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Numero 230/2011 Pagina 1 di 6 La Manovra di Ferragosto ed il contributo di per i redditi superiori a 300.000 Numero : 230/2011 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : NOVITÀ CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ ART. 2, COMMA 2, D.L. N. 138 DEL 13.08.2011 (CONVERTITO DALLA LEGGE N. 148 DEL 14.09.2011); DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 21.11.2011; NOSTRA CDG N. 198-2011 Sintesi La Manovra di Ferragosto ha introdotto, per il triennio 2011-2013, un contributo di del 3% per i contribuenti persone fisiche con reddito complessivo lordo annuo superiore a 300.000. La norma rinviava, tuttavia, ad un Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, la determinazione delle modalità attuative. Il Decreto, che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30.10.2011, è stato firmato solo il 21.11.2011 e definisce: il momento di determinazione e versamento del contributo di ; le modalità per la deduzione del contributo di versato dal reddito complessivo. Gli argomenti 1. IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SUI REDDITI OLTRE I 300.000 2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO LORDO E CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE 3. DEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 4. IL DECRETO ATTUATIVO 5. REGOLE PER LA DETERMINAZIONE ED IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 6. REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Numero 230/2011 Pagina 2 di 6 Il contributo di sui redditi oltre i 300.000 La Manovra di Ferragosto (D.L. n. 138 del 13.08.2011), all art. 2, comma 2, ha stabilito che, per il periodo che va dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, si deve applicare un contributo di sui redditi complessivi delle persone fisiche superiori ai 300.000 lordi annui (si veda anche nostra CDG n. 198-2011). La misura è stata adottata in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Il contributo di consiste in un prelievo del 3% sulla parte di reddito lordo superiore all importo di 300.000. MANOVRA DI FERRAGOSTO (art. 2, c. 2, D.L. n. 138 del 13.08.2011) Sui redditi lordi annui > 300.000: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA = 3% sulla parte eccedente i 300.000 Per il periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2013 Determinazione del reddito complessivo lordo e calcolo della base imponibile Per la determinazione del reddito complessivo lordo si deve fare riferimento a quanto stabilito dall art. 8 del Tuir, concernente proprio la determinazione del reddito complessivo. In particolare, il reddito complessivo di una persona fisica si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni o dall'esercizio di imprese commerciali o imputate alla persona stessa. Il reddito si considera, inoltre, al lordo delle eventuali deduzioni spettanti. Dato che il reddito complessivo di riferimento è il reddito imponibile Irpef, sembrano essere esclusi dal calcolo gli eventuali redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es.: redditi da locazione per i quali si è optato per la c.d. cedolare secca ). La norma stabilisce, inoltre, che, ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000, si deve tenere conto anche dei: redditi di lavoro dipendente ex art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010 al lordo della riduzione ivi prevista ; trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme pensionistiche di

Numero 230/2011 Pagina 3 di 6 previdenza obbligatoria (compresi alcuni trattamenti erogati da forme pensionistiche integrative) ex art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011 (Manovra correttiva del 6 luglio 2011), al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Si tratta, rispettivamente, dei: redditi di lavoro dipendente dei dipendenti pubblici che superano i 90.000 lordi annui e sui quali è applicata, per il periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2013, una riduzione pari al: 5%, per la parte che supera i 90.000 e fino a 150.000; 10% per la parte che supera i 150.000; ai fini del contenimento delle spese del pubblico impiego. Tali redditi vanno assunti, ai fini del calcolo in esame, al lordo di tale riduzione, quindi senza tenere conto di essa; trattamenti pensionistici che superano i 90.000 lordi annui e sui quali è applicata, per il periodo che va dal 01.08.2011 al 31.12.2014, un contributo di perequazione pari al: 5%, per la parte che supera i 90.000 e fino a 150.000; 10% per la parte che supera i 150.000. Tali redditi vanno assunti, ai fini del calcolo in esame, al lordo di tale contributo di perequazione. Questi due tipi di redditi concorrono al calcolo del reddito complessivo lordo ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000, ma non concorrono a formare la base imponibile del contributo di. In altre parole, il contributo di non sarà poi applicato su tali redditi. Ciò al fine di non assoggettare lo stesso importo ad un doppio contributo. Σ REDDITI DI OGNI CATEGORIA (al lordo delle deduzioni spettanti), inclusi: REDDITO COMPLESSIVO LORDO ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 redditi di lavoro dipendente > 90.000 (al lordo della riduzione ex art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010); trattamenti pensionistici > 90.000 (al lordo del contributo di perequazione ex art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011); - PERDITE

Numero 230/2011 Pagina 4 di 6 QUOTA DI REDDITO ECCEDENTE I 300.000 REDDITO SU CUI APPLICARE IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA DEL 3% (BASE IMPONIBILE) - quota relativa ai: redditi di lavoro dipendente > 90.000 per i quali è prevista la riduzione ex art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010; trattamenti pensionistici > 90.000 per i quali è previsto il contributo di perequazione ex art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011. Esempio Il sign. Caroli ha conseguito nel 2011 un reddito complessivo lordo pari a 350.000, così composto: 320.000 da reddito di lavoro dipendente pubblico; 30.000 da reddito fondiario. Il contributo di del 3% previsto dalla Manovra di Ferragosto si applica in quanto il reddito complessivo lordo supera i 300.000, per la precisione ammonta a: 320.000 + 30.000 = 350.000. Il contributo di va, tuttavia, applicato solo alla parte che eccede i 320.000 corrispondente al reddito percepito come dipendente pubblico (e non alla parte che eccede i 300.000). Il reddito percepito come dipendente pubblico, infatti, rileva ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000, ma non rileva ai fini dell applicazione del contributo di in esame in quanto già assoggettato alla specifica riduzione prevista dall art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010 (5% per la parte che supera i 90.000 e fino ai 150.000 e 10% per la parte che supera i 150.000). Il contributo di andrà, quindi, calcolato sui 30.000 e sarà pari a: 30.000 x 3% = 900. Deducibilità del contributo di La disposizione contenuta nella Manovra di Ferragosto consente la deducibilità dal reddito complessivo del contributo di versato. Per quanto riguarda, poi: l accertamento; la riscossione;

Numero 230/2011 Pagina 5 di 6 il contenzioso; relativi a tale contributo, è prevista l applicazione delle norme previste ordinariamente per le imposte sui redditi. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ex art. 2, c. 2, D.L. n. 138 del 13.08.2011) DEDUCIBILE dal reddito complessivo Per: accertamento; riscossione; contenzioso; si applicano le norme previste per le imposte sui redditi. Il Decreto attuativo (Decreto MEF 21.11.2011) La Manovra di Ferragosto demandava il compito di determinare le modalità tecniche di attuazione della disposizione in esame ad un Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30.10.2011. Il Decreto MEF, in realtà, è stato approvato solo il 21.11.2011. Esso ha definito, in particolare: il momento di determinazione e versamento del contributo di ; le modalità per la deduzione del contributo di versato dal reddito complessivo. Regole per la determinazione ed il versamento del contributo di Il Decreto sottolinea che il contributo di del 3% si applica solo sulla parte del reddito complessivo lordo eccedente i 300.000 e ulteriore rispetto a quella già assoggettata alla riduzione ed al contributo di perequazione sopra esaminati. Il momento di determinazione di tale contributo è: per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente (redditi d impresa, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi da partecipazione, redditi fondiari, ecc.): il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730/UNICO PF); il contributo, in particolare, andrà versato in unica soluzione insieme al saldo delle imposte sui redditi (per il periodo d imposta 2011, 16.06.2012, o 16.07.2012 con maggiorazione dello 0,40%); per i redditi da lavoro dipendente (e assimilati): il momento del conguaglio di fine anno operato dal sostituto d imposta; questi determinerà e tratterrà l importo del contributo di in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio di fine anno; verserà, poi, l importo nei termini e con le modalità previste per le ritenute.

Numero 230/2011 Pagina 6 di 6 Regole per la deducibilità del contributo di In base a quanto stabilito dal Decreto MEF 21.11.2011, il contributo di potrà essere dedotto dal reddito complessivo secondo le seguenti modalità: per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente: il contributo di sarà dedotto dal contribuente stesso nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/UNICO PF) relativa al periodo d imposta cui si riferisce il contributo di stesso (es: quanto dovuto a titolo di contributo di per il 2011 potrà essere dedotto dal contribuente dal reddito complessivo 2011 nel mod. 730 2012/UNICO PF 2012); per i redditi da lavoro dipendente (e assimilati): la deduzione dell importo del contributo di sarà effettuata dal sostituto d imposta in sede di conguaglio di fine anno; il sostituto indicherà poi tale aspetto nel CUD. In sintesi, ecco le norme attuative fissate dal Decreto MEF 21.11.2011: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA DEL 3% ex art. 2, comma 2, D.L. n. 138/2011: Norme attuative Decreto MEF 21.11.2011 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (e assimilati) REDDITI LAVORO DIPENDENTE Soggetto attivo Sostituto d imposta Contribuente stesso Soggetto passivo Momento di determinazione Versamento Deduzione dal reddito Contribuente con reddito complessivo lordo > 300.000 conguaglio di fine anno Trattenuta dell intero importo nel periodo di paga del conguaglio di fine anno + Versamento nei termini e con le modalità delle ritenute conguaglio di fine anno (indicazione anche nel CUD) Contribuente con reddito complessivo lordo > 300.000 dichiarazione dei redditi In unica soluzione al momento del saldo (16.06 dell anno in cui è presentata la dichiarazione, o 16.07 con maggiorazione 0,40%) dichiarazione dei redditi