COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO

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Allegato B COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO VERDE DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO Adottato con delibera C.C. n.. del....; Pubblicato sull Albo pretorio comunale dal... al ; Controdeduzioni approvate con delibera C.C. n... del... a cura dell ufficio tecnico Arch. Massimo Panara 1

INDICE CAPO I ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 CAPO II ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 CAPO III ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 CAPO IV ART. 18 ART. 19 CAPO V ART. 20 ART. 21 ART. 22 Principi generali e campo di applicazione Principi generali Campo di applicazione Esclusioni Definizioni Rilevamento e catalogazione del verde Disciplina del verde privato Divieti di abbattimento Autorizzazione all abbattimento Piante Particolarmente interessanti Alberi di alto fusto secolari o di particolare valore naturalistico e ambientale Interventi d urgenza Obblighi di reimpianto Aree degradate o incolte Norme di applicazione generale Norme fitosanitarie Usi compatibili nelle aree pubbliche o private di uso pubblico Norme tecniche per nuovi impianti Criteri di progettazione ed autorizzazioni Interventi vietati Vigilanza e sanzioni Sanzioni Vigilanza Norme transitorie e finali Fondo comunale per il verde e programmazione degli interventi pubblici Abrogazioni e gerarchia delle fonti comunali Entrata in vigore Allegato A 2

CAPO I Principi generali e campo di applicazione ART. 1 Principi generali 1. Il Comune di Zibido San Giacomo, nell esercizio delle proprie competenze in materia di territorio ed urbanistica, tutela il patrimonio costituito dalla presenza di specie vegetali in aree pubbliche e private. 2. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale. 3. La tutela e la diffusione del patrimonio verde sono principi ispiratori delle scelte urbanistiche del Comune. ART. 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio comunale, sia nella parte urbanizzata che in quella libera, sia per il patrimonio verde esistente come per quello di nuova formazione con esclusione dei boschi come da L.R. 8/76 e s.m.i.. 2. Sono oggetto di protezione: a) gli alberi con tronco di diametro medio di almeno 30 cm o di circonferenza di almeno 95 cm misurata ad una altezza di 130 cm da terra, nonché gli alberi con almeno 12 metri di altezza; b) le essenze arboree ricomprese nell allegato al presente regolamento in seguito definite Piante Particolarmente Interessanti individuate con atto della Giunta Comunale. 3. Sono oggetto di protezione assoluta, in base alla disciplina dettata dall art.9 del presente regolamento, gli alberi di particolare pregio o valore storico ambientale individuati dalla Giunta Comunale con apposita delibera, a prescindere dalle dimensioni. 4. Nel caso di alberi con più tronchi, le dimensioni previste si misurano mediante la somma delle circonferenze dei singoli tronchi. ART.3 Esclusioni 1. Il presente regolamento non si applica alle specie vegetali poste sulle aree a destinazione agricola o forestale, salvo quanto disposto dall art. 6 comma 2 e dall art.9. 2. Escono dall ambito di applicazione del presente regolamento gli alberi da frutta, ad eccezione di (noci, castagni e ciliegi.), gli alberi o gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione, i giardini e i parchi soggetti a particolari forme di tutela in base alla vigente legislazione nonché gli impianti a rapida crescita come definiti dall art. 23 c.4 della L.R. 8/76 3. La disciplina del presente regolamento non si applica ai vivai. 4. Sono escluse le piante considerate infestanti, attualmente: Ailanto, Ciliegio tardivo, Acer Negundo, Robinia e quelle individuate dai soggetti pubblici competenti. ART.4 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: 3

a) Abbattimento: si intende, oltre ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o di grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative proprie della pianta in qualsiasi modo ottenuta, anche se causate da una potatura errata o eseguita con modalità difformi da quelle indicate dall ufficio comunale competente; b) Potatura: intervento eseguito con appositi attrezzi da taglio per eliminare parti di pianta poiché secche o per regolarne crescita e produzione. c) Manutenzione ordinaria: potatura in genere di essenze arbustive, per le essenze arboree potature di mantenimento rimonda e formazione, concimazioni e irrigazioni; d) Manutenzione straordinaria: potatura di contenimento, potatura di risanamento, diradamenti, interventi di dendrochirurgia e) Area verde: qualsiasi area, avente destinazione diversa da quella agricola o forestale, nella quale siano presenti o siano previste essenze arboree, a prescindere dalla destinazione urbanistica prevista; f) Ufficio comunale competente: l ufficio individuato da specifico provvedimento della Giunta Comunale e, fino alla sua adozione, l Ufficio Progetto Ambiente e Gestione del Territorio. ART.5 Rilevamento e catalogazione del verde 1. E istituito il catasto del patrimonio arboreo del Comune. 2. L organizzazione del catasto e la sua effettiva operatività sono disciplinate con provvedimento della Giunta comunale, nel rispetto dei seguenti criteri: a) il patrimonio arboreo contiene la catalogazione delle specie arboree presenti nel Comune e degli impianti suddivisi secondo categorie di aggregazione, importanza storico ambientale, destinazione d uso; b) la catalogazione si fonda su un censimento delle specie effettuato a cura dell ufficio comunale competente ed è tenuta aggiornata con l utilizzo di tecnologie informatiche. 3. Obiettivi della catalogazione sono: a) la rilevazione di esemplari unici per età, specie e collocazione; b) il censimento delle aggregazioni esistenti, secondo classificazioni specifiche: parchi di interesse sovracomunali, parchi urbani, giardini pubblici, giardini privati, viali, piazze, giardini di corredo di scuole, impianti sportivi, ospedali, caserme, residenze, fossati e argini; c) il censimento secondo lo stato fitosanitario delle essenze presenti; d) il censimento in relazione alla destinazione d uso: contemplativo, sportivo-ricreativo, didattico educativo, residenziale; e) il censimento secondo il livello di degrado delle aree, in relazione ai possibili interventi di riqualificazione urbana o naturalistica. CAPO II Disciplina del verde privato ART.6 Divieti di abbattimento 1. In tutto il territorio comunale è vietato, senza specifica autorizzazione dell ufficio comunale competente, l abbattimento delle piante di cui all art.2 del presente regolamento. 2. E fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi esistenti lungo le scarpate e nel territorio agricolo e forestale del comune. 3. Per le siepi che insistono lungo le strade comunali è fatto divieto di impiegare, ai fini della rasatura, apparati meccanici che lacerino fusti e rami delle specie vegetali costituenti le siepi stesse. 4

4. E fatta salva la normativa sul taglio piante prevista dal Piano Territoriale di Cordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano (PASM), da considerarsi prevalente sul contenuto delle presenti norme. 5. La domanda di abbattimento piante, redatta secondo l allegato A, deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data prevista per l abbattimento. ART.7 Autorizzazione all abbattimento 1. E soggetto ad autorizzazione comunale l abbattimento di alberi e filari di siepi di cui dall art.14, comma 1, che abbiano una dimensione pari o superiore a quanto previsto dall art.2 comma 2. 2. L abbattimento di alberi e filari di siepi, fatta eccezione per l ipotesi di cui al successivo articolo 9, è concessa dal competente ufficio comunale nei seguenti casi: a) inderogabili esigenze attinenti ad opere o infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità; b) edificazione di costruzioni edilizie nei soli casi in cui l abbattimento sia ritenuto indispensabile e sempre che siano previste opere di compensazione, in via prioritaria nell ambito della proprietà soggetta ad edificazione, e solo in via subordinata, su altre aree private o pubbliche; c) realizzazione di opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria; d) sfoltimento mediante abbattimento di alberi posti in filari o in gruppi quando sia reso necessario od opportuno per consentire alle singole piante ed al complesso un più equilibrato sviluppo vegetativo; e) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti. 3. La potatura degli alberi di dimensione come all art. 2 c. 2 lett. a) non è subordinata ad autorizzazione comunale. 4. L autorizzazione è richiesta dal proprietario del terreno o dal titolare di un diritto reale all ufficio comunale competente, nel rispetto dei seguenti criteri: a) quando l abbattimento è contemplato nell ambito della realizzazione di un opera edile soggetta a permesso di costruire, autorizzazione o DIA o SCIA o CIA, l autorizzazione è richiesta nell ambito del medesimo procedimento; b) quando l abbattimento prescinde da interventi edilizi di cui alla lettera a), l autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. 5. Elementi costitutivi della domanda di autorizzazione sono: a) Nome e cognome del proprietario o del titolare del diritto reale; b) Planimetria dell area di ubicazione, con evidenziate la relativa superficie e tutte le specie arboree presenti ed altri manufatti che insistono sull area, nonché le distanze esistenti con le proprietà confinanti; c) Elencazione degli alberi esistenti protetti, la specie, la circonferenza del tronco e della chioma; d) Relazione descrittiva dell intervento e delle ragioni in base alle quali questo viene richiesto; e) Indicazione del soggetto incaricato di effettuare l intervento; f) L indicazione di eventuali interventi compensativi da attuare nell ambito della medesima proprietà. 6. Il Comune, esaminata la documentazione ed ove ricorrano i requisiti previsti, rilascia l autorizzazione, impartendo le necessarie prescrizioni, ivi compresa l indicazione degli interventi da attuare a compensazione dell abbattimento. In questo ultimo caso l intervento compensativo è attuato in via prioritaria nell ambito della proprietà oppure, quando ne sia dimostrata l impossibilità, in altra area privata o pubblica, possibilmente nell ambito del medesimo centro abitato. 7. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, sempre che il responsabile del procedimento non ne abbia disposto la sospensione per ragioni istruttorie, mediante comunicazione da inviare all interessata nel termine di 10 giorni, senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego, l autorizzazione si intende rilasciata e l intervento può essere eseguito. 8. Nei casi previsti dal precedente comma 4 lettera a), si osservano le norme procedimentali ed i termini previsti dalla disciplina in materia edilizia. 5

9. Quando, nel corso dell intervento edilizio sia accertata la violazione del presente regolamento, il competente ufficio comunale dispone la sospensione dei lavori per il tempo necessario alla esecuzione di una perizia rivolta a stabilire l entità del danno provocato ed i possibili rimedi. ART 8 Piante Particolarmente interessanti 1. Qualsiasi intervento di manutenzione ed abbattimento sulle piante particolarmente interessanti (art.2 c.2 b) sarà realizzato secondo le procedure dell art. 7 e dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato esplicante il tipo di intervento; ogni intervento dovrà essere eseguito da ditta specializzata regolarmente iscritta nell apposita categoria della Camera di Commercio ART.9 Alberi di alto fusto secolari o di particolare valore naturalistico e ambientale 1. E sempre vietato l abbattimento degli alberi di alto fusto secolari o valutati di particolare valore naturalistico e ambientale come all art.2 c 3 del presente regolamento, salvo il solo caso di inderogabili esigenze attinenti alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. 2. Sono considerati secolari gli alberi la cui origine è valutabile in epoca anteriore di oltre settantacinque anni rispetto alla richiesta di autorizzazione. 3. La deroga prevista dal primo comma del presente articolo è condizionata alla dimostrazione dell impossibilità di adottare soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l abbattimento. ART.10 Interventi d urgenza 1. In tutti i casi in cui alberi o siepi minacciano rovina e rappresentano pericolo, il proprietario del fondo o il titolare di diritti reali interviene senza indugio, dandone tempestiva e preventiva comunicazione all ufficio comunale competente, per la rimozione dello stato di pericolo, anche mediante comunicazione telefonica. 2. Nei casi previsti dal comma precedente, quando l intervento del soggetto obbligato non è tempestivo, il responsabile dell ufficio comunale competente ordina l abbattimento dell albero o della siepe. 3. Nei casi in cui l intervento debba essere eseguito senza ritardo e non sia possibile darne comunicazione al Comune, il soggetto interessato informa l ufficio competente subito dopo l esecuzione, fornendo tutti gli elementi necessari per eventuali verifiche ed accertamenti, conservando le parti dell albero necessarie alla valutazione del pericolo e, ove richiesto, presenta una certificazione tecnica redatta da professionista abilitato. ART.11 Obblighi di reimpianto 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, abbatta alberi o siepi sottoposti a tutela ai sensi del presente regolamento, è soggetto, oltre alla sanzione prevista dall art. 18, all obbligo di impiantare fino ad un numero quadruplo di piante nei luoghi e secondo le modalità prescritte dal competente ufficio comunale e a reimpiantare la siepe, con specie autoctone locali, per la stessa lunghezza di quella precedente andata perduta. 6

2. Nei casi in cui non è possibile una piantumazione sostitutiva, il soggetto obbligato è tenuto a pagare al Comune, per gli alberi abbattuti, una somma di risarcimento, la cui entità corrisponde al valore degli alberi determinato dal competente ufficio comunale. ART.12 Aree degradate o incolte 1. Fatta salva l applicazione delle disposizioni normative vigenti in ordine alla manutenzione delle aree private non edificate, il soggetto che ne abbia l effettiva disponibilità cura la corretta manutenzione di tali aree ed in particolare effettua lo sfalcio periodico delle erbe infestanti e di essenze che sono causa di allergie o comunque di molestia per la salute pubblica. 2. Con provvedimento motivato e per ragioni di igiene o di decoro, il Sindaco, su parere del competente ufficio comunale, dispone la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione delle aree verdi, anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l intorno urbano oppure al fine di evitare l ulteriore propagazione o lo sviluppo di erbe o piante infestanti o pericolose per la salute pubblica. CAPO III Norme di applicazione generale ART. 13 Norme fitosanitarie 1. In caso di malattia letale della pianta l abbattimento deve avvenire durante periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in inverno o in estate. Nel corso dell operazione deve essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio utilizzando aspiratori e se prospiciente la pubblica via deve essere sospeso il traffico di autoveicoli. Il materiale di risulta deve essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento. 2. Le ceppaie degli alberi tagliati devono essere asportate e il terreno sostituito con coltivo e trattato con prodotti anticrittogamici. 3. Nelle aree pubbliche o private di uso pubblico è sempre vietata l installazione di strutture mobili che comportino ombreggiamento prolungato, costipamento e disseccamento del cotico erboso. ART.14 Usi compatibili nelle aree pubbliche o private di uso pubblico 1. Nei luoghi di particolare pregio, individuati dal Comune con apposito provvedimento in ragione soprattutto della presenza di specie rare o di impianti vegetali storici, sono escluse tutte le attività che comportano grande concentrazione di persone, calpestio dei tappeti erbosi e danno agli apparati radicali e all impalcato dei rami. Nelle stesse aree sono vietati giochi sui tappeti erbosi, passaggio con qualunque mezzo meccanico e l attraversamento di canalizzazioni deve avvenire solo sotto i vialetti pedonali. 2. Nei parchi urbani individuati con il provvedimento di cui al primo comma è possibile prevedere zone ad inerbimento particolare dove sia consentito sia il gioco del pallone che il gioco di animali liberi, nonché zone dove sia prevista la concentrazione notevole di persone. Sono comunque vietate attività e installazioni che possono danneggiare l apparato radicale o l impalcato dei rami. 3. Nei giardini pubblici sono escluse attività incompatibili con il tipo specifico di impianto vegetale ( cespugli a fioritura, aiuole e bordure fiorite). Il gioco dei bambini o lo svolgimento di attività sportive individuali ( percorsi vita, ecc.) sono consentiti all interno degli spazi attrezzati. 7

4. Le regole per l uso dei giardini pubblici e dei parchi urbani sono dettate da specifico provvedimento della Giunta comunale. ART. 15 Norme tecniche per nuovi impianti 1. I criteri di scelta per effettuare nuovi impianti sono i seguenti: a) analisi delle caratteristiche climatiche della zona; b) analisi delle caratteristiche fisico-chimiche e della capacità idrica del suolo e sua fertilità; c) analisi delle caratteristiche delle specie acclimatate nella zona, già selezionate naturalmente; d) vita presunta della specie; e) forma e dimensione della chioma a maturità e caratteristiche d accrescimento; f) carattere dell apparato radicale; g) conoscenza delle avversità a cui la pianta è soggetta; h) resistenza all inquinamento atmosferico e al costipamento; i) costo e dimensione delle essenze previste. 2. La distanza tra albero e albero deve tenere conto della dimensione della chioma a maturità, evitando che la zona di sovrapposizione superi 1/3 dell intera estensione. 3. La messa a dimora delle essenze avviene nel rispetto dei criteri di buona norma vivaistica: 4. La scelta di mettere a dimora un nuovo albero deve sempre tenere conto dei rapporti con le proprietà confinanti, sia in termini di distanze sia in termini di presenza di altri alberi nella proprietà confinante. Le distanze da mantenersi dai confini e da altri edifici all impianto sono definite all art. 14, comma 2. Nel caso in cui la messa a dimora di un albero confinante avvenga in deroga ai limiti previsti, è necessario che l autore dell intervento dimostri che vi sia l assenso del proprietario confinante. 5. Le pavimentazioni devono essere eseguite nel rispetto dei seguenti criteri: a) nella scelta dei manufatti di corredo delle aree piantumate deve essere posta particolare attenzione all allontanamento delle acque di superficie che siano assorbite dalla coltre vegetale ma che non scorrano con effetto di ruscellamento; b) i vialetti devono essere studiati in modo da non contrastare l andamento planoaltimetrico del terreno, con pendenza di deflusso delle acque lungo l asse maggiore; c) i viali asfaltati o pavimentati in modo impermeabile devono essere dotati di idonea canalizzazione di scolo; d) i cordoli devono essere posti a protezione della base delle essenze vegetali in modo che mai la pavimentazione impermeabile giunga fino alla base dell essenza vegetale. 6. Nella costruzione di recinzioni deve essere preferita la realizzazione di manufatti trasparenti, sorretti da uno zoccolo in calcestruzzo opportunamente interrato per consentire il regolare deflusso delle vene d acqua. In ogni caso è sconsigliata la messa a dimora di essenze chiudenti ( Laurus cerasus, cipresso, Thuia, ecc.) che elimina i vantaggi della recinzione trasparente. ART. 16 Criteri di progettazione ed autorizzazioni 1. Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento ed al completamento di aree verdi deve illustrare: a) i criteri di scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla manutenibilità in rapporto al sito interessato; 8

b) i criteri di scelta delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate; c) i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti, con ciò tenendo conto non solo della disciplina normativa vigente, ma anche dello sviluppo prevedibile della chioma degli alberi e dei cespugli, al fine di impedire che essi diventino fattore di alterazione delle condizioni di ventilazione, soleggiamento, visive, di ambienti prospicienti. 2. In caso di opere pubbliche il progetto è preventivamente esaminato dal competente ufficio comunale ed approvato dalla Giunta Comunale. In occasione di appalto delle opere di potatura, reimpianto e riassestamento programmato delle specie d alto fusto, il competente ufficio comunale predispone un apposito capitolato. 3. In caso di interventi edilizi di iniziativa privata che contemplino la realizzazione di aree verdi, anche di piccole dimensioni, il progetto deve essere posto a corredo della domanda di permesso di costruire, di autorizzazione o della DIA o della SCIA o della CIA,. Negli altri casi, quando si tratti di superfici pari o superiori a 500 mq, il progetto redatto da tecnico abilitato deve comunque essere preventivamente comunicato al competente ufficio comunale, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, può impartire prescrizioni. ART. 17 Interventi vietati 1. In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi è vietato l impiego di proiettori a elevata emissione di calore. 2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l aggetto dei rami sia a quota superiore a m.4,00 rispetto al medesimo. 3. In mancanza di preventiva autorizzazione o comunicazione, ove previste dal presente regolamento, è vietato: a) effettuare capitozzature, ad esclusione degli interventi assolutamente necessari certificati da dichiarazione di un tecnico competente; b) effettuare operazioni che comportino l impermeabilizzazione del terreno; c) effettuare scavi; d) ammassare o inchiodare materiali contro o sul tronco; e) versare sul terreno o nel terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalinici potenzialmente dannosi per le piante. I divieti di cui alle lettere b),c) ed e) riguardano interventi da effettuare ad una distanza pari od inferiore alla proiezione della chioma o a meno di 3 metri dal tronco nel caso di chiome artificialmente ridotte. 4. Gli interventi previsti al precedente comma 3, quando debbano essere eseguiti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sempre che non siano vietati in base ad altre disposizioni normative, sono subordinati al preventivo parere favorevole del competente ufficio comunale. CAPO IV Vigilanza e sanzioni ART.18 Sanzioni 1. Sempre che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo punito in base a norma di legge, la violazione delle norme del presente regolamento è punita con le sanzioni seguenti : a) danni all apparato radicale e della pianta, 9

. 100,00 ( o da. 50,00 a. 300,00) b) danni all apparato radicale ed alla pianta, con danneggiamento consistente e grave alterazione della forma,. 250,00 (o da. 125,00 a. 375,00) c) danni irreparabili alla pianta o abbattimento non autorizzato di un albero,. 500,00 ( o da. 250,00 a. 1.500,00) E data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l acquisto e messa a dimora di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai componenti uffici comunali, pari al valore della sanzione. Il valore della piante da reimpiantare verrà desunto dal vigente listino prezzi delle piante ornamentali dell Assoverde. Le piante acquistate verranno messe a dimora con oneri a carico del contravventore, ove possibile, all interno della proprietà dello stesso o eventualmente in altro luogo pubblico individuato dall Amministrazione Comunale. 2. In aggiunta alle sanzioni previste al comma 1, l Amministrazione Comunale, nel caso del danneggiamento grave ed irreparabile anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto o abbattimento di albero di particolare interesse (come definito dall art. 2 c2 lett. b) ) esigerà dal contravventore la messa a dimora, fino alla concorrenza del valore della pianta, calcolato con le modalità previste dall art. 14, comma 3, di alberi le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti uffici od in alternativa il versamento della somma corrispondente che andrà utilizzata per interventi di miglioramento di parchi comunali. 3. Per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l obbligo di provvedere ugualmente all esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell autorizzazione stessa, sanzione di. 100,00 ( o da. 50,00 a. 300,00) 4. Restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo sanzione di. 50,00 (o da. 25,00 a, 150,00) 5. L abbattimento di una pianta di particolare valore (art. 2 c 3) comporta l applicazione di una sanzione doppia del massimo di quanto previsto al comma 2. 6. Il proprietario degli alberi e l esecutore degli interventi effettuati in violazione al regolamento si considerano obbligati in solido al pagamento delle sanzioni amministrative previste, in conformità alle disposizioni della Legge 24/11/1981 n 689. 7. In sede di applicazione della sanzione, ai sensi dell art.18 della legge n.689/81, si tiene conto dell opera svolta dal trasgressore per il ripristino dello stato dei luoghi e per l esecuzione degli interventi di compensazione, fermo restando l obbligo al risarcimento del danno, quando previsto. ART. 19 Vigilanza 1. Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla applicazione del presente regolamento il Comune si avvale oltre che degli organi di Polizia Locale e dei tecnici dell ufficio competente anche delle associazioni di volontariato, secondo criteri definiti dalla Giunta comunale. CAPO V Norme transitorie e finali ART.20 Fondo comunale per il verde e programmazione degli interventi pubblici 1. E istituito il fondo per la gestione del verde nell ambito di uno specifico capitolo di bilancio. 10

2. Il fondo è alimentato da apposite risorse comunali e dalle entrate derivanti dalla riscossione delle somme previste a titolo di risarcimento dei danni provocati da interventi compiuti in violazione del regolamento, nonché dalle relative sanzioni amministrative. 3. Il fondo è destinato alla esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di iniziativa pubblica, delle opere indispensabili per la corretta gestione ed uso del patrimonio verde, nonché per gli interventi di compensazione e di tutela di iniziativa privata, sulla base di criteri di accesso ai contributi comunali determinati con apposito provvedimento della Giunta comunale. ART.21 Abrogazioni e gerarchia delle fonti comunali 1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali regolamentari o comunque aventi efficacia generale incompatibili con le norme del presente regolamento, con la sola eccezione delle norme previste dal regolamento edilizio e dagli strumenti urbanistici. 2. Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento, la Giunta comunale propone gli eventuali interventi correttivi al testo approvato e riferisce al Consiglio Comunale in ordine alla sua applicazione. ART. 22 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione all albo pretorio dopo la sua approvazione definitiva. 2. Le disposizioni del regolamento sono efficaci con decorrenza dal 120 giorno successivo alla data di entrata in vigore. 11

Allegato A AL RESPONSABILE Ufficio Progetto Ambiente e Gestione del Territorio 20080 Zibido San Giacomo (MI) Il sottoscritto/a.residente a Via/p.zza.n. CAP tel C. F In qualità di dell immobile ubicato nel Comune di Castellanza in Via/p.zza.n, inoltra RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ABBATTIMENTO di n piante di alto fusto di specie diam. in cm alt. di n piante di alto fusto di specie diam. in cm alt. di n piante di alto fusto di specie diam. in cm alt. ubicata/e.per i seguenti motivi: I lavori verranno eseguiti : da me stesso in economia dalla seguente ditta Dichiara che provvederà a sostituire mediante reimpianto in loco o in aree pubbliche designate dal competente ufficio le piante abbattute nel numero e con le specie indicate nella autorizzazione. Si utilizzeranno piante di qualità vivaistica in vaso od in zolla delle dimensioni previste nell autorizzazione. Si allegano alla presente, redatta in bollo da Euro 14,62, documentazione fotografica in n copie (obbligatoria) planimetria della proprietà in scala almeno 1:1000 con evidenziata la posizione delle piante (obbligatoria) relazione tecnica redatta da tecnico abilitato (facoltativa) data IN FEDE 12