Sconti in Unico. a cura di Antonio Gigliotti. 0

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1 a cura di Antonio Gigliotti 0

2 Indice SCONTI IN UNICO Premessa pag. 7 Capitolo 1 - La detrazione d imposta del 19% pag Spese sanitarie (Righi Rp1 A Rp6) pag Acquisto di medicinali pag Parafarmaci ed integratori alimentari pag Prodotti fitoterapici pag Analisi, esami e terapie pag Acquisto o affitto di protesi sanitarie pag Parrucche per pazienti sottoposti a chemioterapia pag Affitto o acquisto di dispositivi medici pag Acquisto di materassi sanitari pag Pannoloni per incontinenti pag Macchinari di nuova generazione pag Prestazioni sanitarie pag Spese di assistenza specifica pag Interventi chirurgici pag Spese per trapianti di organi pag Degenze e ricoveri pag Ricovero di anziano in istituto pag Spese sanitarie per familiari non a carico (rigo rp2) pag Spese sanitarie per i portatori di handicap (rigo rp3) pag Connessioni tra i righi RP1, RP2 ED RP3 pag Veicoli per portatori di handicap (rigo rp4) pag Tipologie di oneri pag Documentazione utile pag Imposta di bollo su fatture relative a visite mediche pag Interessi passivi su mutui (righi da RP 7 A RP11) pag

3 3.1 Costo di acquisto pag Oneri accessori pag Oneri accessori relativi all acquisto dell immobile pag Oneri accessori relativi al contratto di mutuo pag Percentuale di detraibilità pag Detrazione interessi passivi in caso di rinegoziazione del contratto di mutuo pag Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni pag Spese di istruzione (rigo rp 13) pag Spese funebri pag Tipologia di spesa e documentazione pag Spese per addetti all assistenza personale (rigo rp15) pag Documentazione necessaria pag Spese per attività sportive dei ragazzi pag Altri oneri pag. 40 Capitolo 2 - Spese ed oneri deducibili dal reddito complessivo pag Contributi previdenziali ed assistenziali (rigo RP21) pag Assegno periodico corrisposto al coniuge (rigo RP22) pag Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23) pag Spese sostenute per familiari pag Contributi ed erogazioni a favore delle istituzioni religiose (rigo RP24) 6. Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (rigo RP25) pag. 50 pag Tipologie di spesa pag Altri oneri e spese deducibili (rigo RP26) pag Previdenza complementare (righi da RP 27 a RP 31) pag Comunicazione al fondo pensione degli importi non dedotti pag Contributi a deducibilità ordinaria (rigo RP27) pag Caso particolare pag Modalità di compilazione del rigo rp27 pag

4 Capitolo 3 - Detrazione 36% pag Premessa pag Detrazione del 36% pag Lavoratori che proseguono per l anno successivo pag La ripartizione della detrazione pag Chi può usufruire della detrazione pag. 62 Capitolo 4 - Detrazione 55% pag Lavori per i quali spettano le detrazioni pag Manutenzione ordinaria e straordinaria pag Ripristino immobile pag Altri interventi agevolabili pag Interventi per la mobilità nell abitazione pag Lavori per la sicurezza domestica pag Prevenire il rischio di atti illeciti pag Interventi per il risparmio energetico pag Interventi per le misure antisismiche pag Altre spese ammesse all agevolazione pag Manutenzione ordinaria pag Parti comuni pag Manutenzione straordinaria pag Restauro e risanamento pag Interventi di ristrutturazione edilizia pag Adempimenti per fruire della detrazione pag Adempimenti soppressi pag Indicazione dati in dichiarazione dei redditi pag Documenti necessari pag Comunicazione all ASL pag Pagamento con bonifico pag In presenza di più soggetti pag Ritenute sui bonifici pag

5 4. Casi in cui si può perdere la detrazione pag Cambiamento del possesso pag Acquisto fabbricati pag Restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia pag Le condizioni per fruire dell agevolazione pag Cumulabilità con altre agevolazioni pag Benefici non cumulabili pag La detrazione fiscale del 55% pag Quadro normativo pag Le disposizioni della manovra Salva Italia pag In cosa consiste l agevolazione pag Quali sono gli edifici interessati alle agevolazioni? pag Fabbricati interessati pag I soggetti beneficiari pag Soggetti ammessi all Agevolazione pag Titolari di diritti reali pag Familiari pag I requisiti da rispettare pag Fabbisogno annuo di energia pag Indice di fabbisogno energetico pag Portoni d ingresso pag Interventi sugli involucri degli edifici pag Spese detraibili pag Locazione e sostituzione di infissi pag Installazione pannelli solari per la produzione di acqua pag. 77 calda 12.8 Spese detraibili pag Sostituzione impianti di climatizzazione invernale pag Spese detraibili pag Lavori nell ambito di una ristrutturazione pag Necessario l impianto di riscaldamento pag Interventi per gli immobili inagibili pag

6 13. Limiti massimi delle detrazioni pag Gli adempimenti per la detrazione del 55% pag Asseverazione del tecnico pag Attestato di certificazione energetica pag Linee guida per la certificazione energetica pag La scheda informativa degli interventi realizzati pag Carattere unitario pag Trasmissione all ENEA pag Rettifica errori pag Comunicazione all Agenzia delle entrate pag Come funziona l Agevolazione del 55% pag Ritenute sui bonifici pag I documenti da conservare pag Cumulabilità con le altre agevolazioni pag Si può scegliere solo un tipo di beneficio pag. 86 Capitolo 5 - Detrazioni per canoni di locazione pag Modalità di attribuzione della detrazione in caso di incapienza pag Documentazione necessaria pag Detrazione per lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro pag Regime di detraibilità pag Documentazione necessaria pag. 90 Capitolo 6 - Altre detrazioni pag Mantenimento cani guida, bonus arredo 2009 ed altre detrazioni pag Mantenimento dei cani guida (rigo RP81) pag Spese acquisto mobili, elettrodomestici, tv, computer (anno 2009) rigo RP82 pag Detrazione spettante e compilazione del rigo RP82 pag Altre detrazioni (borse di studio e donazioni all ospedale galliera) rigo RP83 pag. 92 Capitolo 7 - Casi pratici pag

7 1. Spese per soggetti portatori di handicap pag Esercizio 1- Acquisto e manutenzione straordinaria di un mezzo per portatore di handicap 1.2 Esercizio 2 - Acquisto e mantenimento del cane guida, spese veterinarie pag. 94 pag Spese veterinarie pag Spese per frequenza asili nido pag Ripartizione della detrazione fra i genitori pag Contributi previdenziali a deducibilità ordinaria e per previdenza complementare pag Assegni ex coniuge pag Detrazioni per studenti universitari fuori sede pag

8 Premessa In questo lavoro ci occupiamo degli oneri detraibili e deducibili che il contribuente può scontare in sede di dichiarazione dei redditi. In particolare la dispensa è stata strutturata nel seguente modo: capitolo I spese per le quali spetta la detrazione d imposta del 19% capitolo II spese ed oneri deducibili dal reddito complessivo capitolo III capitolo IV spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d imposta del 36% o 41% spese per le quali spetta la detrazione di imposta del 55% (interventi di risparmio energetico) capitolo V detrazioni per canoni di locazione capitolo VI altre detrazioni capitolo VII casi pratici Analizziamo innanzitutto quali sono le regole generali da tenere in considerazione per fruire degli sconti in Unico. Oneri sostenuti dal contribuente o nell interesse di soggetti diversi In linea generale, la detrazione o deduzione per gli oneri (contenuti nel quadro RP del Mod. UNICO 2012) spettano al contribuente che li ha effettivamente sostenuti per conto proprio e che, quindi, risulta intestatario della documentazione. Tuttavia, il legislatore ha previsto che determinate tipologie di oneri possano essere portate in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell interesse dei familiari. Attenzione Si ricorda che possono essere considerati familiari, il coniuge, i figli (anche se naturali o adottivi), i discendenti dei figli, i genitori, anche adottivi e gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e sorelle germani o unilaterali. 7

9 In particolare, per verificare la possibilità o meno di portare in detrazione l importo sostenuto nell interesse dei familiari, è necessario verificare la tipologia di onere di cui trattasi e distinguere a seconda che si tratti di spese sostenute nell interesse di familiari: - fiscalmente a carico; - fiscalmente non a carico. Spese sostenute per familiari fiscalmente a carico Gli oneri per i quali spetta una detrazione d imposta anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico sono: - spese sanitarie, anche per portatori di handicap (righi RP1, col. 2 e RP3); - spese per veicoli adattati per portatori di handicap (rigo RP4); - spese per l acquisto di cani guida (rigo RP5); - assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l invalidità e la non autosufficienza (rigo RP12); - spese di istruzione (rigo RP13); - spese per addetti all assistenza personale (rigo RP15); - spese per attività sportive praticate dai ragazzi (rigo RP16); - spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP17 a RP19, codice 18); - contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato l attività lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria (righi da RP17 a RP19, codice 32); - spese per frequenza asili nido (righi RP17 a RP19, codice 33). Attenzione Si ricorda inoltre che a decorrere dal periodo d imposta 2001, nel particolare caso di mutuo ipotecario per l acquisto dell abitazione principale intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi (art. 15, comma 1, lett b), TUIR). Gli oneri per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo anche se sostenuti nei confronti di familiari fiscalmente a carico sono: 1. contributi previdenziali ed assistenziali deducibili (rigo RP21); 2. contributi di previdenza complementare (righi da RP27 a RP31) e contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale (rigo RP26, codice 1) per la quota non dedotta da parte del familiare stesso. 8

10 Attribuzione della detrazione o deduzione spettante In linea generale, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento comprovante gli oneri sostenuti per i figli è intestato: - ad uno dei genitori, la detrazione/deduzione spetta interamente a questi; - è intestato al figlio, le spese vanno suddivise al 50% tra i due genitori, a meno che i genitori intendano dividere le spese in una percentuale diversa. In tale ultimo caso, sul documento deve essere annotata la percentuale di divisione; se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei due e questi annota, nel documento che la comprova, di averla sostenuta interamente, la detrazione/deduzione spetta a quest ultimo per il 100%. Diversamente, se uno dei genitori è fiscalmente a carico dell altro, spetta a quest ultimo indicare l intera spesa ai fini della detrazione/deduzione. Attenzione Con Circolare 16 febbraio 2007, n. 11, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni inerenti la ripartizione delle detrazioni per carichi di famiglia (50% a testa ovvero 100% al coniuge con il reddito maggiore) non pregiudicano la possibilità di ripartire la detrazione/deduzione per gli oneri indicati nel quadro E o RP in base all effettivo sostenimento della spesa, ovvero anche con percentuali differenti (es. 70% - 30%). Spese sostenute per familiari fiscalmente non a carico Il Legislatore ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione/deduzione spettante anche per talune tipologie di spese sostenute nell interesse di familiari non a carico, vale a dire: 1. spese sanitarie sostenute nell interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP2). In questo caso, la spesa può essere portata in detrazione solo per la parte che non trova capienza nell imposta dovuta dal familiare malato ; 2. spese funebri (rigo RP14); 3. spese per addetti all assistenza personale (rigo RP15); 4. spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (rigo RP25). 9

11 ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO FISCALMENTE NON A CARICO DETRAIBILI - Spese sanitarie - Acquisto veicoli per portatori di handicap - Acquisto cane guida - Assicurazioni vita/infortuni - Spese di istruzione e per asili nido - Attività sportive dei ragazzi - Canoni di locazione studenti universitari fuori sede - Contributi riscatto laurea DEDUCIBILI - Contributi previdenziali e assistenziali - Contributi di previdenza complementare* - Contributi fondi integrativi SSN* * Per la quota non dedotta da parte del familiare DETRAIBILI - Spese per patologie esenti (parte che non trova capienza nell imposta dovuta dal familiare) - Spese per addetti all assistenza personale - Spese funebri DEDUCIBILI - Spese sanitarie per portatori di handicap Soggetto fiscalmente a carico: limite reddituale Il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico è fissato in 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. A tal fi ne, l articolo 12, comma 2, TUIR sancisce che: Le detrazioni...spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Novità Nella verifica del limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico va considerato anche il reddito imponibile sottoposto a tassazione sostitutiva nel caso di applicazione della c.d. cedolare secca, ammessa per gli immobili affittati ad uso abitativo. 10

12 Per facilitare tale verifica nel quadro RN è stato predisposto un nuovo campo, vale a dire la colonna 1 del rigo RN1, nella quale il contribuente deve riportare la sommatoria del reddito complessivo, desumibile dal rigo RN1, col. 5 e di quello assoggettato a cedolare secca: Rigo RN1, col. 1 = RN1, col 5 + RB10, col 13 + RB10, col 14 Si noti che il reddito di riferimento sopra riportato risulta al lordo del reddito dell abitazione principale e pertinenze; lo scomputo di tale tipologia reddituale dal reddito complessivo, ha valenza solo per il calcolo delle detrazioni e non anche per verificare il rispetto del sopracitato limite. Si ritiene, inoltre, che il reddito cui fare riferimento, al fine di verificare il limite per essere considerato fiscalmente a carico, risulti al netto dell agevolazione ACE; pertanto, salvo diversa interpretazione ministeriale, l importo agevolato risultante al rigo RS37, col. 10 ha valenza solo per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia. 11

13 1. La detrazione d imposta del 19% Gli oneri per i quali spetta una detrazione d imposta del 19% vanno indicati nella prima sezione del quadro RP di Unico, la quale è così strutturata: In questa prima sezione trovano collocazione varie tipologie di spese per le quali è possibile richiedere la detrazione del 19%, come di seguito schematizzato: Righi Oneri detraibili Da RP1 a RP6 - spese sanitarie Da RP7 a RP11 - interessi passivi su mutui Da RP12 a RP14 Da RP15 a RP16 Da RP17 a RP19 - premi assicurativi - spese di istruzione - spese funebri - spese per addetti all assistenza personale - spese per attività sportive dei ragazzi - altri oneri detraibili, che non trovano collocazione nei righi precedenti 12

14 1. Spese sanitarie (Righi Rp1 A Rp6) 1.1 Acquisto di medicinali La più comune tipologia di oneri di cui al rigo RP1 riguarda le spese per l acquisto di medicinali, sia da banco che acquistabili con prescrizione medica. La detrazione spetta anche in relazione all eventuale ticket pagato. Dal 2008 l acquisto dei farmaci va attestato con fattura o scontrino fiscale parlante, attestante la natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario. In merito alla specificazione della qualità del farmaco sul documento che certifica la spesa medica, sono necessarie ulteriori precisazioni. Osserva Si ricorda infatti che a seguito del Provvedimento del Garante della privacy 29 aprile 2009, l Agenzia delle Entrate con Circolare 30 luglio 2009, n. 40, ha previsto che lo scontrino fiscale parlante non debba più riportare la specifica denominazione commerciale del medicinale acquistato (per motivi di tutela della privacy del contribuente). La denominazione o qualità del prodotto è di fatto sostituita dal numero di autorizzazione all immissione in commercio (codice AIC). Nel Mod. UNICO 2012 (redditi 2011), pertanto, per poter godere della detrazione fiscale, gli scontrini parlanti devono necessariamente riportare il codice AIC in luogo della denominazione specifica del farmaco/medicinale. Resta fermo, ovviamente, l obbligatoria specificazione sullo scontrino della natura ( farmaco o medicinale ), della quantità nonché del codice fiscale del destinatario. 13

15 1.2 Parafarmaci ed integratori alimentari Con Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che non possono beneficiare della detrazione i prodotti farmaceutici qualificabili come parafarmaci. Trattasi di prodotti quali colliri, pomate, cerotti, garze, prodotti fitoterapici ed integratori alimentari che, secondo l Agenzia, non possono essere assimilati ai farmaci. Con precedente Risoluzione 20 giugno 2008, n. 256, l Agenzia delle Entrate aveva specificamente negato la detraibilità delle spese sostenute per acquisto di integratori alimentari, anche se assunti a scopo terapeutico e con la prescrizione di un medico specialista. 1.3 Prodotti fitoterapici Nella stessa Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396, è stato chiarito che possono beneficiare della detrazione d imposta i medicinali fitoterapici qualora risultino approvati dall AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che ne autorizza l immissione in commercio. Secondo l Amministrazione finanziaria: gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l autorizzazione all immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali. Ciò significa che tali prodotti non possono beneficiare della detrazione fiscale sulle spese sanitarie. 1.4 Analisi, esami e terapie Rientrano tra le prestazioni specialistiche i seguenti esami e terapie, purché prescritti da un medico, anche se privo di specializzazione: esami di laboratorio, elettrocardiogramma, encefalogramma e altri controlli ordinari; esami complessi come TAC, ecografia, indagine laser, ecc.; ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia, ecc.; sedute di dialisi; particolari terapie quali cobaltoterapia, neuropsichiatria, iodioterapia, ecc.; psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all albo; anestesia epidurale; inseminazione artificiale; indagini di diagnosi prenatale; altri esami complessi e particolari terapie. Va detratto anche l ammontare dei ticket per la partecipazione alla spesa da parte dell assistito per prestazioni mediche e di laboratorio, diagnostica strumentale presso ambulatori pubblici o convenzionati. Rientrano inoltre le spese per prestazioni specialistiche effettuate in ambito ambulatoriale da istituti specializzati in particolari branche o da enti ospedalieri. 14

16 Per quanto riguarda le cure termali, per la loro detraibilità è necessaria la prescrizione medica. In riferimento ad esse sono indetraibili le spese di viaggio e soggiorno (R.M. 9/04/76, n. 8/207) e quelle che non risultano dalla prescrizione medica. Con Circolare 13 maggio 2011, n. 20, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese dallo psicologo-psicoterapeuta sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico, e pertanto non è necessaria una prescrizione a monte per legittimarne la detraibilità. Conseguentemente, qualora siano rese per finalità terapeutiche, possono essere detratte anche in assenza di una prescrizione medica. 1.5 Acquisto o affitto di protesi sanitarie Si considerano protesi non solo la sostituzione di un organo naturale o di parti dello stesso ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. Rientrano tra le protesi: - apparecchi di protesi dentaria (esempio: dentiera, capsule, elementi mancanti di qualsiasi materiale, apparecchi ortodontici atti a correggere malformazioni dentarie o difetti di masticazione); - apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali); - apparecchi di protesi fonetica (per laringectomizzati); occhiali da vista e lenti a contatto (compresi i relativi liquidi); - apparecchi auditivi (modelli tascabili a filo, retro auricolari, ecc.); - arti artificiali e apparecchi di ortopedia (cinture medico chirurgiche, scarpe e tacchi ortopedici su misura); - apparecchi per fratture (garze e gesso, busti, stecche, ecc.); - stampelle, bastoni canadesi, ecc., anche se presi in affitto; - stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari; - poltrone e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale. Non sono detraibili le spese sostenute per l impiego di materiali preziosi (ad esempio oro, argento, platino) nella montatura degli occhiali da vista; diversamente, nel caso di utilizzo di metalli preziosi negli apparecchi di protesi dentaria, è ammessa la detraibilità. 1.6 Parrucche per pazienti sottoposti a chemioterapia Con Risoluzione 16 febbraio 2010, n. 9, l Agenzia delle Entrate confermando l orientamento espresso dalla DRE Emilia Romagna con Nota 29 aprile 2009, prot. n /2009, ha precisato che l acquisto di una parrucca effettuato al fine di superare i disagi psicologici 15

17 derivanti dalla caduta di capelli a seguito di trattamenti chemioterapici, è classificabile come spesa sanitaria detraibile. In particolare, basandosi anche sulle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, l Agenzia ha ritenuto che la spesa sostenuta per l acquisto della parrucca può beneficiare della detrazione di cui all art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, in quanto finalizzata a: - sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia; - supportare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, pertanto, la citata Risoluzione evidenzia che, al fine di ricondurre la parrucca tra le spese sanitarie detraibili (protesi sanitaria), l acquisto deve essere volto a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia. Non essendo fornite specifiche indicazioni in merito al tipo di patologia, si ritiene che le spese relative all acquisto della parrucca siano detraibili non soltanto a fronte di cicli chemioterapici bensì, in linea generale, a seguito di qualsiasi tipo di patologia che possa essere causa di evidenti difficoltà psicologiche. Per la detraibilità è necessario che la parrucca sia commercializzata con la destinazione d uso di dispositivo medico, ai sensi del D.Lgs. n. 46/ Affitto o acquisto di dispositivi medici Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l affitto o l acquisto di dispositivi medici quali, ad esempio: macchine per aerosol e macchine per la misurazione della pressione sanguigna; siringhe e relativi aghi. Con Circolare 13 maggio 2011, n. 20, quesito 5.16, l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detraibilità delle spese sostenute per dispositivi medici acquistabili in farmacia. L Agenzia delle Entrate, ricordando la definizione di dispositivi medici, anche in base al parere acquisito dal Ministero della Salute, afferma che la generica dicitura dispositivo medico riportata sul documento non è sufficiente per beneficiare della detrazione essendo invece necessario che: - nello scontrino/fattura risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; - per ciascuna tipologia di prodotto, il contribuente sia in grado di comprovare che la spesa riguarda dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE, attestante la conformità alle Direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. 16

18 Al fine di individuare i dispositivi medici (di uso più comune) che danno diritto alla detrazione, il Ministero della Salute ha fornito il seguente elenco, non esaustivo, dei Dispositivi Medici (DM) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD). DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIÙ COMUNE Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici Esempi di Dispositivi Medici secondo il in Vitro (IVD) secondo il D.Lgs. n. D.Lgs. n. 46/ / Lenti oftalmiche correttive dei difetti - Contenitori campioni (urine, feci) visivi - Test di gravidanza - Montature per lenti correttive dei difetti - Test di ovulazione visivi - Occhiali premontati per presbiopia - Apparecchi acustici - Test menopausa - Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio - Cerotti, bende, garze e medicazioni - Strisce/Strumenti per la determinazione del avanzate - Siringhe - Termometri colesterolo totale, HDL e LDL - Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi - Apparecchio per aerosol - Test autodiagnostici per le intolleranze - Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa alimentari - Test autodiagnosi prostata PSA - Penna pungidito e lancette per il - Test autodiagnosi per la determinazione del prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia - Pannoloni per incontinenza tempo di protrombina (INR) - Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci - Prodotti ortopedici (ad es. tutori, - Test autodiagnosi per la celiachia ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.) - Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) - Lenti a contatto - Soluzioni per lenti a contatto; Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.) - Materassi ortopedici e materassi antidecubito 17

19 1.8 Acquisto di materassi sanitari Con Risoluzione 26 gennaio 2007, n. 11, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che i costi sostenuti per l acquisto di un materasso sanitario sono detraibili a condizione che il materasso abbia caratteristiche tali da essere ricompreso nell elenco di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332 e sia pertanto antidecubito. Per fruire della detrazione il contribuente deve essere in possesso di prescrizione medica. In alternativa alla stessa, il contribuente, a richiesta degli uffici può rendere un autocertificazione attestante la necessità per la quale è stato acquistato l ausilio. Inoltre, essendo i materassi sanitari compresi nell elenco dei dispositivi medici proposto dalla Circolare n. 20/2011, si ritiene che il documento di spesa debba riportare anche il nominativo del soggetto che sostiene la spesa e che il contribuente sia tenuto a dimostrare che la spesa riguarda dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE. 1.9 Pannoloni per incontinenti Con Circolare 18 maggio 2006, n. 17, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per acquisto di pannoloni per incontinenti (ricompresi nell elenco di cui all Allegato 1, D.M. 27 agosto 1999, n. 332) sono detraibili, a prescindere dall esercizio commerciale in cui l acquisto è effettuato. Ciò che conta è che la certificazione fiscale (scontrino fiscale) rilasciata dall esercizio commerciale contenga la descrizione del prodotto acquistato. Ai fini della documentazione, è necessaria la prescrizione del medico o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva del contribuente in cui si attesti la necessità della spesa. Inoltre, essendo i pannoloni per incontinenti compresi nell elenco dei dispositivi medici proposto dalla Circolare n. 20/2011, si ritiene che lo scontrino debba riportare anche il nominativo del soggetto che sostiene la spesa e che il contribuente sia tenuto a dimostrare che la spesa riguarda dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE Macchinari di nuova generazione Con Risoluzione 29 settembre 2009, n. 253, l Agenzia delle Entrate ha ammesso la detraibilità (19%) delle spese sostenute per l acquisto dei c.d. macchinari di nuova generazione ovvero: strumenti per la magnetoterapia; fasce elastiche con magneti a campo stabile; apparecchiature per la fisiokinesiterapia; apparecchi medicali per la laserterapia; a condizione che siano compresi nella lista denominata Classificazione nazionale dei dispositivi medici diversi da dispositivi diagnostici in vitro aggiornata, da ultimo, con il Decreto del Ministero della Salute 12 febbraio Per attestare l acquisto, il contribuente deve conservare lo scontrino fiscale o la fattura da cui risultino la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa all indicazione dei dati identificativi del 18

20 destinatario del prodotto, il contribuente può redigere un autocertificazione con la quale attesta che l acquisto risponde all esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico Prestazioni sanitarie La prestazione sanitaria può essere di tipo generico o specialistico. Rientrano, nella nozione di prestazioni generiche quelle rese da: - un medico-chirurgo generico (cioè privo della specifica specializzazione); - da un medico operante in una branca diversa da quella della propria specializzazione; nella nozione di prestazioni specialistiche quelle rese da: - un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione. Entrambe le tipologie di prestazioni, se opportunamente documentate, sono detraibili. Sono inoltre detraibili: le spese sostenute per visite e cure di medicina omeopatica, visite specialistiche per risarcimento danni assicurativi derivanti da infortunio stradale, per il rinnovo della patente e le visite specialistiche sportive (C.M. n. 108/1996). CURE ODONTOIATRICHE Le cure odontoiatriche (esempio: estrazioni, terapie gengivali, ecc.) sono considerate solo se certificate da un medico dentista nell ambito della propria specializzazione. Si ricomprendono anche le spese per prestazioni rese da esercenti la professione di odontoiatra (Legge n. 409/85). CONSERVAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale, se effettuata solo allo scopo precauzionale, non può beneficiare della detrazione spettante sulle spese sanitarie (19%), perché a tale procedura non è riconosciuta efficacia di tipo terapeutico (Ris. AdE 12 giugno 2009, n. 155) 19

21 PRESTAZIONI RESE DA DIETISTI E CHIROPRATICI Trattandosi di prestazioni rese da soggetti diversi da un medico è necessario che le stesse siano state: prescritte da un medico, che ne attesti il collegamento con la cura di una patologia; rese da personale abilitato dalle Autorità sanitarie. Nel caso dei dietisti, trattandosi di prestazioni solitamente complementari a diagnosi specialistiche, la prescrizione del medico, in aggiunta alla fattura dell operatore, è ritenuta sufficiente per poter fruire della detrazione. I dietisti sono infatti operatori tecnici sanitari a norma del D.M. 14/09/94. Le spese per prestazioni chiropratiche, considerato che tale figura non è riconosciuta nel nostro ordinamento, richiedono invece una maggiore cautela: oltre alla prescrizione medica, esse devono essere state eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di un medico specialista in fisioterapia o in ortopedia, secondo quanto precisato anche dal Ministero della Sanità nella Circolare 12 settembre 1984, n. 12. L art. 2, comma 355, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), per garantire la professionalità della prestazione, aveva previsto l istituzione presso il Ministero della Salute di un registro dei dottori in chiropratica, rinviando ad un regolamento di attuazione l individuazione delle competenze del chiropratico. Ad oggi, tuttavia, tale regolamento non risulta ancora essere stato approvato Spese di assistenza specifica Ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, rientrano fra le spese sanitarie detraibili anche quelle di assistenza specifica, ovvero relative a prestazioni di assistenza infermieristica e riabilitativa; rese dai seguenti soggetti: - personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base - o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona; - personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; - personale con la qualifica di educatore professionale; - personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Sono ammessi in detrazione nella misura del 19%, tutti i compensi erogati a personale paramedico abilitato come, ad esempio, gli infermieri professionali ovvero il personale 20

22 autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, quali: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali (C.M. n. 207/2000). Attenzione Le spese sostenute per addetti all assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili nella misura del 19% e devono essere indicate nell apposito rigo RP Interventi chirurgici Rientrano in questa categoria di spese quelle direttamente imputate ad interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia; si deve trattare di interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona. Sono inclusi gli interventi di chirurgia plastica diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti mentre sono esclusi gli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemente a rendere più gradevole l aspetto personale. Sono comprese anche le spese o rette di degenza relative ad intervento chirurgico, le spese di cura, limitate, per quanto riguarda i medicinali, a quelli indispensabili all intervento chirurgico (anestesie, acquisti di plasma, ecc.). Non rientrano tutte quelle spese che, anche se sostenute in relazione all intervento chirurgico, rispondono a taluni bisogni non essenziali del malato. Tra queste si possono annoverare: il pernottamento dei congiunti del malato, gli addebiti per l apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, i sovrapprezzi per determinate prestazioni aggiuntive, ecc. (C.M. 24 aprile 1981, n. 14/8/606) Spese per trapianti di organi Sono inoltre detraibili tutte le spese sostenute per i trapianti di organi, comprese quelle relative al trasporto degli stessi al luogo in cui avverrà il trapianto. Qualora però la fattura sia intestata al professionista medico o alla struttura sanitaria, anche se effettivamente pagata dal soggetto sottoposto a trapianto o da suoi familiari, la spesa ivi indicata non è detraibile (Circolare ministeriale 1 giugno 1999, n. 122/E, quesito ). 21

23 1.15 Degenze e ricoveri La Circolare 1 giugno 1999, n. 122/E precisa che le spese sostenute per le degenze sono detraibili ancorché non direttamente collegate ad un intervento chirurgico. Al riguardo è utile precisare che anche le spese per differenze di classe relative alla particolare struttura della zona di degenza (es.: stanze con numero di posti inferiore, bagno in stanza, ecc.) possono essere computate quali spese mediche detraibili. Diversamente sono indetraibili le spese di comfort, quali telefono, TV in camera, ecc. Naturalmente, le prestazioni specialistiche rese nell ambito della degenza sono interamente detraibili Ricovero di anziano in istituto Nelle ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche (e non anche per le spese relative alla retta di ricovero) che devono risultare separatamente indicate nella documentazione rilasciata dal predetto istituto. SANZIONI SPESE MEDICHE FALSE Portare in detrazione come spese mediche fatture false, apparentemente emesse da cliniche private, integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (l'articolo 2 del D.Lgs. 74/2000) e non invece la più blanda contestazione di dichiarazione infedele (articolo 4 dello stesso decreto). La Corte di Cassazione (terza sezione penale, sentenza 46785/11 depositata il 19 dicembre) ha introdotto la distinzione tra falsità ideologica e falsità materiale in materia tributaria: una distinzione destinata a operare nel campo dei reati contro la fede pubblica, che non ha rilevanza ai fini della repressione delle violazioni fiscali, per le quali rileva invece il mezzo adoperato per commettere la frode ed il suo carattere più o meno subdolo, che incide sulla possibilità di un rapido e agevole accertamento. In sostanza, ciò che conta per la dichiarazione fraudolenta è la apparente affidabilità della documentazione contabile corrispondente allo schema normativo, cui la legge collega determinate conseguenze in materia fiscale: quanto più la fattura è idonea a ingannare il fisco, tanto più alta sarà la pericolosità sociale della condotta, e quindi la necessità di una risposta sanzionatoria adeguata. 22

24 1.17 Spese sanitarie per familiari non a carico (rigo rp2) Il contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non hanno trovato capienza nell imposta da questi ultimi dovuta possono compilare il rigo RP2. La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal quadro RN, rigo RN43, col. 1, del Mod. UNICO 2012 dello stesso. L ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48. Per individuare le patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, si deve fare riferimento al D.M. 28/05/99, n. 329 (come modificato dal D.M. 18/05/01 n. 279) che contiene le norme per l individuazione delle malattie croniche ed invalidanti che permettono ai soggetti interessati di fruire dell esenzione dai ticket sanitari e per poter fruire delle agevolazioni in esame è necessario che l appartenenza alle patologie esenti sia documentata dalle apposite certificazioni che vengono rilasciate dall azienda sanitaria locale Spese sanitarie per i portatori di handicap (rigo rp3) Le spese sostenute per - i mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, con ridotte o impedite capacità motorie; - sussidi tecnici e informatici tali da agevolare l autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap. Sono considerati portatori di handicap: - i soggetti di cui all art. 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ). - riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. 23

25 Sono detraibili le spese per: 1. acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale; 2. acquisto di arti artificiali per la deambulazione; 3. trasformazione dell ascensore adattato al contenimento della carrozzella; 4. costruzione di rampe per eliminare barriere architettoniche interne ed esterne all abitazione; 5. installazione e/o manutenzione di pedana di sollevamento per portatore di handicap. Attenzione Nel caso di interventi tesi all eliminazione delle barriere architettoniche (punti 3, 4 e 5), si può fruire della detrazione solo sulla parte di spesa che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire della detrazione del 41 o del 36% (righi da RP41 a RP54); 6. trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap. Le eventuali prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie (RP1) con franchigia di 129,11; 7. sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer) rivolti a facilitare l autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap. La detraibilità è riconosciuta anche per i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco e le tastiere espanse; gli importi corrisposti per l acquisto di telefoni cellulari sono detraibili, a condizione che il medico ne certifichi la necessità ai fini dell handicap specifico; detraibili anche i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico. A tal fine è richiesta una certificazione del medico specialista dell ASL competente che attesti la valenza del sussidio per i predetti scopi; 8. installazione di pedana sollevatrice su veicolo per portatore di handicap. Si ricorda che le agevolazioni tributarie relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a condizione che tali mezzi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti. Vanno comprese nell importo da indicare nel rigo RP3 anche le spese indicate nelle annotazioni del modello CUD 2012 e/o 2011, codifica AT, codice onere

26 1.19 Connessioni tra i righi RP1, RP2 ED RP3 Le connessioni tra i righi RP1, RP2 ed RP3 sono: - franchigia di 129,11 operante solamente sui righi RP1 ed RP2 (sulla sommatoria di tutte le spese sanitarie che rientrano nei righi RP1 ed RP2 opera una franchigia di 129,11. Diversamente, sulle spese indicate al rigo RP3 non viene applicata alcuna franchigia); - rateizzazione delle spese sanitarie qualora la somma degli importi indicati nei righi RP1, RP2 ed RP3 sia superiore a ,71 al lordo della franchigia di 129 (la detrazione relativa alle spese sanitarie indicate nei 3 righi possono essere ripartite in 4 quote annuali costanti e di pari importo, facendo attenzione che la scelta (rateizzazione/detrazione in unica soluzione) che avviene in sede di presentazione della dichiarazione è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all anno in cui le spese sono state sostenute). - modalità di compilazione dei righi RP1 ed RP2 nel caso di patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica; Mod. UNICO del contribuente malato Mod. UNICO del familiare Colonna 1 Colonna 2 quota di spesa altre spese Rigo RP 1 sostenuta per suo conto da altri sanitarie rientranti nel rigo RP1 Non compilare familiari Rigo RP2 Non compilare Parte di spesa per patologie esenti (di cui a colonna 1 del malato) sostenuta per il familiare la cui detrazione non ha trovato capienza nell imposta del malato E indispensabile liquidare prima di tutto le imposte dovute dal soggetto affetto dalle patologie esenti, in modo da determinare la quota di onere che produce una detrazione eccedente l imposta dovuta, che potrà essere recuperata dal soggetto che ha effettivamente sostenuto le spese. 25

27 2. Veicoli per portatori di handicap (rigo rp4) Sono detraibili le spese sostenute dal contribuente per conto proprio o per i propri familiari fiscalmente a carico per l acquisto di veicoli per portatori di handicap. Non rileva il possesso della patente di guida né da parte del portatore di handicap né da parte del soggetto cui risulta fiscalmente a carico. 2.1 Tipologie di oneri Risulta agevolabile, tramite indicazione delle spese sostenute: - l acquisto di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati alle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei portatori di handicap; - l acquisto di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. - spese di adattamento del veicolo, che possono riferirsi sia al sistema di guida sia alla struttura (es. il cambio automatico di serie purché prescritto dalla commissione medica locale); - spese di manutenzione straordinaria effettuate sui veicoli di cui sopra. Non sono agevolabili le spese dovute alla manutenzione ordinaria e i costi di esercizio, quindi, ad esempio, il premio assicurativo, tagliandi periodici, pneumatici, etc. (R.M. n. 306/2002). La detrazione spetta: - per il costo d acquisto (escluso tassa di possesso, assicurazione, carburante e lubrificante) nel limite di spesa complessivo di ,99; - a tutti i disabili a nulla rilevando il possesso di una qualsiasi patente di guida; - una sola volta in un periodo di 4 anni (salvo i casi in cui il veicolo è stato cancellato dal pubblico registro automobilistico) e con riferimento ad un solo veicolo; - è necessario che tali mezzi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti diversamente abili ; - la spesa può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; - il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, degli autoveicoli, per i quali si è usufruito dei benefici fiscali, prima del decorso del termine di due anni dall acquisto, comporta la restituzione dell imposta non versata. 26

28 Tale ultimo limite non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Non vi è decadenza dalle agevolazioni fiscali per il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un auto che la madre disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali, sia intenzionato a rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma. 2.2 Documentazione utile Per fruire della detrazione è necessario conservare i documenti: - comprovanti il sostenimento delle spese riferite all acquisto del veicolo o alle spese di manutenzione straordinaria (fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, ecc.). - l attestazione di sussistenza delle condizioni per fruire della detrazione (può essere presentata la certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi della Legge n. 104/1992, oppure da altre Commissioni mediche pubbliche o in alternativa un autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 2.3 Imposta di bollo su fatture relative a visite mediche La Risoluzione 18 novembre 2008, n. 444, ha fornito alcune importanti precisazioni relativamente alla detraibilità dell imposta di bollo ( 1,81) che viene applicata su fatture di importo superiori a 77,47 esenti IVA. In particolare viene precisato che nel caso in cui tale imposta sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte nella fattura (in quanto addebitata al contribuente beneficiario della prestazione medica) è detraibile quale onere accessorio in dichiarazione dei redditi. Diversamente, qualora l imposta di bollo non sia stata addebitata al cliente, l importo non può essere detratto in quanto il relativo costo è rimasto in carico al professionista. 27

29 3. Interessi passivi su mutui (righi da RP 7 A RP11) I righi da RP7 a RP11 sono riservati all indicazione degli interessi passivi, degli oneri accessori (relativi al contratto di mutuo per il capitale preso a prestito), delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati nel 2011 indipendentemente dalla scadenza della rata (secondo il principio di cassa) in relazione a mutui per i quali spetta una detrazione d imposta pari al 19%. Gli interessi passivi risultano detraibili in base al rapporto tra: - costo di acquisto dell immobile (nel costo dell immobile rientrano anche taluni oneri accessori direttamente imputabili all operazione d acquisto); - e capitale preso a mutuo. Sostanzialmente, qualora il contribuente accenda un mutuo per acquisto dell immobile, gli interessi passivi che possono essere portati in detrazione sono commisurati a quelli relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzata per tale operazione. 3.1 Costo di acquisto Il costo di acquisto dell immobile da considerare ai fini della detraibilità degli interessi passivi, è quello risultante dal rogito notarile. Il costo da considerare ai fini della detraibilità degli interessi non deve essere rapportato alla quota di proprietà dell immobile. Ciò che conta, infatti, è che vi sia proporzionalità (congruenza) fra ammontare del mutuo e valore dell immobile, in modo da escludere la detrazione di interessi relativi a mutui contratti per finalità diverse rispetto all acquisto dell abitazione principale. In base a tali considerazioni, il contribuente unico intestatario del contratto di mutuo stipulato per l acquisto dell abitazione principale in comproprietà con l altro coniuge, può: - esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati e non solo sul 50%; - considerare, ai fini del calcolo dell ammontare degli interessi detraibili, l intero prezzo pattuito (e non il 50%) per l acquisto dell immobile come risulta dall atto di acquisto. 28

30 3.2 Oneri accessori Per poter determinare in modo corretto la percentuale di detraibilità degli interessi e delle altre spese, è necessario considerare anche gli oneri accessori relativi all acquisto dell immobile e al contratto di mutuo. Come vedremo di seguito, la distinzione qui effettuata risulta importante perché: - alcuni degli oneri sopracitati rientrano sia nel rapporto che determina la percentuale di detraibilità degli interessi passivi sia nel computo dell importo detraibile; altri oneri rientrano solo nel rapporto che determina la percentuale di detraibilità. 3.3 Oneri accessori relativi all acquisto dell immobile In base a quanto precisato nella Circolare n. 26/2005 e nella Risoluzione n. 128/2005, rientrano tra le spese accessorie connesse all acquisto: - l onorario del notaio relativo all atto di acquisto dell immobile; - le spese di mediazione immobiliare; - le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali; - spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle relative ad acquisto nell ambito di una procedura concorsuale. 3.4 Oneri accessori relativi al contratto di mutuo Sono da considerarsi oneri accessori al contratto di mutuo: - l onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo; - la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria; le spese di istruttoria e perizia tecnica; - gli oneri fi scali (compresa iscrizione/cancellazione di ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato); - la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; - maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o altra valuta estera. Non possono essere invece classificate come oneri accessori le spese per l assicurazione dell immobile richiesta dalla banca per stipulare il contratto di mutuo, in quanto, secondo quanto precisato dalla Circolare n. 15/2005 tali spese non hanno carattere di necessità. 29

31 3.5 Percentuale di detraibilità L Amministrazione finanziaria (con i chiarimenti contenuti nelle Circolari sopra citate) ha disposto che nel costo di acquisto rientrano anche alcuni oneri accessori collegati al contratto di mutuo, sebbene gli stessi non afferiscano direttamente all atto d acquisto dell immobile (ad esempio, onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo, spese di istruttoria e di perizia tecnica, imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca e imposta sostitutiva sul capitale prestato). Pertanto il coefficiente di detraibilità degli interessi (D) può essere così definito: D = Costo di acquisto dell immobile + oneri accessori relativi all acquisto e alla stipula del mutuo Capitale preso a mutuo Il coefficiente di detraibilità così ottenuto (D) dovrà essere quindi moltiplicato per l ammontare degli interessi passivi aumentato, eventualmente, degli oneri accessori relativi al contratto di mutuo corrisposti nel corso dell anno. L ammontare degli interessi passivi effettivamente detraibili sarà quindi pari a: Interessi passivi effettivamente detraibili = D x (interessi passivi + oneri accessori contratto di mutuo) Tale metodologia ha rilevanza per i mutui stipulati per: - l acquisto dell abitazione principale (rigo RP7) e - l acquisto di immobili diversi dall abitazione principale (rigo RP8), tenendo ulteriormente conto dei limiti massimi di detraibilità. In merito ai limiti massimi di detraibilità si ricorda che 4.000,00 è il limite per l acquisto dell abitazione principale e 2.065,83 per l acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale. 3.6 Detrazione interessi passivi in caso di rinegoziazione del contratto di mutuo Nel caso in cui il contribuente abbia rinegoziato il mutuo per l acquisto o la costruzione dell abitazione principale, l individuazione dell importo degli interessi passivi effettivamente detraibile va determinato tenendo conto della seguente procedura (Risoluzione n. 390/2007): fase 1 Percentuale di detrazione del mutuo originario Identificare la percentuale di detrazione del mutuo originario 30

32 Rapporto della quota del nuovo fase 2 mutuo riferito alla rinegoziazione fase 3 Detraibilità interessi fase 4 Limiti normativi Se il nuovo mutuo ottenuto dalla rinegoziazione è superiore alla quota residua del vecchio, la detrazione è possibile solo in riferimento alla quota di nuovo mutuo destinata all effettiva rinegoziazione. Rapportare gli interessi certificati del nuovo mutuo alla percentuale utile dovuta alla quota di rinegoziazione del residuo del vecchio mutuo; applicare a tale risultato la vecchia percentuale di detrazione dovuta all effettivo utilizzo del mutuo originario L ammontare di interessi così determinato deve essere confrontato con i limiti complessivi di detrazione pari a euro in caso di acquisto di abitazione principale; euro 2.582,28 in caso di costruzione dell abitazione principale. Si propongono di seguito due esempi relativi alla detrazione degli interessi passivi in caso di: mutuo rinegoziato dal 1 gennaio 2011; mutuo rinegoziato nel corso del 2011 MUTUO RINEGOZIATO DAL 01/01/2011 Nel mese di dicembre 2010 il sig. Rossi decide di rinegoziare con la propria banca il mutuo stipulato nel 2000 per l acquisto dell abitazione principale. La validità del contratto di mutuo rinegoziato decorre dal 1 gennaio La situazione del sig. Rossi è la seguente: importo mutuo originario: ,00; costo di acquisizione dell immobile: ,00; nuovo mutuo rinegoziato: ,00; capitale residuo da rimborsare al 31/12/2010: ,00. La banca certifica al sig. Rossi l ammontare degli interessi pagati nel 2011 con esclusivo riferimento al contratto di mutuo rinegoziato, per un ammontare pari ad 6.000,00. Tenendo conto della procedura di calcolo sopra indicata, occorre preliminarmente individuare la percentuale di detrazione riferita sia al mutuo originario, sia a quello rinegoziato nel seguente modo: 31

33 % detrazione mutuo originario Rapporto della quota di nuovo mutuo riferito alla rinegoziazione Euro * 100 = 80% Euro Euro * 100 = 70% Euro Gli interessi pagati nel 2011, 6.000,00 sono interamente riferiti al mutuo rinegoziato. Si deve quindi calcolare l importo degli interessi passivi riferiti al mutuo rinegoziato applicando la percentuale di detraibilità rinegoziata : 6.000,00 x 70% = 4.200,00. Tale importo è però solo potenzialmente detraibile. Infatti, esso deve essere rapportato alla percentuale di detrazione riferita al mutuo originario (80%). Pertanto, l importo effettivamente detraibile è pari a: 4.200,00 x 80% = 3.360,00. Tale importo è inferiore al limite massimo detraibile di 4.000,00 e pertanto il rigo E7 sarà così compilato: Al sig. Rossi spetterà una detrazione pari ad 638,40 ( 3.360,00 x 19%), arrotondato ad 638,00. MUTUO RINEGOZIATO NEL CORSO DEL 2011 Il sig. Bianchi ha rinegoziato il mutuo stipulato nel 2003 per la costruzione della propria abitazione principale a giugno Il contratto di mutuo rinegoziato decorre dal 1 luglio La situazione del sig. Bianchi è la seguente: importo mutuo originario: ,00; costo di costruzione dell immobile: ,00; nuovo mutuo rinegoziato: ,00; capitale residuo da rimborsare al 30/06/2011: ,00. La banca certifica al sig. Rossi l ammontare degli interessi pagati nel 2011 distinguendo gli interessi relativi al mutuo originario da quelli riferiti al mutuo rinegoziato nel seguente modo: interessi certificati al 30/06/2011: 3.000,00 (mutuo originario); interessi certificati dal 01/07/2011: 2.000,00 (mutuo rinegoziato). Occorre preliminarmente individuare la percentuale di detrazione relativa sia al mutuo originario, sia a quello rinegoziato come sopra visto: 32

34 % detrazione mutuo originario Euro * 100 = 80% Euro Rapporto della quota di nuovo mutuo riferito alla rinegoziazione Euro * 100 = 70% Euro Gli interessi pagati nel 2011 dal sig. Bianchi, come certificato dalla sua banca, sono in parte riferiti al mutuo originario, in parte a quello rinegoziato. L importo degli interessi che può essere portato in detrazione è quindi pari alla somma: degli interessi relativi al mutuo originario rapportati alla percentuale di detrazione originaria (80%); degli interessi relativi al mutuo rinegoziato, calcolato nel modo visto nel caso precedente (tenendo cioè conto anche della percentuale di detrazione originaria). Importo detraibile relativo mutuo originario 3.000,00 x 80% = 2.400,00 Importo detraibile relativo mutuo rinegoziato 2.000,00 x 70% (= 1.400,00) 1.400,00 x 80% = 1.120,00 L importo detraibile è pertanto pari ad 3.520,00 ( 2.400, ,00). Tuttavia, poiché il mutuo contratto dal sig. Bianchi è relativo alla costruzione dell abitazione principale (e non all acquisto), l importo massimo detraibile è pari a 2.582,28. Il sig. Bianchi compilerà il rigo E10 nel seguente modo: La detrazione spettante sarà pari ad 490,58 ( 2.582,00 x 19%) arrotondato a 491,00 PREMI ASSICURATIVI, SPESE DI ISTRUZIONE e SPESE FUNEBRI (righi da RP12 A RP14) ASSISTENZA PERSONALE E ATTIVITÀ SPORTIVE DEI RAGAZZI (righi da RP 15 a RP16) Queste spese che possono beneficiare della detrazione d imposta del 19%. 33

35 4. Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni Nel rigo RP12 di Unico PF 2012 vanno indicati i contratti assicurativi per i quali è possibile fruire della detrazione: si ricorda che dal 2001, il D.Lgs. n. 47/2000, ha introdotto, dal un punto di vista fiscale, una distinzione fra assicurazioni: - aventi finalità esclusivamente assicurative dal rischio morte o invalidità permanente; - a carattere finanziario; - con finalità previdenziali. Il limite massimo detraibile per tale tipologia di oneri è pari a 1.291,14 (nel rigo RP12 potrà, al massimo, essere indicato l importo di 1.291,00); tale limite è valevole anche nel caso di contemporanea presenza di una pluralità di contratti sottoposti alla vecchia e alla nuova disciplina. I premi di assicurazione, nel rispetto delle condizioni richieste per la detraibilità, possono essere portati in detrazione anche per conto di familiari fiscalmente a carico. Con Circolare n. 17/2006, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi assicurativi, aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, corrisposti per conto di familiari fiscalmente a carico sono detraibili in capo al soggetto che ha sostenuto l onere anche nei casi in cui: - lo stesso stipuli un contratto in cui figuri come assicurato un familiare a suo carico; - il familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato del contratto di assicurazione. CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI FINO AL 31/12/2000 Per i premi assicurativi corrisposti nel 2011, relativamente a contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, valgono le vecchie regole di detraibilità. La detraibilità concernente i premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni è concessa a condizione che il contratto di assicurazione (stipulato o rinnovato entro il 31/12/2000): - abbia durata non inferiore ai 5 anni dalla data di stipulazione; - per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti 34

36 POLIZZE MISTE CONTRATTI Se l assicurazione è mista infortuni/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni in quanto solamente questo è onere detraibile. La polizza malattia non è detraibile. RISCATTO In caso di polizza mista rischio di morte, l importo incassato a scadenza o in seguito a riscatto in permanenza in vita dell assicurato costituisce reddito di capitale [art. 44, comma 1, lett. g-quater), TUIR] relativamente all ammontare maturato per la parte dei premi che hanno fruito della detrazione. STIPULATI A PARTIRE DAL 1/01/2001 Per effetto delle modifiche normative introdotte, i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2001 sono detraibili solamente se riguardano assicurazioni aventi per oggetto il rischio: - di morte; - di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante; - di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (la detrazione spetta a condizione che l impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto). PREMI ASSICURATIVI corrisposti nel 2011 VECCHIE REGOLE NUOVE REGOLE Polizze vita e contro gli infortuni Polizze rischi: morte invalidità permanente 5% non autosufficienza SE stipulate o rinnovate entro il SE stipulate o rinnovate a partire dall Spese di istruzione (rigo rp 13) Sono detraibili le spese di istruzione sostenute nel 2011 dal contribuente nell interesse proprio e dei propri familiari a carico per la frequenza di corsi di istruzione: - secondaria; - universitaria e di specializzazione universitaria; presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani. 35

37 Non sono detraibili le spese sostenute per l acquisto di testi scolastici, di strumenti musicali, di materiale di cancelleria e per viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza alle scuole. SPESE UNIVERSITARIE FREQUENZA AL CORSO SSIS DOTTORATI DI RICERCA CONTRIBUTI PER RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO ESTERO MASTER UNIVERSITARI ISCRIZIONE AI CONSERVATORI MUSICALI sono detraibili i contributi versati per poter partecipare alla preselezione, eventualmente prevista dalla facoltà, le tasse di immatricolazione e iscrizione anche se riferibili a più anni (e, quindi, anche l iscrizione ad anni fuori corso) e le soprattasse per esami di profitto e di laurea previste per tutte le Università. Per le Università private il Ministero, con Circolare 23 maggio 1987, n. 11/8/772, ha indicato a quali Università statali fare riferimento per determinare la tassa di frequenza detraibile. Inoltre, presso le Università private è generalmente disponibile un prospetto per l equiparazione con gli atenei pubblici. Le spese per la frequenza sono detraibili spese di iscrizione al dottorato di ricerca (titolo, che si consegue dopo uno specifico corso previsto dall ordinamento universitario e che può essere considerato come un vero e proprio corso di istruzione universitaria). ha negato la detraibilità dei contributi versati da un soggetto all Università pubblica italiana per il riconoscimento della laurea conseguita all estero (Circolare AdE n. 39/2010). costi sostenuti per la frequentazione di master universitari sono oneri detraibili solo nel caso in cui siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati. Se i master sono gestiti da Università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Con Circolare 13 maggio 2011, n. 20, l Agenzia delle Entrate ha ammesso la detraibilità delle spese sostenute per l iscrizione ai conservatori musicali, da intendersi come le somme corrisposte per: nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005, presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Non sono detraibili le spese per l iscrizione agli istituti musicali privati. 36

38 6. Spese funebri Le spese funebri ai sensi dell art. 15, comma 1, lettera d) del TUIR sono detraibili fino ad un massimo di 1.549,37 per ogni decesso relativo a: - coniuge, anche se legalmente ed effettivamente separato; - figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affidati (temporaneamente), affiliati; - discendenti dei figli, anche naturali; - genitori (anche naturali e adottivi); - nonne e nonni (anche naturali); - generi e nuore; - suocero e suocera; - fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 6.1 Tipologia di spesa e documentazione Per la qualificazione di spesa funebre deve esserci un rapporto di causa ed effetto tra il decesso e il sostenimento della spesa; sono pertanto escluse le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione di future onoranze funebri. Sono considerate spese funebri tra le altre: - l erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e alla sepoltura, compreso il loculo, la fornitura dei marmi e la spesa relativa all incisione del nominativo del defunto (Comm. Trib. Centrale, Sentenza 26 agosto 1984, n. 7825); - l importo corrisposto per il necrologio funebre (Comm. Trib. II grado Trieste, Sentenza 27 febbraio 1991, n. 27). La detraibilità della spesa è in capo al soggetto che l ha effettivamente sostenuta; può essere ripartita tra più aventi diritto qualora sul documento contabile, anche se intestato ad un unico soggetto, sia annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese. 7. Spese per addetti all assistenza personale (rigo rp15) In tale rigo va indicato l importo delle spese sostenute nell anno 2011 per addetti all assistenza personale, in ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, desumibile da certificazione medica. In fase di compilazione, è necessario tener conto dei seguenti limiti: 37

39 - l importo massimo iscrivibile nel rigo RP15 è pari a 2.100,00 e tale limite deve essere: - considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui è prestata assistenza; - ripartito, nel caso in cui le spese siano sostenute da più soggetti per lo stesso familiare, tra tutti coloro che hanno partecipato alla spesa; - le spese possono essere riferite anche a familiari non a carico e/o non conviventi e devono risultare da idonea documentazione. - Si noti, inoltre, la detrazione è fruibile solo se il reddito complessivo del dichiarante non è superiore ad ,00 (nel limite di reddito deve essere considerato anche quello derivante da locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca). 7.1 Documentazione necessaria La Circolare 3 gennaio 2005, n. 2, ha chiarito che le spese devono risultare da idonea documentazione, che può consistere in una ricevuta debitamente firmata rilasciata dal soggetto che presta assistenza, contenente gli estremi anagrafi ci e il codice fiscale del: - soggetto che effettua il pagamento; - soggetto che presta l assistenza; - del familiare (nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta per quest ultimo). La detrazione può essere attribuita anche nel caso in cui: - il soggetto non autosufficiente sia ricoverato presso una casa di cura o di riposo (C.M. n. 10/2005) a condizione che i corrispettivi per l assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall Istituto ospitante; - l assistenza personale sia resa da cooperative di servizi (C.M. n. 17/2006). La documentazione che la cooperativa rilascia deve contenere: - gli estremi anagrafi ci ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (ed eventualmente del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta); - i dati identificativi della cooperativa stessa; - le informazioni specifiche circa la natura del servizio reso. 38

40 8. Spese per attività sportive dei ragazzi Al rigo RP16 di Unico PF 2012 devono essere indicate le spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, che possono fruire della detrazione d imposta ai sensi dell art. 15, comma 1, lettera i-quinquies), TUIR. Si tratta delle spese sostenute nel 2011 per l iscrizione annuale e l abbonamento a associazioni sportive, piscine, palestre, altre strutture ed impianti sportivi, destinati alla pratica sportiva dilettantistica (escluse le associazioni che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva; società che praticano sport professionistico; associazioni non sportive, ad es. culturali che organizzano corsi di attività motoria non in palestra): - per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni; - con riferimento ai soggetti che hanno compiuto nel corso del 2011 i 5 o 18 anni di età, la detrazione è garantita per tutto il periodo d imposta di compimento delle suddette età, a prescindere dal fatto che le spese sportive siano state di fatto sostenute prima (5 anni) o dopo (18 anni) il compimento (Circolare Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008, n. 34); - in misura non superiore a 210,00 per ciascun ragazzo (Con Risoluzione 25 febbraio 2009, n. 50, è stato chiarito che nel caso in cui la spesa sia sostenuta da entrambi i genitori, l importo di 210,00, comunque, va inteso come limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta per il figlio. In sostanza, i genitori che partecipano alle spese non possono fruire entrambi del limite di 210,00 (a figlio) nelle rispettive dichiarazioni dei redditi; dovranno, invece, ripartire tra loro tale importo ( 210,00) sul quale calcolare la detrazione in base all onere pagato da ciascuno (secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva). Novità il rigo RP16 del modello UNICO 2012 si presenta suddiviso in due colonne. Se il contribuente ha sostenuto spese detraibili in relazione ad un solo ragazzo, l importo va indicato nella colonna 1; diversamente, se i ragazzi sono due, le spese del primo familiare vanno indicate nella colonna 1, mentre quelle relative al secondo ragazzo vanno indicate nella colonna 2. Qualora il dichiarante abbia sostenuto spese per più di due ragazzi, andranno utilizzati più modelli. 39

41 Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell interesse di altri familiari fiscalmente a carico. Le spese sostenute nel 2011 devono essere documentate mediante bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, che contenga i seguenti dati: ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale (ovvero nome, cognome e residenza, se persona fisica), nonché codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; causale del versamento (iscrizione, abbonamento, ecc.); attività sportiva esercitata (nuoto, pallacanestro, ecc.); importo pagato; dati anagrafi ci del ragazzo praticante l attività sportiva e codice fi scale del soggetto che effettua il pagamento. 9. Altri oneri Vi sono altri oneri detraibili oltre a quelli sin qui visti, per i quali spetta la detrazione del 19. Trovano collocazione nei righi generici del modello UNICO 2012 le spese: - per intermediazione immobiliare (codice 17); - per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (codice 18); alle quali fino allo scorso anno erano dedicati specifici righi della sezione I del quadro RP. Gli altri codici sono i seguenti: 19 Erogazioni liberali ai partiti politici Importi compresi tra 51,65 e ,38. DESCRIZIONE ONERE Beneficiano della detrazione solo le erogazioni ai partiti politici che nel periodo d imposta in cui le stesse sono state effettuate abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Le somme versate per il tesseramento o la quota associativa non danno diritto alla detrazione La detrazione non spetta se nella dichiarazione relativa ai redditi del 2010, il contribuente ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. MODALITÀ DI VERSAMENTO Gli importi devono essere versati tramite banca o posta (no versamento in contanti). 40

42 20 Erogazioni liberali alle ONLUS Importi non superiori a 2.065,83. DESCRIZIONE ONERE Sono detraibili gli importi erogati in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei Paesi non appartenenti all OCSE; delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati, fatte tramite i soggetti identificati con D.P.C.M. 20 giugno 2000, ovvero organizzazioni internazionali di cui l Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti (con atto costitutivo/statuto redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata) che annoverano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; associazioni sindacali di categoria. MODALITÀ DI VERSAMENTO Gli importi devono essere stati versati tramite banca, posta o tramite gli altri sistemi di pagamento quali Bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Per i versamenti con carta di credito, è sufficiente l estratto conto della società che gestisce la carta stessa. 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche Importi non superiori a 1.500,00. DESCRIZIONE ONERE L art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR, prevede la detraibilità delle erogazioni in denaro effettuate in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. MODALITÀ DI VERSAMENTO Gli importi devono essere stati versati tramite banca, posta o tramite gli altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Per i versamenti con carta di credito, è sufficiente l estratto conto della società che gestisce la carta stessa. 41

43 22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso Importi non superiori a 1.291,14. DESCRIZIONE ONERE sono detraibili gli importi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in dati settori (art. 1, Legge 15 aprile 1886, n. 3818) al fine di assicurare loro un sussidio in caso di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, oppure, in caso di loro decesso, in aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione solo i contributi associativi versati con riferimento alla propria posizione. MODALITÀ DI VERSAMENTO Gli importi devono essere stati versati tramite banca, posta o tramite gli altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Per i versamenti con carta di credito, è sufficiente l estratto conto della società che gestisce la carta stessa. 23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale Importi non superiori a 2.065,83. DESCRIZIONE ONERE Le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale, sono detraibili nella misura del 19%. MODALITÀ DI VERSAMENTO Gli importi devono essere stati versati tramite banca, posta o tramite gli altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Per i versamenti con carta di credito, è sufficiente l estratto conto della società che gestisce la carta stessa. 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia Importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato. DESCRIZIONE ONERE Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia. MODALITÀ DI VERSAMENTO Versamenti liberi alle società di cultura. 42

44 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico Non è fissato un limite massimo. È detraibile l intero importo nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente. DESCRIZIONE ONERE Sono detraibili le spese sostenute dai soggetti obbligati, per la manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 1409/1963. La detrazione spetta qualora la necessità di tali spese risulti da: espressa previsione legislativa; certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, nel periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese, a condizione che la certificazione sia stata rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Diversamente, la detrazione spetta nell anno d imposta in cui è stata rilasciata la certificazione. Il contribuente perde il diritto alla detrazione a seguito di comunicazione da parte dell Amministrazione per i beni culturali ed ambientali al competente Ufficio delle imposte: qualora sia mutata la destinazione dei beni senza l autorizzazione; in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati; il caso di tentata esportazione non autorizzata dei beni. La detrazione in esame è cumulabile con quella per le spese di ristrutturazione (36%) ma in tal caso è ridotta del 50%. DOCUMENTAZIONE UTILE apposita certificazione rilasciata nell anno di presentazione della dichiarazione dei redditi dalla competente sovrintendenza che attesti la necessità delle spese, se non obbligatorie per Legge. attestazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero. 43

45 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche Non è fissato un limite massimo. È detraibile l intero importo nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente. DESCRIZIONE ONERE Sono detraibili le spese sostenute dai soggetti obbligati, per la manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 1409/1963. La detrazione spetta qualora la necessità di tali spese risulti da: espressa previsione legislativa; certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, nel periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese, a condizione che la certificazione sia stata rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Diversamente, la detrazione spetta nell anno d imposta in cui è stata rilasciata la certificazione. Il contribuente perde il diritto alla detrazione a seguito di comunicazione da parte dell Amministrazione per i beni culturali ed ambientali al competente Ufficio delle imposte: qualora sia mutata la destinazione dei beni senza l autorizzazione; in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati; il caso di tentata esportazione non autorizzata dei beni. La detrazione in esame è cumulabile con quella per le spese di ristrutturazione (36%) ma in tal caso è ridotta del 50%.. DOCUMENTAZIONE UTILE apposita certificazione rilasciata nell anno di presentazione della dichiarazione dei redditi dalla competente sovrintendenza che attesti la necessità delle spese, se non obbligatorie per Legge e attestazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero. 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo Importi non superiori al 2% del reddito complessivo dichiarato. DESCRIZIONE ONERE Sono detraibili le erogazioni in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Si tratta di somme versate per la realizzazione, il restauro o il potenziamento di strutture spettacolistiche o per la produzione nei vari settori dello spettacolo. 44

46 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale Importi non superiori al 2% del reddito complessivo dichiarato (salvo eccezioni come sotto specificate). DESCRIZIONE ONERE Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro a favore di enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1, D.Lgs. n. 367/96). Per le somme versate: - al patrimonio della fondazione al momento della costituzione; a titolo di contributo alla gestione nell anno di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione in fondazione; - a titolo di contributo alla gestione della fondazione per i 3 periodi d imposta successivi alla suindicata pubblicazione (con impegno scritto da conservare); il limite di detraibilità è elevato al 30% (anziché 2%) del reddito complessivo dichiarato. 29 Spese veterinarie Importi non superiori a 387,34 (eccedenti la franchigia di 129,11) DESCRIZIONE ONERE Sono detraibili le spese veterinarie sostenute nell anno 2011 per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Si possono detrarre sia le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, che gli importi corrisposti per l acquisto dei medicinali prescritti (C.M. 14 giugno 2001, n. 55). La detrazione non spetta per le spese relative alla cura di animali: destinati all allevamento, riproduzione o al consumo alimentare; di qualunque specie, allevati o detenuti nell esercizio di attività commerciali o agricole; utilizzati per attività illecite. DOCUMENTAZIONE UTILE Fatture del medico veterinario, scontrini della farmacia in caso di acquisto di medicinali. MODALITÀ DI VERSAMENTO Il pagamento deve essere effettuato in contanti, tramite banca, con carta di credito, ecc. 45

47 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi Non è previsto un importo limite. La spesa è detraibile per intero. DESCRIZIONE ONERE È riconosciuta la detrazione d imposta (19%) sulle spese sostenute nel 2011 per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n Ai sensi di tale Legge, come modificata dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 95, la detrazione spetta al minorato sensoriale dell udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado Non è fissato un limite massimo. È detraibile l intero importo. DESCRIZIONE ONERE Sono detraibili le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari, senza scopo di lucro, finalizzate: - all innovazione tecnologica; - all edilizia scolastica; - all ampliamento dell offerta formativa. I soggetti che hanno effettuato tali donazioni, non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000,00 in ciascun anno scolastico. Gli importi devono essere stati versati tramite banca, posta o tramite gli altri sistemi di pagamento quali Bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Per i versamenti con carta di credito, è sufficiente l estratto conto della società che gestisce la carta stessa. 46

48 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico Sono detraibili nella misura del 19% le spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e che non abbiano iniziato l attività lavorativa. DOCUMENTAZIONE UTILE Ricevute di pagamento dei contributi. 33 Spese per asili nido Importo non superiore a 632,00 a figlio. DESCRIZIONE ONERE Si tratta della detrazione a favore dei genitori che hanno sostenuto spese per la frequenza di asili nido dei propri figli eventualmente da dividere tra i genitori in base all onere sostenuto da ciascuno. DOCUMENTAZIONE UTILE Per fruire della detrazione è necessario possedere un documento comprovante il sostenimento della spesa. Ad esempio, la ricevuta rilasciata dall asilo nido, oppure una fattura, un bollettino bancario o postale. Poiché vale il principio di cassa, sono detraibili solo le spese per frequenze di asili nido pagate dal 1.1 al , come attestato dalla documentazione. Nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al figlio o solo ad uno dei genitori, è possibile specificare tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto. 34 Altre spese detraibili Non è fissato un limite massimo. È detraibile l intero importo. DESCRIZIONE ONERE Con questo codice vanno indicati gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d imposta del 19%. 47

49 2. Spese ed oneri deducibili dal reddito complessivo Nella Sezione II del quadro RP, si indicano: - gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo; - le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione. 1. Contributi previdenziali ed assistenziali (rigo RP21) Al rigo RP21, si devono riportare i contributi previdenziali ed assistenziali (ex art. 10, comma 1, lett. e, TUIR), versati nel corso dell anno 2011: - obbligatoriamente in ottemperanza a disposizioni di legge (ad esempio, i contributi IVS); - facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Gli oneri riportati in tale rigo sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Tra i contributi facoltativi alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, sono compresi, ad esempio, quelli per: - la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi; - il riscatto di laurea, sia ai fini della pensione sia della buonuscita; - la prosecuzione volontaria. Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo in esame anche i contributi previdenziali versati alle rispettive casse di appartenenza dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di avvocati e procuratori (Cassa forense), consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, geometri (Cassa geometri), architetti ed ingegneri (Inarcassa), medici ed odontoiatri (ENPAM), veterinari (ENPAV). 48

50 Nello specifico, dei contributi versati alla cassa di appartenenza, sono deducibili ai fini fiscali: - il contributo previdenziale soggettivo (calcolato in percentuale, sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF); - il contributo maternità; si tratta di un contributo annuo a carico di tutti gli iscritti destinato alla copertura degli oneri connessi alla erogazione della indennità di maternità. Confluiscono in tale rigo anche i contributi dovuti da: - lavoratori autonomi occasionali, - con compensi complessivi superiori a 5.000,00; - associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; - assoggettati alla disciplina previdenziale prevista dalla gestione separata INPS. È deducibile esclusivamente la quota a carico del contribuente, ovvero: 1/3, per i lavoratori occasionali; 45%, per l associato in partecipazione. Rientrano tra i contributi da indicare al rigo RP21, anche quelli versati nel 2011: - al cosiddetto fondo casalinghe ; - al servizio sanitario nazionale (SSN) con il premio di assicurazione R.C. autoveicoli; - a titolo di assicurazione obbligatoria INAIL per la tutela degli infortuni domestici (le cosiddette assicurazioni casalinghe ) (Circolare 7 giugno 2002, n. 48); - a titolo di contributi agricoli unificati alla gestione ex Scau, ad esclusione della parte di contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti (C.M. 15 maggio 1997, n. 137/E) - relativi all assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall imprenditore agricolo per la propria posizione (Circolare n. 15/2005, punto 9); - versati obbligatoriamente dai sanitari iscritti agli ordini professionali dei farmacisti, dei medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, all ONAOSI (Opera Nazionale per l Assistenza degli Orfani di Sanitari Italiani), ai sensi della Circolare n. 18 maggio 2006, n Assegno periodico corrisposto al coniuge (rigo RP22) Al rigo RP22, vanno indicati gli assegni periodici corrisposti all ex coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, come risultante da provvedimento dell autorità giudiziaria (con l esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli, anche naturali). Qualora l assegno corrisposto al coniuge comprenda cumulativamente (e senza distinzione) le somme destinate al mantenimento dei figli, l importo si considera per metà destinato al coniuge e per metà ai figli, salvo una diversa ripartizione dell autorità giudiziaria (ex art. 10, comma 1, lettera c), TUIR). 49

51 Attenzione Il coniuge che percepisce l assegno periodico deve dichiararlo nel quadro RC, Sezione II, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tale tipologia di reddito, inoltre, è attribuita la detrazione spettante per i redditi di pensione percepiti da soggetti di età inferiore a 75 anni, senza alcun rapporto a giorni. 3. Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23) Al rigo RP23, possono essere indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati nel 2011 per gli addetti ai servizi domestici e familiari (ad esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Tali contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un importo massimo di 1.549,37. Attenzione La deduzione in esame non pregiudica la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per addetti all assistenza personale (nei casi di non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana). Con riferimento all anno d imposta 2011, i contributi domestici familiari che il contribuente può dedurre (in applicazione del principio di cassa) sono quelli relativi: al quarto trimestre del 2010 (ma pagati a gennaio 2011); ai primi tre trimestri 2011 (versati in aprile, luglio e ottobre 2011). 4. Spese sostenute per familiari La deduzione spetta a colui (datore di lavoro) che risulta aver effettuato i versamenti. I contributi versati dal datore di lavoro sono deducibili anche qualora il servizio domestico o l assistenza vengano effettuati in favore dei familiari, anche non fiscalmente a carico, del datore di lavoro stesso: si pensi, ad esempio, al caso delle baby-sitter o dell assistenza fornita nei confronti di persone anziane. 5. Contributi ed erogazioni a favore delle istituzioni religiose (rigo RP24) Al rigo RP24, devono essere indicate le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2011 a favore di Enti religiosi italiani. Si tratta, in generale, di erogazioni effettuate al fine del sostentamento dei ministri di culto e/o dei missionari, nonché per specifiche esigenze 50

52 di culto e di evangelizzazione. In particolare, sono deducibili dal reddito imponibile, fino ad un importo massimo di 1.032,91, riferito ad istituto religioso, le erogazioni effettuate a favore delle seguenti categorie di soggetti: Chiesa cattolica italiana; Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno; Ente morale Assemblee di Dio in Italia; Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi; Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia e delle Chiese e enti aventi parte nell Unione; Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate; Unione delle Comunità ebraiche compresi i contributi annuali a queste versati (art. 30, Legge n. 101/89). Il contribuente deve in ogni caso conservare e tenere a disposizione dell Amministrazione finanziaria: - le ricevute di versamento in conto corrente postale o, nel caso di versamento tramite il canale bancario, le ricevute dei bonifici bancari; - le quietanze liberatorie consegnate dall Ente percettore delle somme. Con Risoluzione 27 giugno 2011, n. 69 è stata confermata, ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali, la validità delle attestazioni/certificazioni rilasciate dalla Tavola Valdese su appositi stampati dalla stessa predisposti, anche in assenza delle ricevute di versamento su conto corrente bancario o postale. 6. Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (rigo RP25) Al rigo RP25, il contribuente portatore di handicap indica le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica (necessarie nei casi di permanente invalidità o menomazione) sostenute nel La deduzione delle spese può avvenire indipendentemente dal fatto che il disabile fruisca o meno dell indennità di accompagnamento. Si noti inoltre che tali spese sono deducibili anche se sono state sostenute in favore di familiari anche se non fiscalmente a carico. Il riconoscimento dell invalidità del soggetto portatore di handicap deve avvenire attraverso: - una Commissione medica istituita ai sensi dell art. 4, Legge n. 104/92; - altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc... Il contribuente può comunque ricorrere anche ad un autocertificazione. 6.1 Tipologie di spesa Possono beneficiare della deduzione le: - spese mediche generiche (cioè le prestazioni rese dal medico generico, l acquisto di medicinali, etc.); l acquisto di medicinali deve essere certificato da fattura o da 51

53 scontrino fiscale parlante, con indicazione del codice fiscale e specificazione della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati. - spese per l assistenza specifica dei portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi della Legge n. 104/1992 (es. assistenza infermieristica e riabilitativa da parte di personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all assistenza diretta della persona; personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; personale con la qualifica di educatore professionale; personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale).. 7. Altri oneri e spese deducibili (rigo RP26) Devono essere indicati gli oneri deducibili diversi da quelli per i quali è stato previsto uno specifico rigo nella Sezione II. Gli oneri deducibili da riportare al rigo RP26, contraddistinti da un codice numerico (da 1 a 5) sono di seguito elencati: Codice 1 - CONTRIBUTI PER I FONDI INTEGRATIVI DEL SSN LIMITE DI DEDUCIBILITÀ L importo massimo deducibile è pari a 3.615,20. DESCRIZIONE ONERE Con tale codice vanno indicati i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale, deducibili ai sensi dell art. 10, comma 1, lett. e ter), TUIR. La deduzione dal reddito spetta anche per i contributi versati nell interesse dei familiari fiscalmente a carico, per la quota che questi ultimi non hanno potuto portare in deduzione direttamente dal loro reddito complessivo. 52

54 Codice 2 - CONTRIBUTI A ONG PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO Codice 3 - EROGAZIONI LIBERALI EX D.L. N. 35/2005 LIMITE DI DEDUCIBILITÀ Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo (comprensivo del reddito di fabbricati soggetto a cedolare secca). DESCRIZIONE ONERE Con tale codice vanno indicati i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate in favore delle Organizzazioni Non Governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee ai sensi dell art. 28, Legge n. 49/87. DOCUMENTAZIONE UTILE Si veda il commento documentazione utile del successivo onere. MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento può essere effettuato mediante conto corrente postale o bancario; assegni bancari e circolari; carte di debito o di credito ovvero carte prepagate. Nel caso di versamento tramite carte di credito, è sufficiente conservare l estratto conto inviato dalla società di gestione della carta stessa. LIMITE DI DEDUCIBILITÀ Sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo (comprensivo del reddito di fabbricati soggetto a cedolare secca) fino ad un importo massimo di ,00. DESCRIZIONE ONERE Con tale codice, vanno indicate le erogazioni liberali sia in denaro sia in natura effettuate, ai sensi del D.L. n. 35/2005, a favore di: - ONLUS; - associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, L. n. 383/2000); - fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni di interesse storico artistico e paesaggistico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); - fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. 53

55 Codice 4 - EROGAZIONI AD ENTI UNIVERSITARI DI RICERCA E ENTI PARCO DOCUMENTAZIONE UTILE È necessario conservare le ricevute attestanti gli importi versati. Per le erogazioni in natura, si deve conservare idonea documentazione comprovante l elargizione effettuata; in tal caso, è necessario considerare il valore normale dei beni. Per categorie particolari di beni (ad esempio, opere d arte, gioielli, etc.), è possibile ricorrere alla stima di un perito. Con Circolare n. 39/2005, l Agenzia delle Entrate ha precisato che bisogna farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta nella quale sia evidenziata una descrizione analitica e dettagliata dei beni oggetto dell elargizione, con indicazione dei relativi valori. MODALITÀ DI VERSAMENTO Si veda il commento modalità di versamento del precedente onere. LIMITE DI DEDUCIBILITÀ Le erogazioni sono interamente deducibili dal reddito complessivo. DESCRIZIONE ONERE Con tale codice sono individuate le erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2011, a favore di: università, fondazioni universitarie (art. 59, comma 3, Legge n. 388/2000); istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della ricerca, ivi compresi l Istituto superiore di sanità e l Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; enti parco regionali e nazionali. L Agenzia delle Entrate ha ammesso la deducibilità delle donazioni effettuate: agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) (Ris. 19 agosto 2011, n. 87); alle aziende ospedaliero - universitarie (Ris. 7 luglio 2010, n. 68). DOCUMENTAZIONE UTILE Si veda il commento documentazione utile dell onere precedente. MODALITÀ DI VERSAMENTO Si veda il commento modalità di versamento dell onere Contributi a ONG per i Paesi in via di sviluppo. 54

56 Codice 5 - ALTRI ONERI DEDUCIBILI LIMITE DI DEDUCIBILITÀ Si può fruire interamente o solo parzialmente della deduzione in base alla tipologia di onere. DESCRIZIONE ONERE - Le imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974: è possibile dedurre il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l imposta complementare) purché iscritte nei ruoli ed a condizione che la relativa riscossione sia iniziata nel 2011; - canoni, censi, livelli ed altri oneri sul reddito degli immobili: possono essere dedotti con tale codice: - i livelli (praticamente scomparsi dal nostro ordinamento, vengono ricompresi nel concetto di canone enfiteutico, ex art. 960 c.c., in base al quale l enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo e a pagare al concedente un canone periodico); - i canoni (somma pagata al proprietario per lo sfruttamento del fondo mediante coltivazione); - i censi (prestazione annua e perpetua che il venditore si riserva all atto della vendita); - altri oneri che gravano sul reddito degli immobili, compresi i contributi a consorzi obbligatori per legge o versati in dipendenza di provvedimento della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati; - assegni periodici corrisposti a terzi, ovvero gli: - assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti a terzi a seguito di testamento o in adempimento a disposizioni contenute nell atto di donazione; - assegni alimentari, deducibili nella misura in cui risultino da un provvedimento dell autorità giudiziaria (assegni corrisposti alle persone indicate all art. 433 C.c., quali coniuge, figli, genitori, ecc.); - indennità per perdita dell avviamento: vi rientrano le indennità corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione [ex art. 10, comma 1, lettera h), TUIR]; - somme restituite al soggetto erogatore: vanno indicate le somme che nel 2011 sono state restituite al 55

57 soggetto erogatore (ad esempio in quanto non spettanti) che in anni precedenti hanno concorso alla formazione del reddito e sono state assoggettate a tassazione (anche separata); - somme assoggettate erroneamente a tassazione: sono somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione; può rientrare in tale ipotesi, per esempio, una pensione esente che è stata erroneamente tassata; - spese per adozione di minori stranieri: è possibile dedurre il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (disciplinate dall articolo 3, Legge n. 476/98), a condizione che la procedura di adozione sia stata curata da un ente autorizzato. - erogazioni liberali per oneri difensivi: sono deducibili le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla Legge 30/07/90, n. 217, come modificata dalla Legge 9/03/01, n Previdenza complementare (righi da RP 27 a RP 31) Nei righi da RP27 a RP31, devono essere indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali, la cui disciplina è stata oggetto di un importante riforma ad opera del D.Lgs. n. 252/2005 (come modificato dalla Finanziaria 2007) a decorrere dal 1 gennaio Rispetto all attuale disciplina, le vecchie regole si differenziano per un più complesso sistema di limitazione relativo all importo massimo deducibile dei contributi versati. 56

58 Rimangono tuttavia ancorati alla vecchia disciplina, in vigore fino al periodo d imposta 2006, i contributi ed i premi versati dai dipendenti pubblici a forme pensionistiche di natura negoziale (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). La previdenza complementare ricomprende le forme di previdenza, ad adesione volontaria, attuate mediante: - fondi pensione negoziali; - fondi pensione aperti; - forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo. Il finanziamento delle forme di previdenza complementare avviene mediante il versamento di contributi alle stesse. In particolare, per imprenditori e professionisti il finanziamento si realizza solo mediante contribuzione a carico degli stessi; diversamente, per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro/committente. La quota versata dai lavoratori dipendenti per alimentare la propria posizione previdenziale, mediante il conferimento alla forma previdenziale del TFR maturando non costituisce in ogni caso onere deducibile. Ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, dal 1 gennaio 2007 i contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per un importo non superiore a 5.164,57. La deduzione è ammessa indipendentemente dalla tipologia di reddito o da chi (dipendente o datore di lavoro) effettua il versamento e spetta per i contributi versati: - volontariamente - in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 8.1 Comunicazione al fondo pensione degli importi non dedotti Qualora in dichiarazione dei redditi non sia stato possibile dedurre l intero ammontare versato, il contribuente è tenuto ad effettuare una comunicazione al proprio fondo pensione o alla compagnia di assicurazione, al fine di specificare gli importi non dedotti. In questo modo, le prestazioni pensionistiche riconducibili ai contributi non dedotti non concorreranno alla formazione della base imponibile all atto della relativa corresponsione. Il termine ultimo per la comunicazione dei contributi non dedotti è fissato al 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero con riferimento ai contributi versati nel 2011, al 31 dicembre

59 8.2 Contributi a deducibilità ordinaria (rigo RP27) Al rigo RP27, vanno indicati i contributi ed i premi versati nel corso del 2011 alle forme pensionistiche complementari per le quali il limite massimo di deducibilità è fissato, in misura ordinaria, ad 5.164,57. Le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere relative sia: - a fondi negoziali - sia a fondi individuali. Riguardo ai contributi versati ai fondi negoziali da parte dei lavoratori dipendenti, la compilazione del rigo RP27, avviene: - in presenza del codice 1, alla casella 8, Sezione A Dati generali, Mod. CUD 2012 (Mod. CUD 2011); - indicando i dati esposti ai punti 120 e 121 del Mod. CUD 2012 (punti 53 e 54, Mod. CUD 2011). Unica eccezione è costituita dai dipendenti pubblici, che devono compilare il rigo RP27 solo per i contributi versati a fondi pensione per i quali la qualifica di dipendente pubblico non rileva; diversamente, per le somme versate ai fondi negoziali ad essi riservati, non deve essere compilato il presente rigo, ma l apposito rigo RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici. Per documentare la corresponsione dei contributi di previdenza complementare nel 2011, vanno consultate e conservate le ricevute di pagamento, l apposita documentazione rilasciata dall ente percettore delle somme, il Mod. CUD 2012 (e/o CUD 2011). 58

60 9. Caso particolare Con Circolare n. 18/2009, l Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto comportamento da tenere in sede di dichiarazione dei redditi nell ipotesi in cui un contribuente abbia versato tramite il proprio datore di lavoro (per effetto di uno specifico accordo aziendale) contributi sia a un fondo contrattuale sia ad un fondo aperto. In tale casistica, infatti, le Annotazioni del Modello CUD non espongono specificamente gli importi dedotti e la certificazione rilasciata dal fondo aperto riporta solamente l ammontare deducibile senza alcuna indicazione circa la quota di contributi dedotta direttamente dal sostituto. L Agenzia afferma che il contribuente, per beneficiare della deduzione in sede di dichiarazione dei redditi deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente. È inoltre richiesto che l annotazione sia sottoscritta dal contribuente. 9.1 Modalità di compilazione del rigo rp27 Il rigo RP27, è composto da due colonne, che vanno compilate nel modo seguente: - COLONNA 1 - ESCLUSI DAL SOSTITUTO A colonna 1, va indicato l ammontare dei contributi che il sostituto di imposta ha escluso dal reddito di lavoro dipendente. La compilazione di tale colonna, è differente a seconda che nel Mod. CUD, risultino compilati: - solo il punto 120, Mod. CUD 2012 (punto 53, Mod. CUD 2011) -> in tal caso, l importo da indicare al rigo RP27, colonna 1, è quello esposto al punto 120, Mod. CUD 2012 (punto 53, Mod. CUD 2011); - sia il punto 120 che il punto 125, Mod. CUD 2011 (punti 53 e 57, Mod. CUD 2011); poiché al punto 125, Mod. CUD 2012 (punto 57, Mod. CUD 2011) il sostituto indica la quota di contributi di previdenza complementare versati per il familiare a carico (sia la quota esclusa, sia la quota non esclusa dal reddito indicato ai punti 1 e/o 2 del Mod. CUD), è necessario verificare, nelle Annotazioni (codice AS), l ammontare della quota esclusa dal sostituto e poi sottrarla all importo indicato al punto 120, Mod. CUD 2012 (punto 53, Mod. CUD 2011). 59

61 In tal caso, al fine di determinare l importo da esporre al rigo RP27, colonna 1, l operazione da eseguire è la seguente: - punto 120, Mod. CUD 2012 (punto 53, Mod. CUD 2011) - quota esclusa (campo Annotazioni cod. AS, Mod. CUD). - COLONNA 2 - NON ESCLUSI DAL SOSTITUTO A colonna 2, deve essere indicato l ammontare dei contributi non dedotti dal sostituto di imposta e per i quali il contribuente può quindi richiedere la deduzione in dichiarazione dei redditi. Per la compilazione di tale colonna, è necessario effettuare il confronto tra: 1. totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione: - punto 121, Mod. CUD 2012 (punto 54, Mod. CUD 2011) + somme versate alle forme pensionistiche individuali; - in presenza di contributi anche per familiari fiscalmente a carico ovvero compresenza dei punti 121 e 125 (punti 54 e 57, Mod. CUD 2011) è necessario verificare l ammontare di tali contributi non esclusi dal sostituto, indicati nelle Annotazioni (con codice AS). L operazione da effettuare per il calcolo del valore da riportare a rigo RP27, col. 2, è quindi la seguente: punto 121, Mod. CUD 2012 (punto 54, Mod. CUD 2011) - quota non esclusa (Annotazioni, codice AS); 2. limite di deducibilità ordinaria: 5.164,57 ( RP27, col. 1) A colonna 2, rigo RP27, va poi indicato il minore dei due importi risultanti dalle operazioni sopra esposte. 60

62 3. Detrazioni 36% 1. Premessa Dal 1 gennaio 2012, la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, introdotta nel 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal Decreto Salva Italia che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef. Le novità più recenti Tra le recenti modifiche apportate alla disciplina si segnalano: l abolizione dell obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l obbligo di operare; l eliminazione dell obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall impresa che esegue i lavori; la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all acquirente (persona fisica) dell immobile l obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l importo detraibile in 10 quote annuali e dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali; l estensione dell agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,(in questo caso è necessario lo stato di emergenza). 2. Detrazione del 36% La detrazione del 36% delle somme sostenute per ristrutturare le abitazioni, e le parti comuni degli edifici residenziali, spetta fino a un ammontare complessivo non superiore a euro per ciascuna unità immobiliare. L importo andrà eventualmente suddiviso tra gli aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese. 61

63 2.1 Lavoratori che proseguono per l anno successivo In caso di prosecuzione dei lavori che sono iniziati l anno prima, per determinare il limite delle spese detraibili, si deve tenere conto di quelle già sostenute, e si avrà diritto all agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di euro. Per l agevolazione delle spese sostenute nell anno, vige il criterio di cassa. 2.2 La ripartizione della detrazione La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Spese entro il 31 dicembre 2011 Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. È necessario, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull unità abitativa oggetto di intervento, Non può beneficiare di tale ripartizione,l inquilino. Nota bene: Dal 1 gennaio 2012 non è più prevista questa diversa modalità di ripartizione. 3. Chi può usufruire della detrazione Usufruiscono della detrazione sulle spese di ristrutturazione, i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi e sono assoggettati all Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato. Oltre ai proprietari, l agevolazione spetta anche ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che sostengono le spese ad esempio: proprietari o nudi proprietari; titolari di diritti reali di godimento; 62

64 locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; soci delle società semplici; imprenditori individuali, per gli immobili non strumentali. Osserva Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, è pero necessario che lo stesso sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. (Per familiari si intende il coniuge, i parenti entro il terso grado e gli affini entro il secondo grado (art. 5 TUIR) 63

65 4. Detrazioni 55% 1. Lavori per i quali spettano le detrazioni 1.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria La detrazione del 36% dell Irpef, riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. 1.2 Ripristino immobile La detrazione, riguarda anche gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione delle spese sostenute per questi interventi è stata introdotta dal D.L. n. 201/2011. Nota Bene: Gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se riguardanti parti comuni di edifici residenziali. 1.3 Altri interventi agevolabili Sono inoltre agevolabili: gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse, posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; i lavori finalizzati all eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; gli interventi per la realizzazione di strumenti, idonei a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap gravi; interventi di bonifica dell amianto e di esecuzione di opere colte ad evitare gli infortuni domestici; interventi relativi all adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. 64

66 gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell inquinamento acustico, all adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all esecuzione di opere interne. 1.4 Interventi per la mobilità nell abitazione La detrazione è prevista per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti come, i telefoni a viva voce, i touch screen, i computer, le tastiere espanse ecc., Tali beni, sono cassificabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%. 1.5 Lavori per la sicurezza domestica Con riferimento alla sicurezza domestica, l agevolazione compete, invece, per la riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano: installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio; l installazione del corrimano. Non è previsto il diritto alla detrazione il solo acquisto di apparecchi (anche sostitutivi) dotati di dispositivi di sicurezza. 1.6 Prevenire il rischio di atti illeciti Per atti illeciti si intendono quelli rilevanti penalmente, e in questo caso, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; 65

67 apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. 1.7 Interventi per il risparmio energetico Le opere effettuate per il conseguimento di risparmio energetico, con particolare riguardo alle fonti di energia rinnovabili, possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. 1.8 Interventi per le misure antisismiche Gli interventi per l adozione di misure antisismiche, e per l esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. 2. Altre spese ammesse all agevolazione Oltre alle spese per l esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali; le spese per la messa in regola degli edifici; le spese per l acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l effettuazione di perizie e sopralluoghi; l imposta sul valore aggiunto, l imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; 2.1 Manutenzione ordinaria Gli interventi di manutenzione ordinaria, sono ammessi all agevolazione solo quando riguardano le parti comuni, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale. 2.2 Parti comuni Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile e sono: il suolo su cui sorge l edificio; le fondazioni; i muri maestri; 66

68 i tetti e i lastrici solari; le scale, i portoni d ingresso; i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili; tutte le parti dell edificio necessarie all uso comune, i locali per la portineria e per l alloggio del portiere; gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Interventi di manutenzione ordinaria lavori di riparazione; finiture degli edifici; lavori necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti; tinteggiature delle pareti, soffitti, infissi interni ed esterni; il rifacimento di intonaci interni; impermeabilizzazione di tetti e terrazze; verniciatura delle porte dei garage Se le opere sopra elencate fanno parte di un intervento più vasto, l insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. 2.3 Manutenzione straordinaria Sono considerati invece interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d uso. Lavori di manutenzione straordinaria Installazione di ascensori e scale di sicurezza; realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; sostituzione di infissi esterni; 67

69 rifacimento di scale e rampe; interventi finalizzati al risparmio energetico; recinzione dell area privata costruzione di scale interne. 2.4 Restauro e risanamento Sono compresi in questa tipologia di lavori, gli interventi finalizzati a conservare l immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d uso con esso compatibili. 2.5 Interventi di ristrutturazione edilizia Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Lavori di ristrutturazione edilizia demolizione e fedele ricostruzione dell immobile; modifica della facciata; realizzazione di una mansarda o di un balcone; trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda; apertura di nuove porte e finestre; costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti. 3. Adempimenti per fruire della detrazione 3.1 Adempimenti soppressi Gli adempimenti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati recentemente semplificati e ridotti. Dal 13 maggio 2011, è stato soppresso: l obbligo dell invio della comunicazione di inizio lavori all Agenzia delle Entrate; l obbligo di indicare il costo della manodopera, nella fattura emessa dall impresa che esegue i lavori. 68

70 3.2 Indicazione dati in dichiarazione dei redditi Al posto dell invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, si dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell immobile; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Naturalmente, è necessario conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 novembre Documenti necessari Il contribuente deve essere in possesso di: domanda di accatastamento (se l immobile non è ancora censito) ricevute di pagamento dell Ici; delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell immobile, se diverso dai familiari convivente; abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare 3.4 Comunicazione all ASL In alcuni casi, deve essere inviata all Azienda Sanitaria locale, una comunicazione con raccomandata che riporti le: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; natura dell intervento da realizzare; dati identificativi dell impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, in ordine al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione data di inizio dell intervento di recupero. Osserva La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l obbligo della notifica preliminare alla Asl. 69

71 3.5 Pagamento con bonifico Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale e dallo stesso devono risultare: la causale del versamento; il codice fiscale del soggetto che paga; Il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Le spese che non è possibile pagare con bonifico (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità. 3.6 In presenza di più soggetti Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale. Osserva Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Nota bene I contribuenti devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi. 3.7 Ritenute sui bonifici Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell imposta dovuta dall impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%. 4. Casi in cui si può perdere la detrazione La detrazione non è riconosciuta, e l importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando: non è stata effettuata la comunicazione preventiva all ASL, se obbligatoria; 70

72 il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico; non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate; non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione; le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali; sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. 4.1 Cambiamento del possesso Se l immobile oggetto dell intervento è venduto prima che sia trascorso l intero periodo per fruire dell agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all acquirente dell unità immobiliare (se persona fisica). In caso di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all acquirente (persona fisica) dell immobile. In assenza di specifiche indicazioni nell atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all acquirente dell immobile. In caso di decesso dell avente diritto, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell immobile. Detrazione IRPEF per l acquisto o l assegnazione di fabbricati ad uso abitativo e ristrutturati. 4.2 Acquisto fabbricati È prevista la detrazione Irpef del 36% anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, o ristrutturati. La detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile. L agevolazione spetta qualora la compravendita o l assegnazione intervenga: entro il 30 giugno 2012, se i lavori sono stati eseguiti tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011; entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, se questi sono stati ultimati dopo il 31 dicembre L acquirente o l assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell abitazione, risultante dall atto di acquisto o di assegnazione. 71

73 5. Restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia La detrazione si applica anche quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell art. 3 del Dpr 380/2001. Interventi di restauro e risanamento conservativo: riguardano la conservazione dell edificio e per assicurarne la funzionalità (consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari). Ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l importo massimo di euro e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di euro deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione. 5.1 Le condizioni per fruire dell agevolazione La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni: l acquisto o l assegnazione dell unità abitativa deve avvenire entro i termini sopra indicati; l immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l intero edificio; il termine immobile deve essere inteso come singola unità immobiliare e l agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione. Per fruire dell agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico. 6. Cumulabilità con altre agevolazioni 6.1 Benefici non cumulabili La detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico (detrazione Irpef del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici realizzati entro il 31 dicembre 2012). 72

74 Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell uno o dell altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. 7. La detrazione fiscale del 55% 7.1 Quadro normativo La detrazione d imposta del 55% è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la detrazione riguarda le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2007 per la: realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti. Successivamente, la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha prorogato l agevolazione fino al 31 dicembre 2010 portando le seguenti correzioni: ha corretto la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali rendendo operativa l agevolazione anche per gli interventi su coperture e pavimenti. ha, eliminato l obbligo di redigere l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici; ha esteso la detrazione del 55% alla sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, e alla sostituzione integrale dell impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Il D.L. 78/2010 "Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica", convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010: ha introdotto, a decorrere dal 1 luglio 2010, una ritenuta d acconto del 10% sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono della detrazione alle imprese che hanno realizzato gli interventi. Il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011: ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta d acconto. 73

75 La Legge di Stabilità per il 2011 (ex Legge Finanziaria) Legge n. 220 del 13 dicembre 2010: ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 la detrazione del 55%, e ha portato da cinque a dieci anni il periodo di detrazione delle spese. 8. Le disposizioni della manovra Salva Italia La Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Manovra Salva Italia) ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni, in più ha aggiunto agli interventi agevolabili: la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Ricorda Dal 1 gennaio 2013 la detrazione scenderà al 36% e sarà disciplinata dal nuovo articolo 16 bis aggiunto dalla Manovra Salva Italia al Testo Unico delle Imposte sui Redditi Tuir (Dpr 917/1986). 9. In cosa consiste l agevolazione L agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che in particolare riguardano, le spese sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); l installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 74

76 10. Quali sono gli edifici interessati alle agevolazioni? 10.1 Fabbricati interessati L agevolazione per la riqualificazione energetica a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Sono esclusi quindi gli interventi effettuati durante la costruzione dell immobile. Per tutti gli interventi agevolabili, escludendo l installazione dei pannelli solari, l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall intervento. Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione, e quindi, sono esclusi gli interventi di ampliamento. Nota bene: Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati da un impresa di costruzione sugli immobili merce non possono beneficiare della detrazione del 55%. Una Società proprietaria di immobili dati in locazione non può beneficiare della detrazione Irpef del 55%. 11. I soggetti beneficiari 11.1 Soggetti ammessi all Agevolazione Possono usufruire dell agevolazione tutti i contribuenti che sostengono - fino al 31 dicembre spese per interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti. Sono ammessi all agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale Titolari di diritti reali Tra le persone fisiche, possono fruire dell agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; 75

77 gli inquilini; chi detiene l immobile in comodato Familiari Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza. Osserva: I Comuni, non essendo soggetti passivi di Ires, non possono usufruire della detrazione del 55%. 12. I requisiti da rispettare 12.1 Fabbisogno annuo di energia Si può detrarre il 55% delle spese sostenute per qualsiasi intervento, che consenta di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale: inferiore di almeno il 20%, rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell Allegato C del DM 19 febbraio 2007, per i lavori iniziati nel periodo d imposta 2007; non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all Allegato A del DM 11 marzo 2008, per i lavori iniziati dal periodo d imposta 2008; non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010), per i lavori iniziati dal periodo d imposta Indice di fabbisogno energetico L indice di fabbisogno energetico da conseguire, deve essere riferito all intero edificio e non alle singole unità che lo compongono. La detrazione spettante per i lavori di riqualificazione globale, non potrà cumularsi con quella relativa ai singoli interventi. Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale Portoni d ingresso La detrazione si applica alla sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che sia certificato che il portone da sostituire, presenta le caratteristiche di una finestra o di una 76

78 porta-finestra e consenta il conseguimento degli indici di risparmio energetico richiesti per le strutture opache (Risoluzione 475/E del 9/12/2008 Agenzia delle Entrate). Non è agevolabile invece la sostituzione della porta del box auto adiacente all abitazione, (condizione indispensabile per accedere al bonus è che il locale sia riscaldato). I lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano Casa e rientranti nella disciplina delle ristrutturazioni, possono usufruire della detrazione del 55% (Risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011 Agenzia delle Entrate) Interventi sugli involucri degli edifici La detrazione del 55% è prevista anche per le spese sostenute per interventi sull involucro dell edificio, riguardanti: le strutture opache verticali; le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori determinati dalla normativa Spese detraibili Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e installazione di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e installazione in opera di nuove finestre e infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati e accessori; demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi Locazione e sostituzione di infissi Nel caso di una sostituzione di infissi presso un abitazione data in locazione, la detrazione fiscale del 55% spetta sia al proprietario che all inquilino, in proporzione alla spesa sostenuta per l intervento (Circolare 38/E del 23/06/2010 Agenzia delle Entrate) Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda È detraibile il 55% delle spese sostenute per l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università Spese detraibili Le spese detraibili sono quelle per: 77

79 fornitura e istallazione di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Osserva Per l asseverazione dell intervento i pannelli devono essere conformi alle norme UNI EN12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia. Osserva Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non è più obbligatorio redigere l attestato di certificazione o qualificazione energetica (art. 1, c. 24, lettera c), Legge 244/2007) Sostituzione impianti di climatizzazione invernale È prevista la detrazione del 55% delle spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione. Dal 1 gennaio 2008 l agevolazione è concessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. È agevolabile anche la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati, è esclusa la trasformazione dell impianto da centralizzato ad autonomo. Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale Intervento Requisiti da rispettare Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione Requisiti previsti dall art. 9, comma 2, del DM 19 febbraio

80 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza, o con impianti geotermici a bassa entalpia. Requisiti individuati dall art. 9, commi 2-bis e 2-ter del DM 19febbraio 2007 e nel relativo Allegato H. Per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, Allegato I al DM 6 agosto Spese detraibili Le spese detraibili sono quelle per: smontaggio e dismissione, anche parziale, dell impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e istallazione di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché, a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento dell acqua; dispositivi di controllo e regolazione; sistemi di emissione Lavori nell ambito di una ristrutturazione La detrazione del 55% per lavori realizzati nell ambito di una ristrutturazione con ampliamento è consentita, ma soltanto sugli interventi eseguiti sulla parte di edificio esistente. 79

81 12.12 Necessario l impianto di riscaldamento Per accedere alla detrazione del 55% è indispensabile che l edificio sia già dotato di impianto di riscaldamento. La detrazione del 55% è prevista anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale. L intervento deve però comportare riduzioni dei consumi conformi al DM 11 marzo 2008 e il risparmio energetico deve riferirsi all edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari Interventi per gli immobili inagibili Sono ammessi alla detrazione gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e dotato di camini e/o stufe, a condizione che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW. (Risoluzione 215/E del 12 agosto 2009 dell Agenzia delle Entrate). La detrazione non spetta invece in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto l intervento si considera nuova costruzione (Circolare 39/E del 1 luglio 2010 Agenzia Entrate). I sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica, convertibile anche in energia elettrica, usufruiscono della detrazione del 55%, perché assimilabili ai pannelli solari. (Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011 dell Agenzia delle Entrate). Novità La Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Manovra Salva Italia) ha aggiunto agli interventi agevolabili: la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 80

82 13. Limiti massimi delle detrazioni Il limiti dell importo sui quali calcolare la detrazione, variano in funzione del tipo d intervento. Tipologia di intervento Riqualificazione energetica. Interventi sull involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Tetto massimo della detrazione euro (55% di ,18 euro) euro (55% di ,90 euro) euro (55% di ,90 euro) euro (55% di ,45 euro) Sono detraibili sia i costi per le opere edili connesse agli interventi, che quelli per le prestazioni professionali necessarie sia per l acquisizione della certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio che per la realizzazione degli interventi stessi. 14. Gli adempimenti per la detrazione del 55% Per fruire dell agevolazione è necessario acquisire: l asseverazione di un tecnico abilitato; l attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati Asseverazione del tecnico Un tecnico abilitato, deve attestare la rispondenza dell intervento ai requisiti richiesti, e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori presenta al Comune. 81

83 Dall 11 ottobre 2009, per effetto del DM del 6 agosto 2009 che modifica il DM 19 febbraio 2007, l asseverazione di un tecnico abilitato può anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici prevista dall art. 28, comma 1, della legge 10/1991. Ricorda Per alcuni beni quali, ad esempio, finestre comprensive di infissi o caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 Kw, l asseverazione può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw, all asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto Attestato di certificazione energetica L attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto, è redatto secondo le procedure approvate dalle Regioni e Province autonome o stabilite dai Comuni con proprio regolamento. In mancanza delle suddette procedure, va redatto un attestato di qualificazione energetica conformemente all Allegato A del DM 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti. Per gli interventi, iniziati nel 2007 e non ancora terminati, sull involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, per quelli relativi all installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con potenza nominale del focolare minore a 100 kw, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio, in alternativa al calcolo secondo il Dlgs 192/2005, ci si può avvalere della procedura semplificata di cui all Allegato B del DM 19/02/2007. Per gli interventi avviati dal 2008 sull involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, esclusa la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale limitatamente all installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare o una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kw, per la determinazione dell indice di prestazione energetica ai fini 82

84 dell attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo secondo il Dlgs 192/2005, si può applicare la metodologia di cui all Allegato G del DM 19 febbraio Linee guida per la certificazione energetica Con l entrata in vigore delle "Linee guida per la certificazione energetica" (DM 26 giugno 2009) è necessario produrre e conservare l'attestato di Certificazione Energetica ma, ai soli fini delle detrazioni del 55%, si deve trasmettere all'enea solo l'attestato di qualificazione energetica. Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, non è richiesto l attestato di certificazione/qualificazione energetica. Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non è più obbligatorio redigere l attestato di certificazione o qualificazione energetica (art.1, comma 24, lettera c), della legge 244/2007). Il DM del 6 agosto 2009 elimina l obbligo di allegare all asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. L articolo 31, comma 1, della Legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha eliminato l obbligo di redigere l attestato di qualificazione energetica anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici. Per usufruire della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, è necessario dichiarare il rispetto dei requisiti in sede di trasmissione all'enea della documentazione prevista La scheda informativa degli interventi realizzati La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, contiene: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese; della struttura oggetto dell'intervento; i dati per identificare la tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l intervento e per le spese professionali. 83

85 14.5 Carattere unitario Se sono stati eseguiti più interventi su uno stesso edificio o unità immobiliare, l asseverazione, l attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere carattere unitario Trasmissione all ENEA E necessario trasmettere all'enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet ottenendo ricevuta informatica: l attestato di certificazione o di qualificazione energetica; la scheda informativa. Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi forniti dall ENEA, è consentito l invio tramite raccomandata, con ricevuta semplice, all indirizzo: ENEA Dipartimento ACS, Via Anguillarese, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando il riferimento Detrazioni fiscali - Riqualificazione energetica Anno Rettifica errori Oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa destinata all ENEA possono essere rettificati. Il contribuente può correggere il contenuto della scheda inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca la precedente. Con la nuova scheda dovrà essere re-inviato anche l attestato di qualificazione energetica, ove richiesto. Ricorda La rettifica dovrà essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Nota bene Il termine per l invio all ENEA dei documenti decorre dalla data del collaudo dei lavori, se non è previsto il collaudo, la data di fine lavori può essere provata con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa, non è ammessa l autodichiarazione del contribuente Comunicazione all Agenzia delle entrate Per le spese sostenute a partire dal 2009, e solo nel caso in cui i lavori proseguano in più periodi d imposta, è necessario inviare una Comunicazione all Agenzia delle Entrate. La Comunicazione deve essere inoltrata all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta nel quale i lavori sono iniziati. 84

86 Se per un intervento iniziato nel 2009 il contribuente sostiene le spese in più periodi d imposta, la comunicazione andrà inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d imposta, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d imposta precedente. La Comunicazione non deve essere inviata nei seguenti casi: i lavori sono iniziati e terminati nel medesimo periodo d imposta; non sono state sostenute spese nel periodo d imposta cui la comunicazione si riferisce. Nota bene Se la dichiarazione relativa agli interventi che proseguono in più periodi d imposta non viene inviata, o viene inviata oltre i termini, non si decade dal beneficio, ma l inadempimento è punito con una sanzione da 258 a euro. 15. Come funziona l Agevolazione del 55% L agevolazione consiste in una detrazione dall imposta lorda, sia IRPEF che IRES, in misura pari al 55% delle spese sostenute: entro il 31 dicembre 2012 o, per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre In particolare, per i contribuenti persone fisiche, non titolari di reddito d impresa, sono detraibili le spese pagate mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre Nel bonifico vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. Per i soggetti titolari di reddito d impresa, per i quali i lavori ineriscono all esercizio dell attività commerciale, la detrazione è riconosciuta in relazione alle spese imputabili ai vari periodi d imposta, fino a quello in corso al 31 dicembre I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. I limiti massimi della detrazione previsti per le diverse categorie di intervento ( , e euro) rappresentano il tetto massimo di risparmio ottenibile mediante la detrazione. La detrazione per gli interventi realizzati dal 1 gennaio 2011 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. 85

87 15.1 Ritenute sui bonifici A decorrere dal 1 luglio 2010, viene operata una ritenuta d acconto sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono della detrazione alle imprese che hanno realizzato gli interventi. La ritenuta, in origine fissata al 10% del totale del bonifico, al netto dell Iva, è stata ridotta al 4% a decorrere dal 6 luglio I documenti da conservare Tutti i soggetti che intendono avvalersi del beneficio, devono conservare la seguente documentazione: il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; l attestato di qualificazione o certificazione energetica (ove richiesto); la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell attestato di qualificazione o certificazione energetica; la ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non titolari di reddito d'impresa); le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute. 17. Cumulabilità con le altre agevolazioni 17.1 Si può scegliere solo un tipo di beneficio La detrazione d imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali. Il beneficio fiscale è tuttavia compatibile con altre agevolazioni non fiscali (contributi e finanziamenti) per il risparmio energetico. La detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia (DM del 6 agosto 2009). 86

88 5. Detrazioni per canoni di locazione Nella Sezione V del quadro RP, trovano collocazione le detrazioni forfetarie previste per i titolari di contratti di locazione di immobili, di cui all art. 16, TUIR. La Sezione V del quadro RP, si compone dei soli due righi RP71 e RP72. Al rigo RP71 vanno indicate le detrazioni per canone di locazione riconosciute agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. In particolare, in tale rigo va indicata la: - detrazione generica per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (codice 1); - detrazione relativa ad immobili locati con contratti a canone convenzionale (codice 2); - detrazione spettante ai giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni (codice 3). Le detrazioni per canoni di locazione in esame sono riconosciute: - per un importo forfetario che varia a seconda del reddito complessivo del dichiarante; - solo qualora l immobile in affitto sia utilizzato dal contribuente come propria abitazione principale (cioè quella in cui il soggetto o i suoi familiari hanno la dimora abituale). Novità Da quest anno, per il calcolo delle detrazioni spettanti per canoni di locazione, al reddito complessivo del contribuente, deve essere eventualmente sommato il reddito dei fabbricati concessi in locazione, assoggettato alla c.d. cedolare secca. Il reddito da utilizzare, pari alla somma del reddito complessivo e del reddito da cedolare secca è indicato nella nuova casella 1 del rigo RN1, denominata Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali. Inoltre, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell agevolazione ACE (deduzione per il capitale investito), per la verifica del limite reddituale per il calcolo delle detrazioni va sommato anche l importo indicato nella colonna 10, rigo RS37, ovvero l importo del rendimento nozionale di spettanza dell imprenditore utilizzato nella presente dichiarazione. 87

89 1. Modalità di attribuzione della detrazione in caso di incapienza L art. 16, comma 1-sexies, TUIR prevede che qualora la detrazione spettante sia di importo superiore all imposta lorda, diminuita delle: - detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, TUIR); - detrazioni per spese di produzione (art. 13, TUIR), al contribuente comunque spetta la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell imposta dovuta. La detrazione che spetta ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98 (codice 1) è pari a: - 300,00, se il reddito complessivo non supera ,71; - 150,00, se il reddito complessivo è compreso tra ,71 e ,41. La detrazione che spetta ai titolari di contratti stipulati o rinnovati in regime di canone convenzionale (codice 2) è pari a: - 495,80, se il reddito complessivo non supera ,71; - 247,90, se il reddito complessivo è compreso tra ,71 e ,41. La detrazione che spetta ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98, di età compresa tra i 20 e 30 anni (codice 3) è pari a 991,60, se il reddito complessivo non supera ,71 (per i primi tre anni). 1.1 Documentazione necessaria Per certificare il rispetto delle condizioni, il contribuente deve essere in possesso di: copia del contratto di affitto, da cui risulti che lo stesso sia stato stipulato/rinnovato ai sensi della: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per le detrazioni di cui al codice 1 e codice 3; Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3, per la detrazione di cui al codice 2; - un autocertificazione o le risultanze dei registri anagrafi ci, che dimostrino che l immobile locato è utilizzato dal contribuente come propria abitazione principale. 88

90 2. Detrazione per lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro Al rigo RP72, invece, va indicata la detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Ai lavoratori dipendenti titolari di un contratto di locazione per l immobile utilizzato come abitazione principale a seguito di trasferimento della residenza per motivi di lavoro, spetta una detrazione d imposta di tipo forfetario (art. 16, comma 1-bis, TUIR). Il rigo RP72 può essere compilato dai lavoratori dipendenti che: - hanno trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione; - siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale degli stessi e situata nel nuovo Comune di residenza. Si noti che: - il nuovo Comune di residenza deve essere localizzato a non meno di 100 Km di distanza dal precedente ed in ogni caso al di fuori della propria Regione di provenienza; - la detrazione spetta con riferimento ad un contratto di lavoro dipendente (sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente). La detrazione d imposta è riconosciuta anche nel caso in cui il motivo del trasferimento sia un contratto di lavoro appena stipulato. 3. Regime di detraibilità La detrazione d imposta è riconosciuta per un importo diverso a seconda dell ammontare del reddito complessivo dichiarato dal contribuente. La detrazione spetta per i primi tre anni di locazione secondo i seguenti importi: - 991,60 se il reddito complessivo non supera ,71; - 495,80 se il reddito complessivo supera ,71 ma non ,41. Se il reddito complessivo supera l importo di ,41, l agevolazione fiscale non spetta. 89

91 Attenzione Se nel corso del periodo di spettanza dell agevolazione il contribuente perde la qualifica di lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione dal periodo d imposta successivo a quello in cui non sussiste più tale qualifica. 3.1 Documentazione necessaria Per certificare il rispetto delle condizioni previste, il contribuente è tenuto a conservare: - copia del contratto di locazione; - un autocertificazione o le risultanze dei registri anagrafi ci che dimostrino che l immobile è utilizzato come abitazione principale; - il Mod. CUD, al fine di accertare la qualifica di lavoratore dipendente. 90

92 6. Altre detrazioni 1. Mantenimento cani guida, bonus arredo 2009 ed altre detrazioni Da quest anno, la sezione dedicata ai Dati per fruire di altre detrazioni, è formata da tre righi (da RP81 a RP83) dedicati rispettivamente, alle detrazioni spettanti per: - mantenimento dei cani guida (rigo RP81); - il c.d. bonus arredo 2009, ovvero l acquisto di mobili, elettrodomestici, tv e computer dal 7.2 al (rigo RP82); - borse di studio delle Regioni o Province autonome di Trento o Bolzano e donazioni all Ente Ospedaliero Galliera di Genova (rigo RP83). 2. Mantenimento dei cani guida (rigo RP81) L unica casella del rigo RP81 va barrata nel caso in cui il contribuente: - sia un soggetto non vedente - e possieda un cane guida, provvedendo al suo mantenimento. Il soggetto ha infatti diritto ad una detrazione forfetaria dall imposta lorda pari a 516,46. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. 91

93 3. Spese acquisto mobili, elettrodomestici, tv, computer (anno 2009) rigo RP82 Il rigo RP82 va compilato al fine di fruire della terza quota della detrazione del 20% spettante sulle spese sostenute nel periodo 7 febbraio dicembre 2009, nel limite di spesa massima di ,00, per l acquisto di: - mobili; - elettrodomestici ad alta efficienza energetica (ovvero di classe energetica non inferiore ad A+); - apparecchi televisivi; - personal computer, destinati all arredo dell immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 1, Legge n. 449/1997 per i quali si è richiesta la detrazione fiscale del 36%. 4. Detrazione spettante e compilazione del rigo RP82 La detrazione d imposta è fruibile in cinque rate, su un importo massimo di ,00. Poiché la detrazione spetta solo per le spese sostenute nell anno 2009, da ripartire obbligatoriamente in cinque rate annuali di pari importo, l indicazione delle stesse nel Mod. UNICO 2012, rigo RP82, consente di fruire della terza rata della detrazione. 5. Altre detrazioni (borse di studio e donazioni all ospedale galliera) rigo RP83 Nel rigo RP83 vanno indicate le altre detrazioni per le quali non è stato previsto uno specifico rigo. Nella prima colonna va indicato il codice che individua l onere di riferimento (1 o 2); nella seconda colonna va riportato l importo detraibile, nel rispetto dei limiti e condizioni previste. In particolare: con il codice 1 : deve essere indicato l importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le 92

94 spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale. con il codice 2: deve essere indicato l importo delle donazioni effettuate all ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova finalizzate all attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell imposta lorda dovuta

95 7. Casi pratici 1 Spese per soggetti portatori di handicap 1.1 Esercizio 1- Acquisto e manutenzione straordinaria di un mezzo per portatore di handicap Il Sig. Vecchi (portatore di handicap, codice fiscale BNZLSN66T24F205L) ha acquistato a febbraio 2011 un automobile adattata per ,00. A ottobre 2011 il Sig. Vecchi, a seguito di un incidente, ha dovuto sostenere spese di manutenzione straordinaria per 7.000,00 Il Sig. Vecchi intende avvalersi della possibilità di rateizzare in 4 rate le spese sostenute. Attenzione Anche le spese di manutenzione straordinaria possono essere portate in detrazione, tuttavia, diversamente da quelle relative all acquisto dell auto, non possono essere rateizzate. Per questo, nei casi in cui ci sono spese sia di acquisto sia di manutenzione straordinaria e si intende rateizzare, il contribuente è obbligato a compilare due moduli. Nel caso in esame, infatti, il contribuente dovrà compilare: il Modulo 1 per esporre al rigo RP4: le spese di acquisto pari a ,00; il numero della rata relativa al periodo d imposta 2011, ossia 1 ; il Modulo 2 per esporre al rigo RP4 le spese di manutenzione straordinaria. 94

96 Si ricorda che la somma dei due importi indicati in RP4 non può superare il limite massimo di spesa riportabile in dichiarazione, pari a ,00. In presenza di spese per l acquisto e per la manutenzione straordinaria, l abbattimento va eseguito prima sulle spese di manutenzione e solo successivamente, se necessario, su quelle sostenute per l acquisto. Il Sig.Vecchi, quindi, potrà indicare nel Modello 2 solo 2.076, , ,00 = 2.076,00. Il soggetto che presta l assistenza fiscale, nel calcolare la detrazione spettante dovrà: calcolare la rata relativa al 2011 per le spese d acquisto e solo su questa calcolare il 19%: ,00 : 4 = 4.000, ,00 x 19% = 760,00; calcolare il 19% dell importo indicato a rigo RP4 del Modello 2 (spese di manutenzione straordinaria): 2.076,00 x 19% = 394,44 arrotondato 394,00; sommare i due importi così ottenuti e riportare la detrazione spettante nel quadro RN di liquidazione: 760, ,00 = 1.154,

97 Caso: SPESE SOSTENUTE IN PARTE DAL SOGGETTO DISABILE E IN PARTE DAL FAMILIARE Nel caso in cui il contribuente venga ricoverato in istituto di cura, le spese deducibili sono quelle riferite alle spese mediche e di assistenza con esclusione di quelle sostenute per la permanenza nell istituto. In alcuni casi le spese di assistenza specifica vengono pagate per una parte dal contribuente stesso e per la rimanente quota dai familiari. Gli istituti certificano tali spese indicando come unico soggetto il ricoverato oppure riportano la frase per l ospite sono state pagate. E possibile per il familiare che ha sostenuto tutto il costo o parte del costo annotare sulla fattura l importo da lui versato, premesso che in sede di controllo il familiare presenterà ulteriore documentazione comprovante il sostenimento della spesa? Ai sensi dell articolo 10, co. 1, lett. b), del TUIR, sono deducibili, ai fini Irpef, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap indicati nell articolo 3 della L. 05 febbraio 1992, n In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto ed all alloggio (circ. AdE 10 giungo 2004, n. 24). Ai sensi del comma 2, dell articolo 10, le spese in oggetto sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell art. 433 c.c. non fiscalmente a carico. Pertanto, nell ipotesi in cui l istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l importo da lui versato. Naturalmente, resta fermo l obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa. Circolare 1 luglio 2010, n. 39, punto 3.1. Caso: SPESE PER ASSISTENZA SPECIFICA L art. 10, co. 1, lettera b), del Tuir prevede che le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, sono deducibili dal reddito complessivo. 96

98 Poiché alcuni Istituti di assistenza per anziani rilasciano, sulla base di quanto previsto da una delibera regionale, una dichiarazione nella quale vengono indicate le spese per prestazioni assistenziali continue e specifiche sostenute da persone definite non autosufficienti e che tale situazione di non autosufficienza, secondo quanto riportato nella delibera regionale, può riguardare sia i portatori di handicap che le persone anziane, si chiede se, indipendentemente dalla normativa regionale, è in ogni caso necessario accertare il riconoscimento della invalidità da parte della commissione medica istituita ai sensi dell art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché siano presenti le condizioni di minorazione previste dall art. 3 della citata L. n. 104/1992. Inoltre si chiede di conoscere se è comunque necessario che nella certificazione rilasciata vengano indicate la retta totale pagata e separatamente le spese mediche e quelle di assistenza specifica in modo da verificare che in queste ultime spese non siano incluse anche quelle relative al vitto e alloggio. RISPOSTA: È sempre necessario il riconoscimento dell handicap ai sensi della L. n. 104 del 5 febbraio 1992, nonché la ripartizione delle somme pagate tra spese mediche e di assistenza specifica e spese relative al vitto ed alloggio. 1.2 Esercizio 2 - Acquisto e mantenimento del cane guida, spese veterinarie Il sig. Vecchi sostiene le seguenti spese nel 2011: Spese per l acquisto e il mantenimento del cane guida per non vedenti, spese veterinarie Spese sostenute nel 2011 da soggetto non vedente: spese per l acquisto del cane guida ,00 spese per il mantenimento del cane guida 850,00 spese veterinarie 395,00 Nel rigo RP5, sezione I (quadro RP), il dichiarante riporta l intero importo ( ,00) della spesa sostenuta per l acquisto del cane guida. Il soggetto decide di ripartire la detrazione spettante per la spesa relativa all acquisto del cane guida in 4 rate annuali di pari importo. 97

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