Chiamatela piuttosto ravvedimento operoso o norma transitoria, così come è stata definita dal Ministro per l'integrazione Riccardi in alcuni interventi e interviste rilasciate, l'ultima al Sole 24 Ore del 19 luglio. Si tratta molto semplicemente della possibilità di regolarizzare i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, con una dichiarazione di emersione ( praticamente un'autodenuncia) da presentare dal 15 settembre al 15 ottobre agli Sportelli Unici. La notizia circola da quasi due mesi su alcuni siti internet e sui quotidiani, anche stranieri, mentre le anticipazioni datano da più tempo, esattamente da quando è stato presentato lo schema di decreto di recepimento della Direttiva EU 2009/52/CE sul lavoro irregolare, nel mese di aprile, poi approvato dal CDM il 6 luglio 2012. Noi invitiamo, oltre alla massima prudenza, ad attendere la pubblicazione del decreto e le istruzioni ministeriali che verranno date per i datori di lavoro ravveduti, che si autodenunceranno per non incorrere in più pesanti sanzioni, sia penali che pecuniarie. Il decreto prevede inoltre che i lavoratori potranno denunciare il datore di lavoro inadempiente per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, le retribuzioni pregresse e il pagamento dei contributi, ma avranno un permesso di soggiorno, di sei mesi e rinnovabile, sono nei casi di grave e comprovato sfruttamento lavorativo. Di certo, se ci sarà davvero una regolarizzazione, non sarà alla portata di tutti, ma limitata ai pochi casi che potranno accedervi, sia per i costi che per i requisiti richiesti ai datori di lavoro e ai lavoratori, e per le cause di esclusione, in sintonia con la Direttiva. Non dimentichiamo che la Direttiva EU 2009/52/CE ha come obiettivo quello di colpire drasticamente il lavoro irregolare e non di favorirlo, scoraggiando l'impiego di lavoratori clandestini, onde evitare che diventi un fattore di richiamo per l'immigrazione e il soggiorno illegale nei paesi europei. Qui i dettagli della norma transitoria ( cioè della regolarizzazione): 1 / 5
Chi può presentare la dichiarazione e quando; I costi; Requisiti dei datori di lavoro; Requisiti dei lavoratori; Il contratto di lavoro Approfondimenti e documenti nella rubrica Il punto Chi può presentare la dichiarazione e quando. I datori di lavoro che occupano irregolarmente lavoratori stranieri alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano a occuparli alla data della presentazione della dichiarazione prevista dal decreto, potranno dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, allo Sportello Unico per l'immigrazione. I costi: E' previsto il pagamento di un contributo forfetario di euro 1000 al momento della 2 / 5
dichiarazione cui andranno aggiunti gli oneri retributivi, fiscali e contributivi per almeno sei mesi, da documentare al momento della stipula del contratto di soggiorno in Prefettura. Le modalità di pagamento verranno stabilite con decreto ministeriale. (In parole semplici, vuol dire 1000 euro subito, e poi il pagamento di salari, tasse e contributi per almeno sei mesi) Il datore di lavoro: può presentare la dichiarazione solo il datore di lavoro italiano, comunitario o straniero in possesso di permesso CE lungo periodo ( ex carta di soggiorno). Non deve: essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva negli ultimi 5 anni, compresa quella adottata ai sensi dell'art. 444 Codice di Procedura Penale ( pena pecuniaria sostitutiva o decurtazione della pena ) per: favoreggiamento immigrazione clandestina verso l'italia o altri stati, sfruttamento della prostituzione o dei minori a scopo impiego in attività illecite ; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del Codice Penale; impiego di lavoratori irregolari, reato previsto dall'art.22, comma 12 L.286/98. 3 / 5
E' escluso dalla procedura il datore di lavoro che negli anni passati, a seguito di richiesta di emersione o di flussi, non si sia presentato allo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno del lavoratore richiesto Il lavoratore: deve dimostrare di essere presente ininterrottamente in Italia dal 31 dicembre 2011, la presenza deve attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici; non deve: aver subito espulsioni per motivi di ordine pubblico; essere stato condannato o essere comunque considerato una minaccia per l'ordine pubblico; essere stato segnalato in base ad accordi tra stati ai fini della sua non ammissione ( al S.I.S., Sistema Informativo Schengen) nel territorio dello stato ; Il contratto di lavoro: deve essere a tempo pieno, salvo il rapporto di lavoro domestico, e indeterminato, in base al CCNl 4 / 5
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