LEGGE N. 102 DEL 3 AGOSTO 2009 La Legge 102 del 3 Agosto 2009 ha convertito con modificazioni il D.L. n. 78/2009 con il quale il Governo ha inteso affrontare, con strumenti diversi, la crisi in atto nel nostro Paese. Ecco i punti piu salienti: I lavoratori sospesi dal lavoro e percettori di una somma integrativa del reddito(cig, Cigo, contratto di solidarietà difensivo, Cig in deroga, ecc.) possono essere utilizzati dall impresa in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del Lavoro. Al lavoratore spetta a titolo retributivo la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. aumento dell'indennità dei contratti di solidarietà ex art. 1, comma 1, della Legge 863/84 dal 60 all'80%. proroga del trattamento di CIGS per crisi aziendale oltre i 24 mesi. concessione ai cassaintegrati, che si mettono in proprio, dell'intero importo del trattamento di CIGS in un'unica soluzione, previa dimissioni dall'azienda di appartenenza (ovviamente, dalla somma complessiva occorre detrarre le mensilità già percepite). A CURA DEL CENTRO PER L IMPIEGO DI ASTI SERVIZIO IMPRESE 0141/433425 1
MISURE URGENTI A TUTELA DELL OCCUPAZIONE D.L. 10-02-2009 n. 5 convertito in L. 33 DEL 09/04/2009 Art. 7-ter. Misure urgenti a tutela dell occupazione (32) 1. All articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l assenza di difficoltà di ordine finanziario dell impresa». 2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1 aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall inizio della sospensione o della riduzione dell orario di lavoro. 3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, l Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa. 4. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l anno 2009 a carico del Fondo per l occupazione di cui all articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di 2
seguito denominato Fondo per l occupazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali». 5. Nell ambito delle risorse finanziarie destinate per l anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze». 7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall INPS un incentivo pari all indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. (33) (32) Articolo inserito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33. (33) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, D.L. 1 luglio 2009, n. 78. 3
FINANZIARIA 2010 PACCHETTO LAVORO Politiche di sostegno al reddito Proroga al 2010 di tutti gli ammortizzatori in deroga introdotti nel 2009 (CIG, mobilità e disoccupazione speciale) nelle situazioni in cui la vigente normativa in materia di ammortizzatori sociali non prevede alcun intervento ed estensione dei trattamenti ai settori o agli ambiti non coperti (in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali) Aumento indennità cocopro (collaboratori a progetto) e semplificazione dei requisiti di accesso: ampliati i requisiti e la misura dell intervento una tantum introdotto nel 2009 ed introdotta, in via sperimentale, per il biennio 2010-2011, una misura straordinaria di protezione del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto che abbiano un solo committente. L indennità viene liquidata in un unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l anno precedente (fino a 20.000 euro) e comunque non superiore a 4.000 euro. 3) Semplificazione requisiti per indennità di disoccupazione Vengono semplificati i requisiti previdenziali di accesso all indennità di disoccupazione. Riguardo all indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali si computano anche i periodi svolti nel periodo precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. 4
Politiche di sostegno al ricollocamento 1) Incentivi per i cinquantenni Viene introdotta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento per i lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva che accettino un offerta di lavoro che preveda l inquadramento in un livello inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto. Il secondo intervento estende gli sgravi contributivi previsti dalla n. 223 del 1991 anche in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell indennità di disoccupazione che abbiano almeno cinquanta anni di età. La misura introduce, altresì, il prolungamento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell indennità di disoccupazione con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento. 2) Premi e incentivi per il ricollocamento di lavoratori disoccupati, cassintegrati, svantaggiati Le disposizioni in questione prevedono misure sperimentali per l inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le politiche attive del lavoro, secondo quanto disposto dalla Legge Biagi, dovrebbero essere erogate da operatori pubblici e privati. Attualmente però tali servizi sono erogati principalmente dai servizi pubblici per l impiego. La misura si propone di realizzare servizi sperimentali per attivare le Agenzie per il lavoro autorizzate e gli intermediari speciali a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, per azioni finalizzate al loro reinserimento nel mercato del lavoro. La disposizione ha la finalità di riconoscere un bonus alle agenzie per il lavoro solo in caso di successo, e cioè se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente. La norma prevede, infatti, la concessione di un bonus di 1.200 euro per ogni lavoratore svantaggiato assunto con contratto a tempo indeterminato o a termine di durata non inferiore a due anni, di 800 euro se assunto con un contratto a termine di durata tra uno e due anni e da 2.500 a 5.000 se disabile e assunto con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi. Sono esclusi dall incentivo le assunzioni con i contratti di lavoro somministrato e di lavoro intermittente. Si prevede che tali incentivi possano essere riconosciuti anche ad altri operatori privati (enti formativi, enti strumentali, cooperative, associazioni, fondazioni, ecc.) purché già accreditati dalle Regioni ai sensi dell articolo 7 del decreto legislativo 276/2003, anche con albi sperimentali o provvisori. 5
3) Portabilità dell indennità di disoccupazione La disposizione è finalizzata a introdurre una misura per la portabilità della indennità di disoccupazione. In particolare, i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché della indennità di disoccupazione speciale edile, possono beneficiare di un incentivo pari alla indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Si ricordi che in materia di incentivi al ricollocamento e alla occupabilità dei lavoratori beneficiari di sostegni al reddito sono state introdotte con precedenti provvedimenti le seguenti misure: a) Assunzione agevolata dei percettori di forme di sostegno al reddito: le imprese che assumono lavoratori destinatari di forme di sostegno al reddito (cassa integrazione, mobilità e così via) hanno diritto a ottenere incentivi pari all ammontare del sussidio non goduto del lavoratori assunto; b) rientro anticipato dei lavoratori cassintegrati: i lavoratori in cassa integrazione possono essere impiegati dall impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all apprendimento. L inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo tra le parti sociali. I lavoratori che rientrano in attività continuano a percepire il trattamento di cassa integrazione (80 per cento dello stipendio). E a questo si aggiunge a carico dell impresa la differenza rispetto alla retribuzione intera; c) erogazione anticipata dei sussidi in un unica soluzione per finalità di autoimpiego: i lavoratori destinatari di sostegni al reddito (cassa integrazione, mobilità e così via), che intendono costituirsi in cooperativa o avviare un attività di lavoro autonomo, possono chiedere l erogazione anticipata in un unica soluzione dell ammontare non goduto dei sussidi; d) possibilità per i lavoratori cassintegrati di effettuare lavori brevi pagati con i voucher: i lavoratori cassintegrati possono svolgere lavori occasionali di tipo accessorio pagati attraverso il sistema dei buoni lavoro nel limite di 3 mila euro l anno. 4) Rilancio apprendistato E destinata una quota fino 100 milioni di euro per l anno 2010 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato di cui il 20% destinato prioritariamente all attuazione dell apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. 6
Politiche di incentivo alla produttività Proroga detassazione salario di produttività La disposizione è volta a prorogare, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010, le misure sperimentali per l incremento della produttività legate incrementi di produttività e ad altri elementi legati all andamento economico dell impresa Tali misure consistono nell assoggettamento ad un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% delle somme erogate a livello aziendale a fronte delle predette prestazioni ed incrementi di produttività e trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. A CURA DEL CENTRO PER L IMPIEGO DI ASTI SERVIZIO IMPRESE 0141/433425 7