CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO



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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO AVVERTENZE PER LA REDAZIONE 1. La bozza di contratto proposta è da utilizzare come linea guida, potrà essere integrata e/o ridotta in funzione alle specifiche necessità. 2. E di fondamentale importanza indicare con la massima accuratezza il progetto o il programma di lavoro o fase di esso che diventa l asse portante nel legittimare il ricorso al lavoro a progetto. 3. Il contratto potrà essere certificato presso le Commissioni che saranno appositamente costituite ai sensi degli art. dal 75 all 81 del D.lvo 276/2003. 4. Qualora la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del Committente (propria sede, uffici, cantieri ecc.), si applicano le nome sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al D.Lvo 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (vedi art. 66, comma 4, D.lvo 276/2003). 5. Il testo proposto per la disciplina dei rimborsi spese potrà essere coordinato e/o modificato con quanto già vigente in azienda. 6. Per completezza riportiamo il Titolo VII del D.lvo 276/2003 Titolo VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale Art. 61. Definizione e campo di applicazione 1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. 4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.

Art. 62. F o r m a 1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4. Art. 63. Corrispettivo 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Art. 64. Obbligo di riservatezza 1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti. 2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei committenti medesimi. Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto 1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente

puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale. 4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Art. 68. Rinunzie e transazioni 1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo. Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

BOZZA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO Luogo e data Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di legge tra : la ditta. (di seguito committente) con sede in.. via n.. codice fiscale. rappresentata da.. e il Signor. (di seguito collaboratore) nato a. Il..residente in.. via. n. codice fiscale. Premesso: che è esclusivo interesse e volontà delle parti su indicate stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti ai sensi e per gli effetti del Titolo VII articoli da 61 a 69 del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276 di attuazione dell art. 4, comma 1 lettera comma 1, legge 30/2003. Articolo 1.- Oggetto della collaborazione. Si conviene quanto segue: Oggetto del presente contratto di collaborazione è lo svolgimento del sotto descritto progetto (o programma di lavoro o fase di esso): oggetto (precisato e motivato) risultati / obiettivi da raggiungere.. Altro. Articolo 2. Modalità di svolgimento del rapporto. La prestazione verrà svolta dal collaboratore in piena autonomia senza vincoli di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, ed al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza, per questo le parti si danno reciprocamente atto che il collaboratore non fa -né farà mai- parte dell organico aziendale. Il Committente non potrà esercitare nei confronti del Collaboratore alcun potere gerarchico e disciplinare. Il Collaboratore, nel rispetto di quanto previsto dall art. 64 del D.Lvo. n. 276/2003 si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie e/o apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo direttamente o indirettamente (tramite l ausilio di terzi), atti in pregiudizio delle attività del Committente. Il Collaboratore ha diritto ad essere riconosciuto quale autore della invenzione eventualmente fatta nello svolgimento del rapporto, con pieno richiamo alla statuizione prevista dall art. 65 del D.Lvo. n. 276/2003. Le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti nell art. 61 del D.lvo 276/2003, di valutare con cadenza..(settimanale, mensile, ecc.) in un ottica di coordinamento e nel rispetto dell autonomia nella esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto (programma di lavoro o fase di esso). L'incarico è personale e non cedibile. (n.d.r. i commi che seguono sono da inserire e/o modificare in funzione delle modalità di svolgimento del contratto)

L'attività del Collaboratore potrà svolgersi sia all'esterno che all'interno dei locali del Committente, cui il Collaboratore è autorizzato ad accedere durante i normali orari di apertura e secondo le modalità che saranno indicate dalla Committente. Gli accessi presso i locali del Committente dovranno essere limitati e collegati all'obiettivo del progetto oggetto del presente contratto, e quindi essenzialmente motivati, a titolo esemplificativo, da: comprovata opportunità o maggiore convenienza nello svolgimento dell'attività di collaborazione e/o nel perseguimento degli obiettivi oggetto dell'incarico; coordinamento dell'attività svolta dal Collaboratore con quella affidata ad altri collaboratori e/o dipendenti; consultazione di documentazione aziendale necessaria allo svolgimento dell'incarico; interazione della Sua attività con connesse attività aziendali. Qualora si rendesse necessario, per il migliore svolgimento dell'incarico, l'utilizzo anche di mezzi e/o strutture della Committente, il Collaboratore sarà responsabile della custodia e del corretto uso di detti mezzi e/o strutture, di cui dovrà servirsi esclusivamente per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, usando la massima diligenza e cautela, ed attenendosi ad ogni norma, regolamento e disposizione in merito. Per le violazioni di cui sopra resta inteso che saranno addebitati al Collaboratore tutti i danni di qualsiasi tipo che dovessero verificarsi per la sua violazione di quanto sopra, e comunque per il non corretto uso di detti mezzi e/o strutture e per ogni altra causa a lui imputabile. Per la prestazione svolta nei luoghi di lavoro del Committente le misure per la tutela della salute e sicurezza nel pieno rispetto delle norme previste dall art. 66, comma 4, D.Lvo 276/2003, sono comunicate nel documento allegato. Articolo 3. Decorrenza, durata e scioglimento. Le attività oggetto del presente contratto potranno essere iniziate.. (dalla data del presente contratto). La durata del contratto è funzionale al compimento della obbligazione di cui al precedente articolo 1 che comunque dovrà essere resa in favore del Committente entro il, salvo proroghe che potranno derivare da esigenze e/o opportunità che dovessero emergere nel corso dello svolgimento dell'incarico, e che comunque dovranno essere tempestivamente discusse e convenute per iscritto. Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente in caso di eventi oggettivi e/o comportamenti dall altra parte che rendessero improseguibile il rapporto oggetto del presente contratto, detto recesso dovrà essere da una parte comunicato all altra a mezzo lettera raccomandata a.r. ed avrà efficacia dalla data di ricezione della stessa; tale fattispecie non darà diritto al percepimento di alcuna indennità. E altresì facoltà delle parti recedere anticipatamente senza necessità di giustificazione alcuna, con preavviso di. giorni da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancato rispetto di tale termine le parti concordano che spetterà, da parte dell inadempiente, un importo pari a.. L'eventuale scioglimento del presente contratto prima della scadenza del termine o comunque prima del conseguimento dei relativi obiettivi comporterà per il collaboratore il diritto di richiedere solo il compenso per la sola parte di incarico già realizzata. Articolo 4. Gravidanza, malattia, infortunio. Ai sensi dell art. 66 del D.Lvo n. 276/2993 la gravidanza (se donna), la malattia e l'infortunio del Collaboratore non comportano l'estinzione del presente contratto, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il Committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni di calendario per i contratti di durata determinabile.

In caso di gravidanza (se donna), la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni di calendario. Articolo 5. Trattamento economico. Il compenso per la collaborazione è determinato in (. ) lordi. Il pagamento avverrà tramite. con cadenza. a mezzo... Le parti convengono sul fatto che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell art. 63 del d.lvo. n. 276/2003 dando atto il collaboratore che detto compenso corrisponde a quanto normalmente erogato per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro. Articolo 6. Rimborso spese. Il rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente, spetterà solo per trasferte fuori dal comune di ( ad eccezione delle spese di trasporto giustificate dalla documentazione del vettore) e solo se sussistono le seguenti condizioni e nei seguenti limiti: 1. il collaboratore compili e firmi il prospetto di trasferta sui modelli predisposti dal committente allegando i giustificativi di spesa 2. il prospetto sia controfirmato da un amministratore (o responsabile..) della società committente e indichi il metodo di pagamento dell indennità e delle spese di trasferta (piè di lista, forfetario o misto) In caso di esplicita autorizzazione all utilizzo dell auto del collaboratore verranno rimborsati i costi chilometrici nei limiti della effettiva percorrenza e in base alle tariffe ACI. Articolo 7 Dichiarazione del collaboratore. Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere, in forza del presente contratto, non rientrano nell oggetto dell arte o della professione eventualmente esercitata e si impegna a comunicare, per iscritto, al committente ogni variazione in merito. Il Collaboratore autorizza il Committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto. Articolo 8 Disciplina fiscale e previdenziale applicabile -. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa disciplinata dall articolo 47 lettera c-bis del DPR 917/86. Le prestazioni non sono soggette ad IVA a norma dell art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche. I compensi e gli acconti che saranno erogati verranno assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative previste dalle vigenti norme. Articolo 9 Disposizioni finali. Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell art. 409 cpc, anche per quel che concerne la competenza territoriale. Letto confermato e sottoscritto. Il committente Il collaboratore Per espressa accettazione dell art. 3 il collaboratore..