Oneri deducibili e detraibili in Unico PF 2015

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1 in pratica FISCO DICHIARAZIONI FISCALI Raffaele Pellino Oneri deducibili e detraibili in Unico PF 2015 Spese sanitarie ed oneri per disabilità Interessi su mutui per l abitazione principale Assegni di mantenimento all ex coniuge Contributi per previdenza complementare Ulteriori oneri detraibili Esempi di compilazione

2 Raffaele Pellino Oneri deducibili e detraibili in Unico PF 2015

3 Copyright Cesi Multimedia s.r.l. Via V. Colonna 7, Milano Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione dell opera, anche parziale e con qualsiasi mezzo. L elaborazione dei testi, pur se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all autore e/o all editore per eventuali involontari errori o inesattezze. ISBN Pubblicazione maggio 2015

4 Indice Indice Premessa 1. Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali Attribuzione di detrazioni e reddito complessivo del contribuente 2 2. Spese sanitarie: detrazione in Unico PF Spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione Medicinali Analisi, esami e terapie Protesi sanitarie Attrezzature sanitarie Dispositivi medici Prestazioni sanitarie Spese di assistenza specifica Interventi chirurgici Degenze e ricoveri Documentazione della spesa Medicinali Prestazioni mediche Protesi sanitarie Attrezzature sanitarie Dispositivi medici Analisi, esami e terapie Professioni sanitarie riabilitative Cure termali Spese sostenute all estero Rateazione delle spese sanitarie Spese per familiare non a carico Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili Accertamento della disabilità Autocertificazione Detrazione per figli portatori di handicap Ripartizione detrazione tra genitori Spese sanitarie e mezzi di ausilio Spese deducibili dal reddito Spese detraibili dall IRPEF Detraibilità spese per trasporto di disabili Detrazione per gli addetti all assistenza Altre precisazioni Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici Documentazione Disabili ed agevolazioni auto Spese di acquisto Perdita dell agevolazione Spese per riparazioni Spese di riparazione degli adattamenti Documentazione Disabili con ridotte o impedite capacità motorie La documentazione 27 VII Cesi Multimedia III

5 Indice Indicazioni in Unico PF Detrazione per i non vedenti Spese sostenute per cane guida Detrazione forfettaria Indicazioni in Unico PF Eliminazione barriere architettoniche La documentazione da conservare Interessi su mutui - Abitazione principale Acquisto abitazione principale Ambito operativo Condizioni per la detrazione Perdita della detrazione Casi particolari Acquisto immobile diverso dall abitazione principale Costruzione/ristrutturazione dell abitazione principale Detrazione spettante Documenti da conservare Cause di decadenza della detrazione Deducibilità degli assegni di mantenimento all ex coniuge Trattamento fiscale degli assegni corrisposti all ex coniuge Deducibilità per il coniuge erogante Tassazione in capo al coniuge percettore Modalità di erogazione dell assegno Particolari fattispecie di assegno Assegni compensati Spese di abitazione del coniuge assegnatario Assegni periodici pregressi - Accordo transattivo Ex coniuge e accollo del mutuo Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio La compilazione del Modello 730/Unico PF Contributi per previdenza complementare Soggetti interessati Tipologie di contribuzione Contributi a deducibilità ordinaria Contributi versati da lavoratori di prima occupazione Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario Contributi versati per familiari a carico Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici Compilazione Modello Unico PF Quadro RP di Unico PF Ulteriori oneri detraibili Spese di istruzione Spese universitarie Spese escluse Limiti alla detrazione Spese sostenute per familiari Documentazione Spese funebri Limiti alla detrazione Spese sostenute per familiari Documentazione Spese per attività sportive dei ragazzi Caratteristiche delle strutture sportive 61 IV Cesi Multimedia

6 Indice Valutazione dei requisiti di età Limiti alla detrazione Spese sostenute per familiari Documentazione Spese per frequenza ad asilo nido Soggetti beneficiari Limite di spesa Documentazione Spese per adozione di minori stranieri Documentazione Dichiarazione Spese per addetti all assistenza personale Limiti alla detrazione Calcolo della spesa agevolabile Spese sostenute per familiari Documentazione Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede Limiti alla detrazione Spese sostenute per familiari Ripartizione della detrazione Documentazione Altri oneri per cui spetta la detrazione / deduzione - Sintesi Oneri deducibili e detraibili: ulteriori chiarimenti delle Entrate Recupero del patrimonio edilizio Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione Erogazioni liberali a favore delle ONLUS Detrazioni per altri familiari a carico Detrazione per l acquisto di mobili e successione Reddito di lavoro dipendente svolto all estero Credito d imposta riacquisto prima casa 76 Cesi Multimedia V

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8 Premessa Premessa Nel presente elaborato si riepilogano le principali disposizioni in materia di oneri detraibili e deducibili ai fini della corretta compilazione del Modello Unico PF Sul punto si fa presente che l Agenzia, con la recente circ. min. 17/2015, ha fornito utili chiarimenti rispondendo a numerose questioni in materia di IRPEF. Nello specifico, vengono precisati i seguenti aspetti: interessi passivi sui mutui: non si perde il diritto alla detrazione, anche se l unità immobiliare in Italia è locata, qualora il contribuente si sia dovuto trasferire all estero per motivi di lavoro, a condizione che: permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale; il contribuente non abbia acquistato nello Stato estero un immobile quale abitazione principale; spese sanitarie: si ammette la detraibilità IRPEF al 19% delle spese sostenute per le prestazioni rese dai massofisioterapisti con formazione triennale, anche senza una specifica prescrizione medica. La detrazione quale spesa sanitaria si applica anche nel caso in cui il versamento sia effettuato a favore di una ONLUS a titolo di corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, come nel caso di trasporto in ambulanza, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura. Sono, inoltre, ammesse in detrazione le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti; spese istruzione: sono detraibili le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori, che si collocano in un livello intermedio tra l istruzione secondaria e quella universitaria. Nell ambito degli oneri deducibili viene altresì chiarito che sono deducibili, ai sensi dell art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, gli importi sostenuti a titolo di canone di locazione e di spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice e corrisposti periodicamente all ex coniuge, in quanto equiparabili all assegno di mantenimento. Riferimenti normativi Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2015, n Agenzia delle Entrate, Circolare 24 aprile 2015, n. 17. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15. Istruzioni Modello Unico PF Cesi Multimedia VII

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10 Capitolo 1 Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali 1. Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali Come noto, il legislatore ha previsto una serie di oneri e di spese che danno diritto rispettivamente a: una detrazione d imposta; una deduzione dal reddito complessivo. In particolare, è possibile distinguere le seguenti tipologie di oneri: ONERI DESCRIZIONE NORMATIVA DEDUCIBILI DETRAIBILI Agiscono in diminuzione del reddito complessivo del contribuente fino ad azzerarlo (reddito imponibile uguale a zero). Diminuiscono l imposta lorda del contribuente ed al massimo possono azzerarla. Sono escluse da tale regola le detrazioni per canoni di locazione, le quali danno diritto all agevolazione anche nella particolare fattispecie in cui vi sia incapienza d imposta. art. 10 TUIR art. 15 TUIR La detrazione e la deduzione sono ammesse a condizione che gli oneri: siano stati effettivamente sostenuti dal dichiarante nel proprio interesse (o nell interesse dei familiari, ove normativamente previsto) nell anno di riferimento; non siano stati già dedotti dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Il legislatore ha previsto che determinate spese possono essere portate in detrazione o deduzione anche se sostenute non nell interesse proprio ma nell interesse dei familiari fiscalmente a carico (in alcuni casi anche fiscalmente non a carico). Analizzando la locuzione familiari fiscalmente a carico è poi necessario chiarire che cosa il legislatore intende per familiare e per fiscalmente a carico. In particolare, rientrano nella nozione di familiari : il coniuge (anche se legalmente ed effettivamente separato); i figli e i loro discendenti (naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati); i genitori e gli ascendenti prossimi (adottivi o naturali); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. Cesi Multimedia 1

11 Capitolo 1 Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali Mentre, è considerato fiscalmente a carico il familiare che presenta, per il 2014, un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili non superiore a 2.840,51. L art. 12 del TUIR stabilisce infatti che: Le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Nel verificare il rispetto del limite per essere considerato soggetto fiscalmente a carico si deve tener conto anche del reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca per gli immobili affittati ad uso abitativo. SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Spese sanitarie, anche per portatori di handicap; spese per veicoli adattati per portatori di handicap; spese per l acquisto di cani guida; assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l invalidità e non autosufficienza; spese di istruzione; spese per addetti all assistenza personale; spese per attività sportive praticate dai ragazzi; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non hanno iniziato l attività lavorativa e non risultano iscritti alla previdenza obbligatoria; spese per frequenza degli asili nido. Si ricorda inoltre che dal 2001, nel caso di mutuo ipotecario per l acquisto dell abitazione principale intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi [art. 15, comma 1, lett. b), TUIR]. Gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo, anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico sono: contributi previdenziali ed assistenziali deducibili; oneri di previdenza complementare e contributi versati ai fondi integrativi SSN, per la quota non dedotta da parte del familiare stesso. SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO Spese sanitarie sostenute nell interesse di familiari (non fiscalmente a carico) affetti da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. In quest ipotesi, la spesa può essere portata in detrazione solo per la parte di detrazione che non trova capienza nell imposta dovuta dal malato ; spese funebri; spese per addetti all assistenza personale di soggetti non autosufficienti; spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap. 1.1 Attribuzione di detrazioni e reddito complessivo del contribuente La spettanza di determinate agevolazioni fiscali (tra cui la detraibilità/deducibilità di svariate erogazioni liberali) fa riferimento al reddito complessivo del contribuente. Nel computo del reddito complessivo si deve, tuttavia, tener conto delle seguenti considerazioni. a) Presenza di redditi da cedolare secca Per le abitazioni concesse in locazione la cedolare secca prevede l applicazione di un imposta sostitutiva: dell IRPEF e relative addizionali regionale e comunale; delle imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L opzione per l applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza non sono soggetti ad IRPEF. Tuttavia, ai sensi dell art. 3, comma 7, d.lgs. 23/2011: Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca Cesi Multimedia

12 Capitolo 1 Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali Quindi, il reddito complessivo, ove richiesto per verificare la spettanza di determinate agevolazioni fiscali (tra cui la detraibilità/deducibilità di svariate erogazioni liberali) deve intendersi comprensivo anche del reddito dei fabbricati assoggettato alla c.d. cedolare secca. In pratica, il calcolo della detraibilità/deducibilità degli oneri vincolati al rispetto di un determinato ammontare di reddito complessivo quali: spese per addetti all assistenza personale; erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia ; erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale; contributi, donazioni erogate a ONG che operano nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e di fondazioni e associazioni riconosciute; contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici. deve avvenire comprendendo anche il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca. b) Abitazione principale e pertinenze Per l anno 2014, in generale, non era dovuta l IMU per l abitazione principale e relative pertinenze. Fanno eccezione a tale regola gli immobili c.d. di lusso (cat. A1, A8, A9); per questi era dovuta l IMU e di conseguenza il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo. c) Immobili non locati situati nello stesso comune dell abitazione principale Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%. Di seguito si dettagliano le principali voci di oneri e spese detraibili: DETRAZIONE TIPOLOGIA DI SPESA QUADRO RP 19% sezione I a) Spese sostenute nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico: spese sanitarie; spese per i mezzi necessari per l accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili; spese per l acquisto e la riparazione di veicoli per disabili; spese per l acquisto di cani guida; spese per l istruzione secondaria e universitaria; spese per attività sportive praticate da ragazzi; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; spese sanitarie sostenute nell interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che Cesi Multimedia 3

13 Capitolo 1 Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali DETRAZIONE 26% 36, 41, 50 e 65% TIPOLOGIA DI SPESA danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell imposta da questi ultimi dovuta; spese sostenute per gli addetti all assistenza personale nell interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti); contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza; spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli; premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; premi relativi alle assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse: spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica; interessi per mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale; interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili; interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio; interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell abitazione principale; interessi per prestiti o mutui agrari; spese funebri; spese per intermediazione immobiliare; erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche; erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso; erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale; erogazioni liberali a favore della società di cultura La Biennale di Venezia ; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale; spese veterinarie; spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; erogazioni liberali al Fondo per l ammortamento dei titoli di stato; altre spese detraibili. Erogazioni liberali alle ONLUS; erogazioni liberali ai partiti politici. Sezione III A nella quale vanno indicate: spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo; spese per l acquisto o l assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati; spese per interventi relativi all adozione di misure antisismiche e all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. QUADRO RP sezione I sezione III A/ III B Sezione III B, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione. 4 Cesi Multimedia

14 Capitolo 1 Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali DETRAZIONE TIPOLOGIA DI SPESA QUADRO RP 50% 55/65% Le spese sostenute per l acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati. Spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1); spese per interventi sull involucro degli edifici esistenti (codice 2); spese per l installazione di pannelli solari (codice 3); spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4). sezione III C IV sezione Detrazioni per inquilini con contratto di locazione Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 cod.1); detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale; detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l abitazione principale; detrazione per dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro; detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani. V sezione Altre detrazioni Investimenti in start up; detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida; altre detrazioni. sezione VI Nella trattazione che segue saranno oggetto di esame gli oneri deducibili/detraibili di maggiore interesse. Cesi Multimedia 5

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16 Capitolo 2 Spese sanitarie: detrazione in Unico PF Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015 Come noto, le spese sanitarie, per la generalità dei contribuenti: danno diritto ad una detrazione d imposta del 19%; sull importo che supera la franchigia di 129,11; se l insieme delle spese sostenute nell anno non supera l importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione. Ricorda Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel Modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP14 non devono essere ridotte della franchigia di 129,11. Così ad esempio, se la spesa ammonta ad 413,17, l importo su cui spetta la detrazione è 284,06. La franchigia opera, quindi, sulla sommatoria di tutte le spese sanitarie che il contribuente sostiene per se stesso e per propri familiari a carico e sulle spese sanitarie sostenute per familiari non a carico nel caso di patologie esenti. Diversamente, sulle spese sanitarie per portatori di handicap non viene applicata alcuna franchigia; la detrazione è calcolata sull importo complessivo. Si rammenta, inoltre, che se la somma delle spese sanitarie ed eventuali: spese sanitarie per patologie esenti, sostenute per familiari non a carico; spese sanitarie per soggetti portatori di handicap (mezzi per accompagnamento e deambulazione, sussidi tecnici ed informatici); è di importo superiore a ,71, dette spese possono essere rateizzate in 4 quote di pari importo. Indicazioni in Unico PF 2015 Ai fini della compilazione del rigo RP1 di Unico PF 2015 occorre indicare: 1 2 Col. Indicazione Le spese sanitarie, sostenute dal contribuente affetto da determinate patologie per le quali il SSN ha riconosciuto l esenzione dal ticket; in particolare, si tratta delle spese: sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico; effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (es.: prestazioni in cliniche private). La detrazione relativa alle suddette spese, per la parte che non trova capienza nell imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2. L intero importo delle spese sanitarie sostenute nell interesse proprio e dei familiari a carico (diverse da quelle relative a patologie esenti), senza ridurle della franchigia di 129,11. Spese per patologie esenti sostenute da familiari Spese mediche sostenute (comprensive di franchigia) che non riguardano patologie esenti Cesi Multimedia 7

17 Capitolo 2 Spese sanitarie: detrazione in Unico PF Spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione Le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione sono, in generale, le seguenti: Medicinali Attrezzature sanitarie Spese di assistenza specifica Analisi esami e terapie Dispositivi medici Interventi chirurgici Protesi sanitarie Prestazioni sanitarie Degenze e ricoveri Medicinali La più frequente tipologia di spesa sanitaria riguarda l acquisto di medicinali ( da banco e/o acquistabili solo con ricetta medica); la detrazione spetta anche con riferimento al ticket, ovvero sulla quota a carico del contribuente in caso di acquisto di farmaci il cui costo è coperto dal SSN. A tal fine si rammenta che: Non beneficiano della detrazione Beneficiano della detrazione i prodotti farmaceutici qualificabili come parafarmaci (ris. min. 396/2008); gli integratori alimentari, anche se assunti a scopo terapeutico e con la prescrizione di un medico specialista (ris. min. 256/2008). i medicinali fitoterapici se risultano approvati dall AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che ne autorizza l immissione in commercio; diversamente, non è ammessa la detrazione (ris. min. 396/2008) Analisi, esami e terapie Rientrano tra le prestazioni specialistiche che possono fruire della detrazione d imposta i seguenti esami e terapie, purché prescritti da un medico, anche se privo di specializzazione: esami di laboratorio, elettrocardiogramma, encefalogramma e altri controlli ordinari; esami complessi come TAC, ecografi a, indagine laser, ecc.; ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia, ecc.; sedute di dialisi; particolari terapie quali cobaltoterapia, neuropsichiatria, iodioterapia, ecc.; anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi e altre indagini di diagnosi prenatale; altri esami complessi e particolari terapie. Sono detraibili anche le spese per prestazioni specialistiche effettuate in ambito ambulatoriale da istituti specializzati in particolari branche o da enti ospedalieri. Sedute di psicoterapia Le prestazioni rese dallo psicologo-psicoterapeuta sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico e pertanto non è necessaria una prescrizione medica (circ. min. 20/2011). Cure termali Per la loro detraibilità è necessaria la prescrizione medica; sono, invece, indetraibili le spese di viaggio e soggiorno (ris. min. 8/207/76) e quelle che non risultano dalla prescrizione medica. Crioconservazione di ovociti (NOVITÀ circ. min. 17/2015) Interpellato dalle Entrate in merito alla classificazione della crioconservazione degli ovociti nell ambito di un processo di procreazione medicalmente assistita, il Ministero della Salute ha precisato che tale pratica ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. In merito il Ministero ha altresì precisato che la crioconservazione: permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, anche al di fuori della procreazione medicalmente assistita ; va effettuata solo nelle strutture autorizzate, iscritte nell apposito registro istituito presso l ISS. 8 Cesi Multimedia

18 Capitolo 2 Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015 Alla luce di tali chiarimenti, l Agenzia precisa che sono detraibili anche le spese per la crioconservazione degli ovociti effettuate nell ambito di un percorso di procreazione assistita, a condizione che dalla relativa fattura, oltre ai consueti dati, risulti: la qualifica della struttura (ovvero un centro autorizzato per la procreazione medicalmente assistita); la descrizione della prestazione resa. Spese di iscrizione ad una palestra È esclusa la detraibilità della spesa per l iscrizione ad una palestra, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria Protesi sanitarie Si considerano protesi non solo la sostituzione di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. Apparecchi di protesi dentaria (es: dentiera, capsule, elementi mancanti, apparecchi ortodontici atti a correggere malformazioni o difetti di masticazione). Apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali). Apparecchi di protesi fonetica (per laringectomizzati). Occhiali da vista/lenti a contatto (compresi i liquidi). Apparecchi auditivi (modelli a filo, retroauricolari, ecc.). TIPOLOGIE DI PROTESI SANITARIE Arti artificiali e apparecchi di ortopedia (cinture medico chirurgiche, scarpe e tacchi ortopedici su misura). Apparecchi per fratture (garze/gesso), busti, stecche, ecc. Stampelle, bastoni canadesi, etc., anche se presi in affitto. Stimolatori (pace maker) e protesi cardiache e vascolari. Poltrone e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e la correzione dei difetti della colonna vertebrale. Non risultano, invece, detraibili le spese sostenute per l impiego di metalli preziosi (ad esempio oro, argento, platino) nella montatura degli occhiali da vista; diversamente, nel caso di utilizzo di metalli preziosi negli apparecchi di protesi dentaria, è permessa la detraibilità. Parrucche per pazienti sottoposti a chemioterapia L acquisto di una parrucca a seguito di trattamenti chemioterapici è classificabile come spesa sanitaria detraibile (ris. min. 9/2010), in quanto finalizzata a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e supportare una condizione di grave disagio psicologico. Pertanto, per la detraibilità è necessario che la parrucca sia commercializzata con la destinazione d uso di dispositivo medico (d.lgs. 46/1997). Non essendo fornite specifiche indicazioni in merito al tipo di patologia, si ritiene che le spese relative all acquisto della parrucca siano detraibili non solo a fronte di cicli chemioterapici bensì, in linea generale, a seguito di qualsiasi tipo di patologia che possa essere causa di difficoltà psicologiche Attrezzature sanitarie Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l acquisto/affitto di attrezzature sanitarie quali, ad esempio: macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna (circ. min. 122/1999); siringhe e relativi aghi (circ. min. 95/2000). Strumenti per magnetoterapia, fisokinesiterapia, ecc. Secondo la ris. min. 253/2009 rientrano fra le spese sanitarie detraibili anche le spese per l acquisto di: strumenti per la magnetoterapia; apparecchiature per la fisokinesiterapia; fasce elastiche con magneti a campo stabile; apparecchi medicali per la laserterapia. purché compresi nella lista aggiornata, da ultimo, con il decreto 12 febbraio Cesi Multimedia 9

19 Capitolo 2 Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015 Per attestare l acquisto, il contribuente deve conservare lo scontrino fiscale/fattura da cui risultino la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa all indicazione sulla certificazione fiscale dei dati identificativi del destinatario del prodotto, il contribuente può redigere un autocertificazione con la quale attesta che l acquisto risponde all esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico Dispositivi medici Al fine di individuare i dispositivi medici (di uso più comune) che danno diritto alla detrazione, il Ministero della Salute ha fornito un apposito elenco che distingue tra: dispositivi medici (c.d. MD ); dispositivi medico diagnostici in vitro (c.d. IVD ). TIPOLOGIA DI SPESA Dispositivi medici: è necessario che dallo scontrino/ fattura risulti: il soggetto che sostiene la spesa; la descrizione del dispositivo medico contrassegnato dalla marcatura CE. SPESE PER L ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI Chiarimenti dell Agenzia Detraibili: lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi; montature per lenti correttive dei difetti visivi; occhiali premontati per presbiopia (trattasi degli occhiali a diottria fissa); apparecchi acustici; cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; siringhe; termometri; apparecchio per aerosol; apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa; penna pungidito e lancette per prelievo di sangue per la misurazione della glicemia; pannoloni per incontinenza; prodotti ortopedici (es.: tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.); ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.); lenti a contatto; soluzioni per lenti a contatto; prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.); materassi ortopedici e materassi antidecubito. Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro, quali ad esempio: contenitori campioni (per urine e feci); test di gravidanza; test di ovulazione; test menopausa; strisce/strumenti per la determinazione del glucosio; strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL; strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi; test autodiagnostici per le intolleranze alimentari; test autodiagnosi prostata PSA; test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR); test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci; test autodiagnosi per la celiachia. L elencazione non è esaustiva, potendovi essere dispositivi non ancora inclusi nell elenco che potrebbero comunque risultare detraibili; in tal caso, tuttavia, difficilmente si sarà in presenza della marcatura CE rendendo problematico l accesso alla detrazione. 10 Cesi Multimedia

20 Capitolo 2 Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015 LIQUIDO LENTI A CONTATTO (circ. min. 108/1996) ACQUISTI DI DISPOSITIVI MEDICI PRESSO ERBORISTERIE (circ. min. 19/2012) ACQUISTO DI MATERASSI SANITARI (ris. min. 11/2007) ACQUISTO DI MACCHINA A ULTRASUONI (circ. min. 20/2011 e 19/2012) PANNOLONI PER INCONTINENTI (circ. min. 17/2006) CASI PARTICOLARI In quanto indispensabili alla utilizzazione delle lenti a contatto, è detraibile la spesa relativa all acquisto del liquido per lenti. Possono beneficiare della detrazione d imposta anche i dispositivi medici acquistati presso le erboristerie; sul punto, secondo la circ. min. 19/2012: il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale o sulla fattura con: la dicitura prodotto con marcatura CE ; l indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento, per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune riportati nel citato elenco; il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. I costi sostenuti per l acquisto di un materasso sanitario sono detraibili a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche per essere ricompreso nell elenco di cui al d.m. 332/1999 e sia pertanto antidecubito. Per fruire della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di prescrizione medica. In alternativa alla prescrizione, su richiesta degli uffici, è possibile rendere un autocertificazione attestante la necessità per la quale è stato acquistato l ausilio. Inoltre, essendo i materassi sanitari compresi nell elenco dei dispositivi medici proposto dalla circ. min. 20/2011, si ritiene che il documento di spesa debba riportare anche il nominativo del soggetto che sostiene la spesa e che il contribuente sia tenuto a dimostrare che la spesa riguarda dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE. La macchina ad ultrasuoni non è ricompresa tra i dispositivi medici di uso più comune contenuti nella lista allegata alla circ. min. 20/2011; la detrazione spetta solo se: dallo scontrino/fattura risulta il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; il dispositivo medico è contrassegnato dalla marcatura CE. Nella circ. min. 19/2012 l Agenzia precisa che il rivenditore può assumersi l onere di individuare i prodotti che consentono la detrazione integrando lo scontrino fiscale/ fattura con la dicitura prodotto con marcatura CE e, per i dispositivi medici diversi da quelli di uso più comune il numero della Direttiva comunitaria di riferimento. In presenza di dette indicazioni, l acquirente non è tenuto a conservare la documentazione comprovante la conformità del dispositivo medico acquistato. Le spese sostenute per acquisto di pannoloni per incontinenti (ricompresi nell elenco di cui all All.1 d.m. 332/1999) sono detraibili, a prescindere dall esercizio commerciale in cui è acquistato (lo scontrino rilasciato deve contenere la descrizione del prodotto acquistato). È necessaria la prescrizione del medico o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva del contribuente in cui si attesti la necessità della spesa. Inoltre, si ritiene che lo scontrino debba riportare anche il nominativo del soggetto che sostiene la spesa e che il contribuente sia tenuto a dimostrare che la spesa riguarda dispositivi medici contrassegnati da marcatura CE Prestazioni sanitarie Le prestazioni sanitarie si distinguono in generiche o specialistiche. Entrambe le tipologie, se opportunamente documentate, sono detraibili. In particolare, si considerano: GENERICHE SPECIALISTICHE le prestazioni rese: da un medico-chirurgo generico, cioè privo della specifica specializzazione; da un medico specializzato in una branca diversa da quella di specializzazione. le prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione. Cesi Multimedia 11

21 Capitolo 2 Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015 Sono inoltre detraibili le spese sostenute dal contribuente per: - prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica; - visite specialistiche per risarcimento danni assicurativi derivanti da infortunio stradale, per rinnovo della patente e le visite specialistiche sportive (circ. min. 108/1996). CURE ODONTOIATRICHE (legge 409/1985) TRASPORTO IN AMBULANZA (circ. min. 108/1996) CONSERVAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI (ris. min. 155/2009) TRAPIANTO ORGANI (circ. min. 122/1999) PERIZIE MEDICO LEGALI (circ. min. 95/2000) CASI PARTICOLARI Le cure odontoiatriche (esempio: estrazioni, terapie gengivali, ecc.) sono considerate solo se certificate da un medico dentista nell ambito della propria specializzazione. Si ricomprendono anche le spese per prestazioni rese da esercenti la professione di odontoiatra. Non è ammessa alla detrazione la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto. Le spese per la conservazione delle cellule staminali sono detraibili solo se ad uso dedicato per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica; qualora la conservazione sia effettuata solo a scopo precauzionale, non può beneficiare della detrazione. Sono detraibili tutte le spese sostenute per il trapianto di organi, comprese quelle relative al trasporto degli stessi al luogo in cui avverrà il trapianto. Qualora la fattura sia intestata al professionista medico o alla struttura sanitaria, anche se effettivamente pagata dal soggetto sottoposto a trapianto o da suoi familiari, la spesa ivi indicata non è detraibile. Sono detraibili le spese mediche sostenute per perizie medico legali Spese di assistenza specifica Fra le spese detraibili rientrano anche quelle di assistenza specifica, ovvero le spese relative a: assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica di addetto all assistenza di base/operatore tecnico assistenziale dedicato all assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Sono ammessi in detrazione tutti i compensi erogati al personale paramedico abilitato (infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni specialistiche), quali: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali (circ. min. 207/2000). Non possano beneficiare della detrazione le spese sostenute per prestazioni dell osteopata in quanto detta attività non è qualificata giuridicamente come attività medico-sanitaria Interventi chirurgici Rientrano in questa categoria di spesa quelle direttamente imputate ad interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia ; si deve trattare di interventi ritenuti necessari per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona. In particolare: beneficiano della detrazione gli interventi di chirurgia plastica diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti; sono, invece, esclusi gli interventi tesi semplicemente a rendere più gradevole l aspetto personale; le spese/rette di degenza relative ad intervento chirurgico; le spese di cura, limitate, per i medicinali, a quelli indispensabili all intervento chirurgico (anestesie, acquisti di plasma, ecc.). 12 Cesi Multimedia

22 Capitolo 2 Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015 Non beneficiano della detrazione le spese che, anche se sostenute in relazione all intervento chirurgico, non rispondono a taluni bisogni essenziali del malato. Tra queste si possono annoverare il pernottamento dei congiunti del malato, gli addebiti per l apparecchio telefonico/televisivo installati nella stanza di ricovero, i sovrapprezzi per determinate prestazioni aggiuntive, ecc. (circ. min. 14/1981) Degenze e ricoveri Sono detraibili le spese sostenute per ricoveri collegati ad un operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione spetta solo per le spese mediche e non anche per le spese relative alla retta di ricovero. Considerato che le spese mediche risultano detraibili a differenza delle spese per la retta di ricovero, è necessario che dalla documentazione rilasciata queste risultino separatamente indicate. RICOVERI NON COLLEGATI A OPERAZIONI CHIRURGICHE (circ. min. 122/1999) RICOVERO IN CASA DI CURA O GERONTOCOMIO (circ. min. 73/1994) CASI PARTICOLARI Le spese sostenute per le degenze sono detraibili anche se non direttamente collegate ad un intervento chirurgico. Al riguardo è utile precisare che anche le spese per differenze di classe relative alla particolare struttura della zona di degenza (es.: stanze con numero di posti inferiore, bagno in stanza, ecc.) possono essere computate quali spese mediche detraibili; diversamente, non sono detraibili le spese di comfort quali, telefono, tv, ecc. Sul punto, secondo la Cassazione (sent. 4029/1991), se nella fattura è indicato un unico importo, non essendo individuabile la spesa detraibile, è tutto indetraibile. Le spese per il ricovero in una casa di cura o un gerontocomio privato qualificabili come prestazioni di carattere alberghiero (vitto e alloggio) o compensi erogati a soggetti non qualificati (collaboratori familiari o accompagnatori) non sono ammesse alla detrazione. Diversamente, sono agevolabili le spese sostenute per prestazioni mediche e di assistenza specifica nonché i compensi corrisposti a personale qualificato per specifiche prestazioni sanitarie. Ai fini della detrazione delle suddette spese, è necessario che le stesse siano indicate distintamente e dettagliatamente nella documentazione rilasciata dall istituto di ricovero (circ. min. 95/2000). 2.2 Documentazione della spesa Per usufruire della detrazione, occorre in generale essere in possesso della documentazione che certifica la spesa: fattura/parcella, ricevuta quietanzata o scontrino. Infatti, il controllo della documentazione attestante le spese sostenute rappresenta la problematica di maggior rilievo relativamente alle spese sanitarie. Imposta di bollo L imposta ( 2,00) sulle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 è detraibile quale onere accessorio in dichiarazione qualora sia esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte nella fattura (addebitata al beneficiario della prestazione medica). Diversamente, se l imposta di bollo non è stata addebitata al cliente, l importo non può essere detratto in quanto il relativo costo è rimasto in carico al professionista Medicinali Per i medicinali la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante ) in cui devono essere specificati rispettivamente: natura ( farmaco o medicinale ); qualità (denominazione del farmaco); quantità dei beni acquistati (numero di scatole, flaconi, ecc.); codice fiscale (del soggetto destinatario del medicinale). Cesi Multimedia 13

23 Capitolo 2 Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015 a) Natura del farmaco In generale per la detrazione è sufficiente che lo scontrino della farmacia riporti la dicitura generica di farmaco o medicinale ; la dicitura ticket, soddisfa l indicazione della natura del prodotto acquistato, poiché può essere riferita solo a medicinali erogati dal SSN. Tuttavia, sono possibili delle diciture alternative che garantiscono la individuazione dei prodotti tra quelli ammessi a detrazione: a) sigle SOP e OTC b) abbreviazioni Riguardano una specifica categoria di farmaci non soggetti ad obbligo di ricetta medica, disciplinata direttamente dal d.lgs. 219/2006. In particolare l Agenzia chiarisce che la sigla: SOP ( Senza Obbligo di Prescrizione ): individua il gruppo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica; OTC ( Over The Counter ): è un sottoinsieme del precedente gruppo, che individua i medicinali da banco o di automedicazione. Le indicazioni med. o f.co. sono ammesse in quanto abbreviazione delle parole medicinale e farmaco, secondo l accezione comune. Il contribuente non può integrare eventuali informazioni mancanti con altri documenti (quali, ad esempio, copia della ricetta con il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo ris. min. 10/2010). Prodotti omeopatici La natura del bene acquistato è soddisfatta se il documento di spesa, in luogo della dicitura farmaco o medicinale, riporti la dicitura omeopatico (anche abbreviata: omeo. ). Medicinali preparati dalla farmacia È sufficiente la dicitura prodotto galenico (ris. min. 218/2009) sullo scontrino o sulla eventuale fattura. In caso di difficoltà nel rilascio dello scontrino (come nel caso di medicinali privi di codice a barre sulle confezioni) la farmacia può rilasciare, in alternativa, una fattura, in cui va riportata la dicitura farmaco per la natura del prodotto e, per la qualità dello stesso, la dicitura preparazione galenica, oltre al numero di confezioni e al codice fiscale del destinatario del farmaco. b) Qualità del farmaco Secondo la ris. min. 156/2007 per beneficiare della detrazione, lo scontrino doveva riportare anche la specificazione del tipo di farmaco acquistato, ovvero la denominazione dello stesso. Tuttavia, con la successiva circ. min. 40/2009, in ossequio al Provvedimento del Garante della privacy 29 aprile 2009, è stato chiarito che dal 1 gennaio 2010 gli scontrini dei farmaci acquistati in farmacia devono riportare il codice AIC (autorizzazione immissione in commercio) in luogo della denominazione in chiaro del prodotto acquistato. Prescrizione medica non più necessaria In considerazione dell introduzione dei più stringenti obblighi di certificazione della spesa (ris. min. 10/2010): non è più necessario conservare la prescrizione del medico; sia per i medicinali a carico del Servizio Sanitario (c.d. mutuabili ) che per quelli non mutuabili. In pratica, anche per gli scontrini riportanti la dicitura ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base. Medicinali omeopatici Nonostante il codice AIC non sia ancora disponibile per i prodotti omeopatici, è, comunque, possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile sempre mediante lettura ottica. Pertanto, per beneficiare della detrazione, sul documento fiscale dovrà essere riportata la qualità del medicinale omeopatico con tale numero identificativo (circ. min. 21/2010). 14 Cesi Multimedia

24 Capitolo 2 Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015 c) Codice fiscale Lo scontrino deve riportare il codice fiscale di chi utilizzerà il farmaco (il paziente); questo: è acquisibile in automatico tramite utilizzo della barra magnetica sulla tessera sanitaria; può essere riportato manualmente dal farmacista secondo quanto dichiarato dall acquirente Prestazioni mediche La detrazione delle prestazioni mediche: generiche (medico di base ); specialistiche (ortopedico; oculista, ecc.). è subordinata al rilascio della ricevuta fiscale o fattura. Se la prestazione è effettuata nell ambito del SSN la spesa è documentata dalla ricevuta relativa al ticket. Spese per odontoiatra (NOVITÀ - circ. min. 17/2015) Con la recente circ. min. 17/2015 l Agenzia rammenta che, in linea generale, al fine del riconoscimento del diritto alla detrazione delle spese per odontoiatria è necessario che dalla descrizione della prestazione riportata in fattura (o in altra documentazione attestante la spesa sostenuta) si evinca in modo univoco la natura «sanitaria» della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Pertanto, se la descrizione della prestazione non soddisfa il suddetto requisito, il contribuente dovrà rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendone l integrazione. Con specifico riferimento alle prestazioni rese da un medico odontoiatra, l Agenzia precisa che la dicitura in fattura ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche consente di fruire della detrazione ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, ancorché la ris. min. 111/1995 abbia considerato tale descrizione insufficiente per il rispetto del contenuto della fattura prescritto ai fini IVA ex art. 21, d.p.r. 633/1972. Si evidenzia che il riconoscimento della detrazione IRPEF non inficia il contenuto della citata ris. min. 111/1995 in quanto l Agenzia, prima di riconoscere la detraibilità della spesa così descritta, precisa fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dall art. 21 del DPR n. 633 del 1972 ai fini IVA in ordine al contenuto della fattura Protesi sanitarie Per attestare l acquisto/affitto di protesi sanitarie è necessario che il contribuente sia in possesso: sia della prescrizione medica; che la fattura/ricevuta emessa attestante la spesa. Tuttavia, la prescrizione medica: non è necessaria se si tratta di attività svolte in base alla specifica disciplina da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria (es.: optometristi per gli occhiali da vista o lenti a contatto); può essere sostituita da autocertificazione attestante la necessità e la causa per la quale si è reso necessario l acquisto o l affitto della protesi (per se stessi e/o per familiari a carico) Attrezzature sanitarie Per fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute per l acquisto/affitto di attrezzature sanitarie, è sufficiente la ricevuta fiscale/fattura della farmacia o esercizio commerciale in cui lo strumento sanitario è stato acquistato Dispositivi medici Per la detrazione delle spese relative per l acquisto di dispositivi medici (ad esempio, termometri, siringhe, ecc.) la generica dicitura dispositivo medico riportata sul documento non è sufficiente. È necessario, infatti, che: a) dalla fattura/scontrino di acquisto risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; b) per ciascuna tipologia di prodotto, il contribuente possa fornire la prova che la spesa riguarda dispositivi contrassegnati dalla marcatura CE. Cesi Multimedia 15

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