S T U D I O G I O R D A N E N G O A V V O C A T I A S S O C I A T I

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE* Giugno 2006

LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE

LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE

Erronea applicazione della prescrizione: ammesso il ricorso della parte civile

LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Profili di incostituzionalità del reclamo e della mediazione in ambito tributario

Tradimento: se non lede la dignità del coniuge, non c è il risarcimento

RISOLUZIONE N. 121/E

Gli studi di settore restano presunzioni semplici

IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA COMPRAVENDITA E CREDITO AL CONSUMO

Sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, del Tar Lazio. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n del 20 giugno 2013

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.

Giurisdizione su iscrizione ipotecaria: il recente parere della Cassazione

Se il fine giustifica i mezzi il profitto giustifica il licenziamento

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Il valore delle dichiarazioni penali nel processo tributario

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

Il ricorso collettivo

L ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI: È SEMPRE POSSIBILE?

DIRITTI UMANI E DIRITTI FONDAMENTALI. Human Rights Education: stand up for your rights. I.I.S. Tartaglia Olivieri Brescia. Prof.ssa C.

CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO. Casi dubbi di competenza territoriale dell Ordine

Accoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016

Mediatori e libertà di stabilimento nella UE

Università La Sapienza di Roma

La definizione agevolata non preclude la sospensione dell esercizio dell attività

Indennizzo diretto: spese legali dovute

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE


RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014

Elisabeta Dano e Florin Dano (Causa C-333/13) sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) dell 11 novembre 2014 (ECLI:EU:C:2014:2358)

Cessione del credito e cessione dei crediti da lavoro (D.P.R. 180/1950)

DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DIRITTO D AUTORE

Omissis Ritenuto in fatto

S TU D I O LEGALE LUBRANO & Associati ROMA - Via Flaminia (fax)

CAPITOLO 9 - IMMIGRAZIONE. La traccia

Interpretazione delle norme comunitarie

L'avvocato con praticante part-time

Detrazione Iva: non rileva la classificazione catastale dell'immobile ma l'utilizzo che ne viene fatto

PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE

Il proprietario dell immobile e non il coniuge separato paga l ICI

Fondamenti di Diritto dell U.E.

Disconoscimento della paternità: verità processuale o verità biologica?

Anche le società possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA. seminario IL PATROCINIO A SPESE DELLE STATO: AGGIORNAMENTI SUI REQUISITI DI AMMISSIONE. 15 aprile 2011 ore 15.

IL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E LA NORMATIVE DELL UNIONE EUROPEA; IL GIUDICE NAZIONALE QUALE GIUDICE COMUNE DEL DIRITTO DELL UNIONE

a cura di Massimo Conigliaro

Cumulo giuridico delle sanzioni anche nelle ipotesi di omesso versamento

Convivenza non significa coabitazione: assolto psichiatra

RIVISTA GIURIDICA DELL AMBIENTE

Actio iudicati e condanna penale: la Cassazione fa il punto

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia

Sospensione del processo tributario, facoltà del giudice

Testi relativi alla questione prioritaria di costituzionalità. Disposizioni organiche

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GRAFFIGNANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendale determina sempre l'esclusione della ditta offerente dalla procedura di affidamento?

Appello tributario. Decorrenza termine lungo

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107

RISOLUZIONE N. 95/E. Roma, 19 novembre 2015

Il rimborso forfettario delle spese generali spetta automaticamente al professionista difensore?

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

RISOLUZIONE N. 2/E. Oggetto: Effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sui rapporti tributari

Del resto, il riferimento ad una realtà archeologica locale non esclude di per sé un valore culturale internazionale della rivista.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

Aspettativa retribuita al dipendente comunale ammesso al dottorato. Il caso

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014)

Il luogo di notificazione del ricorso per cassazione

CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO: LE ECCEZIONI POSSIBILI. Annotazione a Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza del , n.

TRIBUNALE DI PERUGIA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI. Istanza perché sia dichiarata in sede di esecuzione l abolizione di reati

Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario

Cassazione su ruolo, aggio e riscossione

GIURISDIZIONE CONTENZIOSA E NON CONTENZIOSA: RICORSI DIRETTI E INDIRETTI

Corte di Cassazione - Sezione I civile Sentenza 20 marzo 2018 n Pres. Di Palma. - est. Acierno.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Università La Sapienza di Roma

Corte Ue: sì a prestazioni mediche esenti Iva, ma ad alcune condizioni

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

MASSIME CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 2 Gennaio 2012, n 8 (Pres. M.

Transcript:

S T U D I O G I O R D A N E N G O A V V O C A T I A S S O C I A T I AVV. CESARE GIORDANENGO - AVV. MAURIZIO ANGLESIO - AVV. ROBERTO CALLERI di SALA AVV. SIMONA CAROSSO - AVV. STEFANO VALENTINI - AVV. GUGLIELMO GIORDANENGO 10121 TORINO VIA ETTORE DE SONNAZ N.11 TELEF. 011.56 28 081 (7 LINEE) FAX 011. 56 28 623 A V V. G U G L I E L M O G I O R D A N E N G O e-mail Guglielmo.giordanengo@studiogiordanengo.it Le doglianze di una società tedesca che, ritenendosi danneggiata dal tardivo recepimento di alcune direttive comunitarie, in sede di ricorso contro le autorità nazionali, aveva chiesto di poter accedere al gratuito patrocinio poiché, in ragione del grave pregiudizio economico subito, non sarebbe stata in grado di pagare l anticipo sulle spese, hanno offerto l occasione alla Corte di Giustizia dell Unione Europea, adita in via pregiudiziale, di esplorare il tema della disciplina del beneficio e di aprire alla sua concessione alle persone giuridiche. Con una sentenza, la 22 dicembre 2010, destinata a produrre effetti anche nel nostro ordinamento, la seconda sezione della Corte con sede a Lussemburgo ha affermato che gli Stati membri non possono escludere in modo automatico dal gratuito patrocinio le persone giuridiche, anche se possono limitarne la corresponsione alla sussistenza di talune condizioni, nel rispetto però del perseguimento di uno scopo legittimo e della proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito. La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell art. 234 CE dal Kammergericht tedesco nell ambito della causa tra la società DEB e la Repubblica Federale di Germania verteva sull interpretazione del www.studiogiordanengo.com

principio di effettività, disciplinato dall art.47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea, che afferma il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e, in particolare, al III comma, assicura a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Sotto questo profilo, pertanto, la Corte era chiamata a valutare se, alla luce del citato principio di effettività, fosse ravvisabile l obbligo di riconoscere anche alle persone giuridiche la possibilità di essere ammessi al beneficio. Nel caso di specie il rifiuto del giudice nazionale di accordare il gratuito patrocinio alla società ricorrente, che non aveva i mezzi per anticipare le spese giudiziali e farsi assistere da un avvocato, significava in buona sostanza impedirle di esercitare un azione di responsabilità contro lo Stato in applicazione del diritto dell Unione, andando così a incidere negativamente sulla garanzia di un accesso effettivo alla giustizia. Ebbene, a fronte delle posizioni restrittive sostenute dagli Stati intervenuti in causa, nella sentenza del 22 dicembre la Corte ha invece sostenuto che negare la concedibilità agli enti di tale ausilio finisce per comprimere la portata del principio sancito dall art.47 della Carta. A sostegno dell interpretazione offerta la Corte UE ha rilevato in motivazione che il termine persona, utilizzato nei primi due commi dell art.47, non circoscrive necessariamente la sua riferibilità alle sole persone fisiche, ben potendo contemplare anche quelle giuridiche. E in - Pagina 2

questo senso depone anche la collocazione stessa del principio di effettività nel titolo dedicato alla giustizia, laddove sono enunciati altri principi processuali che debbono ritenersi applicabili tanto alle persone fisiche quanto a quelle giuridiche. Diversamente opinando, evidenzia la Corte, aderendo alla lettura offerta dall ordinamento tedesco, che intende il diritto al gratuito patrocinio come una misura di aiuto sociale derivata dal principio dello Stato sociale e necessaria al rispetto della dignità umana, sarebbe stato più corretto che il principio in questione trovasse la sua naturale collocazione nell ambito del titolo relativo alla solidarietà. Né rileva, a parere dei giudici di Lussemburgo, la circostanza che gli altri testi del diritto dell Unione richiamati dalle parti intervenute in causa, quali la direttiva n. 2003/8, intesa a migliorare l accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, non contemplino la concessione del gratuito patrocinio alle persone giuridiche, trattandosi di testi che, in realtà, riguardano categorie specifiche di controversie e che, pertanto, non possono avere la medesima portata generale del dettato della Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea. Non solo, la Corte rileva che la scelta di completare la disciplina del principio dell accesso effettivo alla giustizia con la disposizione in tema di gratuito patrocinio è sintomatica del fatto che tale beneficio si sostanzia in un diritto che afferisce alla stessa persona evidentemente fisica o giuridica i cui diritti e libertà, garantiti dal diritto dell Unione, sono stati violati, ed il cui riconoscimento non - Pagina 3

può essere rimesso ad una valutazione dell interesse generale della società. In definitiva pertanto, alla luce della lettura offerta dai giudici di Lussemburgo dell art.47, non si può escludere che le persone giuridiche possano essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato e che questo vada a coprire tanto l assistenza legale quanto l esonero dal pagamento delle spese giudiziali. E compito del giudice nazionale, conclude la Corte, valutare se i criteri di selezione dettati ai fini dell ammissione al beneficio si concretino in una limitazione del diritto di accesso effettivo alla giustizia ovvero se tendano invece ad uno scopo legittimo e se esista un nesso di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. A tal fine, con particolare riferimento alle persone giuridiche, la Corte specifica che può essere presa in considerazione la forma e lo scopo, di lucro o meno, perseguito dall ente, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la loro possibilità di procurarsi le disponibilità necessarie ad agire in giudizio. Ebbene, sarà interessante verificare quali conseguenze produrrà la decisione della Corte UE nel nostro ordinamento, che, ai sensi dell art. 119 del D.P.R. 115/2002, con particolare riferimento alle persone giuridiche, assicura l accesso al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario esclusivamente agli enti e alle associazioni che non perseguono scopo di lucro e non esercitano attività economica. - Pagina 4

Quanto al rito penale, non contemplato dalla disciplina dettata dall art.119, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 che prevede in via generale, al comma I, l'istituzione del patrocinio nel procedimento penale ed al comma II in quello civile, amministrativo, contabile e tributario, va raccordato, in relazione alla diversa natura dei procedimenti, agli artt. 90 e 119 stesso testo. Il primo, compreso nel titolo relativo al processo penale, estende la tutela prevista per il cittadino italiano allo straniero ed all'apolide residente in Italia. Il secondo, contenuto nel titolo concernente il processo civile, amministrativo, contabile e tributario, estende la tutela, come sopra evidenziato, oltre che allo straniero ed all'apolide, anche agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. Non è revocabile in dubbio argomenta il giudice di legittimità che la previsione normativa si deve intendere nel senso che nel procedimento penale le persone giuridiche non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, salvo nei casi in cui l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale (si veda Cass., Sez. IV, 14.1.2005, Associaz. It. World Wide Fund for Nature, e Cass., Sez. II, 28.03.2007, C.S.). Tutta da valutare, pertanto, anche alla stregua dei criteri delineati dalla sentenza 22.12.2010 in commento, l eventualità dell istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla persona giuridica nell ipotesi in cui l ente sia citato avanti al giudice penale quale - Pagina 5

responsabile amministrativo ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001/231. Ciò che appare, peraltro, sin d ora assolutamente certo è che tale pronuncia non potrà avere immediata e diretta applicazione nel nostro ordinamento nel caso della responsabilità delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001, in assenza di una normativa nazionale che disciplini, quanto meno sotto il profilo delle soglie economiche, l accesso da parte degli enti al patrocinio a spese dello stato. Avv. Guglielmo GIORDANENGO Avv. Stefano VALENTINI - Pagina 6