Rep. N. CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI IMMOBILE URBANO DA ADIBIRSI TEMPORANEAMENATE A BIBLIOTECA COMUNALE. L'anno DUEMILAQUINDICI, addì (.) del mese di. alle ore., presso la sede Municipale di Ceresara tra i sigg.:------------------------------------- * MILANI Geom. Gianluca, nato a Volta Mantovana - MN, il 09 Ottobre 1975, e residente in Ceresara in via Don Lino Borselli 2/A, RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL AREA TECNICA AMBIENTE SUAP del COMUNE di CERESARA, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ceresara (C.F./P.I.: 00493530208). ---------------------------------------------- * MAESTRINI Carlo, nato a Ceresara (MN), il 30/11/1957, residente in Ceresara (MN) in via Cortine n. 27/b, il quale interviene nella Sua qualità di nudo proprietario dell immobile sito in Ceresara in Via B.A Macrini n. 2 e come successivamente meglio identificato (C.F: MSTCRL57S30C502X); --------------------------------------------- * DOLCI Angela, nata a Ceresara (MN), il 19/11/1935, residente in Ceresara (MN) in via Testa n. 8/a, la quale interviene nella Sua qualità di usufruttuaria dell immobile sito in Ceresara in Via B.A Macrini n. 2 e come successivamente meglio identificato (C.F: DLCNGL35S59C502C); -------------------------------------------- ------------------------------------------ P R E M E S S O ------------------------------------------ CHE con atto n. 33 di Giunta Comunale del 11/05/2015, veniva approvato il progetto esecutivo per le opere di Ristrutturazione edilizia del polo culturale comunale con messa in sicurezza dei locali destinati a biblioteca e sala espositiva - museo Pelati Bonoldi ; ------------------------------------------------------------------------------- ATTESO che durante i lavori di ristrutturazione gli attuali locali adibiti a biblioteca saranno interessasti dai lavori edili ed impiantistici; ------------------------------------------
CONSIDERATO che risulta indispensabile per l Amministrazione comunale trasferire temporaneamente la sede della biblioteca comunale attualmente con sede in P.zza Castello n. 28, in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione di cui sopra; ------------------------------------------------------------------------ VISTA la disponibilità espressa da parte del Sigg. DOLCI Angela e MAESTRINI CARLO consistente nella messa a disposizione di alcuni locali ubicati all interno del proprio immobile sito in via B.A. Macrini n. 2 e limitrofo a P.zza Castello; --------- RITENUTI, da parte dell Amministrazione Comunale, idonei tali locali per l allocazione temporanea, per un periodo massimo di un anno, della biblioteca comunale ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tutto ciò premesso, le parti ------------------------------------------------------------------------- ---------------------- CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ------------------ ART. 1 La sopraccitata narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto; ------------------------------------------------------------------------------------------------- ART. 2 il Sig. MAESTRINI CARLO concede in comodato gratuito l immobile urbano da adibirsi temporaneamente a biblioteca comunale al COMUNE DI CERESARA, come sopra rappresentato, che accetta per sé, il seguente immobile di proprietà ubicato in Ceresara (MN) in P.zza Castello n. e censiti al catasto fabbricati del Comune di Ceresara al Foglio 9 particella 54 sub 2 Categoria Catastale C/1 Classe 4 rendita 371,38. ------------------------------------------------------------------------------------ ART. 3 La durata del contratto di comodato è fissata in anni UNO ed avrà inizio dal 01/07/2015. Il contratto NON è rinnovabile tacitamente;
ART. 4 Il comodatario dichiara che gli immobili di cui trattasi sono conformi alle caratteristiche ed alle condizioni indicate in premessa ed idonei all uso pattuito, e si impegna a riconsegnarli alla scadenza nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d uso. E fatto espresso divieto al comodatario cedere il contratto senza il consenso scritto del comodante ed inoltre il comodatario si obbliga ad utilizzare i beni unicamente per la loro destinazione e di non destinarli ad usi o attività diverse da quelle sopra indicate. ART. 5 Ai fini di quanto previsto dalle leggi vigenti, il comodante dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie ed urbanistiche, ART. 6 Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dell immobile, nonché quelle relative alla loro gestione comprese le utenze saranno a carico del comodatario mentre quelle di natura straordinaria resteranno a carico del proprietario. ART. 7 Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per quest ultimo il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d uso dei locali o l esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanisticoedilizie produrranno ipso jure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l acquiescenza del comodante al mutamento d uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente
avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. ART. 8 Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto previo preavviso al comodatario; ART. 9 Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti non imputabili alla sua persona, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi ed è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell uso degli immobili; ART. 10 L inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà ipso jure, la sua risoluzione; ART. 11 Qualunque altra modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto; ART. 12 Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile o comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. ART. 13
Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di comodato ai sensi del D.Leg.vo 196/03. IL COMODANTE IL COMODATARIO