CORSO REGIONALE SUI PRODOTTI FITOSANITARI E LA TUTELA DELLA SALUTE NELL AMBITO DEL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE

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CORSO REGIONALE SUI PRODOTTI FITOSANITARI E LA TUTELA DELLA SALUTE NELL AMBITO DEL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 26 OTTOBRE 9 NOVEMBRE 22 NOVEMBRE 2016 Sala A. Campedelli -AULSS 21 Ospedale Mater Salutis Legnago (VR) - via Gianella, 1 Misure agro-ambientali: dalle indicazioni ministeriali al Regolamento comunale tipo sull uso dei prodotti fitosanitari Roberto Salvò Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca

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Normativa regionale DGR n. 1262 del 1 Agosto 2016 (BUR n. 82 del 23/08/2016) Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014 http://www.piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria Allegato A: INDIRIZZI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI Allegato B: PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE SULL USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI Allegato C: PROTOCOLLO TECNICO PER L USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE FUNGICIDA, INSETTICIDA O ACARICIDA NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI. 3

OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO (Art. 1 Comma 5) La riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell ambito dell intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, annoteranno nel Registro web dei trattamenti i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell Amministrazione trasparente comunale. 4

Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili: (Art. 2 Definizioni) L insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde primario e secondario - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. aree extra agricole. 5

Registrazioni e documenti comprovanti l uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Art. 4 Comma 1-2) L utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti. Se l utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il Registro web dei trattamenti fitosanitari, disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria). 6

INDIVIDUAZIONE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE (Art. 5 Comma 1-2-3) Con provvedimento dell Amministrazione comunale sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree. Con provvedimento dell Amministrazione comunale sono altresì individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante: le aree dove il mezzo chimico è vietato; le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi. Le aree individuate dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l elenco delle stesse. 7

MISURE PER LA RIDUZIONE DELL USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (Art. 9 Comma 1-4-5) Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell ambiente. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l agricoltura biologica; a tal fine l Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all uso dei prodotti fitosanitari. 8

DIVIETO DI ACCESSO NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (Art. 9 Comma 6-7) E fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l apposizione di appositi cartelli dell utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l accesso, provvedendo ad un adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. 9

MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE ERBICIDA NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (Art. 11 Comma 1-2) In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014. 10

PRESCRIZIONI MINIME PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (Art. 12 Comma 1-2) Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è vietato l utilizzo, a distanze inferiore a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva: Nelle colture arboree: presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un altezza minima di 3 metri; utilizzo di atomizzatori con convogliatori d aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti; nella fascia dai 30 m ai 10 m l irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l interno del proprio appezzamento; siano utilizzate irroratrici a tunnel. Nelle colture erbacee: presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare; utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva. 11

INFORMAZIONE PREVENTIVA PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE (Art. 12 Comma 7-8) L informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi: in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012; è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti; L informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l apposito cartello recante la dicitura COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI. 12

Comunicazioni relative ai trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Art. 13 comma 1-2-3) Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. E fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute. 13

SANZIONI (Art. 15 Comma 1-2-3-4-5) Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco competente per territorio. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00. A norma dell art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. Per l accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi. 14