CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI TARIFFE ACI 2002

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1 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 2/2002 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI TARIFFE ACI 2002 Copyright 2002 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL R.A. FAX Codice fiscale e partita I.V.A Indirizzo info@studioacerbi.com - Web-site:

2 Contributo Ambientale CONAI: nuova guida 2002 Di seguito presentiamo in modo alquanto schematico alcune scadenze relative alla gestione del contributo Conai, ricordando che presso il sito del Conai è disponibile la nuova guida 2002 e relativa modulistica per l adesione, le comunicazioni e le dichiarazioni da presentare al Consorzio Nazionale Imballaggi. DICHIARAZIONE IN EURO Dal 1 gennaio 2002 i consorziati tenuti all applicazione del contributo ambientale devono presentare le denunce periodiche al Conai in Euro. Nella compilazione dei vari moduli aggiornati si esprimerà il dato delle quantità in tonnellate arrotondando alla terza cifra decimale. MODALITÀ DI DICHIARAZIONE (PER PRODUTTORI E IMPORTATORI DI IMBALLAGGI) In base alle classi di dichiarazione individuate dal Conai, la scadenza è mensile solo se l importo del contributo ambientale annuo supera i ,41. Negli altri casi si può scegliere per la dichiarazione trimestrale (fino a ,41 ) o annuale (fino a 309,87 ). L esenzione totale dalla dichiarazione è disposta per gli importi di 25,82 annui di contributo per singolo materiale. Dichiarazione periodica: a scelta a secondo del contributo ambientale complessivo per ogni materiale versato nell anno precedente Annuale: fino a 309,87 su un certo materiale Trimestrale : fino a ,41 Mensile : oltre ,41 Esenzione : è disposta nel caso di contributo ambientale complessivo per singolo materiale fino a 25,82. In caso di procedura semplificata per l importazione (aliquota da applicare al valore complessivo delle importazioni, valida come contributo su tutti i materiali) la soglia di esenzione è stabilita in 51,65. L appartenenza a una classe di dichiarazione va determinata inviando al Conai (entro il 20 gennaio di ogni anno) un autodichiarazione (modulo 6.8) attestante i requisiti richiesti. La dichiarazione periodica (modello 6.1. per produttori di imballaggi e 6.2 per gli importatori di imballaggi) deve essere inviata al Conai entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento, quindi: 20 gennaio dell anno successivo per gli annuali; 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio per i trimestrali; 20 del mese successivo per i mensili. Ricordiamo che il modello 6.8 attestante la periodicità con cui si presenteranno nell anno le dichiarazioni periodiche di liquidazione del contributo ambientale deve essere presentato entro il 20 gennaio da tutte le imprese. Tuttavia le imprese che alla fine dell esercizio 2001 e dei successivi, verificano l appartenenza alla medesima classe di dichiarazione periodica dell anno precedente, non sono tenute ad inviare la relativa autodichiarazione. IMPORTAZIONI (PROCEDURA SEMPLIFICATA) La procedura semplificata è applicabile solamente all importazione di imballaggi pieni (merce imballata) e consente di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del contributo ambientale. Indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, l aliquota rimane determinata nella misura dello 0,1% per i prodotti alimentari e dello 0,05% per i prodotti non alimentari. 2

3 Per valori di importazioni superiori a ,50 euro/anno, resta confermata la possibilità di applicare il contributo forfetario di 30,99 euro per ogni tonnellata di imballaggi importati senza distinzione tra le diverse tipologie di imballo; tale procedura forfetizzata per importazioni complessive superiori a ,50 euro/anno, in scadenza al 31 dicembre 2000, è stata prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione Conai del 26 settembre 2000, fino al 31 dicembre Le imprese che intendono adottare la procedura semplificata devono inviare al Conai, entro il 20 gennaio di ogni anno, un autodichiarazione attestante le tipologie di merce importata (modello 6.7); una volta scelta la procedura semplificata, il modulo andrà presentato negli anni successivi solo in caso di variazione della procedura utilizzata (ricordiamo che la procedura forfetizzata per le aziende con importazioni complessive superiori a ,50 euro/anno è applicabile fino al 31 dicembre 2002). IMPORTAZIONI (PROCEDURA ORDINARIA) Per le importazioni di imballaggi la procedura ordinaria continua ad essere applicabile con dichiarazione mensile, trimestrale o annuale (con le classi sopra indicate), e con il calcolo del contributo sul peso complessivo degli imballaggi importati divisi per materiale. ESPORTAZIONI La procedura semplificata ex ante si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all esportazione. Su questa quota, c.d. plafond, l esportatore può richiedere l esenzione dal contributo ambientale. Il plafond viene calcolato sulla base delle risultanze dell anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale. La procedura semplificata ex ante va gestita utilizzando entro il 31 marzo di ogni anno il modello 6.5 Conai e 6.5. fornitori. La procedura di esenzione ex post prevede che l impresa che durante l anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al contributo ambientale Conai e li ha successivamente esportati può richiedere un conguaglio a compensazione degli importi dovuti per singolo materiale oppure richiedere un rimborso pari al credito maturato. La richiesta di conguaglio o di rimborso per singolo materiale deve essere presentata entro il 31 marzo dell anno successivo utilizzando il modello 6.6. La procedura di compensazione consente ai consorziati che effettuano sia importazioni che esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio di regolare contabilmente con il Conai solo il saldo del contributo ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta, ecc.). A partire dal 1 gennaio 2000 la procedura di compensazione può essere adottata anche da aziende non soggette a certificazione di bilancio. Inoltre a partire dal 1 gennaio 2001 è in vigore un nuovo modulo 6.10 per la dichiarazione periodica delle compensazioni, di più facile compilazione e gestione. Dall impostazione del modello 6.10 non risulta possibile applicare la compensazione nel caso in cui il contributo Conai sugli imballaggi importati sia determinato con la procedura semplificata. La volontà di avvalersi della compensazione viene manifestata entro il 20 gennaio di ogni anno (contestualmente all invio del modello 6.8), utilizzando il modello di autodichiarazione 6.9. Una volta scelta la procedura di compensazione, il modulo andrà presentato negli anni successivi solo in caso di variazione della procedura utilizzata. DICITURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO Ricordiamo che il Regolamento e lo Statuto Conai consentono di apporre, sulle fatture relative alle cessioni successive alla prima, a scelta del cedente, o la sola dicitura Contributo Ambientale Conai assolto o l esposizione separata per singola referenza del contributo stesso. 3

4 Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nelle fatture sia riportata la sola dicitura Contributo Ambientale Conai assolto, il cedente deve fornire per singola referenza, su richiesta del cessionario, una scheda extra contabile esplicativa del contributo ambientale Conai per le tipologie di materiale costituenti l imballaggio. Tariffe ACI per la tassazione forfetaria sui veicoli dati in uso promiscuo In caso di utilizzo promiscuo (e dunque sia per finalità aziendali che private, includendosi tra queste ultime anche l utilizzo per recarsi sul luogo di lavoro si ricorda che se il veicolo viene utilizzato esclusivamente per fini personali ai fini della determinazione del benefit si fa riferimento al valore normale di cui all art. 9 comma 3 del D.P.R. n. 917/86 mentre nel caso di utilizzo del veicolo aziendale per soli scopi lavorativi non ci sarà emersione di base imponibile da sottoporre a tassazione in capo al dipendente o collaboratore -) di veicoli aziendali di cui all art. 48 comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 917/86 (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o a 4,5 se a trazione elettrica o a benzina, autocaravan, motocicli e ciclomotori), di proprietà del datore di lavoro o dallo stesso posseduti ad altro titolo (locazione finanziaria, noleggio, ecc.), il compenso in natura che cons egue all utilizzo dei predetti veicoli a fini privati concorre a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato in misura forfetaria (vale a dire a prescindere dall effettivo utilizzo extra aziendale). Tale quantificazione forfetaria risulta determinata dal legislatore in misura pari al 30% della tariffa ACI relativa al mezzo di trasporto utilizzato corrispondente a una percorrenza media annua di 15mila chilometri, al netto di quanto trattenuto o pagato dal dipendente/collaboratore al datore di lavoro nello stesso periodo di imposta per l uso privato del veicolo. Qualora il datore di lavoro addebiti al dipendente/collaboratore un corrispettivo (tramite emissione di fatture soggette ad I.V.A.) per l utilizzo extra aziendale del veicolo, il compenso in natura sarà quindi costituito dalla eventuale differenza tra il benefit come sopra determinato e il corrispettivo totale (comprensivo quindi di I.V.A.) pagato dal dipendente/collaboratore nel periodo di imposta. Come infatti precisato dal Ministero delle Finanze con la C.M. 23 dicembre 1997 n. 326/E, la suddetta determinazione dell importo da assoggettare a tassazione prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente/collaboratore effettua realmente, con la conseguenza che è del tutto irrilevante il fatto che il dipendente/collaboratore sostenga a proprio carico tutti o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall ACI. Ricordiamo che la determinazione forfetaria del benefit per l utilizzo promiscuo dell auto aziendale è applicabile, dal 1 gennaio 2001, anche ai soggetti legati alla società da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi la Circolare dello Studio n. 11 del 29 dicembre 2000), compresi gli amministratori di società ed enti, esclusi coloro che, in quanto professionisti, attraggono il compenso per l incarico di amministratore al reddito professionale. Il valore del fringe benefit derivante dall uso promiscuo dell automezzo aziendale va peraltro indicato dal sostituto nel CUD, utilizzando lo spazio riservato alle annotazioni. Si ricorda, anche, che i costi relativi agli automezzi aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono integralmente deducibili. Il Ministero con C.M. 10 febbraio 1998 n. 48/E, nell identificare i requisiti per questa deducibilità ha precisato l opportunità che l utilizzo da parte del dipendente stesso sia provata da idonea documentazione, come potrebbe essere una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o un successivo accordo scritto. Il Ministero ha però escluso che la deducibilità integrale si applichi in caso di uso promiscuo dell automezzo da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, a causa della peculiarità dell art. 121-bis del D.P.R. n. 917/1986 che stabilisce che sono integralmente deducibili i costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. L attuale stesura dell art. 48 comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 917/86 stabilisce che il citato valore convenzionale resta fisso per l intero periodo di imposta. A tale scopo la stessa norma prevede che entro il 31 4

5 dicembre di ogni anno, a valere per l anno successivo, il Ministero delle Finanze deve pubblicare le tariffe trasmesse dall ACI entro il 30 novembre. Per il computo dei benefit relativi al 2002, le tabelle nazionali dei costi chilometrici elaborate dall ACI sono state pubblicate, con Nota 1 dicembre 2001 del Ministero delle Finanze, nel supplemento ordinario n. 284 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2001 n Presso il sito dell ACI sono disponibili le tariffe ACI per la determinazione del benefit E importante evidenziare che, qualora il modello di veicolo utilizzato dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle ACI, l importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento la tariffa ACI relativa al veicolo presente nella tabella avente le caratteristiche più prossime al modello in questione. 5

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