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1 OGGETTO PART TIME E LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA QUESITO (posto in data 20 luglio 2015) Sono un Dirigente Medico di primo livello a tempo indeterminato presso una Azienda Ospedaliera. Usufruisco dei benefici della legge 104 per assistere un familiare affetto da una grave malattia. A causa di un peggioramento clinico le agevolazioni connesse alla legge 104 non sono sufficienti per prestare l assistenza necessaria. Per tale motivo sto valutando la possibilità di chiedere di passare al regime di part-time. Poiché tale regime di lavoro non è compatibile con l attività libero professionale, mi vedrei costretta ad interrompere il mio legame di cura con alcuni pazienti che seguo da anni con problematiche da entrambe le parti. Vorrei sapere: 1. se chiedessi per un determinato periodo il passaggio al regime ridotto potrei effettuare durante tale periodo non libera professione ma prestazioni occasionali o attività di consulenza con caratteristiche di eccezionalità e con impegno di tempo ed economico limitati? 2. se ciò non fosse possibile posso passare al rapporto non esclusivo per poter esercitare l attività libero professionale extramoenia? 3. posso chiedere il passaggio a 20 ore settimanali? 4. le ore concesse ai fini dell assistenza legata alla legge 104 restano in essere o decadono durante il periodo di lavoro a tempo parziale? RISPOSTE (inviate in data 31 luglio 2015) 1) Nel periodo di impegno ridotto non è possibile esercitare alcuna delle attività libero professionali indicate. Il comma 12 dell articolo 4 del, che disciplina il passaggio al rapporto di lavoro ad orario ridotto, dispone che L attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell impegno ad orario ridotto.

2 2) Il passaggio al rapporto di lavoro ad impegno ridotto è consentito soltanto ai dirigenti medici a rapporto esclusivo, e non è quindi possibile, una volta ottenuto il beneficio dell orario ridotto, chiedere di poter esercitare una qualsiasi attività libero professionale extramoenia rinunciando ai benefici economici del rapporto esclusivo, perché ciò equivarrebbe al passaggio al rapporto non esclusivo, che è incompatibile con l impegno orario ridotto, come precisa il comma 1 dell articolo 1 del, che dispone: Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere l accesso ad un regime di impegno orario ridotto. 3) L orario settimanale contrattuale di un dirigente medico è fissato dall articolo 14 del CCNL 2002_2005 in 38 ore settimanali. Considerato che il comma 1 dell articolo 3 del citato CCNL dispone che L orario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% dell orario contrattuale l orario settimanale ad impegno ridotto potrà essere concordato da un massimo di 19 ore ad un minimo di 11 ore e 24 minuti. 4) Le agevolazioni concesse in applicazione dell articolo 33 della legge 104 sono compatibili con il rapporto di lavoro ad impegno ridotto, ma possono subire una riduzione, proporzionata alla riduzione della prestazione lavorativa, come precisa la circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012. Tale circolare indica, al punto 4, i criteri che devono essere applicati nelle diverse tipologie di part-time (orizzontale, verticale, misto) e li esemplifica in una tabella che è qui di seguito riportata nei suoi contenuti essenziali.

3 Applicazione dell articolo 33 della legge 104 per i lavoratori part time tipologia di part time ORIZZONTALE (riduzione dell orario giornaliero) permessi di 2 ore al giorno Fino a 6 ore di prestazione lavorativa ridotto a 1 ora, oltre 6 ore di prestazione lavorativa intero di 2 ore permessi di 3 giorni (o 18 ore) mensili I tre giorni di permesso mensile spettano per intero; se fruiti sulla base di 18 ore mensili sono ridotti in egual misura della prestazione lavorativa. VERTICALE (riduzione dei giorni di presenza in servizio) Prestazione lavorativa concentrata in alcuni mesi ad orario pieno) INTERO (2ore) I tre giorni o, in alternativa, le 18 ore di permesso mensile spettano per intero nei mesi nei quali viene resa la prestazione VERTICALE (riduzione dei giorni di presenza in servizio) Prestazione lavorativa concentrata in alcuni giorni del mese ad orario pieno INTERO (2 ore) I tre giorni o, in alternativa, le 18 ore di permesso mensile sono ridotti in base alla riduzione percentuale della prestazione lavorativa nel mese di riferimento MISTO (prestazione lavorativa concentrata in alcuni giorni o settimane del mese, ad orario ridotto) Fino a 6 ore di prestazione lavorativa ridotto a 1 ora, oltre 6 ore di prestazione lavorativa intero di 2 ore I tre giorni di permesso mensile si riducono in base alla componente verticale, mentre i permessi di 18 ore si riducono in base alla componente orizzontale. Tabella estratta dalla circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012

4 articolo 2 Accesso al regime ad impegno ridotto 1. accesso all impegno orario ridotto Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere l accesso ad un regime di impegno orario ridotto. 2. situazioni nelle quali si può chiedere l impegno orario ridotto In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età, a parenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime (articoli 89 e 90, comma 2 del DPR. 384 1990) ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, derivanti in particolare, dall assistenza a parenti indicati dall articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera; fratelli e sorelle) affetti da: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà

5 articolo 2 Accesso al regime ad impegno ridotto 3. termini per accogliere la domanda di accesso all orario ridotto L accesso al regime di impegno ridotto, anche per quanto attiene la decorrenza, è concordato dall azienda con il dirigente interessato, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell avvenuto accesso all impegno ridotto. La modifica dell impegno orario deve essere formalizzata nel contratto individuale di lavoro, ai sensi dell articolo 13, comma 12 del CCNL 1998_2001. 4. numero di dirigenti che possono essere ammessi all orario ridotto L azienda ammette i dirigenti all impegno ridotto in misura non superiore al 3 % della dotazione organica complessiva dell area della dirigenza medica, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all unità e va ripartita dall azienda entro trenta giorni dall entrata in vigore del presente contratto, di norma, tra le varie discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi dandone informazione ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali e in quanto tali componenti la delegazione sindacale alle trattative stesse.

6 articolo 2 Accesso al regime ad impegno ridotto 5. criteri di priorità nell accesso all orario ridotto Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza: - ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al 1 grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti ; - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età. Articolo 3 Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto 1. percentuali minima e massima di riduzione dell orario di lavoro L orario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% dell orario contrattuale. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno. 2. modalità di realizzazione dell orario ridotto L impegno ridotto può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).

7 Articolo 3 Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto 3. ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con l azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all articolo 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al presente comma richiesta dall azienda o dal dirigente è concordato dall azienda con il dirigente interessato, e deve essere formalizzata nel contratto individuale di lavoro. 4. durata del periodo di servizio ad orario ridotto L accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all articolo 2, comma 3 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell azienda. 5. possibilità di far ricorso ad assunzioni a tempo determinato In rapporto alla durata dell impegno ridotto del dirigente, l azienda su richiesta del responsabile della struttura - valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, a condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilità organica posto che i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

8 Articolo 3 Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto 6. dirigenti ai quali è precluso l accesso all orario ridotto Non è consentito l accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complessa, ai sensi dell articolo 20, comma 1, lettera f) punto 18 bis della legge 488/1999, che dispone È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 1. diritti e prerogative del dirigente ad orario ridotto Nell applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione. 2. condizioni e limiti di prestazioni di lavoro supplementare Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

9 Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 3. remunerazione dell eventuale lavoro supplementare Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. 4. limitazioni al lavoro straordinario nell impegno ridotto verticale Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore. 5. ulteriori ore di lavoro supplementare o straordinario Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l azienda, previo consenso del dirigente, chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite annuo di 20 ore. 6. trattamento economico del dirigente ad impegno ridotto Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, l indennità di specificità medica e l indennità di rischio radiologico ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico. L indennità di esclusività è percepita per intero.

10 Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 7. rideterminazione della retribuzione di posizione La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e fermo restando il principio generale della proporzionalità della remunerazione rispetto alla prestazione lavorativa, è rideterminabile dalle parti, azienda e dirigente, in misura proporzionale all impegno ridotto e comunque in ragione dell eventuale mutamento dell incarico conseguentemente assegnato. 8. trattamento accessorio non correlato all orario di lavoro La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato. 9. assegni familiari Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 10. disciplina delle ferie e delle altre assenze dal lavoro I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia.

11 Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 10. disciplina delle ferie e delle altre assenze dal lavoro In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla normativa in materia di tutela della maternità, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 11. impegno ridotto e periodo di prova I dirigenti possono accedere all impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall assunzione. 12. pronta disponibilità e libera professione intramoenia I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere sevizio di pronta disponibilità. L attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell impegno ad orario ridotto. 13. ripristino del trattamento economico al ritorno al tempo pieno Al dirigente che rientra dall impegno ridotto viene ripristinato l intero trattamento economico nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell azienda dell incarico precedentemente ricoperto.

12 Articolo 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 14. rinvio al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.

13 LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 Articolo 1 58. disposizioni in materia di part time La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente può essere concessa dall amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordi-nato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa può con provvedi-mento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 articolo 73 (part time) All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle parole: "può essere concessa dall'amministrazione"; b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite dalla parola: "pregiudizio"; c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;