ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali dei Titolari di Farmacia (urbani e rurali) esistenti nella Regione ed aderenti alla Federazione Nazionale dei Titolari di Farmacie Italiani FEDERFARMA. 1. L Associazione è apolitica ed apartitica. ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 1. L Associazione ha per scopo di tutelare gli interessi economico sindacali e professionali, dei titolari di farmacia aderenti alle Associazioni Provinciali. 2. A tal fine: a) rappresenta le Associazioni ad essa aderenti presso gli Organi tecnici ed amministrativi della Regione nonché nei rapporti con le organizzazioni farmaceutiche, Enti, Mutue, Ditte produttrici, Grossisti, ecc.; b) tutela gli interessi economici della Categoria, anche in sede giudiziaria; c) collabora con l autorità per il conseguimento dei propri fini e potrà assumere quegli altri compiti che dalla legge fossero demandati agli organismi della Categoria; d) coordina l inquadramento sindacale ed il funzionamento delle Associazioni provinciali aderenti; e) può procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per la regolamentazione dei rapporti economici che implichino interessi di carattere generale nell ambito della regione; f) promuove la realizzazione di iniziative nei settori industriali e commerciali a vantaggio dei titolari di farmacia rappresentati; g) esercita tutte quelle altre funzioni che le competono a norma di legge o per le deliberazioni dell Assemblea regionale; h) può costituire commissioni di studio e di lavoro ed assumere qualsiasi altra iniziativa di utilità sociale; i) può partecipare al capitale di società e cooperative promosse da farmacisti titolari o nelle quali questi ultimi abbiano la maggioranza. 1
ARTICOLO 5 1. La FEDERFARMA LAZIO può riunire i propri Organi direttivi anche in città della regione diverse dal capoluogo. ARTICOLO 6 1. Le Associazioni Provinciali per aderire alla FEDERFARMA LAZIO dovranno presentare domanda corredata di copia dell atto costitutivo e dello Statuto, dell elenco dei soci (distinto in farmacie urbane e rurali), della delibera di adesione e della dichiarazione di accettazione del presente Statuto. ARTICOLO 7 1. L adesione alla FEDERFARMA LAZIO impegna l Associazione Provinciale per un periodo di 3 anni e si intende tacitamente rinnovata per un eguale periodo, se non viene data disdetta con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza del triennio. 2. Non può essere ammessa più di una associazione di Categoria per la stessa Provincia. ARTICOLO 8 1. Le Associazioni Provinciali aderenti sono tenute a versare i contributi sindacali dovuti. 2. La morosità sospende l esercizio del diritto di voto. ARTICOLO 9 1. Sono organi della FEDERFARMA LAZIO: - Il Consiglio Regionale; - La Giunta Esecutiva; - Il Presidente; - Il Segretario (urbano o rurale); - Il Tesoriere; - Il Collegio dei Sindaci. ARTICOLO 10 IL CONSIGLIO REGIONALE 1. Il Consiglio Regionale è costituito di 15 membri (titolari di farmacia), eletti, nella misura di 3 rappresentanti per ciascuna Associazione Provinciale, 2. Esso dura in carica 3 anni. 2
ARTICOLO 11 1. Il Consiglio Regionale viene convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all anno, entro il mese di marzo, e in seduta straordinaria anche su richiesta di almeno tre dei componenti della Giunta Esecutiva. 2. La convocazione è fatta mediante avvisi inviati non meno di otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata o telegramma o con sms o con posta elettronica certificata contenente l indicazione del luogo, giorno ed ora e degli argomenti all ordine del giorno. 3. Il Presidente della FEDERFARMA LAZIO, soltanto nei casi di assoluta urgenza, può convocare il Consiglio anche telegraficamente, con almeno 24 ore di anticipo. 1. Spetta al Consiglio Regionale: ARTICOLO 12 a) eleggere la Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Sindaci; b) determinare le linee programmatiche e le direttive generali dell Associazione; c) eleggere e nominare i propri rappresentanti presso gli organi della regione e presso le varie Commissioni nei rapporti con le autorità, Mutue, Enti, ecc.; d) stipulare convenzioni, accordi economici e sindacali a carattere regionale; e) promuovere ed incrementare lo sviluppo organizzativo delle Associazioni Provinciali; f) determinare i contributi associativi dovuti alla FEDERFARMA LAZIO dalle Associazioni Provinciali aderenti (urbani e rurali); g) approvare i bilanci consuntivi e preventivi; h) eleggere il delegato regionale previsto dallo Statuto della Federazione Nazionale di Farmacie Italiani FEDERFARMA. ARTICOLO 13 1. Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza di voti. 2. Ogni componente il Consiglio Regionale ha diritto ad un voto. 3. I Consiglieri impossibilitati ad intervenire alla riunione possono farsi rappresentare, con regolare delega scritta, da uno dei 2 Consiglieri (rispettivamente urbano e rurale) appartenenti alla medesima Associazione Provinciale e non potrà essere esibita più di una delega. ARTICOLO 14 1. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide purché siano presenti o rappresentati la metà più uno dei componenti. ARTICOLO 15 1. Qualora uno dei membri del Consiglio Regionale dovesse cessare dalla carica di rappresentate provinciale dell Associazione aderente alla FEDERFARMA LAZIO per qualsiasi motivo, deve essere surrogato con altro membro su indicazione della stessa Associazione Provinciale, entro trenta giorni. 3
ARTICOLO 16 LA GIUNTA ESECUTIVA 1. La Giunta esecutiva, eletta dal Consiglio Regionale, è costituita da 5 membri che rappresentino, salvo rinuncia, le 5 Associazioni Provinciali aderenti alla FEDERFARMA LAZIO. 2. Dura in carica 3 anni. Delibera a maggioranza di voti. 3. Nomina, anche al di fuori dei propri membri, un Vice Segretario aggiunto per gli affari rurali, che parteciperà alle sedute della Giunta senza diritto di voto. Il Vice Segretario aggiunto per gli affari rurali, potrà essere anche un non farmacista. 4. Tra i propri componenti, la Giunta Esecutiva elegge il Presidente, due Vice Presidenti (uno urbano e uno rurale), il Segretario e un Tesoriere. ARTICOLO 17 1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente su richiesta di almeno tre componenti. 2. La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. 3. Nei casi più urgenti con telegramma o per telefono con preavviso di almeno 24 ore. ARTICOLO 18 1. Spetta alla Giunta Esecutiva attuare tutte le delibere e le azioni decise dal Consiglio Regionale, preparare i Bilanci e redigere il Regolamento al presente Statuto, ratificare le deliberazioni dei rappresentanti regionali dei farmacisti rurali. ARTICOLO 19 1. I Componenti la Giunta Esecutiva e il Consiglio Regionale, che per giustificati motivi non intervengono alle riunioni, dovranno inviare tempestivamente comunicazioni alla Presidenza. ARTICOLO 20 IL PRESIDENTE 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale Regionale, sia in giudizio che nei confronti delle Autorità e dei terzi e presiede le riunioni del Consiglio Regionale. 2. In caso di assenza o di impedimento può farsi sostituire temporaneamente da uno dei due Vice Presidenti. 4
ARTICOLO 21 I FARMACISTI RURALI 1. Per la trattazione di specifici problemi della loro Categoria i Rappresentanti rurali, componenti del Consiglio Regionale, potranno riunirsi per le conseguenti deliberazioni che, in ogni caso, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Giunta Esecutiva e ad esso sottoposte per la regolare ratifica ed esecuzione. ARTICOLO 22 IL COLLEGIO DEI SINDACI 1. Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Consiglio Regionale, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. 2. Ciascuna Associazione Provinciale proporrà per tale organo il nominativo di un proprio rappresentante. ARTICOLO 23 1. Il Collegio dei Sindaci nominerà il Presidente tra i propri membri effettivi. Ha le funzioni di controllo che gli sono demandate dalla legge. ARTICOLO 24 IL SEGRETARIO 1. Il Segretario provvede all espletamento delle varie pratiche, al coordinamento delle attività delle Commissioni di studio e di lavoro e delle Associazioni Provinciali aderenti. 2. Il Segretario si avvarrà, per i problemi attinenti la Categoria dei titolari di farmacia rurale, della collaborazione del Vice-Segretario aggiunto per gli affari rurali. ARTICOLO 25 IL TESORIERE 1. Il Tesoriere provvede, in puntuale esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e dell Assemblea, alle operazioni amministrative e finanziarie nei rapporti con Istituti bancari, Enti vari e terzi, ivi comprese l apertura di c/c creditori e le operazioni sugli stessi nei limiti delle disponibilità attive, la riscossione dei contributi sindacali, tenuta dei registri di contabilità e l inventario del patrimonio sociale. 2. In caso di assenza o di impedimento del Tesoriere, le funzioni di cui al comma precedente, saranno temporaneamente assunte dal Presidente. 5
1. Costituiscono entrate: ARTICOLO 26 a) i contributi sindacali ordinari e straordinari versati dalla Associazioni Provinciali; b) le somme a qualunque titolo acquisite; c) i proventi derivanti da interessi attivi ed altre rendite patrimoniali. 2. L esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 3. I risultati di esercizio debbono risultare da apposito bilancio, annualmente predisposto. 4. Le quote ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non rivalutabili. 5. Il fondo comune, a norma dell'art. 37 del codice civile, finché dura l Associazione è indivisibile ed i singoli associati non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata. 6. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve. ARTICOLO 27 1. Il presente Statuto, previa approvazione dei Consigli delle Associazioni Provinciali, non può essere modificato senza il voto del Consiglio Regionale a tal fine convocato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti alla riunione. 2. Non sono ammesse deleghe. ARTICOLO 28 1. Alla giunta Esecutiva è demandato l incarico di redigere entro 3 mesi dall approvazione del presente Statuto, il Regolamento. ARTICOLO 29 1. Con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale, presenti alla riunione, l Unione potrà essere posta in liquidazione. 2. In tal caso il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito, in tale secondo caso, l organismo di controllo di cui all art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e successiva normativa. 6