FOGLIO INFORMATIVO AL DOPO INCASSO INFORMAZIONI SULLA BANCA Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di FISCIANO Soc. Coop. a.r.l. Sede legale in Fisciano (SA), fraz. Lancusi, 84080 Corso san Giovanni Tel.: +39 089/9971000 Fax: +39 089/953210 e-mail info@fisciano.bcc.it sito internet www.crabccfisciano.com Registro delle imprese della CCIAA di Salerno n 175189 Iscritta all Albo delle banche tenuto dalla Banca d Italia n 487020 C.F. 01068650652 SA 535/80 Tribunale di Salerno codice ABI 08083 Albo Enti Cooperativi pos. n. A168917 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Con il contratto di portafoglio il cliente ha la possibilità di ricevere pagamenti, utilizzando il conto corrente acceso presso la banca. Gli ordini di pagamento pervengono alla banca direttamente dal pagatore oppure dal beneficiario, dietro rilascio di una preautorizzazione, di addebito sul proprio conto, conferita dal pagatore. Appartengono alla prima categoria: bollettino bancario Freccia, Mav, e Ri.Ba.; appartiene alla seconda RID e SDD. Le operazioni disciplinate sono: a) bollettino bancario Freccia, ovvero l ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore con o senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria; b) RID e SDD, ovvero l ordine di incasso di crediti che presuppone una preautorizzazione all addebito in conto da parte del debitore. L esecuzione dell ordine prevede la trasmissione telematica, attraverso un apposita procedura interbancaria, delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria); c) RiBa, ovvero l ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a i fondi necessari per estinguere il proprio debito; d) Mav (Pagamento mediante avviso), ovvero l ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria. Il presente foglio informativo contiene informazioni riferite anche ai seguenti servizi che sono esclusi dalle norme sui servizi di pagamento: incassare effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane; l importo effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso); I principali rischi per il cliente sono: - per i servizi di pagamento ordinati dal pagatore, quelli connessi a disguidi tecnici che impediscono all ordine impartito di pervenire correttamente e nei tempi previsti sul conto del beneficiario. - per i servizi di pagamento ordinati dal beneficiario, il rischio per il pagatore consiste di non avere provvista sufficiente sul conto per accettare l addebito. - quelli connessi alla variazione unilaterale delle condizioni da parte della banca. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/11/2015 (ZF/000001712) Pagina 1 di 6
Cenni sulle commissioni bancarie Negli ultimi anni sono stati emanati dal legislatore numerosi provvedimenti normativi aventi ad oggetto la disciplina delle commissioni bancarie sui rapporti di affidamento. Con la legge di conversione n. 214/2011 del decreto legge 201/2011, è stato introdotto nel Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) il nuovo art. 117-bis ( Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti ), in forza del quale è stabilito espressamente che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva (commissione per la messa a disposizione dei fondi o commissione sul fido accordato) calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. La norma dispone, inoltre, che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull ammontare dello sconfinamento. La commissione di istruttoria veloce non è applicata per autorizzazioni di sconfinamento concesse su rapporti che a fine giornata non presentano sconfinamenti per effetto di accrediti successivi allo sconfinamento stesso. Per i rapporti intestati a soggetti classificati come consumatori uno sconfinamento su saldo disponibile inferiore ad 500,00 per un periodo inferiore a 7 giorni non produce applicabilità di tale commissione (una sola volta nel trimestre) CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. SPESE ACCETTAZIONE DISTINTA / BREVITA' F/P / BREVITA' S/P / INCASSO F/P / EFFETTI CARTACEI 7,00 RI.BA. - INCASSI COMM. 7,00 INCASSO S/P / EFFETTI CARTACEI 7,00 RI.BA. - INCASSI COMM. 7,00 INSOLUTO F/P / GENERICHE 0,00 RID - INCASSI COMM. 0,00 RI.BA - INCASSI COMM. 0,00 SDD CORE 0,00 SDD B2B 0,00 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/11/2015 (ZF/000001712) Pagina 2 di 6
INSOLUTO S/P / GENERICHE 0,00 RID - INC. COMM 0,00 SDD - CORE 0,00 SDD - B2B 0,00 PROTESTATO F/P / GENERICHE 0,00 PROTESTATO S/P / GENERICHE 0,00 RICH. ESITO PAG/INS F/P / RICH. ESITO PAG/INS S/P / RICHIAMO F/P / RICHIAMO S/P / PROROGA F/P / PROROGA S/P / STAMPA ELENCO CONDIZIONI 0,00 TRASP. INFO PRECONTRATTUALE 0,00 TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA 0,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI 0,00 GIORNI ACCREDITO A SCADENZA S/P / EFFETTI CARTACEI 10 giorni calendario ACCREDITO A SCADENZA F/P / EFFETTI CARTACEI 15 giorni calendario ACCREDITO A VISTA S/P / EFFETTI CARTACEI 10 giorni calendario ACCREDITO A VISTA F/P / EFFETTI CARTACEI 10 giorni calendario BREVITA' EFFETTI S/P / EFFETTI CARTACEI In giornata BREVITA' EFFETTI F/P / EFFETTI CARTACEI In giornata ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA / EFFETTI In giornata FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/11/2015 (ZF/000001712) Pagina 3 di 6
CARTACEI ADDEBITO INSOLUTI A VISTA / EFFETTI CARTACEI INCASSI COMMERCIALI In giornata RID ATTIVI (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) Valuta e disponibilità dei fondi per l accredito RID Stessa giornata operativa di accredito dei fondi sul Ri.Ba ATTIVE (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) Valuta e disponibilità dei fondi per l accredito Ri.Ba Stessa giornata operativa di accredito dei fondi sul MAV/Bollettini Bancari Freccia ATTIVI (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) Valuta e disponibilità dei fondi per l accredito MAV Stessa giornata operativa di accredito dei fondi sul Valuta e disponibilità dei fondi per l accredito Freccia Stessa giornata operativa di accredito dei fondi sul SDD ATTIVI (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) Valuta e disponibilità dei fondi per l accredito SDD Stessa giornata operativa di accredito dei fondi sul GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO TERMINI PER L ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE Giornate non operative: - i sabati e le domeniche; -tutte le Festività nazionali; -il Venerdì Santo; -tutte le festività nazionali dei Paesi dell'ue presso cui sono destinati i pagamenti esteri - Il Santo Patrono dei Comuni nei quali sono insediate le filiali e la Sede - tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o esterne coinvolte nell'esecuzione delle operazioni Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva RID ATTIVI (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) Termine per l accettazione delle disposizioni RID 6 giornate operative anteriori alla data Ordinario Termine per l accettazione delle disposizioni RID 2 giornate operative anteriori alla data Veloce Tempi di esecuzione Tali da consentire l addebito dei fondi all altra banca alla data di Ri.Ba ATTIVE (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) Termine per l accettazione delle disposizioni 11 giornate operative anteriori alla data SDD ATTIVI (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) Termine per l accettazione delle disposizioni 8 giornate operative anteriori alla data FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/11/2015 (ZF/000001712) Pagina 4 di 6
Tempi di esecuzione Tali da consentire l addebito dei fondi all altra banca alla data di RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto, dandone comunicazione all'altra parte con il preavviso di cinque giorni ed esigendo tutto quanto sia reciprocamente dovuto, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca (Corso San Giovanni, Fisciano (SA) CAP 84084) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 11/2010 il predetto termine è ridotto a 10 giornate operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Assegni/Effetti SBF Assegni/ Effetti al dopo incasso Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l accredito successivamente all effettivo incasso. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/11/2015 (ZF/000001712) Pagina 5 di 6
Richiesta di esito RID ordinario / RID veloce RiBa Bollettino Bancario FRECCIA Pagatore Beneficiario Operazione di pagamento Giornata operativa Identificativo unico Consumatore Microimpresa Cliente al dettaglio Cliente che non riveste la qualifica di cliente al dettaglio Richieste di esito su effetti inviati all incasso. Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore. Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario. La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento. La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell operazione di pagamento. L attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario. Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell esecuzione di un operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l esecuzione dell operazione stessa. La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica all utilizzatore di servizi di pagamento e che l utilizzatore deve fornire alla propria banca per identificare con chiarezza l altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l esecuzione di una operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l identificativo unico identifica solo l utilizzatore del servizio di pagamento. Per i bonifici l IBAN costituisce l identificativo del conto del beneficiario. La persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese. Cliente utilizzatore di servizi di pagamento che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 11/11/2015 (ZF/000001712) Pagina 6 di 6