Comune di San Giorgio di Pesaro REGOLAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DELL ORARIO DI LAVORO

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Comune di San Giorgio di Pesaro REGOLAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DELL ORARIO DI LAVORO

Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente Regolamento, adottato con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell art. 89 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, disciplina le modalità di gestione delle politiche dell orario di lavoro del personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Articolo 2 NORMA DI PRINCIPIO 1. L organizzazione del lavoro deve realizzare le condizioni ottimali per garantire: a) l efficacia e l efficienza dei servizi erogati dal Comune; b) l agevole fruibilità, da parte dell utenza, dei servizi erogati dal Comune; c) il rispetto degli obiettivi di produttività e trasparenza dell azione amministrativa del Comune; d) il miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; e) l ottimizzazione delle risorse umane; f) il rispetto dei carichi di lavoro. Articolo 3 DEFINIZIONI 1. Per gli aspetti connessi all applicazione del presente Regolamento si definisce: - ORARIO DI SERVIZIO: periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della struttura comunale e l erogazione dei servizi ai cittadini. - ORARIO DI LAVORO: periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa. - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: periodo di tempo giornaliero in cui, nell ambito dell orario di servizio, è garantito l accesso ai servizi da parte dei cittadini - ARTICOLAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO: distribuzione nell arco della giornata dell orario di lavoro. Articolo 4 ORARIO DI SERVIZIO 1. L orario di servizio settimanale del Comune di San Giorgio di Pesaro è distribuito su 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, e si articola come segue: dalle alle personale impiegatizio 8,00 14,00 operai esterni 7,00 19,00 autisti scuolabus 7,00 19,00 addetti alla mensa scolastica 7,00 19,00 Articolo 5 ORARIO DI LAVORO 1. L orario di lavoro è funzionale all orario di servizio. 2. L orario di lavoro normale è di 36 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato. Tuttavia in ragione di esigenze organizzative legate a prevedibili o programmabili picchi di attività, il tempo di lavoro ordinario può essere diversamente distribuito prevedendo, con provvedimento del Responsabile di Area competente, una maggiore o minore prestazione lavorativa settimanale in un periodo non superiore a tre mesi, con pari compensazione da effettuarsi nel corso dei successivi tre mesi (orario plurisettimanale).

3. In ogni caso, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, non possono essere rese prestazioni lavorative individuali per più di 48 ore settimanali e 10 ore giornaliere. 4. L orario di lavoro del Comune di San Giorgio di Pesaro è il seguente: ingresso uscita flessibilità in entrata in uscita personale impiegatizio 8,00 14,00 7,30 8,30 13,30 14,30 operai esterni 7,00 13,00 - - autisti scuolabus addetti alla mensa scolastica conforme alle esigenze del plesso scolastico servito conforme alle esigenze del plesso scolastico servito 5. Al dipendente che ne faccia richiesta, con provvedimento motivato del Responsabile di Area di appartenenza, può essere temporaneamente concessa una diversa articolazione dell orario di lavoro nei casi di comprovate ragioni che impediscono l ordinata conciliazione del tempo di vita con il tempo-lavoro del dipendente stesso. 6. La diversa articolazione di cui al precedente comma 5 non può avere durata superiore ai 12 mesi, eventualmente prorogabili, nei casi più gravi, per altri 12 mesi e in ogni caso deve rispondere ai principi elencati nel precedente art. 2. Articolo 6 PAUSE 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, anche nei casi di lavoro straordinario o per recupero, il personale non addetto ai servizi in turno deve beneficiare di una pausa necessaria al recupero delle energie psico-fisiche di almeno 10 minuti. 2. Nei casi contemplati dal precedente art. 5 comma 5 che prevedono una articolazione della prestazione lavorativa su 5 giorni settimanali, nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano, è necessario osservare una pausa di almeno 30 minuti (e fino a due ore) necessaria alla consumazione del pasto nell intervallo di tempo che va: - per il personale impiegatizio: dalle ore 13,31 alle ore 15,30; - per gli operai esterni: dalle ore 13,01 alle ore 15,00. 3. Le pause sono obbligatorie. Qualora il dipendente ometta di registrare le pause con la propria carta magnetica, l addetto al controllo delle timbrature inserisce d ufficio la pausa minima prevista dalle norme di legge e di contratto. 4. Le pause previste dal presente articolo non sono retribuite. Articolo 7 LAVORO STRAORDINARIO 1. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l orario normale di lavoro. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono volte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro. 3. Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate preventivamente dal Responsabile del Servizio di appartenenza entro il limite del budget annuale a questi assegnato. 4. Le prestazioni di lavoro straordinario danno luogo alla corresponsione del relativo compenso o, su richiesta del dipendente, a riposo compensativo.

5. In ogni caso, non si dà luogo a remunerazione né a riposo compensativo quando manca la preventiva autorizzazione o quando le ore di lavoro ordinario sono insufficienti a coprire le 36 ore settimanali. Articolo 8 ORARIO DI LAVORO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 1. Al personale incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell art. 8 del CCNL 31 marzo 1999 e/o di funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL si applicano le disposizioni di cui ai presente regolamento, fatta eccezione quelle contenute nel precedente art. 7. 2. Le prestazioni di lavoro aggiuntivo effettuate da titolari di posizione organizzativa o di funzioni dirigenziali, salvo i casi di straordinario elettorale o referendario, in conformità all art. 10 del CCNL 31 marzo 1999, non danno luogo a remunerazione aggiuntiva, né a riposo compensativo. Articolo 9 REGISTRAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO 1. La registrazione dell orario di lavoro avviene esclusivamente a mezzo della carta magnetica (badge) di cui ogni dipendente è stato dotato. 2. In via eccezionale e debitamente certificata dal Responsabile del Servizio di appartenenza, la registrazione elettronica può essere sostituita con una comunicazione cartacea da rendersi all Ufficio addetto al controllo delle timbrature per la necessaria annotazione. La reiterata omissione della timbratura, ancorché certificata ai sensi del periodo precedente, costituisce violazione degli obblighi di servizio e, come tale, soggetta a sanzioni disciplinari. 3. Ogni dipendente è tenuto a custodire il badge con la massima cura preservandolo da traumi, fonti di calore, acqua e campi magnetici. In caso di furto, smarrimento o danneggiamento del badge, il dipendente è tenuto a darne immediata informazione all Ufficio Personale che ne rilascerà un duplicato. Nei casi di comprovata inosservanza degli obblighi di diligente custodia del badge da parte del dipendente, il costo del tesserino sostitutivo sarà addebitato al dipendente. 4. La timbratura, sia in entrata che in uscita, va effettuata sul rilevatore più vicino all ordinaria sede di servizio; eventuali comportamenti difformi sono soggetti a specifica autorizzazione. 5. La registrazione elettronica degli ingressi e delle uscite va effettuata personalmente, escludendo tassativamente qualsiasi forma di delega ad altri mediante cessione del proprio badge: tale pratica fraudolenta costituisce grave violazione al codice disciplinare e comporta l irrogazione di gravissime sanzioni. 6. Oltre che all inizio e alla fine dell attività lavorativa, il dipendente registra l entrata o l uscita ogni volta che si allontana dal posto di lavoro sia per motivi personali (permessi, ecc.) che di servizio (missioni, ecc.), avendo cura di presentare il relativo giustificativo all addetto al controllo delle timbrature per la necessaria annotazione. 7. Per i soli dipendenti interni, le uscite per motivi di servizio (esempio: sopralluoghi, piccole commissioni, ecc.) svolte nell ambito del territorio comunale sono sempre autorizzate verbalmente dal proprio Responsabile del Servizio e vanno debitamente annotate nel registro posto accanto all orologio marcatempo; le uscite per servizio effettuate al di fuori del territorio, invece, assumono la connotazione di missioni e vanno autorizzate in forma scritta dal proprio Responsabile del Servizio. 8. Ogni dipendente è posto nelle condizioni di monitorare la propria situazione rispetto all orario di lavoro. A tal fine l Ufficio Personale adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria a rimuovere le cause che impediscano la fruizione di tale diritto da parte del dipendente.

Articolo 10 RIPOSO SETTIMANALE 1. Il dipendente ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Detto periodo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. 2. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, con diritto al riposo compensativo da fruire entro 15 giorni. 3. L attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lavoro straordinario festivo. 4. L attività lavorativa prestata in giorno feriale non lavorativo (a seguito di articolazione oraria su cinque giorni) dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione per lavoro straordinario non festivo. Articolo 11 PERMESSI 1. Al dipendente che ne faccia richiesta sono concessi permessi nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva o da disposizioni legislative. 2. La fruizione dei permessi non deve essere in contrasto con i principi di cui all art. 2; a tal fine il dipendente, ove possibile, richiede il permesso in forma scritta al proprio Responsabile del Servizio con almeno tre giorni di anticipo rispetto al suo godimento. 3. Di fronte alla richiesta di permesso, il Responsabile del Servizio può: 1) concedere il permesso; 2) chiedere al lavoratore il differimento della fruizione del permesso qualora sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: - il permesso, per sua natura, è procrastinabile; - l assenza del lavoratore può arrecare pregiudizio ai servizi resi all utenza; 3) negare il permesso qualora non sussistono le motivazioni che ne legittimano la concessione. Articolo 12 FERIE 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso dell anno di maturazione in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e in ogni caso entro il 30 giugno dell anno successivo. 2. La fruizione delle ferie avviene sulla base di una adeguata programmazione operata dal Responsabile del Servizio che deve tener conto delle esigenze dei dipendenti senza compromettere la funzionalità del servizio. 3. Le ferie non sono fruibili ad ore. Articolo 13 NORME FINALI 1. Il presente Regolamento entro in vigore il 1 aprile 2013. 2. Da tale data cessa di avere effetto ogni disposizione regolamentare in contrasto con la disciplina contenuta nel presente Regolamento. 3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative e contrattuali nel tempo vigenti.