- SPORTELLO FAMIGLIA - SUL RICONOSCIMENTO DELL INVALIDITA CIVILE SUI BENEFICI ECONOMICI ED I VANTAGGI SOCIALI PREVISTI DALLA LEGGE



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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DELL INVALIDITA CIVILE SUI BENEFICI ECONOMICI ED I VANTAGGI SOCIALI PREVISTI DALLA LEGGE

Indice Indice...2 PREMESSA...4 1 Invalidità Civile...5 1.1 L'invalido civile...5 1.2 Il cieco civile...6 1.3 Il sordomuto...6 2 La Domanda per il riconoscimento dell Invalidità Civile...7 2.1 La Visita Medica...7 2.2 Iter e Tempistica...7 2.3 E possibile farsi assistere dai patronati di categoria...8 2.4 Decorrenza delle Provvidenze Economiche...8 2.5 Cosa accade se l invalido muore?...8 3 LEGGE-QUADRO 05.02.1992 N.104 - Assistenza, integrazione sociale e Diritti delle persone handicappate...9 3.1 Le principali FINALITA della legge-quadro...9 3.2 Forme di AGEVOLAZIONE dei portatori di handicap previsti dalla LEGGE 104/1992.10 3.2.1 DIRITTO ALL EDUCAZIONE ED ALL ISTRUZIONE...10 3.2.2 INTEGRAZIONE SCOLASTICA...10 3.2.3 FORMAZIONE PROFESSIONALE...11 3.2.4 INTEGRAZIONE LAVORATIVA...12 3.2.5 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO...12 3.2.6 PROVE D ESAME PER CONCORSI PUBBLICI ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI...12 3.2.7 ASSEGNAZIONE DI SEDE LAVORATIVA...12 3.2.8 NO AL TRASFERIMENTO D UFFICIO...13 3.2.9 ASSITENZA AL FIGLIO DISABILE...13 3.2.10 TRE GIORNI DI PERMESSO AL MESE...13 3.2.11 INAMOVIBILITA DEI FAMILIARI...13 2

3.2.12 I DIRITTI DEL LAVORATORE DISABILE GRAVE...14 3.2.13 SOGGIORNO ALL ESTERO E CURE...14 3.2.14 RIMOZIONE DI OSTACOLI PER ATTIVITA SPORTIVE, TURISTICHE, RICREATIVE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE...14 3.2.15 ACCESSO ALL INFORMAZIONE ED ALLA COMUNICAZIONE...14 3.2.16 MOBILITA, TRASPORTI COLLETTIVI, INDIVIDUALI E DIRITTO DI VOTO...15 4 LEGGE 12.03.1999 N.68 - NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI...16 4.1 COLLOCAMENTO MIRATO...16 4.2 ELENCHI E GRADUTORIE...16 4.3 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E QUOTE DI RISERVA...16 4.4 CONCORSI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI...17 4.5 RAPPORTI DI LAVORO DEI DISABILI OBBLIGATORIAMENTE ASSUNTI...17 4.6 FONDO REGIONALE PER L OCCUPAZIONE DEI DISABILI...18 5 IL BUONO SOCIO-SANITARIO...19 5.1 CHE COS E?...19 5.2 SCHEMA DI DOMANDA PER IL BUONO SOCIO-SANITARIO 20 6 L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO...224 3

PREMESSA Invalidità e inabilità: ecco come ottenere il riconoscimento e quali agevolazioni comporta. Il vademecum si compone di CINQUE DOCUMENTI che illustrano: 1. la procedura per ottenere l invalidità civile ed il riconoscimento di portatore di handicap (grave o senza connotazione di gravità); 2. le agevolazioni della legge-quadro 05.02.1992 n.104 per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 3. le agevolazioni della legge 12.03.1999 N.68 sul diritto al lavoro dei disabili; 4. la normativa sul buono socio-sanitario (D.P. 07.07.2005) con allegato lo schema di richiesta del buono socio-sanitario; 5. la normativa sull amministrazione assistita (artt.404-413 C.C. modificati dalla legge 09.01.2004 n.6). 4

1 Invalidità Civile L invalidità civile consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante indipendente da cause di servizio, lavoro o di guerra, in base al quale l interessato può ottenere benefici economici, socio-sanitari e occupazionali previsti dalla legge.se l invalidità è superiore al 65% della capacità lavorativa, l interessato ha diritto ad accedere alle quote di riserva che prevedono l accantonamento del 7% dei posti nelle assunzioni. QUALI SOGGETTI SONO RICONOSCIUTI INVALIDI CIVILI? Sono riconosciuti invalido civile, cieco civile e sordomuto a) I cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, ai quali sono riconosciute dall'apposita Commissione Sanitaria, menomazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono comprese anche le patologie psichiche e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali. Agli stessi devono essere riconosciute riduzioni delle capacità lavorative non inferiori ad 1/3. b) I minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. c) I cittadini con più di 65 anni di età che hanno difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. 1.1 L'invalido civile Ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla prestazione economica per invalido civile (pensione o assegno d'inabilità), colui che si è vista riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%. L'invalido civile, riconosciuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro (100%) ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla pensione d'inabilità. Se incapace di deambulare autonomamente o di svolgere gli atti quotidiani della vita, ha anche diritto all'assegno d'accompagnamento. 5

1.2 Il cieco civile Tale categoria è distinta in cieco assoluto e cieco parziale. Il cieco assoluto ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla pensione e all'assegno d'accompagnamento. Il cieco parziale (o ventesimista), ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge,alla pensione e alla speciale indennità. 1.3 Il sordomuto Ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla pensione e all'indennità di comunicazione. Hanno diritto ai benefici di legge i cittadini italiani, quelli degli Stati Comunitari purché residenti in Italia, i cittadini extracomunitari in possesso della Carta di Soggiorno. 6

2 La Domanda per il riconoscimento dell Invalidità Civile Per chiedere il riconoscimento dell invalidità, bisogna presentare la domanda alla commissione medica dell ASL di residenza dell interessato su un modello predisposto e da ritirare presso gli sportelli invalidi civili. Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti le patologie invalidanti. 2.1 La Visita Medica La commissione medica dell ASL fissa la data della visita medica e ne dà comunicazione al richiedente. Se la visita medica non avviene nei 50 giorni successivi, si può diffidare l Assessorato alla Sanità della Regione ai sensi dell art. 3 comma primo della DPR del 21.09.1994 n. 698, che provvede a fissare la data della visita medica. Qualora sussistano documentate condizioni di gravità dei richiedenti accertate e riconosciute, si può sollecitare la chiamata a visita. Il richiedente dovrà presentarsi a visita medica nel giorno e nel luogo stabilito dalla convocazione. Qualora per documentati motivi di natura sanitaria non possa presentarsi può richiedere la visita domiciliare con certificato del medico curante attestante il rischio o il pericolo per sé e per gli altri che lo spostamento comporta. Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia che non ha nessun potere decisionale in merito alla valutazione della commissione. 2.2 Iter e Tempistica La commissione medica dell ASL dopo avere effettuato gli accertamenti sanitari, redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale. Una copia del verbale viene trasmessa alla commissione di verifica del Ministero dell economia e delle finanze competente per territorio che ha 60 giorni di tempo per pronunciarsi. Qualora la commissione medica di verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso dalla commissione medica dell ASL, può sottoporre il richiedente a visita diretta o può invitare l ASL a sottoporre il richiedente ad accertamenti specialistici. 7

Una volta terminata la procedura d accertamento sanitario, la commissione medica dell ASL oppure la commissione di verifica (nel caso in cui quest ultima abbia effettuato la visita direttamente) trasmette all interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento un originale del verbale di visita. Sul verbale è indicata la percentuale d invalidità riconosciuta, che può essere grave ovvero senza connotazione di gravità. 2.3 E possibile farsi assistere dai patronati Per qualsiasi informazione (ad esempio per conoscere lo stato d'avanzamento della propria pratica e/o i tempi presumibili d'evasione della stessa), oltre che di persona allo sportello aperto al pubblico, è possibile farsi rappresentare direttamente dai Patronati, o da una terza persona munita di delega scritta. Non è possibile, per motivi di riservatezza, richiedere telefonicamente informazioni dirette sullo stato delle singole pratiche 2.4 Decorrenza delle Provvidenze Economiche Di norma, salvo parere diverso della Commissione Sanitaria (o se indicato nell'eventuale Sentenza emessa dal Tribunale Sez. Lavoro), la decorrenza delle provvidenze economiche, è fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda all'asl. Quando l'invalido ottiene una sentenza giudiziale favorevole che riconosce il diritto al beneficio economico, deve farla notificare immediatamente all'inps ed all'ufficio Invalidi del Comune per l'apertura del procedimento di accertamento del diritto amministrativo. 2.5 Cosa accade se l invalido muore? Nel caso di decesso dell'invalido i ratei maturati e non riscossi possono essere richiesti dagli eredi legittimi. Questa richiesta dovrà essere presentata al Comune per i necessari provvedimenti. Gli adempimenti successivi al provvedimento comunale, sono competenza dell'inps e provvede alla suddivisione dei ratei in relazione alle quote che spettano agli eredi legittimi. 8

3 LEGGE-QUADRO 05.02.1992 N.104 - Assistenza, integrazione sociale e Diritti delle persone handicappate 3.1 Le principali FINALITA della legge-quadro Le Principali finalità delle Legge-quadro sono: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. Tali FINALITA sono rese ATTUATIVE attraverso interventi specifici: prevenzione e diagnosi precoce delle patologie portatrici di handicap; informazione e l educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell handicap, anche in fase preconcezionale, durante la gravidanza ed il parto, periodo neonatale e nelle fasi dello sviluppo della vita; Rimozione dei fattori di rischio determinanti malformazioni congenite e patologiche invalidanti, anche attraverso la diagnosi prenatale e precoce delle malattie genetiche causa di handicap; Promozione di controlli periodici della gravidanza, con assistenza intensiva per le gravidanze considerate a rischio. 9

3.2 Forme di AGEVOLAZIONE dei portatori di handicap previsti dalla LEGGE 104/1992. 3.2.1 DIRITTO ALL EDUCAZIONE ED ALL ISTRUZIONE Il diritto all educazione ed all istruzione è tutelato e garantito dalla legge in qualsiasi grado e fase dell istruzione, dall inserimento del bambino portatore di handicap (da zero a tre anni) all interno dell asilo nido, sino alla frequentazione di corsi di laurea e di specializzazione post universitaria dei soggetti portatori di handicap che intendono proseguire gli studi di grado superiore. 3.2.2 INTEGRAZIONE SCOLASTICA La legge ha quale scopo l integrazione del soggetto portatore di handicap nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Tale integrazione si realizza attraverso: a) La programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati; b) Dotazione presso a scuole ed università di attrezzature tecniche e sussidi didattici, e d ogni altra forma di ausilio tecnico; c) Programmazione da parte delle università d interventi adeguati al bisogno della persona ed al piano di studio individuale; d) Attribuzione di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università per facilitarne la frequentazione e l apprendimento di studenti non udenti; e) Attività di sperimentazione da attuare nelle classi frequentate con soggetti portatori di handicap. f) Adeguamento organizzativo e funzionale degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap; g) Garanzia di attività di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado mediante l assegnazione di docenti specializzati; h) Valutazione individualizzata del rendimento scolastico e delle prove d esame, indicando i criteri didattici adottati, le attività integrative di sostegno, ed una personalizzata strutturazione (prolungamento delle 10

ore della prova d esame, ausilio di specifici sussidi di didattici) e valutazione della prova d esame. L Integrazione è resa ATTUALE anche con la previsione di docenti di sostegno specializzati, di attività didattiche, curriculari, extracurriculari e piani di studio personalizzati per il soggetto portatore di handicap, qualora tale personalizzazione del corso di studi sia ritenuta necessaria a garantire continuità e qualità di resa didattica del portatore di handicap. Al fine di COORDINARE le misure d integrazione scolastica nel territorio, si è prevista la costituzione: a) presso ogni ufficio scolastico provinciale di un gruppo di studio e di lavoro avente compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali; attività che vengono documentate da una relazione annuale indirizzata al Ministero della pubblica istruzione de al Presidente della Giunta Regionale; b) presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e di secondo grado, sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti. 3.2.3 FORMAZIONE PROFESSIONALE Le regioni hanno l obbligo di realizzare l inserimento della persona handicappata all interno degli ordinari corsi di formazione professionale da centri pubblici e privati, i quali devono tenere conto della diversa, capacità, abilità ed esigenza della persona handicappata inserita in classi comuni o specifici corsi anche prelavorativi. Nel caso vi siano soggetti portatori di handicap non in grado di frequentare i corsi, le Regioni hanno l obbligo di prevedere la istituzione di corsi di formazione per persone handicappate. 11

3.2.4 INTEGRAZIONE LAVORATIVA Al fine di favorire l integrazione al lavoro dei soggetti portatori di handicap. Le regioni hanno l obbligo di prevedere l istituzione di appositi albi regionali degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro e di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l inserimento e l integrazione lavorativa di soggetti portatori di handicap. 3.2.5 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO La legge 104/1994 ha anche predisposto il collocamento obbligatorio del soggetto portatore di handicap, che deve tenere conto sia della minorazione psichica o fisica, che delle specifiche attitudini lavorative e reazionali del portatore di handicap. 3.2.6 PROVE D ESAME PER CONCORSI PUBBLICI ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI Anche per questo tipo di prova è previsto l ampliamento della durata della prova d esame e l utilizzo di sussidi didattici ed altri ausili per lo svolgimento della prova. 3.2.7 ASSEGNAZIONE DI SEDE LAVORATIVA Il portatore di handicap (con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A, annessa alla legge 10.08.1950 n. 648), assunto presso la scuola come vincitore di concorso o ad altro titolo, ha diritto si scelta prioritaria tra le sedi disponibili. A ciò va aggiunta la precedenza in sede di trasferimento o domanda. Sin qui sono stati enunciati in breve i vantaggi previsti dall art. 21 della legge n.10/92. 12

3.2.8 NO AL TRASFERIMENTO D UFFICIO La normativa di settore ha introdotto un ulteriore vantaggio per l invalido per i due terzi, che consiste nell impossibilità da parte dell amministrazione di disporre un suo eventuale trasferimento d ufficio senza il consenso dell interessato. In virtù dell art.33 vi sono poi ulteriori agevolazioni connessi con lo stato di gravità dell handicap, che consistono in permessi speciali o nel prolungamento dei congedi parentali. 3.2.9 ASSITENZA AL FIGLIO DISABILE In particolare, l art.33 legge 104/92 prevede il prolungamento fino a tre anni del periodo d astensione facoltativa dal lavoro della madre o del padre, anche adottivi, del minore con handicap con situazione di gravità, a condizione che il bambino non sia ricoverato presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento dell astensione, i genitori possono chiedere al datore di lavoro d usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno d età. 3.2.10 TRE GIORNI DI PERMESSO AL MESE Successivamente al compimento del terzo anno d età i genitori, anche adottivi, del minore con handicap in situazione di gravità (nonché chi assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado) hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, sempre a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno. 3.2.11 INAMOVIBILITA DEI FAMILIARI In più, il genitore o familiare lavoratore che assiste con continuità un parente o affine portatore di handicap in situazione di gravità entro il terzo grado ha diritto di scegliere se possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. 13

3.2.12 I DIRITTI DEL LAVORATORE DISABILE GRAVE La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, oltre ai permessi (due giorni al mese o due ore di permesso giornaliero) ha diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso. Idem per gli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. 3.2.13 SOGGIORNO ALL ESTERO E CURE E previsto il rimborso (nella misura prevista nel decreto del ministero della sanità del 03.11.1989) del soggiorno all estero per cure dell assistito portatore di handicap e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate al centro medico estero che non prevede il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati. 3.2.14 RIMOZIONE DI OSTACOLI PER ATTIVITA SPORTIVE, TURISTICHE, RICREATIVE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Gli enti locali, il CONI realizzano, ciascuno per gli impianti sportivi di loro competenza, l accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte delle persone handicappate. Relativamente a tutte le opere edilizie di edifici pubblici e privati aperti al pubblico che limitano l accessibilità ai luoghi, esse devono essere rimosse, rispettivamente, dagli enti locali competenti, ovvero dai privati proprietari dell edificio privato aperto al pubblico. 3.2.15 ACCESSO ALL INFORMAZIONE ED ALLA COMUNICAZIONE Il ministro delle poste e telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici finalizzati a favorire l accesso all informazione radiotelevisiva ed alla telefonia anche mediante l installazione di decodificatori e di 14

apparecchiature complementari, nonché l adeguamento delle cabine telefoniche. 3.2.16 MOBILITA, TRASPORTI COLLETTIVI, INDIVIDUALI E DIRITTO DI VOTO Le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni predispongono misure ed interventi atti a consentire il trasposto collettivo dei soggetti handicappati, ovvero predisporre modalità di trasporto individuale qualora il portatore di handicap non sia in grado di servirsi di mezzi pubblici. Per i portatori di handicap con patente di guida A,B e C speciali, le AUSL territorialmente competenti contribuiscono (nella misura del 20% a carico del bilancio della Stato), alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario; I comuni assicurano spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate; Per le consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo che i portatori di handicap sino facilitati al raggiungimento del seggio elettorale. 15

4 LEGGE 12.03.1999 N.68 - NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI La principale FINALITA della legge consiste nel promuovere l inserimento e l integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro con servizi di sostegno e di collocamento mirato. Tale finalità è applicabile alle seguenti categorie di soggetti disabili o invalidi civili: a) Persone in età lavorativa con minorazione psichica, fisica o sensoriale ed ai portatori di handicap intellettivo, con una accertata riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; b) Persone invalide per causa di lavoro con un grado d invalidità superiore al 33% accertata e riconosciuta dall INAIL; c) Persone non vedenti e sordomute; d) Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio (con minorazioni dalla prima all ottava categoria, T.U. in materia di pensioni di guerra). 4.1 COLLOCAMENTO MIRATO Consiste nell approntamento di strumenti tecnici e di supporto in grado di valutare le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative, in modo da collocarle nel luogo e nella mansione lavorativa più adatta. 4.2 ELENCHI E GRADUTORIE I beneficiari della presente legge che risultano disoccupati, vengono iscritte in un apposito elenco tenuto dai competenti uffici al collocamento, con un unica graduatoria. 4.3 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E QUOTE DI RISERVA. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere obbligatoriamente portatori di handicap. 16

Tali quote di riserva (regolamentate dall art.3 e 4 della presente legge) variano a seconda del numero totale dei dipendenti dell ente pubblico e privato. Fanno eccezione alcune categorie di settore (trasporto aereo, marittimo e terrestre) che non sono tenute all osservanza dell assunzione obbligatoria di cui all art.3. 4.4 CONCORSI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI I disabili hanno facoltà di partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego. A tale scopo i bandi devono prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove d esame. Qualora il portatore di handicap conseguisse l idoneità, può essere comunque assunto anche se non versa in stato di disoccupazione, qualora vi siano posti da assegnare disponibili. 4.5 RAPPORTI DI LAVORO DEI DISABILI OBBLIGATORIAMENTE ASSUNTI Il datore di lavoro deve attenersi a prescrizioni specifiche: Chiedere prestazioni compatibili alla minorazione del disabile; Il disabile, in caso di aggravamento, può chiedere la verifica della compatibilità della propria mansione lavorativa con il proprio stato di salute; in caso d incompatibilità della prosecuzione lavorativa con lo stato di salute, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l incompatibilità persiste; Gli uffici competenti per il collocamento possono stipulare convenzioni con datori di lavoro soggetti all assunzione obbligatoria, con cooperative sociali e con liberi professionisti disabili, per l inserimento temporaneo di disabili nel lavoro; Per agevolare tali assunzioni sono state previste forme di agevolazione fiscale e di rimborso in favore dei datori di lavoro privati (art.13). 17

4.6 FONDO REGIONALE PER L OCCUPAZIONE DEI DISABILI Tale fondo è istituito dalle regioni da destinare ai finanziamenti dei programmi regionali d inserimento lavorativo e dei servizi connessi. 18

5 IL BUONO SOCIO-SANITARIO 5.1 CHE COS E? Il buono socio sanitario è stato introdotto con il D.P. 07.07.2005 e consiste nell erogazione economica a favore dei nuclei familiari residenti nel territorio regionale con anziani (di età non inferiore a 69 anni ed 1 giorno) in condizioni di non autosufficienza certificata o di disabili gravi, purché conviventi e legati da rapporto di parentela, ai quali garantiscono direttamente, o con l impiego di altre persone non appartenenti al nucleo familiare prestazioni d assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario nell ambito di un predefinito piano d assistenza elaborato dall UVM o UVD di concerto con gli uffici del servizio sociale appartenenti ai distretti socio-sanitari. Il buono socio-sanitario viene erogato in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza dell anziano o del disabile e si distingue in BUONO SOCIALE e BUONO DI SERVIZIO. Il BUONO SOCIALE è un contributo sociale a supporto del reddito familiare allo scopo di sostenere la famiglia nella cura del proprio congiunto. Il BUONO DI SERVIZIO è un contributo di pari importo da utilizzare per l acquisto di specifiche prestazioni domiciliari erogate da personale specializzate, i caregiver professionali, i quali per la loro erogazione professionale, debitamente documentata, verranno rimborsati direttamente dal distretto socio-sanitario, di concerto con il referente. Per poter accedere all erogazione del buono socio sanitario, il limite I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) e determinato in euro 7.000,00. alla determinazione di detto indicatore, concorrono tutti i componenti il nucleo familiare. La richiesta di buono contributo corredata della dovuta documentazione, verrà presentata all ente comunale di residenza che provvederà ad inoltrarlo al competente distretto socio sanitario. 19

5.2 MODELLO DI DOMANDA DEL BUONO SOCIO-SANITARIO Allegato 1! 20 "################## ######################### $% ######################&' ################&(############)########## & %% ) ' ' %% % *% % % ############################ $ + $% ) % % ' '% ) ' & %% ) ', '% % % -.$. ' % )' '% ) ' ) "/0'% &1 ' "2// 3############ & '% %, ) ' % '' % ) (& 2 2 4567$568 % ) 2 ############### - )' 9 9 ) ' '% ) ' $, : % %% '%) ' %% ) ; 9% : % %) % ' %) % ('' ' 2 ) ' ) )$), '% ' : 4$.8 2' ################21 7 (52-####* %

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6. L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO La legge 09.01.2004 n.6 ha introdotto nel corpo del codice civile, dall art. 404 C.C. all art.413 C.C., l istituto dell amministrazione di sostegno che rappresenta una misura di protezione in favore di soggetti privi in tutto o in parte di autonomia per menomazione fisica o psichica, ovvero per infermità, si trovi nell impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. A tal fine, l istituto in esame prevede la facoltà d essere assistiti da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare competente per territorio. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, nel quale, oltre ad indicare il termine di durata dell amministrazione di sostegno (può anche essere anche a tempo indeterminato), indica le modalità ed i limiti d esercizio dell ufficio a cui l amministratore di sostegno deve attenersi. La scelta dell amministratore di sostegno deve tenere conto dell esclusivo interesse del beneficiario e la persona viene scelta preferibilmente tra i prossimi congiunti del beneficiario (coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli e sorelle). In mancanza di prossimi congiunti, ovvero in caso di gravi motivi, il Giudice Tutelare, con decreto motivato, individua altra persona per ricoprire l ufficio di amministratore di sostegno. Il beneficiario non perde la propria capacità d agire per tutti quegli atti che non richiedano l assistenza dell amministratore di sostegno ed egli può continuare a compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. L amministratore di sostegno ha l obbligo di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario ed ha l obbligo di comunicare al beneficiario tutti gli atti da compiersi. Tale comunicazione verrà data al giudice tutelare in caso di dissenso espresso dal beneficiario. 24

L amministratore di sostegno non è tenuto a svolgere tale ufficio oltre la durata decennale, salvo che sia coniuge, convivente stabile, ascendente o discendente del beneficiario. Nei casi stabiliti dalla legge l amministratore di sostegno può essere revocato dal suo ufficio su istanza di chi abbia interesse, con decreto motivato del giudice tutelare. 25