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Transcript:

ing. Domenico Mannelli le vibrazioni nei cantieri e nelle attività

Gazzetta Ufficiale N. 220 del 21 Settembre 2005 DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.187 Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. 2/57

DECRETO LEGISLATIVO N. 187 DEL 19 AGOSTO 2005 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 187/05 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. 3/57

VIBRAZIONE DELLE MACCHINE Possiamo chiamare vibrazione del macchinario una complessa forma di movimento provocata da molteplici cause. - La vibrazione è un fenomeno che esiste in tutte le macchine rotanti che dipendono da: sbilanciamenti, struttura, anomalie di funzionamento. - La vibrazione quindi e un fatto normale entro certi limiti. Le macchine sono progettate per sopportare un certo livello di vibrazione senza riportare danni. - Tutte le misure di vibrazione si basano sulla registrazione del movimento nel dominio del tempo. Un trasduttore converte i movimenti della macchina in segnali elettrici che gli strumenti quantificano e memorizzano. 4/57

LE FORZE CHE CAUSANO LA VIBRAZIONE - I macchinari sono costituiti da rotanti con propri squilibri residui. - il 99% approssimativamente sono forze rotazionali. Queste forze sono cicliche e si manifestano fino a che la macchina ruota. - l 1% sono causate da urti (shock). Sono delle forze transitorie che si ripetono in maniera regolare e irregolare. - lo 0,1% sono forze di attrito. 5/57

Le grandezze che caratterizzano sinteticamente le leggi di moto sono parametri chiamati indici cinematici, esempio : 1) Velocità massima 2) Accelerazione massima 3) Accelerazione rms (rms=root means square, o valore efficace) 6/57

VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema manobraccio nell'uomo che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari" (art. 2 comma 1, punto a). 7/57

VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO "LE VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL CORPO INTERO CHE COMPORTANO RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, IN PARTICOLARE LOMBALGIE E TRAUMI DEL RACHIDE " (art. 2 comma 1, punto b) Da quest'ultima definizione appare che sono escluse dal campo di applicazione della normativa esposizioni a vibrazioni al corpo intero di tipologia ed entità tali da non essere in grado di indurre effetti a carico della colonna vertebrale, ma di causare effetti di altra natura, quali ad esempio disagio della persona esposta o mal di trasporti. E' noto il cosiddetto "mal dei trasporti", la cui causa è da ricercarsi nel movimento oscillatorio ellittico del capo per esposizione a vibrazioni di bassa frequenza. Questi ultimi effetti sono presi in esame nell'ambito dello standard ISO 2631-1: 1997 (appendici C, D) e generalmente possono inquadrarsi nell'ambito della valutazione dei requisiti ergonomici del luogo di lavoro, prescritti dal D.Lgs. 626/94. 8/57

DECRETO LEGISLATIVO N. 187 DEL 19 AGOSTO 2005 La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e include la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessità 9/57

LA RIDUZIONE DEL RISCHIO In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal D. Lgs. 626/94, il D. Lgs. 187/05 prescrive all'articolo 5 ("Misure di prevenzione e protezione") che il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Tale principio si applica sempre, indipendentemente se siano superati o meno i livelli di azione o i valori limite di esposizione individuati dalla normativa: in questo caso sono previste ulteriori misure specifiche miranti a ridurre o escludere l'esposizione. 10/57

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI L'articolo 4 ( Valutazione dei rischi ) del D.Lgs. 187/05 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi può essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni. La valutazione e la misurazione devono essere programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8 - Servizio di prevenzione e protezione- del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il rapporto di valutazione dovrà precisare in dettaglio le misure di tutela adottate. 11/57

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti b) entità delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli d'azione ed ai valore limite prescritti dal Decreto stesso c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente esposti; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori. e) le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine; 12/57

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche; g) condizioni di lavoro particolari che possano incrementare il rischio, quali ad esempio il lavoro a basse temperature nel caso dell'esposizione a vibrazioni mano-braccio. h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica. 13/57

METODICHE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: PRINCIPI GENERALI Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s 2 ), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001. 14/57

ACCELERAZIONE EQUIVALENTE PONDERATA IN FREQUENZA RIFERITA AD 8 ORE DI LAVORO A 8 A T 8 ( ) ( w) sum 2 e m s T e : Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) A (w)sum : (a 2 wx + a2 wy + a2 wz )1/2 a wi : Valore r.m.s dell accelerazione ponderata in frequenza (in m/s 2 ) lungo l asse i = x, y, z. 15/57

ESEMPIO Un molatore usa una smerigliatrice per 2,5 ore al giorno. Conoscendo marca e caratteristiche della smerigliatrice usata, dalla banca dati ISPESL troviamo un valore a w =5,2 m/s 2. Nella stessa banca dati troviamo il valore correttivo (1,5) da usare per tenere cautelativamente conto che il valore indicato è un valore di laboratorio. A 2,5 8 1,5 5,2 m 4,4m 8 s s ( ) 2 2 16/57

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI PRODOTTE DA DIFFERENTI TIPOLOGIE DI UTENSILI E/O CONDIZIONI OPERATIVE Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nella stessa giornata lavorativa, o nel caso dell impiego di uno stesso utensile in differenti condizioni operative, l esposizione alle vibrazioni A(8) in m/s 2 sarà ottenuta mediante l espressione:= A ( 8 ) N 2 A8i i= 1 1 2 m s 2 T 8 ei ( 8 ) ( wsum ) m i 2 A i A s 17/57

VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa sulla determinazione di esposizione giornaliera normalizzata ad 8 ore di lavoro A(8) m/s 2. Tale valore è calcolato sulla base del maggiore dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza determinati sui tre assi ortogonali: Te A( 8 ) A( w max) m 2 8 s A max(1,4 a ;1,4 a ; a ) ( wmax) wx wy wz (per una persona seduta) a,a,a valori r.m.s. wx wy wz dell'accelerazione ponderata in frequenza lungo i tre assi 18/57

PRINCIPIO DELL EGUALE ENERGIA a w1 T 1 1/2 = a w2 T 2 1/2 CASO IN CUI DUE ESPOSIZIONI QUOTIDIANE A VIBRAZIONI -DI ENTITÀ A W1 ED A W2 DI DURATA T 1 E T 2, SONO EQUIVALENTI IN RELAZIONE AI POSSIBILI RISCHI SULLA SALUTE 19/57

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI PRODOTTE DA DIFFERENTI TIPOLOGIE DI MACCHINE E/O CONDIZIONI OPERATIVE Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nella stessa giornata lavorativa, o nel caso dell impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l esposizione alle vibrazioni A(8) in m/s 2 sarà ottenuta mediante l espressione:= A ( 8 ) N 2 A8i i= 1 1 2 m s 2 T 8 ei ( 8 ) ( w)maxi m 2 A i A s 20/57

CALCOLO DELL ESPOSIZIONE GIORNALIERA A(8) Fasi di lavoro = 4 fase 1: Martello scalpellatore: A sum,1 =14 m/s 2 T 1 = 0.5 h A 1 8 N 2 A(w)sum,i T i 8 i= 1 ( ) 1 2 m s 2 fase 2: Levigatrice roto-orbitale: A sum,2 = 4 m/s 2 T 2 = 3 h fase 3: Smerigliatrice: taglio: A sum3 = 6 m/s 2 T 3 = 1 h T e = 0.5 + 3 + 1 = 4.5 h A(T e ) = A(4.5) = {[(14 2 x 0.5) + (4 2 x 3) + (6 2 x 1)]/4.5} ½ = 6.35 m/s 2 A(8) = 6.35x (4.5/8) 1/2 = 6.35 x 0.75 = 4.76 m/s 2 5 m/s 2 21/57

VALUTAZIONE SENZA MISURAZIONI LA BANCA DATI VIBRAZIONI La Banca Dati Nazionale Vibrazioni è stata sviluppata alla luce dell esperienza maturata dall ISPESL e dalla Azienda USL 7 di Siena che hanno contribuito in qualità di partner italiani - allo sviluppo della prima banca dati europea, nell ambito del progetto europeo VINET (Vibration Injury Network: 1997-2001).. WWW.ISPESL.IT 22/57

BANCA DATI La banca dati fornisce due tipologie di dati: - i valori di emissione dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine; - i valori di vibrazione misurati in campo secondo specifici standard internazionali di misura. 23/57

VALORI DICHIARATI DAL PRODUTTORE La Direttiva Macchine 98/37/CE, recepita in Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, prescrive al punto 1.5.9. Rischi dovuti alle vibrazioni che: La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Per le macchine portatili tenute o condotte a mano la Direttiva Macchine impone che, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni per l uso, sia dichiarato "il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2.5 m/s 2 ". Se l accelerazione non supera i 2.5 m/s 2 occorre segnalarlo. Per quanto riguarda i macchinari mobili, la Direttiva prescrive al punto 3.6.3. che le istruzioni per l'uso contengano, oltre alle indicazioni minime di cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni: il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s 2 ; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s 2, occorre indicarlo; il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui é esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/ s 2 ; se tale livello é inferiore o pari a 0,5m/s 2, occorre indicarlo. 24/57

USO BANCA DATI Generalmente i valori di emissione dichiarati dal produttore sono ottenuti in condizioni di impiego standardizzate, conformemente a specifiche procedure di misura definite per ciascun macchinario dagli standard ISO-CEN. Tali standard prevedono l effettuazione di misure in condizioni operative non necessariamente corrispondenti a quelle di reale impiego di ciascun macchinario. Si raccomanda di utilizzare i dati dichiarati dai produttori opportunamente moltiplicati per i fattori indicati alle Tabelle 4-5-6 solo qualora le condizioni di impiego siano effettivamente rispondenti a quelle indicate nelle tabelle e nel caso in cui i macchinari siano in buone condizioni di manutenzione. 25/57

USO BANCA DATI Numerose smerigliatrici ed utensili di tipo rotativo per cui il produttore dichiara ai sensi della Direttiva Macchine un livello di vibrazione inferiore a 2.5 m/s 2 possono fornire in campo valori superiori a 2.5 m/s 2. Pertanto in numerose situazioni operative si otterrebbe una sottostima del rischio nel limitarsi a considerare il dato fornito dal costruttore, senza effettuare una misura delle vibrazioni emesse dall utensile nelle effettive condizioni di impiego. Inoltre, non potranno essere utilizzati i dati forniti dal costruttore se: il macchinario non è usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore; il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione; il macchinario è usato in condizioni operative differenti da quelle indicate alle tabelle 4-5-6; il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca modello) nel caso di esposizione al corpo intero: differenti caratteristiche del fondo stradale, velocità di guida, tipologia di sedili montati incidono fortemente sui livelli di esposizione prodotti da macchinari, anche se dello stesso tipo. In tutti questi casi l impiego della metodica semplificata basata sui dati forniti dal costruttore può portare ad una sottostima del rischio. 26/57

MACCHINE ELETTRICHE. COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI (FATTORE DI CORREZIONE) PER CALCOLARE L ESPOSIZIONE STIMATA IN CAMPO A PARTIRE DAI DATI DI CERTIFICAZIONE 27/57

MISURAZIONI a) Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purchè sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001); b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione e determinata facendo riferimento al piu' alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano. b) Vibrazioni trasmesse al corpo intero. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto. 28/57

METODICHE VALUTATIVE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MANO BRACCIO Y 1 T 2 2 w () w m 2 0 s a a t dt X Z a w = valore quadratico medio (r.m.s.) dell accelerazione ponderata in frequenza espresso in m/s 2. Tale quantità va rilevata lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione. 29/57

METODICHE VALUTATIVE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI CORPO INTERO Il valore totale di vibrazioni a cui è esposto il corpo (av) si determina, in accordo con lo standard, mediante la seguente relazione: av (m/s 2 ) = (k x2 a 2 wx + k y2 a 2 wy + k z2 a 2 wz) 1/2 ove k x e k y assumono valore 1.4, nel caso di esposizioni in posizione seduta, e valore unitario per la posizione eretta, mentre il coefficiente k z assume in entrambe i casi valore unitario. Tale equazione è da applicarsi ai fini della valutazione del disagio prodotto da vibrazioni; per quanto concerne la valutazione degli effetti sulla salute è da considerarsi unicamente l esposizione lungo la componente assiale dominante, moltiplicata per l appropriato fattore correttivo k i, 30/57

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VIBRAZIONI IMPULSIVE Nel caso di vibrazioni impulsive e di transienti vibratori, occorre una metodica valutativa addizionale, in quanto la metodica primaria potrebbe portare a sottostimare l esposizione, in relazione agli effetti sulla salute e sul comfort. Il criterio definito si basa sull assunzione che due esposizioni quotidiane a vibrazioni - di entità a w1 ed a w2 -e di durata rispettivamente T 1 e T 2, siano equivalenti in relazione ai possibili rischi sulla salute, quando: a w1 T 1 1/4 = a w2 T 2 1/4 33/57

Livelli di rischio per l esposizione a vibrazioni mano braccio fissati dalla Proposta di Direttiva UE sugli Agenti Fisici 94/C230/03 LIVELLO DI SOGLIA A(8) = 1 m/s 2 LIVELLO DI AZIONE A(8) = 2,5 m/s 2 VALORE LIMITE A(8) = 5 m/s 2 LIVELLO DI RISCHIO RILEVANTE aw eq = 20 m/s 2 34/57

D.LGS. 187/05 Art. 3. Valori limite di esposizione e valori di azione 1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s 2 ; b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s 2. 2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s 2 ; b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s 2. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria 35/57

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA UE SUGLI AGENTI FISICI 94/C230/03 Il livello di soglia rappresenta il livello cui deve tendere l'attuazione della direttiva ai fini della riduzione del rischio, ovvero quel valore al di sotto del quale un esposizione permanente e/o ripetitiva non ha conseguenze negative per la salute del soggetto esposto. Il livello d azione rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti. Tali misure includono la formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l attuazione di interventi mirati alla riduzione del rischio, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti. Il valore limite rappresenta il livello di esposizione il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto in assenza di dispositivi di protezione. Esposizioni a vibrazioni di livello superiore a 20 m/s 2, anche se di brevissima durata, sono vietate. Tale valore rappresenta il livello di rischio rilevante. Macchinari in grado produrre vibrazioni di entità maggiore del livello di rischio rilevante dovranno essere munite di idonei contrassegni. Nel caso di utensili in grado di produrre accelerazioni ponderate in frequenza (r.m.s.) superiori a 10 m/s 2 andranno intensificati gli sforzi di ridurre il rischio alla fonte ed evitate le esposizioni continuative e di lunga durata a tali livelli di vibrazioni. 36/57

VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e include la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessità. 37/57

COSA FARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE L'articolo 5 del D.Lgs. 187/05 "Misure di prevenzione e protezione" vieta al comma 1 il superamento dei valori limite di esposizione, pari rispettivamente a: per il mano braccio: A(8) = 5 m/s 2 ; per il corpo intero A(8) = 1,15 m/s 2 ). Lo stesso articolo, al comma 3, prescrive al datore di lavoro l'adozione, in caso di superamento dei valori limite, di "misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione". Tale aspetto è particolarmente rilevante, soprattutto in considerazione del fatto che, sia nel caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione a vibrazioni del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare i livelli di esposizione al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, come ad esempio, nel caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. In molti casi la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dal Decreto. 38/57

AZIONI CONSEGUENTI LA VALUTAZIONE Il superamento del livello d'azione comporta la predisposizione delle seguenti misure di tutela: informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione ai fini dell applicazione di idonee misure di tutela. In particolare, la formazione dovrà essere orientata verso i seguenti contenuti: metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni: ad es. necessità di evitare alte velocità in particolare su strade accidentate; posture di guida e corretta regolazione del sedile; ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna; come prevenire il mal di schiena. programma di organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre l esposizione. Tra tali misure prioritaria importanza rivestono: pianificare una regolare manutenzione dei macchinari, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi; identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai più alti livelli di vibrazioni ed organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti idonei a ridurre le esposizioni individuali; pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale. pianificazione di una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi l'acquisto di macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida. sorveglianza sanitaria 39/57

PIANO DI LAVORO PER RIDUZIONE ESPOSIZIONE a) altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; c) fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro; e) la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro; f) adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche; g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; h) orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo; i) la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità. 40/57

INFORMAZIONE E FORMAZIONE L'articolo 6 del D.Lgs. 187/05 prevede specifici obblighi di informazione e formazione per i lavoratori esposti a rischio vibrazioni e per i loro rappresentanti, in relazione a: misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio vibrazioni; livelli d'azione e valori limite; risultati delle valutazioni; potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature utilizzate; metodi per l'individuazione e segnalazione di sintomi e lesioni; circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni; programma di sorveglianza sanitaria. 41/57

SORVEGLIANZA SANITARIA I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 42/57

SORVEGLIANZA SANITARIA I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute, è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore, esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. 43/57

SORVEGLIANZA SANITARIA Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico. A seguito di tale informazione il datore di lavoro: a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata; b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) prende le misure affinchè sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. 44/57

CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 7, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 45/57

DEROGHE Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga all'organo di vigilanza territorialmente competente al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al valore limite. 46/57

SANZIONI 1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 4.000 per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 7 e 8, (valutazione rischio)e dell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b). (revisione valutazione rischio) 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 4.000 per la violazione dell'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5, comma 2. (misurazioni e valutazioni) 3. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 3.000 per la violazione dell'articolo 7, comma 3. (nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico) 47/57

DECORRENZA Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4 del presente decreto decorrono dalla data del 1 gennaio 2006. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione entra in vigore il 6 luglio 2010. (Per il settore agricolo e forestale il 6 luglio 2014) 48/57

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Tabella B/1 Vibrazioni al corpo intero. Valutazioni senza misurazioni Automezzi di trasporto e macchine semoventi. Tipo Attrezzo Figura Norma di riferiment o Postura Aw sum Valore medio con Dev. Stand. m/s 2 n. macchine Asse dominante Ambulanza === ISO 2631-1 Sedile operatore 2,1 ± 1 Z Autobus per il trasporto pubblico urbano Grande Mini ISO 2631-1 Sedile operatore 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0.3 4 19 Z Z (Y) Autogru Gancio ISO 2631-1 Sedile operatore 0,6 ± 0,4 8 Z (Y) Battelli di linea tipo motoscafi === ISO 2631-1 Sedile operatore 2,2 ± 1 Z Biciclette Mountain bike ISO 2631-1 Sellino 3,0 ± 1 Z Cassonati 1,0 ± 0,1 5 Camion Compattatore N.U. ISO 2631-1 Sedile operatore 0,4 ± 0,1 2 53/57 Z

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