COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE Rep. n. CONTRATTO DI LOCAZIONE PALESTRA IN VIA CAMPO SPORTIVO L anno duemila*** il giorno *** del mese di *** a Spilimbergo in Piazzetta Tiepolo n. 1, Palazzo Spilimbergo di Sopra - Sede Municipale tra i signori: - per. ind. Pietro De Nardo, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 17.091955 e residente per la carica presso l Ente che rappresenta, il quale agisce in nome e per conto del COMUNE DI SPILIMBERGO, e d ora innanzi denominato solo concedente, avente sede in Piazzetta Tiepolo n. 1, titolare del C.F. e p. I.V.A. 00 207 290 933, in qualità di Responsabile dell Area Tecnica (di seguito locatario), e - Sig. GURNARI Antonio nato a ** il ** residente a Spilimbergo via **, n. **, in qualità di Presidente pro-tempore dell A.S.D.D. Judo Club G. Fenati con sede in Spilimbergo via Campo Sportivo n. 1 C.F **************************** e parita IVA **(di seguito conduttore) Vista la Delibera di Giunta n**************** del ************************ si conviene e stipula quanto segue: 1) Il Comune di Spilimbergo, come sopra rappresentato, cede in locazione all'associazione Sportiva Judo Club "G. Fenati" di Spilimbergo che, a mezzo del suoi legale rappresentante, accetta il fabbricato sito in Spilimbergo Via Campo Sportivo, 1 - censito catastalmente al Fg. 24 mapp. 174 276. 2) Il canone di locazione è consensualmente determinato in. 962,21 all anno indicizzato all indice Istat. Pagina 1 di 6
3) Le parti convengono che l'unità immobiliare oggetto del presente contratto ha necessitato di notevoli lavori di straordinaria manutenzione che sono stati realizzati a cura e spese della parte conduttrice.la spesa sostenuta per detti lavori, decurtata dagli importi dovuto dalla conduttrice per i canoni degli anni precedenti viene di comune accordo fissato in. 8.441,10.= e sarà scomputata dai canoni di locazione. ln caso di scioglimento della Società ASDD Judo Club "G. Fenati" l'immobile locato tornerà nelle disponibilità dell'amministrazione comunale senza che la disciolta società abbia nulla a pretendere per i lavori eseguiti nell'immobile. La società Judo Club G. Fenati si impegna altresì a non richiedere all'amministrazione Comunale somme di denaro quale rimborso per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'immobile locato, a propria cura e spesa e come sopra quantificati. 4) Quallora l importo di. 8.441,10 di cui al precedente punto sarà completamente recuperato il canone dovrà essere pagato in rate semestrali anticipate entro i primi dieci giorni del primo mese del semese di locazione ( gennaio /giuno) presso la Tesoreria Comunale. 5) Il locatore destinerà il fabbricato a palestra per la pratica dello judo, nonché per le altre iniziative che l'associazione locatrice vorrà intraprendere che siano compatibili con le finalità dell'associazione medesima. Pagina 2 di 6
6) La durata del presente contratto è così stabilita: decorrenza dalla data odierna e scadenza il gg/mm/aaaa. Il conduttore, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al locatario al quale, in ogni caso, nell ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l immediato rilascio. 7) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il conduttore dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce l idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti. Il conduttore si impegna altresì a riconsegnare l immobile nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. 8) Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'immobile, sono a carico esclusivo del conduttore così pure gli interventi periodici ogni altra attività finalizzata alla pulizia ed al decoro dell area esterna di pertinenza dell immobile. Eventuali spese straordinarie, necessarie od urgenti, saranno a carico del locatario. 9) Salvo il consenso scritto da parte del locatario, è fatto espresso divieto al conduttore di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell immobile. E inoltre vietato al conduttore di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione immediata del presente contratto ed il diritto del locatario di richiedere l immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno. Pagina 3 di 6
10) Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore resteranno acquisite al locatario senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del locatario, fatto salvo il diritto del locatario di pretendere la rimessione in pristino dell immobile. L esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno alla risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. Il silenzio o l'acquiescenza del locatario rispetto ad un mutamento d'uso,a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. 11) È diritto del locatario ispezionare o far ispezionare l immobile, salvo congruo preavviso scritto. 12) Il conduttore garantisce il locatario contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, o dell Associazione che rappresenta o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall immobile in oggetto. Il conduttore assume in proprio ogni responsabilità in caso di danno o infortuni arrecati a persone o a cose in dipendenza delle attività oggetto della presente convenzione. A tal fine l Associazione è tenuta a stipulare apposita assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi. Copia di questa dovrà essere consegnata al Comune prima dell inizio dell attività.- Pagina 4 di 6
Il locatario è inoltre esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all immobile stesso, ivi compreso il riscaldamento. 13) Il conduttore è costituito custode dell'immobile ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il locatario ed i terzi per danni derivanti ad esempio da spandimento di acque, fughe di gas, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile. 14) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato. 15) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. 16) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Pordenone. 17) Oneri fiscali e spese contrattuali: Le spese di registrazione del presente atto saranno equamente divise fra le parti contraenti. per il Comune di Spilimbergo P.I. DE NARDO Pietro per l ASDD JUDO CLUB FENATI Il Presidente Sig. GURNARI Antonio Pagina 5 di 6
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