PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E RIVISTE, DI DISCIPLINA DELL ATTIVITA E MODALITA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

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PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E RIVISTE, DI DISCIPLINA DELL ATTIVITA E MODALITA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

INDICE PER ARTICOLO 1) Articolo 1: Norme di riferimento e definizioni 2) Articolo 2: Requisiti per l esercizio dell attività 3) Articolo 3: Autorizzazione amministrativa per le rivendite esclusive 4) Articolo 4: Trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive già autorizzate 5) Articolo 5: Autorizzazione amministrativa per le rivendite non esclusive 6) Articolo 6: Rivendite di giornali e riviste escluse dall obbligo di autorizzazione amministrativa 7) Articolo 7: Modalità di vendita e divieti 8) Articolo 8: Concessione di suolo pubblico 9) Articolo 9: Subingressi 10) Articolo 10: Orario di vendita 11) Articolo 11: Sanzioni e revoca dell autorizzazione 12) Articolo 12: Disciplina dell impianto sanzionatorio 13) Articolo 13: Comunicazione ad altri soggetti 14) Articolo 14: Necessità di ulteriori edicole e durata del presente piano

ARTICOLO 1 (Norme di riferimento e definizioni) 1) L attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e il rilascio delle relative autorizzazioni é disciplinato dal Decreto Legislativo n 170 del 24/04/2001, dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n VII/549 del 10/07/2002 e dalle norme del presente Regolamento Comunale. Per quanto non previsto dalla succitata normativa si applica il Decreto Legislativi n 114 del 31/03/1998 recante disciplina del settore del commercio. 2) Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in: Punti di vendita esclusivi esercizi previsti nel presente Piano Comunale di Localizzazione tenuti alla vendita sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell art. 14 della Legge 416/81. Tali rivendite possono destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di altri generi non alimentari o di pastigliaggi, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione di cui all art. 7 del Decreto Legislativo n 114/98. La vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata in locali separati dalle eventuali altre attività commerciali o di servizio contigue, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001 o dei loro aventi causa; Punti di vendita non esclusivi esercizi che, in aggiunta alle merci di cui al successivo articolo 5, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici. Sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici o di entrambi i prodotti a seguito di sperimentazione ai sensi dell articolo 1 della Legge n 108 del 13/04/1999, hanno ottenuto l autorizzazione prevista dall articolo 4 comma 1 della citata Legge 108/99 o dall articolo 2 comma 4 del Decreto Legislativo n 170/2001, per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti. ARTICOLO 2 (Requisiti per l esercizio dell attività) 1) L attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti morali di cui all articolo 5 del Decreto Legislativo n 114/98.

2) In particolare non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena é stata scontata o si sia in altro modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale é prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, e per la quale é stata applicata una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 C.P., o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti; e) coloro che sono sottoposti ad misure di prevenzione di cui alla Legge n 1423/1956, nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla Legge n 575/1965, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 3) In caso di società, il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti sono richiesti con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all articolo 2 D.P.R. n 252 del 03/06/1998. 4) I locali in cui si effettua la vendita devono essere conformi: alle normative urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d uso; alle disposizioni igienico sanitarie vigenti; ai regolamenti edilizi. 5) Oltre a quanto previsto dai precedenti commi dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dai regolamenti locali di polizia urbana e annonaria. ARTICOLO 3 (Autorizzazione amministrativa per le rivendite esclusive) 1) L apertura di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste, anche a carattere stagionale, é soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio o in sua assenza dal Segretario Comunale, nel rispetto del presente Piano di Localizzazione.

2) Unitamente alla domanda di autorizzazione di cui al precedente comma da presentare in competente marca da bollo, l interessato dovrà presentare, con l utilizzo della modulistica COM1 o di altri modelli prescritti dalla Regione, comunicazione di apertura di esercizio di vicinato nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 7 del Decreto Legislativo n 114/98. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: a) dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n 114/98; b) dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. 3) La domanda di autorizzazione dovrà contenere altresì la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all articolo 1 comma 1 lettera d-bis) numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge 108/1999. 4) L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. La presentazione dell istanza potrà avvenire mediante inoltro diretto al protocollo generale del Comune in duplice copia, di cui una in marca da bollo che verrà trattenuta dall Ufficio e l altra in carta semplice che verrà restituita al richiedente con il timbro di ricevuta, oppure mediante spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno della copia in marca da bollo. 5) Il rilascio o il diniego motivato dell autorizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Salvo il caso in cui il Funzionario di cui al comma 1 non disponga di interrompere, con proprio provvedimento motivato, i termini per la valutazione dell istanza decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza che il Comune si sia espresso in merito si perfeziona l istituto del silenzio assenso.

ARTICOLO 4 (Trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive già autorizzate) 1) Il trasferimento delle rivendite già autorizzate alla data di approvazione del presente Piano potrà avvenire esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Normativa, è soggetto a comunicazione preventiva e potrà essere effettuato trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all interessato la sussistenza di cause ostative. 2) La comunicazione di trasferimento dovrà essere presentata mediante utilizzo della modulistica COM1 o degli eventuali altri modelli prescritti dalla Regione e dovrà contenere gli elementi essenziali di cui al comma 2 del precedente articolo 3. 3) La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. La presentazione della comunicazione potrà avvenire mediante inoltro diretto al protocollo generale del Comune in duplice copia, di cui una verrà trattenuta dall Ufficio e l altra verrà restituita al richiedente con il timbro di ricevuta, oppure mediante spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 4) A seguito del trasferimento della rivendita, l Ufficio Commercio dovrà procedere ad annotare sull autorizzazione già in possesso dell interessato la nuova ubicazione dell esercizio. 4) L ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a comunicazione, e potrà essere effettuato trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Amministrazione Comunale. La presentazione della comunicazione deve avvenire con le modalità di cui al precedente comma 3. Nella comunicazione l interessato dichiara la nuova superficie di vendita dell esercizio e quanto previsto dal precedente articolo 3 comma 2 lettera b). ARTICOLO 5 (Autorizzazione amministrativa per le rivendite non esclusive) 1) Nell ambito del territorio comunale potranno essere autorizzate all esercizio dell attività di rivendita non esclusiva le attività che si collochino rispetto ad altri punti di vendita, esclusivi e/o non esclusivi, ad una distanza, calcolata per il percorso pedonale più breve, superiore a 200 mt.. Tale limite non si applicherà alle rivendite non esclusive da realizzarsi in esercizi di vicinato che intendano porre in vendita riviste specializzate nella medesima merceologia già oggetto di vendita (modellismo, taglio e

cucito, fotografia, ecc.). COMUNE DI MALEO 2) L apertura di un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste, anche a carattere stagionale, é soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio o in sua assenza dal Segretario Comunale nel rispetto dei criteri generali determinati dall Amministrazione per il rilascio delle autorizzazioni per rivendite esclusive. Le autorizzazioni di cu la presente articolo possono essere rilasciate ai titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all esercizio di: a) rivendita di generi di monopolio; b) rivendita di carburanti con superficie pari o superiore a 1.500 mq; c) attività di somministrazione di bevande di cui alla Legge Regionale n 30 del 24/12/2003 specificatamente indicate all articolo 6 lettere e), f) e g) dell allegato A alla D.G.R. n VII/17516 del 17/05/2004. d) strutture di vendita di cui all art. 4, c. 1, lett. e) media struttura, f) grande struttura, g) centro commerciale, d.lgs. 114/98 con superficie pari o superiore a 700 mq; e) prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 120 mq; f) vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analoga specializzazione. 3) La domanda di autorizzazione deve essere presentata in competente marca da bollo con le modalità di cui al precedente articolo 3 comma 4 e deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) ubicazione e estremi dell autorizzazione o dell atto abilitativo dell'esercizio di cui al precedente comma 2; b) tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali e/o riviste); c) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all art. 1, c. 1, lett. d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge 108/1999. 5) Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi è soggetto ad autorizzazione comunale, e dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di cui al presente articolo. Le attività di vendita non esclusiva previste dal precedente comma 2 non potranno trasferirsi separatamente dalla congiunta attività. La cessazione o la revoca dell attività congiunta comporteranno la restituzione o la revoca dell autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo. 6) Il rilascio o il diniego motivato dell autorizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Salvo il caso in cui il Funzionario di cui al comma 1 non disponga di interrompere, con proprio provvedimento motivato, i termini per la valutazione dell istanza decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza che il Comune si sia espresso in merito si perfeziona l istituto del silenzio assenso.

ARTICOLO 6 (Rivendite di giornali e riviste escluse dall obbligo di autorizzazione amministrativa) 1) Non è necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l attività sociale; b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dai giornali da esse editi; d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti; f) per la vendita in alberghi e pensioni, purché effettuata unicamente a favore della clientela ospitata; g) per la vendita effettuata all interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. 2) Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è necessario il possesso dell autorizzazione di cui all art. 1 della presente normativa. ARTICOLO 7 (Modalità di vendita e divieti) 1) La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità: a) parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita) ; b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori; c) deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) è fatto divieto di esporre al pubblico, sia all interno che all esterno dei locali di vendita, giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori di anni 18. e) E fatto obbligo per il rivenditore, sia della rivendita esclusiva che non esclusiva, di esporre in modo ben visibile al pubblico l autorizzazione amministrativa posseduta e di mostrarla, senza indugio, ad ogni legittima richiesta degli Organi di controllo. ARTICOLO 8 (Concessione di suolo pubblico) 1) L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di giornali e riviste può anche essere rilasciata per chioschi situati su suolo pubblico. 2) Nel caso previsto dal precedente articolo l'interessato all atto di presentazione della domanda per ottenere l autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste deve presentare altresì, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Comune, richiesta di concessione per l occupazione di spazio pubblico. 3) Al termine dell istruttoria comunale, in caso di accoglimento delle istanze, l Ufficio competente rilascerà contestuale dell autorizzazione amministrativa per la vendita di giornali e riviste e di concessione di suolo pubblico. ARTICOLO 9 (Subingressi) 1) É soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte. 2) Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può proseguire nello svolgimento dell attività del dante causa se in possesso dei requisiti di cui all articolo 2 commi 1), 2) e 3) della presente Normativa. 3) Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all articolo 2 commi 1), 2) e 3) della presente Normativa che abbia trasmesso la prescritta comunicazione di subingresso ha facoltà di iniziare immediatamente l esercizio dell attività. 4) In ogni caso il subentrante per atto tra vivi deve provare l effettivo trasferimento in proprietà o in gestione dell attività. 5) La comunicazione dovrà essere sottoscritta e inoltrata dal subentrante con le modalità di cui al precedente articolo 4 comma 3 e dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: a) Identificazione precisa del subentrante; b) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all articolo 3 comma 2 lettera a);

c) allegare prova dell avvenuta cessione dell azienda. 6) Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, notifica al Comune di aver affidato uno o più reparti in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Normativa. 7) E in ogni caso escluso, in caso di rivendite non esclusive, la cessione separata dell attività di rivendita di giornali e riviste e dell attività di cui al precedente articolo 5 comma 2. Resta altresì vietato il proseguimento dell attività di rivendita di giornali e riviste in caso di cessazione dell attività primaria di cui al precedente articolo 5 comma 2. 8) Al termine dell istruttoria comunale l Ufficio competente provvede alla reintestazione dell autorizzazione a favore del subentrante. ARTICOLO 10 (Orario di vendita) 1) Il Sindaco, sentite le Associazioni degli Editori e dei Distributori nonché le Organizzazioni Sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative, con propria Ordinanza stabilisce l orario minimo e massimo delle rivendite esclusive. 2) Ai punti di vendita non esclusivi si applica la disciplina degli orari e della loro pubblicità previsti per l attività prevalente. 3) Il titolare di una rivendita esclusiva ha l obbligo di portare a conoscenza del pubblico l orario di attività prescelto con cartelli o altri mezzi idonei allo scopo. L orario deve essere ben visibile anche dall esterno della rivendita. In caso di chiusura dell esercizio per ferie o altra causa dovranno essere portati a conoscenza del pubblico i giorni esatti di chiusura con le stesse modalità utilizzate per la pubblicità degli orari. Qualora la chiusura si protragga per oltre 15 giorni la chiusura dovrà altresì essere comunicata in forma scritta all Ufficio Commercio Comunale. ARTICOLO 11 (Sanzioni e revoca dell autorizzazione) 1) L autorizzazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente normativa è revocata, con provvedimento motivato del Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio o in sua assenza dal Segretario Comunale, qualora il titolare: a) non inizi l'attività di vendita dei giornali e/o delle riviste entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno; d) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, d.lgs. 114/98. 2) In caso di esercizio dell attività (rivendita esclusiva e non esclusiva) senza la prescritta autorizzazione, trasferimento e ampliamento abusivi dell attività, subingresso senza aver presentato la prescritta comunicazione il trasgressore soggiace alle sanzioni previste dall articolo 22 comma 1 del Decreto Legislativo n 114 del 31/03/1998 sanzione pecuniaria da 2.582,00 a 15.493,00. Nei casi previsti dal presente comma il Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio o in sua assenza il Segretario Comunale ordina la chiusura immediata dell esercizio di vendita. 3) Chiunque viola le disposizioni di cui all articolo 7 comma 1 lettere a), b), c), e) soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 250,00. 4) Chiunque viola le disposizioni di cui all articolo 7 comma 1 lettera d) è soggetto alla sanzione prevista dall articolo 8 della Legge Regionale n 5 del 24/03/2004 sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00. 5) Chiunque viola le disposizioni di cui all articolo 10 nonché quelle emanate dal Sindaco in materia di orari soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria de 50,00 a 200,00. 6) In caso di particolare gravità o recidiva nelle violazioni si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all articolo 22 del Decreto Legislativo n 114/12998. ARTICOLO 12 (Disciplina dell impianto sanzionatorio) 1) L applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedimentali. 2) In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento. 3) Ferma restando l osservanza nell applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dei limiti minimi e massimi previsti dall articolo 7bis del decreto Legislativo n 267 del 18/08/2000 compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente

Regolamento salvo che l importo delle violazioni non sia già stabilito da una norma statale o regionale. 4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di euro), con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all intera variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti. 5) L Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi (nei successivi articoli denominata Autorità), entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza ingiunzione, la sanzione è individuata nella figura del Segretario Comunale. 6) Il titolare dell esercizio, sia esso persona fisica o società, è sempre obbligato in solido con l effettivo trasgressore al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento, così pure vale per l applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al precedente articolo 11. 7) L Autorità di cui al precedente comma 5 è competente ad irrogare la sanzione accessoria della sospensione dell attività nei casi di particolare gravità o recidiva nelle violazioni. ARTICOLO 13 (Comunicazioni ad altri soggetti) 1) Ogni modifica ai limiti quantitativi ed alle distanze tra rivendite previsti per l insediamento delle edicole esclusive e non esclusive dal presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive costituisce adeguamento del medesimo, da adottarsi con le medesime modalità seguite per l adozione del presente Piano, sentite le Associazioni degli Editori e dei Distributori e le Organizzazioni Sindacali dei Rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale. 2) Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente Piano. 3) Ai sensi dell art. 5, c. 2, degli indirizzi regionali di attuazione del Decreto Legislativo 170/2001, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di giornali e riviste o nella loro titolarità.

ARTICOLO 14 (Necessità di ulteriori edicole e durata del presente piano) 1) Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive hanno valore per la durata di 2 anni a far data dall adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata del presente Piano, a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale. Per tale periodo, il numero di edicole esclusive ottimale per l intero territorio del Comune di Maleo sarà il seguente: TOTALE COMUNE DI MALEO Esistenti Da autorizzare TOTALI 2 0 2