SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 18 MAGGIO 2011 Informativa n. 40 Le risposte dell'agenzia delle Entrate ai quesiti IRPEF (parte I) SOMMARIO Con la Circolare 13 maggio 2011, n. 20, l Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di risposte in merito a quesiti inerenti la deducibilità e detraibilità degli oneri. Nella presente Informativa si analizzano le risposte fornite in materia di spese mediche e sanitarie. EDITORIA FISCALE SEAC
Servizio INFORMATIVA 730 INFORMAT IVA N. 40 Pr ot. 3332 DAT A 18. 05. 2011 Settore: IMPOSTE DIRETTE Oggetto: Le risposte dell Agenzia delle Entrate ai quesiti IRPEF (parte I) Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate 13 maggio 2011, n. 20 Nella Circolare 13 maggio 2011, n. 20, l Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle principali domande poste dai contribuenti, relativamente alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese, con particolare attenzione alle seguenti agevolazioni: detrazioni per spese mediche e sanitarie; detrazione degli interessi per mutui contratti per l acquisto dell abitazione principale; detrazione 36% per interventi per il recupero del patrimonio edilizio abitativo; detrazione 55% per interventi di risparmio energetico; agevolazioni fiscali in favore di soggetti disabili. Nel corso di questa e delle prossime Informative saranno analizzati i più interessanti chiarimenti forniti dall Agenzia. SPESE MEDICHE E SANITARIE L Agenzia ha risposto ad alcuni quesiti posti dai contribuenti sull applicabilità in alcuni specifici casi dell art. 15, comma 1, lett. c), che consente di detrarre dall imposta lorda il 19% delle spese sanitarie sostenute dal contribuente. DISPOSITIVI MEDICI Si chiede se sia possibile fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura dispositivo medico o l abbreviazione DM. Per definire la nozione di dispositivi medici, l Agenzia ha acquisito il parere del Ministero della Salute, e sulla base di esso ha segnalato che si definiscono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che: 1. rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli artt. 1, comma 2, dei Decreti Legislativi di settore n. 507/1992, n. 46/1997, n. 332/2000; 2. e inoltre, in base a tali norme, sono conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, e riportano pertanto il marchio CE in base alle direttive europee di settore. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
Inf or m ativa n. 40 - pagina 2 di 4 Il Ministero della Salute precisa che non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare. Dal punto di vista fiscale, la sola dicitura generica dispositivo medico oppure DM in uno scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia per una spesa sanitaria non è un elemento sufficiente a consentire la detrazione, ed è pertanto necessario verificare il rispetto di ulteriori requisiti. Della spesa relativa a dispositivi medici è necessario verificare che: dallo scontrino fiscale o dalla fattura rilasciata risultino i dati del soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; ogni prodotto per il quale si chiede la detrazione: 1. risponda alla definizione di dispositivo medico secondo gli artt. 1, comma 2, dei Decreti Legislativi di settore n. 507/1992, n. 46/1997, n. 332/2000; 2. sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle Direttive Europee n. 93/42/CEE, n. 90/385/CEE e n. 98/79/CE. Per facilitare l individuazione dei prodotti, il Ministero ha fornito un elenco non esaustivo dei più comuni dispositivi che rispondono alla definizione di dispositivo medico (Dispositivi Medici MD e Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro IVD ), che si riporta integralmente. DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIÙ COMUNE 1. Esempi di Dispositivi Medici secondo il Decreto Legislativo n. 46/1997 2. Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il Decreto Legislativo n. 332/2000 Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi Montature per lenti correttive dei difetti visivi Occhiali premontati per presbiopia Apparecchi acustici Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate Siringhe Termometri Apparecchio per aerosol Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia Pannoloni per incontinenza Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.) Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) Lenti a contatto Soluzioni per lenti a contatto Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.) Materassi ortopedici e materassi antidecubito Contenitori campioni (urine, feci) Test di gravidanza Test di ovulazione Test menopausa Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari Test autodiagnosi prostata PSA Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR) Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci Test autodiagnosi per la celiachia
Inf or m ativa n. 40 - pagina 3 di 4 Si noti tuttavia che l elenco fornito non risolve ai contribuenti tutte le difficoltà che si presentano nell individuare le fattispecie di dispositivi medici detraibili. Infatti: l elenco non è esaustivo, e pertanto dispositivi diversi da quelli indicati in tabella potrebbero rispondere ai requisiti previsti dall art. 15, comma 1, lett. c), TUIR; la presenza in elenco indica che l oggetto acquistato possiede il primo requisito sopra descritto, ossia risponde alle caratteristiche della normativa di settore, rientrando sicuramente nella definizione di dispositivo medico, ma non è detto che tale prodotto riporti il marchio CE (secondo requisito). In caso di prodotto presente in elenco va pertanto documentata la presenza del marchio. Per beneficiare della detraibilità dei dispositivi medici indicati in tale elenco l Agenzia precisa che è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato abbia la marcatura CE (presumibilmente, il foglietto illustrativo). SPESE PER SEDUTE DI PSICOTERAPIA Nell elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell odontoiatra, del veterinario, dello psicologo - psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001. Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica. Il contribuente in altre parole chiede se per la detrazione delle spese per sedute di psicoterapia sia necessario che queste siano state preventivamente prescritte da un medico. L Agenzia ha risposto che le prestazioni rese dello psicologo-psicoterapeuta sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico, e pertanto non è necessaria una prescrizione a monte per legittimarne la detraibilità; conseguentemente, qualora siano rese per finalità terapeutiche possono essere detratte ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, anche in assenza di una prescrizione medica. ACQUISTO DI UNA PISCINA PER FINI TERAPEUTICI È possibile ricondurre tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR l acquisto di una piscina per lo svolgimento di idrokinesiterapia da parte di un portatore di handicap?. Il contribuente chiede la possibilità di detrarre le spese sostenute per l acquisto di un attrezzatura necessaria ad una terapia per un soggetto disabile.
Inf or m ativa n. 40 - pagina 4 di 4 Si noti preliminarmente che le detrazioni specificatamente previste per la disabilità riguardano: spese sanitarie per disabili (da indicare a rigo E3, Mod. 730/2011), relative ai mezzi necessari per l accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, con ridotte o impedite capacità motorie, oppure sussidi tecnici e informatici tali da agevolare l autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap; spese veicoli per disabili (da indicare a rigo E4, Mod. 730/2011); spese mediche generiche e per l assistenza specifica per portatori di handicap (da indicare a rigo E26, Mod. 730/2011. Si ricorda che le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche devono essere indicate nel rigo E1). L eventuale detrazione pertanto non può riferirsi ad agevolazioni specifiche per i portatori di disabilità, ma alle Spese sanitarie (rigo E1, Mod. 730/2011) concesse dal Legislatore a tutti i contribuenti, checomenotopossono riguardare anche terapie. La detraibilità del 19% in linea generale è possibile anche per spese relative ad esami, analisi e terapie. L Agenzia ha tuttavia risposto che non è detraibile la spesa per l acquisto di una piscina per lo svolgimento di idrokinesiterapia, dato che la detrazione d imposta ex art. 15, TUIR, può riguardare il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l acquisto della struttura nella quale quest ultimo viene svolto.