Ministero Lavoro - voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting e servizi infanzia

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Transcript:

Ministero Lavoro - voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting e servizi infanzia Data chiusura 31 Dic 2016 Agevolazione Nazionale Soggetto gestore Ministero del lavoro Descrizione Estensione dell'erogazione del voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia, a favore delle madri lavoratrici autonome o Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito lavoratrici, al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere per l'anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92. 2. La richiesta può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale.

Non sono ammesse al beneficio le madri lavoratrici che relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta: a) risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; b) usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo, la lavoratrice decade dal beneficio dal giorno successivo al riconoscimento del diritto all'esenzione medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite. L'INPS provvede, ove necessario, alla pubblicazione di apposite istruzioni sul sito istituzionale sia in relazione all'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on-line per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate. La fruizione del beneficio comporta, per ogni quota mensile richiesta, la corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Possono accedere al beneficio in questione le madri lavoratrici autonome o imprenditrici ed in particolare: le coltivatrici dirette, mezzadre e colone; le artigiane ed esercenti attività commerciali; le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La domanda di beneficio (voucher o contributo asilo nido) è consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale; infatti l accesso al nuovo beneficio presuppone la rinuncia a mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilità di beneficio concesse. Si ricorda che per le predette categorie di lavoratrici, il diritto al congedo parentale è fruibile per un massimo tre mesi entro l anno di vita del bambino oppure entro un anno dall ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che la lavoratrice sia in regola con il versamento dei contributi (cfr circolare n. 46 del 17 marzo 2006). Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese. Si precisa che, al pari del congedo parentale, anche il contributo in questione è concesso in ragione del singolo figlio (e quindi anche per più figli).

Beneficiari e Finalitá Beneficiari Privato Dimensione Beneficiari Non Applicabile Settore Sociale - No Profit - Altro Finalita' Sociale - Cooperazione Ubicazione Investimento Nazione: Italy Incentivi e Spese Tipologia agevolazione Contributo Il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. Il contributo per il servizio di baby-sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio. In relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilità residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate o presuntivamente presentabili per l'anno in corso, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio ovvero, anche in via concomitante, può essere rideterminata la misura del beneficio. In ogni caso qualora a seguito delle domande accolte sia stato raggiunto il limite di spesa, l'inps non prende in considerazione ulteriori domande.

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili. Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l acquisto dei servizi di baby sitting, l Istituto corrisponderà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher, secondo le modalità di cui alla circolare n. 75 del 6 maggio 2016, per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, fino a concorrenza dell importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo: a titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita. Si rammenta che per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti occorre avere presenti i limiti individuali e complessivi dei genitori (cfr. paragrafo 1 della Circolare INPS n.46/2006). Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore. Tempistica investimento Per accedere al beneficio, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro il predetto limite temporale, che comporta la revoca della precedente. Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell'inps, la lavoratrice deve procedere all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i medesimi canali telematici. La mancata acquisizione del voucher telematico entro il termine di 120 giorni si intende come rinuncia al beneficio. Possono presentare domanda di beneficio le madri lavoratrici autonome che, alla data di entrata in

vigore del citato DM 1.9.2016, ossia dall 11 novembre 2016, e fino al 31.12.2016 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento previsto dall art.1, comma 283 della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n.208), si trovino nelle seguenti condizioni: sia concluso il teorico periodo di fruizione dell indennità di maternità (tale periodo, nei casi di parto e di affidamento non preadottivo, coincide con i tre mesi dalla data di nascita o di ingresso in famiglia); nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale coincide con i cinque mesi dalla data di ingresso in famiglia; non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento). Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di 3 mesi ed è erogato solo per frazioni mensili intere, occorre conseguentemente che: il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento di presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale; alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia; la domanda non sia presentata durante il 12 mese di vita o dall ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12 mese non sussiste più l unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare. Note Adempimenti Per maggiori informazioni consultare i Links. Note e Links Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz