 1. Per assicurare un efficace attuazione del decreto del Ministro dell ambiente e tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367, concernente la fissazione di standard di qualità nell ambiente acquatico per le sostanze pericolose, l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente realizza entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente piano un programma di rilevazione e di monitoraggio delle sostanze pericolose presenti negli scarichi di acque reflue industriali o nei cicli di lavorazione industriale e/o nei corpi idrici, anche ai fini della eventuale introduzione di valori limite di emissione più restrittivi per gli scarichi. 2. Per i fini del comma 1, l Agenzia può avvalersi della collaborazione e del supporto tecnico e informativo del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie, dei comuni e dei titolari degli insediamenti produttivi interessati. E fatto obbligo ai predetti soggetti, pubblici e privati, di fornire all Agenzia le informazioni da essa richieste. Art. 5 Osservatorio del servizio idrico 1. Il servizio provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque provvede ad organizzare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente piano, un osservatorio provinciale dei servizi idrici, avente ad oggetto in particolare la ricognizione delle infrastrutture e delle opere afferenti i servizi pubblici di acquedotto, di fognatura e di depurazione, nonché la rilevazione e/o l elaborazione di altri dati e informazioni previsti da specifici programmi concordati tra i dipartimenti provinciali competenti in materia di acque pubbliche e di ambiente. 2. L osservatorio gestisce e organizza i dati sulla base di uno specifico sistema informativo raccordato al Sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT). 3. Le amministrazioni comunali, i soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 e gli altri soggetti interessati sono tenuti a fornire all osservatorio i dati richiesti, anche sulla base delle rilevazioni e degli elaborati di cui all articolo 6 delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 del 1987. v

4. I dati dell osservatorio sono trasferiti anche al sistema informativo dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, ai fini dell implementazione del catasto previsto dall articolo 40, comma 2, del Testo Unico. Art. 6 Scarico dei liquami degli autoveicoli itineranti 1. I liquami raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e altri autoveicoli devono essere scaricati o smaltiti nel rispetto della disciplina stabilita dal paragrafo 5.12.3 del presente piano. 2. Presso i campeggi e le aree attrezzate per la sosta temporanea degli autoveicoli itineranti devono essere obbligatoriamente installati appositi impianti igienico-sanitari destinati alla raccolta e/o al trattamento e scarico dei liquami di cui al comma 1. Su proposta dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri tecnici per la realizzazione dei predetti impianti igienicosanitari - avuto riguardo alle dimensioni del campeggio o dell area attrezzata e all entità del flusso turistico transitante - nonché i termini e le modalità di adeguamento dei siti esistenti. 3. Il servizio provinciale competente in materia di turismo fornisce all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente i dati sui flussi turistici legati agli autoveicoli itineranti e cura la redazione e la divulgazione di appositi elaborati cartografici ed opuscoli informativi recanti l ubicazione e le caratteristiche degli impianti igienico-sanitari destinati allo scarico e/o allo smaltimento dei liquami di cui al comma 1. Art. 7 Operazioni di svaso e di spurgo dei bacini 1. Le operazioni di svaso e spurgo delle dighe e dei bacini sono soggette alle disposizioni stabilite dall articolo 40 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e dall articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.. 2. Il progetto di gestione degli invasi è approvato, secondo quanto previsto dall articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002, nel rispetto dei vi

criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 e dal paragrafo 5.13 del presente piano. 3. Ai fini dell approvazione del progetto di gestione degli invasi, la struttura competente coinvolge, in sede istruttoria, l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, il dipartimento provinciale competente in materia di protezione civile e le strutture provinciali interessate. 4. Le comunicazioni preventive di cui all articolo 5 del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, destinate alla Provincia, sono indirizzate al servizio provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, che provvede a trasmetterne copia ai servizi provinciali competenti in materia di opere idrauliche, all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, al dipartimento provinciale competente in materia di protezione civile e alle altre strutture provinciali interessate nell istruttoria di cui al comma 3. 5. Le misure di coordinamento interregionale di cui all articolo 36 delle norme di attuazione del progetto di piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche possono essere attivate anche coinvolgendo le autorità di bacino di rilievo nazionale interessate al fine di garantire una gestione coordinata e condivisa delle operazioni di svaso e spurgo dei bacini. 6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti su proposta dei dipartimenti competenti in materia di acque pubbliche e di ambiente quali sbarramenti, non soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, sono sottoposti alle disposizioni, anche in modo parziale, del presente articolo e delle norme statali e provinciali da esso richiamate. Art. 8 Disciplina per il rilascio del minimo deflusso vitale 1. Il presente articolo detta le disposizioni per il rilascio del minimo deflusso vitale, nel quadro della disciplina stabilita dall articolo 11 del progetto di piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche adottato con deliberazione 24 settembre 2004 del Comitato paritetico di cui all articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. vii

idrografici omogenei. 2. I valori del deflusso minimo vitale (DMV) sono determinati in ragione di ambiti 3. Le nuove derivazioni di acque da corpi idrici superficiali, incluse quelle relative ad istanze ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente piano, sono soggette fin dalla loro attivazione al rilascio del DMV nel rispetto dei valori indicati dalla cartografia georeferenziata allegata al presente piano e corrispondente alla cartografia di cui al capitolo III.6.3. del progetto di piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche. 4. Alle nuove derivazioni di acque si applicano inoltre le disposizioni di cui all art. 11, comma 4, lettera da b) a g), delle norme di attuazione del progetto di piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche, in quanto ricorrano i presupposti e le condizioni ivi previsti. 5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore del presente piano sono tenuti, entro il 31 dicembre 2008, al rilascio del DMV, nel rispetto dei valori stabiliti dalla cartografia richiamata al comma 3 e in osservanza di quanto previsto dai provvedimenti emanati ai sensi del comma 9. 6. Sono fatti salvi i valori di rilascio del DMV applicati alla data di entrata in vigore del presente piano in esecuzione del protocollo d intesa per i rilasci sperimentali delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico sul fiume Adige. Alla scadenza della predetta sperimentazione, i valori del DMV sono determinati in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale. 7. Al fine di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dei valori stabiliti dal comma 5 per il rilascio del DMV, con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti, anche mediante protocolli d intesa con i concessionari, appositi programmi di monitoraggio e di verifica degli aspetti tecnici, idraulici, idrologici, ambientali e di sicurezza, correlati a ciascuna derivazione interessata. I predetti monitoraggi considerano altresì le esigenze di regolazione dei livelli di invaso, eventuali vincoli di rilascio a fini irrigui e per altre finalità derivanti da protocolli, accordi di programma o atti amministrativi, nonché aspetti tecnici legati al prelievo da laghi naturali regolati. 8. Sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi del comma 7 e in presenza di motivate ragioni, il valore del DMV può essere ricalibrato, anche mediante specifici accordi di programma tra la Provincia e il concessionario, avendo comunque riguardo al valore di riferimento indicato dalla cartografia richiamata al comma 3. viii

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente piano, la Giunta provinciale definisce con apposite deliberazioni: a) le tipologie di derivazioni esistenti, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6, che devono prioritariamente garantire, entro il 31 dicembre 2008, un rilascio del DMV in misura pari ad almeno il 50% rispetto ai valori indicati nella cartografia richiamata al comma 3, e comunque in misura non inferiore a 2 l/s per chilometro quadrato di bacino sotteso, tenuto conto della loro insistenza in zone con maggior sofferenza idrica, degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, nonché della presenza di aree protette o di particolare valenza naturalistica. In tale ambito sono considerate in via prioritaria anche le piccole derivazioni a scopo idroelettrico che presentino comunque un significativo impatto ambientale; b) un programma operativo per la definizione del bilancio idrico per ciascun ambito idrografico omogeneo. In ogni caso il bilancio idrico deve essere definito, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 delle norme di attuazione del progetto di piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche, entro il 31 dicembre 2009; c) le modalità procedimentali e i tempi di adeguamento dei disciplinari di concessione in funzione di quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8, nonché dalla lettera a) del presente comma, prevedendo di norma l acquisizione preventiva del parere dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente relativo al rilascio del DMV; d) i criteri generali volti a identificare i punti di rilascio del DMV per le derivazioni esistenti, nonché le modalità tecniche per assicurare, anche progressivamente, la modularità del rilascio. 10. In esito alla definizione, su scala provinciale, del bilancio idrico in attuazione del programma operativo di cui al comma 9, lettera b), i concessionari e i titolari di derivazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente piano diverse da quelle indicate dai commi da 5 a 8 -, ivi comprese comunque le derivazioni previste dal comma 9, lettera a), devono garantire entro il 31 dicembre 2016 un rilascio del DMV nel rispetto dei valori che saranno determinati, per ciascun ambito idrografico omogeneo, dalla Giunta provinciale entro il limite massimo stabilito dalla cartografia richiamata dal comma 3, avuto riguardo alle risultanze del bilancio idrico medesimo e agli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione. La medesima deliberazione definisce inoltre le modalità procedimentali e i tempi di adeguamento dei disciplinari di concessione. 11. Le disposizioni dell articolo 11, comma 4, lettere da b) a g), delle norme di attuazione del progetto di piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche si applicano anche alle derivazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente piano, nel rispetto della ix

tempistica stabilita dal presente articolo e dai provvedimenti attuativi da esso previsti. Resta inoltre fermo quanto stabilito dall articolo 11, comma 5, delle predette norme di attuazione del progetto di piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche. 12. In ogni caso, la Giunta provinciale può disporre in via temporanea, anche antecedentemente ai termini risultanti da questo articolo, il rilascio del minimo deflusso vitale o di portate di rispetto a carico dei titolari di derivazioni esistenti, qualora si renda necessario per migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di degrado idraulico, nonché per altre motivate esigenze di carattere ambientale o igienico-sanitario, entro i limiti massimi stabiliti dall articolo 11, comma 4, delle norme di attuazione del progetto di piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche. 13. La disciplina stabilita dal presente articolo con riferimento alle derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano si applica anche con riguardo al rinnovo delle concessioni o delle autorizzazioni di derivazioni esistenti alla medesima data. Sono fatti salvi gli obblighi e i programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico prescritti dall articolo 1.1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4. 14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente piano, la Giunta provinciale definisce i casi nei quali si applica la disciplina stabilita dal presente articolo per le nuove derivazioni di acque nell ambito delle fattispecie contemplate dagli articoli 49 e 217 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 15. Per le finalità del presente articolo, deve essere attivato il monitoraggio degli effetti legati ai rilasci in termini quali-quantitativi, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità - anche in correlazione con le attività di monitoraggio e verifica previste dall articolo 11, comma 6, delle norme di attuazione del progetto di piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche -, nonché al fine di promuovere interventi e misure di ricalibrazione dei valori del DMV. 16. A complemento della valutazione degli usi diversi di cui all articolo 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del progetto di piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche, la Giunta provinciale valuta preventivamente all attivazione del procedimento di concessione di nuove derivazioni d acqua ad uso idroelettrico se sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta, tenendo conto: a) delle necessità di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specificazione del corpo idrico; x

b) delle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche. 17. Nel contesto della valutazione richiamata dal comma 16, la Giunta provinciale può inoltre considerare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, in correlazione anche con eventuali misure o programmi di compensazione e/o di miglioramento ambientale e paesaggistico. 18. I provvedimenti riservati dal presente articolo alla competenza della Giunta provinciale sono adottati dalla stessa su proposta del dipartimento competente in materia di ambiente formulata d intesa con il dipartimento competente in materia di acque pubbliche. Art. 9 Monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici significativi 1. Il dipartimento competente in materia di ambiente provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente piano, ad aggiornare il vigente programma di monitoraggio sullo stato di qualità dei corpi idrici, in coerenza con le indicazioni dell articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e le direttive contenute nel paragrafo 5.15 del presente piano. 2. Il monitoraggio delle acque sotterranee assicura lo sviluppo e l integrazione degli aspetti conoscitivi relativi alla quantità ed alle caratterizzazioni geologiche con quelli relativi alla qualità. 3. Il programma di cui al comma 1 è aggiornato d intesa con il dipartimento provinciale competente in materia di acque e con l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente. Art. 10 Monitoraggio di corsi d acqua secondari 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente piano, l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente predispone un rapporto sul monitoraggio dei corsi d acqua secondari, sulla base dei dati acquisiti su scala pluriennale. xi

2. Il rapporto è finalizzato ad approfondire la conoscenza delle criticità individuate con il monitoraggio dei corpi idrici significativi e a guidare le azioni relative alla mitigazione dei carichi antropici, segnatamente con riferimento al collettamento e al trattamento degli scarichi di origine domestica. 3. Il rapporto di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta provinciale e costituisce direttiva per l adeguamento delle opere afferenti i servizi pubblici di fognatura e di depurazione agli obiettivi del presente piano. Art. 11 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 1. I criteri per la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, richiamate dal presente piano ai sensi dell articolo 41 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono definiti nell ambito del documento metodologico previsto dall articolo 2, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7. Art. 12 Sistema informativo 1. Il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente promuove l integrazione e lo sviluppo del Sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) con i dati e le informazioni del presente piano o che saranno successivamente acquisiti nell attuazione del piano medesimo, anche al fine di agevolare i successivi aggiornamenti del piano di tutela e la verifica del raggiungimento degli obiettivi da esso previsti. 2. Per le finalità del comma 1, l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente predispone appropriate modellistiche ambientali, quali strumenti di indagine atti a fornire scenari in grado di supportare le scelte di governo e di fornire in tempi contenuti il grado di efficacia ed efficienza degli interventi. Art. 13 Misure di coordinamento xii

1. In ragione dell interconnessione del piano di tutela delle acque con il piano generale per l utilizzazione delle acque pubbliche, la Giunta provinciale definisce, con apposita deliberazione, appropriate misure di coordinamento per l attuazione dei predetti piani tra i dipartimenti competenti in materia di acque pubbliche, di protezione civile, di ambiente e di urbanistica, di energia e di fauna e conservazione della natura e l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, avuto riguardo all interazione tra gli aspetti quantitativi, qualitativi ed ecologici afferenti la gestione e la tutela delle risorse idriche. 2. In particolare, le misure di coordinamento riguardano le attività e/o i procedimenti afferenti: a) il bilancio idrico; b) le utilizzazioni delle acque; c) il deflusso minimo vitale; d) le azioni relative al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche; e) le misure di coordinamento interregionale. Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente piano ha effetto il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione della Giunta provinciale che approva il piano medesimo. 2. Il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente svolge, in collegamento con l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano di tutela delle acque. xiii