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Studio Rinaldi Consulenza Tributaria Contrattuale Aziendale e Finanziaria Associazione tra Professionisti Dottori Commercialisti: Giorgio Rinaldi Paolo Rinaldi Luigi Bechelli Gian Luca Lanzotti Alessandra Barbieri Cristina Calandra Buonaura Alessandro Savoia Mattia Toni Luana Vergari Praticanti: Simone Clementelli Silvia Ascari Ciro Blasi Circolare n 10/2008 del 25/02/2008 1) DETRAZIONE IVA RELATIVA AGLI AUTOVEICOLI Con la Risoluzione 6/Dpf, il Dipartimento per le Politiche Fiscali ha chiarito alcuni aspetti sul nuovo regime Iva delle auto aziendali introdotto dalla legge Finanziaria 2008. Con la presente circolare si segnalano, in particolare, i chiarimenti forniti in merito ai seguenti specifici aspetti: 1) Definizione di autoveicolo; 2) Detrazione forfetaria e detrazione integrale delliva relativa agli autoveicoli; 3) Detrazione delliva relativa agli autoveicoli messi a disposizione del personale dipendente. 1) Definizione di autoveicolo Viene innanzitutto chiarito che le nuove disposizioni riguardano tutti gli autoveicoli a motore individuati dalla norma, a prescindere dalla loro classificazione in sede di immatricolazione. Largo Garibaldi, 2-41100 Modena Tel. 059/214.000 e-mail: studiorinaldi@studiorinaldi.it Fax 059/24.26.28

In particolare sono considerati autoveicoli tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. La nuova disposizione, essendo stato eliminato il precedente riferimento alla classificazione contenuta nel Codice della Strada, va pertanto applicata, in generale, ai veicoli stradali a motore, definiti come i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali: adibiti normalmente al trasporto stradale di persone o cose; con una massa massima autorizzata non superiore a 3,5 t; con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8. In tale definizione sembra inoltre non avere più alcuna rilevanza il fatto che un veicolo soddisfi o meno le condizioni di cui al Provvedimento dellagenzia Entrate 6.12.2006 (c.d. falsi autocarri). Restano esclusi dalla disposizione in esame i motocicli di cilindrata superiore a 350 cc ricompresi, quali beni di lusso, per i quali è confermata lindetraibilità totale. 2) Detrazione forfetaria e detrazione integrale delliva relativa agli autoveicoli Con riferimento alla percentuale di detraibilità delliva afferente gli acquisti relativi agli autoveicoli bisogna effettuare la seguente distinzione: a) Autoveicoli utilizzati in modo promiscuo sia per lattività di impresa o di lavoro autonomo sia per finalità extra aziendali; b) Autoveicoli utilizzati esclusivamente per lattività di impresa o di lavoro autonomo. Autoveicoli ad uso promiscuo Detraibilità del 40% delliva Per gli autoveicoli non interamente utilizzati per finalità imprenditoriali, artistiche o professionali, in deroga ai criteri ordinari, non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali finalità, ma limposta detraibile è limitata forfetariamente al 40% delliva afferente le operazioni relative agli autoveicoli in questione. La risoluzione chiarisce, dunque, che non è consentito al contribuente adottare il diverso comportamento consistente nella detrazione integrale dellimposta allatto dellacquisto dei beni e servizi in questione e nellapplicazione delliva, sulla base del valore normale, per lutilizzo privato dei medesimi. Studio Rinaldi pagina 2

Rientrano in tale fattispecie anche le auto concesse in benefit senza addebito di alcun canone ai dipendenti, per le quali spetta la detrazione del 40% senza alcun ulteriore obbligo di assoggettamento dellutilizzo extra aziendale. Autoveicoli ad uso esclusivamente aziendale Detraibilità del 100% delliva Limposta afferente le operazioni di acquisto di beni e servizi, relative ad autoveicoli utilizzati esclusivamente nellesercizio dellimpresa, dellarte o della professione è integralmente detraibile. Al riguardo, va precisato che non rileva a tal fine il fatto che i beni e i servizi acquistati formino o meno oggetto dellattività propria dellimpresa. In merito allesclusivo utilizzo aziendale degli autoveicoli la risoluzione 6/Dpf non fornisce particolari chiarimenti e non delinea un preciso ambito di applicazione. A tale proposito si segnala la circolare 11/2008 dellassonime, secondo la quale la detrazione integrale spetta a patto che esistano delle procedure interne (istruzioni, registri, ecc.) in grado di documentare al Fisco luso esclusivamente aziendale del veicolo. 3) Detrazione delliva relativa agli autoveicoli messi a disposizione del personale dipendente Un importante chiarimento fornito dalla risoluzione 6/Dpf riguarda la detraibilità delliva afferente le operazioni relative ad autoveicoli assegnati ai dipendenti. La risoluzione precisa infatti che devono considerarsi utilizzati esclusivamente nellesercizio dellimpresa anche gli autoveicoli acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. Le società con auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti potranno pertanto procedere nei seguenti modi: 1) Concedere le auto ai dipendenti senza fatturare corrispettivo ed Iva; 2) Concedere le auto ai dipendenti con emissione di fattura per il corrispettivo soggetto ad Iva. Nel primo caso alla società spetta la detrazione del 40% sui costi relativi alle autovetture in questione, senza alcun ulteriore obbligo ai fini Iva di assoggettamento dellutilizzo extra aziendale. Nel secondo caso, ossia in presenza di un benefit fatturato ai dipendenti, la società può detrarre il 100% delliva assolta sugli acquisti e sui costi di gestione delle auto concesse in uso ai dipendenti. Studio Rinaldi pagina 3

La risoluzione 6/Dpf stabilisce che per tali operazioni il corrispettivo da fatturare al dipendente sia determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini dellirpef, ovvero in misura pari al 30 per cento dellammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI. Decorrenza delle nuove regole La disposizione si applica dal 28 giugno 2007, con la possibilità, per i contribuenti che nel secondo semestre 2007 hanno detratto il 40% anche sui veicoli ad esclusivo uso aziendale, di recuperare limposta computandola nelle successive liquidazioni periodiche o in dichiarazione. La disposizione relativa alla integrale detraibilità delliva assolta sugli acquisti relativi alle auto concesse in uso ai dipendenti a fronte di un corrispettivo fatturato, trova invece applicazione per le operazioni effettuate dal 1 Marzo 2008. 2) VERSAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI Entro il 17 Marzo 2008 (il giorno16 cade di Domenica) le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. La tassa annuale è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nellanno, e limporto da versare si differenzia in base allammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1 Gennaio dellanno per il quale si effettua il versamento e quindi, con riferimento al versamento da effettuare entro il 17.3.2008, al capitale sociale/fondo di dotazione all1.1.2008 come di seguito schematizzato: Capitale Sociale al 1/01/2008 Tassa annuale Inferiore o pari ad Euro 516.456,90 Euro 309,87 Superiore ad Euro 516.456,90 Euro 516,46 Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, con procedura telematica, utilizzando: - Codice tributo 7085 - Periodo di riferimento 2008 Studio Rinaldi pagina 4

Allatto della richiesta di vidimazione dei libri successiva al 17.3.2008 è necessario esibire al Notaio o al Registro delle Imprese la fotocopia del mod. F24 attestante lavvenuto versamento della tassa in esame. Qualora la vidimazione debba essere effettuata anteriormente a tale data, la prova del pagamento non può essere richiesta, non essendo ancora decorso il termine per il versamento. A disposizione per ulteriori chiarimenti. p. Studio Rinaldi dott. Luigi Bechelli Studio Rinaldi pagina 5