Le Daily News. N. 138 del A cura di Micaela Chiruzzi
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1 N. 138 del Le Daily News A cura di Micaela Chiruzzi Modello Unico e modello 730, i chiarimenti sulle spese mediche: farmaci, parafarmaci, fitoterapici, omeopatici, generici, integratori, galenici, dispositivi medici E ormai tempo di dichiarazioni dei redditi e vuol dire anche tempo di raccolta di scontrini della farmacia, fatture per visite specialistiche, ricevute di ticket pagati. Sono tutte spese che possono essere detratte dalle imposte da pagare. Il 730 parla chiaro, si possono detrarre solo i farmaci. E molti dei prodotti presenti in farmacia (medicazione, dietetici, alimenti, profumeria) non sono medicinali. Molte persone non riescono a comprendere in pieno la differenza che c è tra un farmaco e un parafarmaco, e pensano che tutti i prodotti venduti in farmacia siano detraibili dalle tasse. Pertanto, attraverso il presente intervento si vogliono dare le indicazioni essenziali per capire quali sono i requisiti e gli importi delle spese mediche da poter detrarre. Per poter beneficiare della detrazione d'imposta del 19% sulle spese per farmaci e prodotti sanitari, occorre provare tali spese attraverso il c.d. scontrino parlante. Dal 1 gennaio 2010 il nuovo scontrino parlante per la detrazione di farmaci e medicinali deve riportare obbligatoriamente il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco o medicinale) del bene, la quantità, ed il codice AIC (Autorizzazione all Immissione in Commercio) del farmaco stesso. Tale nuova norma recepisce il Provvedimento del Garante della Privacy, a tutela naturalmente della riservatezza dei dati sulla salute del contribuente. I prodotti farmaceutici che danno diritto alla detrazione d'imposta sono tutti i medicinali, con o senza obbligo di prescrizione medica ("medicinali da banco", totalmente a carico dei cittadini). La natura del prodotto acquistato deve essere documentata dalle dizioni medicinale oppure farmaco ; nulla osta, tuttavia, alla presenza 1
2 delle sigle med., f.co o altre abbreviazioni comunque non equivocabili. Analogamente, la presenza delle comuni sigle OTC (a medicinale da banco ) e SOP ( senza obbligo di prescrizione ) va ugualmente bene, così come la dicitura ticket. Sono detraibili anche gli scontrini con la dicitura omeopatico, mentre la preparazione galenica richiede comunque la precisazione che si tratta di un farmaco. Premessa Le norme fiscali prevedono alcune agevolazioni consistenti nella possibilità per il contribuente di dedurre dal reddito complessivo ovvero detrarre dall'imposta lorda determinate somme al fine di ridurre quanto dovuto al fisco. Tra queste rientrano le spese mediche, ossia le spese mediche e sanitarie di qualunque tipo (medico generiche, specialistiche, chirurgiche, medicinali, analisi, farmaci ecc). La deduzione dal reddito complessivo è consentita, in particolare, ai soggetti portatori di handicap così come definiti dall'art. 3 della L , n. 104, indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. Rientrano fra tali soggetti anche coloro che, in presenza di minorazioni psichiche o fisiche, sono stati ritenuti invalidi dalle Commissioni mediche pubbliche ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra. La detrazione dall'imposta lorda, al contrario, riguarda gli altri contribuenti che non presentino le condizioni di minorazione sopra indicate e che abbiano sostenuto spese mediche e/o sanitarie superiori a 129,11 euro. Le spese fino a 129,11 euro non possono essere detratte (cosiddetta franchigia). Per la quota superiore a 129,11 euro di spesa si ha diritto alla detrazione di imposta del 19%: per cui, ad esempio, se la spesa complessivamente sostenuta per l'acquisto di medicinali e/o medica è stata pari a 310 euro occorrerà sottrarre a tale spesa la franchigia e, quindi, applicare il 19% (es ,11= 180,89 x 19% = 34,37 euro). L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del , ha definitivamente chiarito che, ai fini della detrazione/deduzione fiscale, non è più necessaria la conservazione della ricetta rilasciata dal medico anche in caso di pagamento del ticket, essendo sufficiente lo scontrino con i requisiti previsti. 2
3 L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 30/E del ), ha ribadito che dal 1 gennaio 2008, ai fini della detrazione e/o deduzione, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dalla legge finanziaria 2007 (cosiddetto "scontrino fiscale parlante"), pertanto: per l'acquisto di medicinali, a richiesta del cliente, la farmacia ha l'obbligo di rilasciare fattura o scontrino fiscale "parlante" che contengano le seguenti indicazioni: la natura del farmaco (la dicitura "farmaco" o "medicinale"); la qualità del farmaco (in pratica il nome del medicinale). A seguito del Provvedimento 29 aprile 2009 del Garante della Privacy recepito dall'agenzia delle Entrate con la Circolare 30 luglio 2009, n.40 secondo cui l'indicazione della denominazione commerciale del farmaco risulta essere lesivo della riservatezza e dignità degli interessati, si è giunti alla conclusione circa la necessità di dover sostituire la denominazione del medicinale (qualità) con il numero di "autorizzazione all'immissione in commercio" (AIC). Le spese mediche generiche Sono considerate spese mediche generiche: le prestazioni rese da un medico generico privo cioè di specifica specializzazione; le prestazioni rese da un medico specializzato in una branca diversa da quella della propria specializzazione; le spese per l acquisto di medicinali e prodotti omeopatici. Ai fini della detrazione delle prestazioni rese da medici è necessaria l esibizione della ricevuta sanitaria rilasciata dal medico o, nel caso in cui la prestazione sia resa nell ambito del servizio sanitario nazionale, dal ticket. Le prestazioni specialistiche sono quelle rese da un medico specialista nell ambito della propria specializzazione e comprendono una vasta gamma di servizi, terapie, prestazioni specialistiche ed esami di laboratorio. È opportuno analizzare le spese mediche specialistiche sostenute tenendo conto che: 3
4 1. le spese per cure termali sono detraibili a condizione che la terapia sia prescritta da un medico; 2. le spese per prestazioni odontoiatriche sono detraibile purché la fattura riporti dettagliatamente le prestazioni rese (da evitare le descrizioni generiche es. ciclo di cure odontoiatriche). Sono escluse le spese odontoiatriche sostenute per fini puramente estetici; 3. sono detraibili le spese sostenute per l acquisto e l affitto di protesi sanitarie dentarie, fonetiche e oculistiche (compresi lenti e liquidi per la loro pulizia). In tale voce sono compresi gli arti artificiali, gli apparecchi per fratture, gli apparecchi ortopedici nonché le poltrone ed attrezzature simili per invalidi dotati di meccanismi atti a facilitarne il movimento; 4. in presenza di prescrizione medica sono ammesse le spese per prestazioni rese da dietisti e chiropratici, nonché spese per elettroterapia analgesica, laserterapia, ionoforesi, visite di podologia, fisioterapia e logopedia; 5. non è mai ammessa la detrazione, perché non si tratta di prestazioni mediche, delle spese per prestazioni rese da naturopati, iridologi e riflessologi nonché per i massaggi shiatsu; 6. anche se prescritte da un medico, perché non si tratta di prodotti medicinali, non sono detraibili le spese per l acquisto di latte artificiale per neonati, di prodotti detergenti per soggetti con allergie, di prodotti alimentari per soggetti con determinate allergie. Le prestazioni specialistiche Le prestazioni specialistiche, cioè le prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione (circolare 23 aprile 1981 n.14 parte seconda), comprendono una vasta gamma di servizi quali la ginnastica correttiva e riabilitativa degli arti, le sedute di dialisi, la psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all Albo, le indagini di diagnosi prenatale, l amniocentesi, la villocentesi, l inseminazione artificiale, l anestesia epidurale nonché particolari terapie quali la chiroterapia, la cobaltoterapia, la iodioterapia, la neuropsichiatria. Tra le prestazioni specialistiche rientrano anche esami di laboratorio ordinari, elettrocardiogrammi nonché esami più complessi quali TAC, risonanze magnetiche, ecografie... La detrazione è ammessa se la spesa è documentata dalla ricevuta del ticket pagato (nel caso in cui la prestazione sia svolta presso una struttura pubblica) 4
5 o dalla fattura (se la prestazione è resa presso un istituto specializzato). Si considera attività specialistica anche la prestazione resa da un medico omeopata. E, invece, richiesta la prescrizione medica per la detrazione delle spese di assistenza specifica, dei compensi erogati a personale paramedico abilitato e a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche e delle cure termali (circolare n.39 del 1 luglio 2010). Come sopra anticipato, in caso di prestazioni odontoiatriche non è sufficiente che la fattura riporti un indicazione generale della prestazione eseguita (es. ciclo di cure odontoiatriche). È opportuno che il contribuente faccia dettagliare le prestazioni rese, al fine di agevolare l eventuale successiva attività di accertamento. Non sono detraibili le spese per prestazioni odontoiatriche sostenute per fini puramente estetici. Le prestazioni di fisioterapia (circolare n.95 del 12 maggio 2000, risposta 1.1.5) e quelle rese dal dietista (circolare n.17 del18 maggio 2006, risposta 1) sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica. La necessità della prescrizione medica è stata confermata dall'agenzia delle Entrate per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dal D.M. 29 marzo 2001 all'art.3, ovvero, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista - assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale ed educatore professionale. Le spese per l acquisto di medicinali Con riferimento alle spese mediche sostenute per l acquisto di medicinali la detrazione compete a condizione che la spesa sia documentata da fattura o da scontrino parlante rilasciato dalla farmacia in cui dovranno essere chiaramente indicati la natura (farmaco, medicinale, sigle come OTC, SOP ), il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e la quantità dei farmaci acquistati nonché l indicazione del codice fiscale del contribuente. Sono detraibili i medicinali senza obbligo di prescrizione medica (definiti "S.O.P."). Questi medicinali si dividono in due categorie: prodotti da banco (O.T.C.) o di automedicazione. Sono quelli che, per composizione e terapia, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza l intervento di un medico (art. 3, D.Lgs. N. 539/92, art. 3. D.Lgs. n. 541/92). Vengono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità; prodotti senza prescrizione (S.P.) o di automedicazione su consiglio. Sono quelli liberamente vendibili dal farmacista che può consigliarli e venderli (art. 3, comma 2, del D.L. vo n. 539/92); li si può identificare perché sulla sull involucro 5
6 esterno del farmaco è riportata la seguente indicazione: "Medicinali di automedicazione" oppure "Medicinale non soggetto a prescrizione medica". Scontrino con indicazione Parafarmaco Con il termine parafarmaco si indicano genericamente sia prodotti medicinali che altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia (dietetici, integratori alimentari, cosmetici, etc..). Con risoluzione n.396/e/2008 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono detraibili gli acquisti certificati da scontrini fiscali riportanti la dicitura parafarmaco. Ne consegue che se anche il contribuente procede all acquisto di prodotti per i quali è stata riconosciuta un efficacia medicinale ma la farmacia indica nello scontrino che trattasi di parafarmaco, non è possibile procedere alla detrazione o alla deduzione della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi. Scontrino con indicazione Ticket o Ricetta Con risoluzione 10/E del 17 febbraio 2010 l Agenzia delle Entrate, ha poi precisato che "per quanto riguarda la dicitura Ticket si ritiene che essa soddisfi l indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario". Si ritiene che quanto previsto per la dicitura "ticket" sia applicabile anche al caso in cui lo scontrino riporti la dicitura "ricetta", purché nel medesimo scontrino siano presenti tutti gli altri elementi obbligatori. Scontrino con indicazione dispositivo medico La semplice indicazione sullo scontrino della farmacia della dicitura "dispositivo medico" non è sufficiente ai fini della detraibilità della spesa, in quanto in tale categoria possono essere inseriti anche dei dispositivi non detraibili, quali ad esempio pannolini per bambini. In relazione alla detraibilità ai fini reddituali (Irpef), si rammenta che l amministrazione finanziaria, già con la circolare n. 25 del 6 febbraio 1997, ha chiarito che ove risulti dubbio l inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell articolo 15, comma 1, lettera c), del Dpr 917/86, occorre fare riferimento ai provvedimenti del ministero della Sanità che contengono l elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche e che il Dlgs 24 febbraio 1997 n. 46, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 93/42/Cce, concernente i dispositivi medici (in genere), all articolo 1 definisce, tra l altro, dispositivo medico «qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo 6
7 a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap...». Il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi) le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale anche gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni, ma non invece i pannolini per neonati. Elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune Circolare n.20 del 13 maggio 2011 L Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/e del , al punto 5.16, si è soffermata a chiarire le modalità di detrazione fiscale dei dispositivi medici. A tale riguardo l'agenzia precisa che, alla luce del parere richiesto in merito al competente Ministero della Salute: sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 n. 46/97 n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore. Tuttavia non esistendo un documento consultabile su tali dispositivi, ma solo un elenco, messo a disposizione dal Ministero della Salute, l'agenzia chiarisce che la generica dicitura dispositivo medico sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, richiamando in proposito la propria risoluzione n. 253 del 29/9/2009. Pertanto, ai fini della detrazione fiscale di tali prodotti, l Agenzia ha affermato che devono verificarsi le seguenti condizioni: dallo scontrino fiscale o dalla fattura deve risultare il soggetto che sostiene la spesa (con il codice fiscale) e la descrizione del dispositivo medico"; "deve essere comprovato per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle 7
8 direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE"'; per i dispositivi medici compresi nell elenco allegato alla circolare non è necessario verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (normalmente sulla confezione del prodotto o sul libretto d uso o di garanzia sono riportate tutte le certificazioni ivi comprese quelle CE). Riteniamo tuttavia che le spese siano detraibili: in presenza di un'attestazione della farmacia con la quale si descrive il bene; se nello scontrino oltre alla dicitura "dispositivo medico", è presente la descrizione del bene; in presenza di prescrizione medica; in presenza di altra documentazione che comprovi il collegamento con lo scontrino. Con la Circolare n.20 del 13 maggio 2011, l'agenzia delle Entrate ha fornito un elenco dei dispositivi medici di uso più comune che esponiamo qui di seguito: 1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997 Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi Montature per lenti correttive dei difetti visivi Occhiali premontati per presbiopia Apparecchi acustici Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate Siringhe Termometri Apparecchio per aerosol Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia Pannoloni per incontinenza Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.) Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) Lenti a contatto Soluzioni per lenti a contatto 8
9 Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.) Materassi ortopedici e materassi antidecubito 2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000 Contenitori campioni (urine, feci) Test di gravidanza Test di ovulazione Test menopausa Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari Test autodiagnosi prostata PSA Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR) Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci Test autodiagnosi per la celiachia Le spese mediche omeopatiche Le spese mediche per acquisto di farmaci omeopatici sostenute nel proprio interesse e nell interesse dei figli/familiari a carico possono essere detratte documentando con lo scontrino fiscale l acquisto. Sono omeopatici quei farmaci e quelle cure che presentano un metodo terapeutico alternativo alla medicina tradizionale. Come stabilito dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un medicinale omeopatico è ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze. Non tutte le confezioni di medicinali messi in commercio dalle aziende produttrici di farmaci omeopatici sono però registrate come farmaci omeopatici. I medicinali omeopatici detraibili sono identificabili dalla dicitura medicinale omeopatico oppure farmaco omeopatico o analoghe abbreviazioni presenti sulla confezione esterna del farmaco. 9
10 Le spese per medicinali fisioterapici Sono detraibili i prodotti fitoterapici (a base di erbe), ma devono essere approvati dall'aifa (Agenzia Italiana del Farmaco). I prodotti approvati si riconoscono perché sulla confezione esterna e sullo scontrino, portano la dicitura "medicinali". Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l autorizzazione all immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute). Essi, sullo scontrino sono definiti "parafarmaci", e non possono essere detratti. I prodotti fitoterapici approvati dall'aifa che vengono considerati medicinali sono specificati nella Risoluzione 396/E del 22 ottobre 2008: Relativamente ai prodotti fitoterapici, il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, definisce, all art.1,lett. ll), medicinale di origine vegetale o fitoterapico "ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali". I medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco. Gli integratori alimentari L'acquisto di integratori alimentari, anche se assunti su prescrizione medica, non dà diritto alla detrazione del 19%. E' quanto ha stabilito l'agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 256/E, evidenzia come l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non attribuiscono agli stessi proprietà terapeutiche nè capacità di prevenzione o cura delle malattie umane. Non essendo equiparabili ai medicinali, dunque, gli integratori alimentari non possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d'imposta del 19% anche se acquistati dietro prescrizione medica Detrazione per l acquisto di preparazioni galeniche Per le preparazioni galeniche, cioè quelle preparazioni allestite dal farmacista in farmacia su prescrizione medica, valgono le norme relative ai medicinali. L'Agenzia delle Entrate, con (risoluzione n. 218/E del ) ha confermato che i predetti obblighi documentali devono essere soddisfatti anche nell ipotesi cui si intenda beneficiare della detrazione d imposta per l acquisto di medicinali preparati in 10
11 farmacia (c.d. preparati galenici). Infatti, continua l Agenzia delle Entrate, anche per questa tipologia di medicinali, come per quella dei medicinali di origine industriale, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata con documenti contenenti natura (dicitura: farmaco o medicinale), qualità (dicitura: preparazione galenica), quantità delle preparazioni galeniche acquistate e codice fiscale del destinatario delle stesse tramite scontrino c.d. parlante o fattura. Copyright La Lente sul Fisco 11
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