GUIDA ALL UFFICIO RECLAMI E ALL OMBUDSMAN BANCARIO

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Transcript:

GUIDA ALL UFFICIO RECLAMI E ALL OMBUDSMAN BANCARIO Pag.3 La tutela del cliente Pag.4 Come e quando rivolgersi all Ufficio reclami Pag.5 L Ombudsman bancario Pag.6 Come e quando rivolgersi all Ombudsman bancario Pag.7 La decisione dell Ombudsman bancario Pag.8 Un passo avanti nel rapporto con il cliente Pag.9 Regolamento dell Ufficio reclami e dell Ombudsman bancario Pag.12 Schema delle modalità di attivazione dell Ufficio reclami e dell Ombudsman bancario 2

LA TUTELA DEL CLIENTE Oggi più che mai quello che la società chiede è informazione e trasparenza. Problemi attuali e molto dibattuti: un'intesa perfetta, un accordo forte e stabile dovrebbero sempre essere fondati sulla trasparenza e sulla correttezza delle informazioni e dei comportamenti. E ciò vale per qualsiasi tipo di relazione, tra le persone, tra le aziende, tra le persone e le aziende. Per soddisfare queste esigenze, manifestate peraltro dai clienti stessi, le banche italiane hanno promosso, a partire dal 1988, gli Accordi interbancari sulla pubblicità e la trasparenza delle condizioni. Da quella data tutte le banche hanno iniziato a comunicare in modo uniforme e chiaro le condizioni economiche praticate ai clienti con gli ormai familiari cartelli esposti presso gli sportelli e con l'invio di estratti conto standardizzati. AI fine di rendere più sereni e più equi i rapporti con i propri clienti, un ulteriore passo avanti è stato compiuto con l'introduzione di due strumenti volti a tutelare il cliente in caso di controversia: l'ufficio reclami e l'ombudsman bancario, nati grazie ad un Accordo interbancario entrato in vigore il 15 aprile 1993. Dal 1 gennaio 2002, poi, non solo le banche ma anche gli intermediari finanziari* (le società finanziarie), aderiscono all' Accordo, con conseguenti vantaggi di maggiore tutela per il cliente, nell'intento di rendere i rapporti sempre più trasparenti. * 1) Intermediari finanziari che fanno parte di gruppi bancari e svolgono una o più attività ammesse al mutuo riconoscimento; 2) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 t.u.b o negli albi delle SIM e delle SGR; 3) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 t.u.b. e partecipati direttamente da banche per almeno il 51%. 3

COME E QUANDO RIVOLGERSI ALL UFFICIO RECLAMI Prima di conoscere da vicino le caratteristiche degli Uffici reclami e dell Ombudsman bancario, il cliente deve sapere che ogni giorno può tranquillamente rivolgersi al personale della propria banca e della società finanziaria (in seguito denominata finanziaria) per ottenere chiarimenti, informazioni e risposte a quesiti o a problemi che lo interessano. Poniamo il caso che il cliente, cittadino privato o impresa, dopo essersi rivolto al personale, si ritenga per nulla o solo in parte soddisfatto per quanto riguarda la risoluzione del problema sollevato. Ebbene, proprio per dar seguito a questa eventualità, ogni banca o finanziaria ha istituito l Ufficio reclami, nel quale sono accolti i rilievi, di qualsiasi natura, presentati dai clienti. La presentazione del reclamo da parte del cliente deve avvenire entro due anni dell operazione contestata. Il cliente può scegliere a questo punto una delle seguenti alternative: oppure Scrivere una lettera raccomandata all Ufficio reclami della sua banca o della finanziaria; Compilare il modulo predisposto in questa sezione, che è possibile scaricare; Sia la lettera sia il modulo potranno essere consegnati al personale (che dovrà rilasciare la ricevuta) oppure spediti per raccomandata con avviso di ricevimento. Se la controversia è di natura economica, nel caso in cui il reclamo e la richiesta siano fondati, il cliente riceverà una comunicazione scritta che indicherà anche i tempi tecnici entro i quali la banca o la finanziaria si impegna a risolvere il problema. Ma esiste anche la possibilità che l Ufficio reclami non abbia soddisfatto le attese del cliente. Può infatti accadere che: L Ufficio reclami ha accolto la richiesta, ma non proprio nei termini desiderati dal cliente; L Ufficio reclami ha ricevuto il reclamo, ma non ha risposto nonostante siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento (90 giorni per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento); L Ufficio reclami ha accolto il reclamo pienamente, dando quindi ragione al cliente, ma poi non ha fatto più nulla e il problema sollevato non ha avuto soluzione; Ebbene, di fronte a questa ventualità esiste, come ulteriore tutela del cliente, un altro baluardo a difesa dei suoi diritti: l Ombudsman bancario. 4

L OMBUDSMAN BANCARIO L'Ombudsman (origine e nome svedesi, significa, tradotto letteralmente in italiano, "persona che fa da tramite", che "media") è un'istituzione che da due secoli svolge in Nord Europa il ruolo di "difensore civico". L'Ombudsman bancario è un Organismo collegiale voluto dalle banche per risolvere - gratuitamente -le controversie tra le banche o le società finanziarie e i clienti, ma solo in quanto privati consumatori. La principale caratteristica dell'ombudsman bancario è la sua indipendenza di giudizio. Per garantire questa necessaria prerogativa, l'ombudsman bancario è composto da cinque membri: il Presidente, che è nominato dal Governatore della Banca d'italia; due componenti nominati dal Presidente dell'associazione Bancaria Italiana; altri due componenti nominati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 5

COME E QUANDO RIVOLGERSI ALL OMBUDSMAN BANCARIO Il cliente di una banca o di una società finanziaria può richiedere l'intervento dell'ombudsman bancario nel caso in cui: si sia già rivolto all'ufficio reclami della sua banca o della finanziaria senza avere soddisfazione; sia un privato consumatore, il suo ricorso cioè non si deve riferire a operazioni e a servizi connessi alla sua professione o alla sua impresa; il danno subito sia di carattere economico e di valore non superiore a 10.000 euro (5.164,57 euro per operazioni o servizi posti in essere prima del 10 gennaio 2002). Questa cifra non si riferisce all'importo dell'operazione che sta alla base della controversia, ma al valore del danno che il cliente ha subito. Per esempio, se per l'acquisto di Bot il cliente reputa che la banca gli abbia applicato commissioni superiori a quanto dovuto, per il calcolo del danno economico non si prende come riferimento il valore dei Bot, ma l'importo delle commissioni; la controversia non sia già stata sottoposta all'esame dell' Autorità giudiziaria o di un Collegio arbitrale; sia trascorso meno di un anno dalla presentazione alla banca o alla finanziaria del reclamo rimasto inevaso o dalla sua decisione in tutto o in parte sfavorevole per il cliente (Art.7 del Regolamento a pag.9). Ammettiamo dunque che il ricorso all'ombudsman bancario sia possibile. Il cliente quindi deve inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ombudsman bancario Via delle Botteghe Oscure, 46.00186 ROMA, oppure inviare una comunicazione via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: om@abi.it oppure inviare una comunicazione via fax al seguente numero: 06. 6767400 seguendo il fac-simile da scaricare in questa sezione. A sua volta l'ombudsman emetterà il suo giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo e ne darà comunicazione scritta sia al cliente sia alla banca o finanziaria. 6

LA DECISIONE DELL OMBUDSMAN Siamo di fronte a tre possibili scenari: l'ombudsman dà ragione al cliente. In questo caso assegnerà alla banca o alla società finanziaria un termine di tempo entro il quale dovrà eseguire quanto deciso; la banca o finanziaria non si conforma alla decisione dell'ombudsman. In questo caso è previsto che la notizia dell'inadempienza sia pubblicata sulla stampa a spese della banca o della finanziaria; la decisione dell'ombudsman è sfavorevole per il cliente. In questo caso il cliente mantiene comunque il suo diritto di rivolgersi all' Autorità giudiziaria. 7

UN PASSO AVANTI NEI RAPPORTI CON IL CLIENTE Con questa pubblicazione abbiamo voluto aggiornare i clienti sui notevoli passi in avanti sulla via della trasparenza e della correttezza dei rapporti con la clientela. In questo modo ci auguriamo che tra clienti, banche e società finanziarie si instauri un dialogo nuovo nel quale ciascuno abbia conoscenza e certezza dei propri diritti, ma anche dei propri doveri e che pertanto da ambedue le parti ci sia responsabilità di atteggiamenti e di comportamenti. Trattandosi di un tema inerente alla tutela della clientela abbiamo tentato di essere il più chiari possibile e, soprattutto, abbiamo cercato di rispettare la regola secondo cui: informare non significa necessariamente annoiare. Per riassumere i punti essenziali e fornire tutti gli strumenti a chi volesse approfondire, abbiamo predisposto le pagine seguenti, che contengono: il testo integrale del Regolamento dell Ufficio reclami e dell Ombudsman bancario (pagg. 9-10-11); un agile schema che ripercorre in sintesi tutte le informazioni fornite (pag.12); una lettera tipo per il ricorso all Ombudsman bancario; un modulo da consegnare o spedire all Ufficio reclami; 8

REGOLAMENTO DELL UFFICIO RECLAMI E DELL OMBUDSMAN BANCARIO SEZIONE I Ufficio reclami Art.1 Art.2 Art.3 1. E istituito presso le banche e gli intermediari finanziari aderenti (di seguito denominati intermediari ) l Ufficio reclami, cui è preposto un responsabile. 2. A tale Ufficio la clientela può rivolgersi per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la banca o l'intermediario ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui la banca o l'intermediario stesso abbia gestito operazioni o servizi, purché posti in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo. 3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di tre sportelli, il responsabile dell'ufficio reclami è il Presidente o il Direttore Generale e l'ufficio è costituito presso la relativa segreteria. 4. Per le banche e gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario può essere costituito un unico Ufficio reclami; di norma presso la capogruppo. 1. I reclami della clientela debbono essere inviati alla banca o all'intermediario per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. 2. L'Ufficio reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente. Per i reclami aventi ad oggetto ì servizi di investimento, si applica il termine di novanta giorni previsto dall'art. 59 del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998. 3. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella comunicazione della banca o dell'intermediario devono essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali questi si impegnano a provvedere alla sua sistemazione. 1. Ai reclami aventi ad oggetto servizi di investimento è applicata la procedura prevista dal presente Regolamento, fermo restando il disposto dell'art. 59 del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1 o luglio 1998. SEZIONE II Ombudsman bancario Art.4 Art.5 1. E costituito un organismo collegiale, denominato Ombudsman bancario, con il compito di dirimere controversie aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 7. 2. L'Ombudsman ha sede in Roma ed è composto da: a) un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d'italia; b) due membri, nominati dal Presidente dell'associazione Bancaria Italiana; c) un membro, nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense; d) un membro, nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 3. I predetti componenti -scelti fra soggetti particolarmente qualificati ed esperti in materie economicocreditizia o giuridica -durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Essi non possono essere scelti fra persone che, nel corso dei tre anni precedenti, abbiano svolto, presso l'associazione Bancaria Italiana e/o presso associati alla stessa, attività di lavoro subordinato ovvero autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa. 1. I componenti dell'ombudsman nominano al proprio interno un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. 2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, i soggetti che li hanno nominati debbono provvedere alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla richiesta, avanzata dal Presidente o 9

Art.6 Art.7 dal vice Presidente. 3. I componenti decadono di diritto dall incarico qualora non siano presenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive dell Ombudsman. L organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente. 4. L,Ombudsman è regolarmente costituito con la presenza del Presidente o del vice Presidente e di almeno due componenti. 5. L Ombudsman delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, al voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente è attribuito valore doppio. Le decisioni sono motivate. 6. L Ombudsman è convocato per iscritto (anche via telex o fax) con almeno tre giorni lavorativi bancari di preavviso, dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice Presidente. 1. L Ombudsman si avvale di una segreteria tecnica, coordinata da un segretario, incaricata di istruire le pratiche da sottoporre all esame dell organismo collegiale. 2. Il segretario assiste alle riunioni dell Ombudsman con funzioni consultive e ne redige il verbale che viene sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal Presidente o dal vice Presidente. 3. Il Presidente elabora un rapporto mensile contenente i dati statistici dell attività svolta dall Ombudsman e, al termine di ogni anno, predispone una relazione sulla medesima attività. Il rapporto mensile e la relazione annuale sono inviati al Presidente dell Associazione Bancaria Italiana, il quale ne informa il Comitato esecutivo. 1. All Ombudsman possono rivolgersi esclusivamente i soggetti che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell art. 121, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, per controversie relative a rapporti, aventi ad oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le banche o gli intermediari per finalità estranee all attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, e purché: a) non siano state già portate all esame dell Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale; b) riguardino questioni quantificabili in un valore non superiore a 10.000 euro, purché riferite a operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1 gennaio 2002, fermi restando i limiti in precedenza vigenti e il disposto dell art.1, comma 2 e della successiva lett. d); c) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all esame della banca o dell intermediario, ma: - la banca o l intermediario non abbia fornito risposta nei termini di cui all art.2, comma 2; - la risposta non sia stata favorevole, in tutto on in parte, per il cliente; - all accoglimento dei reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati, dalla banca o dall intermediario; d) non sia trascorso un anno, rispettivamente, dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il cliente, ovvero dall accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione. Art.8 Art.9 1. L'Ombudsman è investito mediante richiesta scritta del cliente, da inviarsi di preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando strumenti informatici. Della ricezione di tale richiesta l'ombudsman provvede ad informare tempestivamente per iscritto la banca o l'intermediario interessato. 2. Fermo restando il disposto dell'art. 9, oltre alla documentazione circa la sussistenza degli elementi di cui all'art. 7, la richiesta deve specificare il contenuto della controversia ed essere corredata di ogni altra notizia e documento utili. 1. L'Ombudsman attraverso la segreteria tecnica, può richiedere ulteriori documenti, dati e notizie utili alla comprensione della controversia sia al responsabile dell'ufficio reclami della banca o dell'intermediario interessato, che al cliente, stabilendo termini perentori per la risposta. Il mancato rispetto di detti termini viene liberamente apprezzato dall'ombudsman. 10

Art.10 Art.11 1. La decisione deve essere resa dall'ombudsman entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione utile del richiedente ed è vincolante per la banca o per l'intermediario. 2. La decisione è comunicata alle parti a cura della segreteria tecnica per iscritto, anche utilizzando strumenti informatici. 3. L'Ombudsman, qualora venga a conoscenza che la banca o l'intermediario non si è conformato alla decisione resa, assegna un termine per provvedere, decorso il quale rende nota l'inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese della banca o dell'intermediario inadempiente. 1. L Ombudsman, nel rispetto dei principi stabiliti nella presente Sezione, può disciplinare il proprio funzionamento e quello della segreteria tecnica mediante apposite delibere, approvate con la maggioranza dei componenti dell'organismo collegiale. 2. I componenti dell'ombudsman, il segretario e gli addetti alla segreteria tecnica sono tenuti al segreto d'ufficio. SEZIONE III Disposizioni varie Art.12 Art.13 Art.14 1. La banca o l'intermediario deve pubblicizzare sia l'adesione all'accordo sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa a disposizione della clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione, avente caratteristiche di asportabilità. 2. La banca o l'intermediario deve altresì pubblicizzare l'istituzione del proprio Ufficio reclami e l'indirizzo dell'ombudsman. 1. Salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'ufficio reclami o all'ombudsman, le procedure di cui alle Sezioni I e Il sono gratuite per il cliente. 1. Possono essere oggetto di reclamo o di ricorso all'ombudsman le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla banca o dall'intermediario a far data dalla loro adesione all'accordo. 2. Il ricorso all'ufficio reclami o all'ombudsman non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale. 11

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