N. 00209/2014 REG.PROV.COLL. N. 00647/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 647 del 2004, proposto da: Gorietti Della Torre Giuliana, Della Torre Benedetta e Della Torre Francesca, rappresentate e difese dall'avv. Maurizio Pedetta, presso il quale sono elettivamente domiciliate in Perugia, Corso Vannucci, 47; contro Universita' degli Studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; per l'annullamento del provvedimento del Direttore Amministrativo dell Università degli Studi di Perugia 26.07.2004, prot.n. 0034235, recante diniego a dare seguito all istruttoria sulla istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia del coniuge ai fini della liquidazione di equo indennizzo; dell art. 2, commi 1 e 5, del d.p.r. n. 461 del 2001, nella parte in cui fanno decorrere il termine di decadenza per la richiesta di liquidazione dell equo indennizzo dalla data in cui si è
verificato l evento dannoso, ovvero dal decesso; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, e/o conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell Universita' degli Studi di Perugia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. - Le ricorrenti, in qualità di coniuge e figlie del prof. Guido Della Torre, associato di Patologia Vegetale presso l Università degli Studi di Perugia, prematuramente deceduto il 6 novembre 2003 a seguito di leucemia acuta medulloplastica, impugnano il provvedimento in data 26 luglio 2004 con il quale il Direttore Amministrativo dell Ateneo ha disatteso l istanza (in data 15 luglio 2004) finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (anche ai fini della liquidazione dell equo indennizzo) della malattia del proprio congiunto, con la motivazione che «ai sensi dell art. 2, comma 5, del D.P.R. 29.10.2001 n. 461 non si può dare seguito all istruttoria». 2. - Deducono l illegittimità del provvedimento negativo gravato, fondato sull assunto che la richiesta di equo indennizzo sia stata proposta oltre il termine di sei mesi dal decesso, senza tenere conto del fatto che le istanti hanno acquisito consapevolezza della probabile dipendenza da causa di servizio della morte del loro congiunto soltanto a seguito degli accertamenti medico-legali compiuti dallo specialista, dalle stesse incaricato. Il termine di cui all art. 2, comma 5, del d.p.r. n. 461 del 2001 non può dunque che decorrere dal momento in cui gli eredi del dipendente deceduto abbiano
acquisito consapevolezza della probabile dipendenza della morte da causa di servizio. Diversamente opinando, la disposizione in questione, anch essa fatta oggetto del presente gravame, risulterebbe illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere. Del resto, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto attivare d ufficio il procedimento volto ad accertare la dipendenza da causa di servizio della morte del proprio docente ai sensi dell art. 3, comma 2, dello stesso d.p.r. n. 461 del 2001, essendo tale evento intervenuto in attività di servizio, con conseguente irrilevanza dell eventuale tardività della domanda. In ogni caso, il diniego, nella sua estrema laconicità, è affetto da vizio motivazionale, difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta. 3. - Si è costituita in giudizio l Università degli Studi di Perugia controdeducendo alle censure avversarie e chiedendone la reiezione. 4. - All udienza del 19 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 5. - Il principale motivo di ricorso, strettamente correlato al corredo motivazionale del provvedimento impugnato, è quello di violazione dell art. 2, comma 5, del d.p.r. n. 461 del 2001. Il motivo appare meritevole di positiva valutazione. L art. 2 del d.p.r. n. 461 del 2001 prevede due distinti procedimenti e domande : la prima diretta a fare accertare l eventuale dipendenza da causa di servizio delle lesioni od infermità (comma 1), e la seconda diretta ad ottenere l equo indennizzo, e dunque una precisa prestazione economica (comma 5). Pur essendo previsto per entrambe le domande un termine di sei mesi, si tratta di domande e procedimenti autonomi, il primo precedente e prodromico al secondo (Cass., Sez. lav., 28 maggio 2013, n. 13222). Ora, il comma 1 stabilisce chiaramente che allorquando la conoscenza delle infermità o lesioni non siano immediatamente percepibili al momento dell evento dannoso, il termine decorre dallo loro conoscenza, mentre il comma 5 pone un più
rigido termine, considerato dalla giurisprudenza (in termini T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 11 luglio 2013, n. 1138; Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2631) perentorio, di sei mesi dalla data del decesso. L ermeneusi strettamente letterale della disposizione contenuta nel quinto comma non appare peraltro coerente con la ratio della disciplina vigente, proprio in considerazione del fatto che il procedimento di riconoscimento dell infermità da causa di servizio è prodromico rispetto a quello di concessione dei conseguenti benefici economici, procedendolo logicamente e cronologicamente. La posticipazione della decorrenza del termine semestrale al momento della conoscenza della probabile dipendenza da causa di servizio della morte del dipendente deve dunque applicarsi anche al procedimento introdotto con la domanda di concessione dell equo indennizzo. Per verificare il rispetto del termine semestrale imposto dall art. 2 per la proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e per la liquidazione dell equo indennizzo si deve dunque necessariamente tenere conto del momento in cui la diagnosi dei danni effettivamente subiti e delle patologie in atto abbia raggiunto sufficiente grado di certezza ed identificazione (Cons. Stato, Sez. II, 28 marzo 2013, n. 5717). Nella fattispecie in esame, il diniego opposto dall Università è dunque illegittimo, non ragionevole, in quanto, seppure l istanza di equo indennizzo sia stata proposta il 15 luglio 2004 mentre il decesso del prof. Della Torre risale al 6 novembre 2013, può ritenersi che il tempo di poco maggiore (rispetto a quello previsto) sia occorso per definire, mediante l ausilio di un perito, l etiopatogenesi della malattia che ha condotto alla morte il de cuius rispetto all attività lavorativa svolta; da tale momento può ritenersi maturata la consapevolezza della dipendenza da causa di servizio del decesso. 6. - L accoglimento della censura scrutinata, avente efficacia assorbente, comporta l annullamento del provvedimento impugnato; devono invece ritenersi inammissibili le domande ulteriori, di accertamento e di condanna, sviluppate da
parte ricorrente nella memoria difensiva in data 14 novembre 2013, neppure notificata. Sussistono giusti motivi, in ragione della specificità della fattispecie, e dei problemi interpretativi che pone, per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Cesare Lamberti, Presidente Stefano Fantini, Consigliere, Estensore Paolo Amovilli, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/04/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)