S T U D I O G I O R D A N E N G O A V V O C A T I A S S O C I A T I AVV. CESARE GIORDANENGO - AVV. MAURIZIO ANGLESIO - AVV. ROBERTO CALLERI di SALA AVV. SIMONA CAROSSO - AVV. STEFANO VALENTINI - AVV. GUGLIELMO GIORDANENGO 10121 TORINO VIA ETTORE DE SONNAZ N.11 TELEF. 011.56 28 081 (7 LINEE) FAX 011. 56 28 623 A V V. G U G L I E L M O G I O R D A N E N G O e-mail Guglielmo.giordanengo@studiogiordanengo.it Le doglianze di una società tedesca che, ritenendosi danneggiata dal tardivo recepimento di alcune direttive comunitarie, in sede di ricorso contro le autorità nazionali, aveva chiesto di poter accedere al gratuito patrocinio poiché, in ragione del grave pregiudizio economico subito, non sarebbe stata in grado di pagare l anticipo sulle spese, hanno offerto l occasione alla Corte di Giustizia dell Unione Europea, adita in via pregiudiziale, di esplorare il tema della disciplina del beneficio e di aprire alla sua concessione alle persone giuridiche. Con una sentenza, la 22 dicembre 2010, destinata a produrre effetti anche nel nostro ordinamento, la seconda sezione della Corte con sede a Lussemburgo ha affermato che gli Stati membri non possono escludere in modo automatico dal gratuito patrocinio le persone giuridiche, anche se possono limitarne la corresponsione alla sussistenza di talune condizioni, nel rispetto però del perseguimento di uno scopo legittimo e della proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito. La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell art. 234 CE dal Kammergericht tedesco nell ambito della causa tra la società DEB e la Repubblica Federale di Germania verteva sull interpretazione del www.studiogiordanengo.com
principio di effettività, disciplinato dall art.47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea, che afferma il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e, in particolare, al III comma, assicura a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Sotto questo profilo, pertanto, la Corte era chiamata a valutare se, alla luce del citato principio di effettività, fosse ravvisabile l obbligo di riconoscere anche alle persone giuridiche la possibilità di essere ammessi al beneficio. Nel caso di specie il rifiuto del giudice nazionale di accordare il gratuito patrocinio alla società ricorrente, che non aveva i mezzi per anticipare le spese giudiziali e farsi assistere da un avvocato, significava in buona sostanza impedirle di esercitare un azione di responsabilità contro lo Stato in applicazione del diritto dell Unione, andando così a incidere negativamente sulla garanzia di un accesso effettivo alla giustizia. Ebbene, a fronte delle posizioni restrittive sostenute dagli Stati intervenuti in causa, nella sentenza del 22 dicembre la Corte ha invece sostenuto che negare la concedibilità agli enti di tale ausilio finisce per comprimere la portata del principio sancito dall art.47 della Carta. A sostegno dell interpretazione offerta la Corte UE ha rilevato in motivazione che il termine persona, utilizzato nei primi due commi dell art.47, non circoscrive necessariamente la sua riferibilità alle sole persone fisiche, ben potendo contemplare anche quelle giuridiche. E in - Pagina 2
questo senso depone anche la collocazione stessa del principio di effettività nel titolo dedicato alla giustizia, laddove sono enunciati altri principi processuali che debbono ritenersi applicabili tanto alle persone fisiche quanto a quelle giuridiche. Diversamente opinando, evidenzia la Corte, aderendo alla lettura offerta dall ordinamento tedesco, che intende il diritto al gratuito patrocinio come una misura di aiuto sociale derivata dal principio dello Stato sociale e necessaria al rispetto della dignità umana, sarebbe stato più corretto che il principio in questione trovasse la sua naturale collocazione nell ambito del titolo relativo alla solidarietà. Né rileva, a parere dei giudici di Lussemburgo, la circostanza che gli altri testi del diritto dell Unione richiamati dalle parti intervenute in causa, quali la direttiva n. 2003/8, intesa a migliorare l accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, non contemplino la concessione del gratuito patrocinio alle persone giuridiche, trattandosi di testi che, in realtà, riguardano categorie specifiche di controversie e che, pertanto, non possono avere la medesima portata generale del dettato della Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea. Non solo, la Corte rileva che la scelta di completare la disciplina del principio dell accesso effettivo alla giustizia con la disposizione in tema di gratuito patrocinio è sintomatica del fatto che tale beneficio si sostanzia in un diritto che afferisce alla stessa persona evidentemente fisica o giuridica i cui diritti e libertà, garantiti dal diritto dell Unione, sono stati violati, ed il cui riconoscimento non - Pagina 3
può essere rimesso ad una valutazione dell interesse generale della società. In definitiva pertanto, alla luce della lettura offerta dai giudici di Lussemburgo dell art.47, non si può escludere che le persone giuridiche possano essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato e che questo vada a coprire tanto l assistenza legale quanto l esonero dal pagamento delle spese giudiziali. E compito del giudice nazionale, conclude la Corte, valutare se i criteri di selezione dettati ai fini dell ammissione al beneficio si concretino in una limitazione del diritto di accesso effettivo alla giustizia ovvero se tendano invece ad uno scopo legittimo e se esista un nesso di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. A tal fine, con particolare riferimento alle persone giuridiche, la Corte specifica che può essere presa in considerazione la forma e lo scopo, di lucro o meno, perseguito dall ente, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la loro possibilità di procurarsi le disponibilità necessarie ad agire in giudizio. Ebbene, sarà interessante verificare quali conseguenze produrrà la decisione della Corte UE nel nostro ordinamento, che, ai sensi dell art. 119 del D.P.R. 115/2002, con particolare riferimento alle persone giuridiche, assicura l accesso al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario esclusivamente agli enti e alle associazioni che non perseguono scopo di lucro e non esercitano attività economica. - Pagina 4
Quanto al rito penale, non contemplato dalla disciplina dettata dall art.119, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 che prevede in via generale, al comma I, l'istituzione del patrocinio nel procedimento penale ed al comma II in quello civile, amministrativo, contabile e tributario, va raccordato, in relazione alla diversa natura dei procedimenti, agli artt. 90 e 119 stesso testo. Il primo, compreso nel titolo relativo al processo penale, estende la tutela prevista per il cittadino italiano allo straniero ed all'apolide residente in Italia. Il secondo, contenuto nel titolo concernente il processo civile, amministrativo, contabile e tributario, estende la tutela, come sopra evidenziato, oltre che allo straniero ed all'apolide, anche agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. Non è revocabile in dubbio argomenta il giudice di legittimità che la previsione normativa si deve intendere nel senso che nel procedimento penale le persone giuridiche non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, salvo nei casi in cui l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale (si veda Cass., Sez. IV, 14.1.2005, Associaz. It. World Wide Fund for Nature, e Cass., Sez. II, 28.03.2007, C.S.). Tutta da valutare, pertanto, anche alla stregua dei criteri delineati dalla sentenza 22.12.2010 in commento, l eventualità dell istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla persona giuridica nell ipotesi in cui l ente sia citato avanti al giudice penale quale - Pagina 5
responsabile amministrativo ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001/231. Ciò che appare, peraltro, sin d ora assolutamente certo è che tale pronuncia non potrà avere immediata e diretta applicazione nel nostro ordinamento nel caso della responsabilità delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001, in assenza di una normativa nazionale che disciplini, quanto meno sotto il profilo delle soglie economiche, l accesso da parte degli enti al patrocinio a spese dello stato. Avv. Guglielmo GIORDANENGO Avv. Stefano VALENTINI - Pagina 6