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La SCIA e le nuove disposizioni per la Prevenzione incendi: la rivoluzione della PREVENZIONE è in atto Premessa Tutto è iniziato con l intenzione della riduzione dei costi della pubblica amministrazione da parte del governo. Il D. Lgs. 78/10 con l introduzione della S.C.I.A. (Segnalazione certificata di Inizio Attività) ha portato ad una rivisitazione delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco con il riordino di alcune di queste in funzione del rischio d incendio, l accorpamento di alcune e l eliminazione di altre. D altro canto ha introdotto il concetto di proporzionalità in funzione del rischio d incendio, ha richiamato il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività produttive) le sue funzioni e caratteristiche. Inoltre con il D.P.R. del 7 settembre 2010 n. 160, recante le regole per il riordino dello Sportello Unico per le attività produttive è istituito il Procedimento automatizzato e Procedimento Ordinario e Procedimento Unico. I Nuovi decreti Con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è stata introdotta la SCIA. Tale Regolamento, che sostituisce il D.P.R. n. 447 del 1998, entra in vigore con tempi diversi: a) il 29 marzo 2011 i capi I, II, III, V e VI; b) il 30 settembre 2011 il capo IV; Il Ministero dell'interno ha predisposto due provvedimenti per attuare, nei campo della prevenzione incendi, Le procedure previste dalla legge per la presentazione detta SCIA: 1) Primo provvedimento: Il SUAP e il "procedimento automatizzato" 2) Secondo provvedimento: il nuovo schema di DPR che apporterà modifiche sostanziali nelle pratiche di prevenzioni incendi con modifiche delle attività soggette al controllo dei VVF in funzione del rischio d incendio.

IL PRIMO REGOLAMENTO 1.1 Nuovo regolamento SUAP Pubblicato con Lettera Circolare prot. 3791 del 24 marzo 2011, alla prima scadenza del 29 marzo 2011 del DPR del 7/09/2010 n. 160, al fine di rendere uniforme la progressiva attuazione del nuovo Regolamento SUAP il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile ha ritenuto opportuno fornire alcune prime indicazioni riservandosi di effettuare eventuali osservazioni. Il DPR n. 160 stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, attraverso un unico e completo procedimento affidato al SUAP, al quale gli interessati si devono rivolgere per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi. Le domande al SUAP andranno formalizzato esclusivamente in formato elettronico, ed allo stesso modo il SUAP trasmetterà alle altre amministrazioni (quindi anche ai VVF) con procedimento telematico di comunicazione dei dati. Sul portale seguente sono riportate tutte le informazioni sul SUAP, servizi informativi e quanto altro necessario per attuare l intenzione della semplificazione delle imprese e dei procedimenti: http://www.impresainungiorno.gov.it Il Regolamento SUAP é impostato fra due modalità differenti: il "procedimento automatizzato" fondato sulla SCIA ed il procedimento ordinario o "procedimento unico" concernente gli atti e i procedimenti ai quali non é applicabile la SCIA. 1.2 Il procedimento automatizzato Art. 5 DPR 160/2010: dal 29 marzo 2011 gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa soggetti a SCIA siano presentati al SUAP, soltanto per via telematica con gli standard disposti dall'allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 5 dello stesso D.P.R.

Si evidenzia che la SCIA, e il "procedimento automatizzato" utilizzabili solo dove esista un mero accertamento della sussistenza del requisiti predeterminati dalla legge da parte della pubblica amministrazione, non sono impiegabili dove la stessa, invece, debba esprimere un parere tecnico discrezionale sugli interventi. L amministrazione Pubblica, verifica la completezza delle documentazioni inviate, e accertatane l adeguatezza, rilascia sempre telematicamente relativa ricevuta, che abilità l impresa all esercizio dell attività senza ulteriori passaggi amministrativi e costituente titolo autorizzativo all attività. 1.3 Prevenzione Incendi: ma quando si applica la SCIA? Si ribadisce che la SCIA si applica solo ed esclusivamente agli interventi soggetti al mero controllo dei requisiti, cioè dove l amministrazione pubblica non debba emettere un giudizio discrezionale. Quindi nel campo antincendio la SCIA non si applica nei seguenti casi: a) attività non oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi; pertanto le classiche attività non regolate da norma verticale vedi per es. tutte quelle che ricadono nel D.M. 10/03/98. b) tutte le attività che, pur essendo regolate da norme verticali, presentino una complessità dal punto di vista tecnico-gestionale o mostrino un particolare rischio d incendio per le quali è necessario che l amministrazione e quindi i VVF si pronuncino, poiché la valutazione dei fattori di rischio è prevalente rispetto alla mera verifica dell attività alla normativa. c) tutte le procedure ricadenti nel D.M. 09/05/2007 e s.m.i. (fire engineering o ingegneria della sicurezza antincendio). d) tutte le procedure di deroga come descritto nell art. 6 del D.P.R. del 12/01/98 n. 37. Per maggior chiarezza, fra le attività soggette al controllo dei VVF (D.M. 16/02/82 e smi) ricadono nel procedimento automatizzato solo quelle comprese nel seguente elenco dell allegato alla L.C. del 24/03/2011.

Allegato al LC. del 24/03/2011 - ATTIVITA SOGGETTE A SCIA - n Attività Elenco Allegato al DM 16/02/82 Tipologia attività NOTE 1 3 b) 2 4 b) 3 15 4 16 5 17 Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi da 75Kg fino a di 300 Kg. Deposito di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva da 0,3 m 3 fino a 5 m 3 Deposito di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva da 0,5 m 3 fino a 9 m 3. Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capaciti geometrica complessiva da 0,2 m 3 fino a 9 m 3. Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili: con capacità da 0,2 m 3. Limitato solo al Gas Petrolio Liquefatto (GPL) Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) Limitato a liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 C Limitato a liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 C Limitato a liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 C 6 22 Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 m 3 fino a 10 m 3. 7 64 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw fino a 350 kw. 8 84 Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto e sino a 50. 9 85 Scuole di ogni ordine, grado, tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti sino a 150. 10 86 Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto e sino a 50. 11 87 Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all' ingrosso o dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m 2 comprensiva del servizi e depositi 12 91 13 92 14 94 15 95 con superficie lorda fino a 600 m 2. Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kw (100.000 kcal) e fino a 350 kw. Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili con capienza fino a 10. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 25 metri fino a 32 m. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all art. 9 del D.P.R. 29 Maggio 1963, n. 1497 fino a 32 m.

1.4 I documenti da presentare con la SCIA nei procedimenti di Prevenzione Incendi Unitamente alla SCIA devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive o di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori professionisti abilitati. La documentazione tecnica a corredo delle attestazioni/asseverazioni per la verifica da parte dei VVF della sussistenza e completezza formale dell istanza sono quelli che già si conoscevano: - Documenti come da p.to B allegato I del D.M. 4/5/98 - Documenti come da allegato II del D.M. 4/5/98 1.5 I controlli del Comando Provinciale dei VVF e la SCIA. I Comandi Provinciali dei VVF, entro 60 gg dal ricevimento della documentazione che ha già eventualmente ritenuto congrua rilasciando relativa ricevuta, può disporre a campione e secondo la sua discrezionalità dei controlli per accertare il rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi. Entro lo stesso termine di 60 gg, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti per l esercizio dell attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad accezione che, ove possibile, il titolare dell attività non provveda a conformare alla normativa antincendio entro 45 gg la propria attività. 1.6 Che cosa si rischia in caso di dichiarazioni mendaci? Ad oggi secondo la lettera circolare e le disposizioni previste secondo l art 49 p.to 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede al punto 6: Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 20 del D.L. 8/3/2006 n. 139 Sanzioni penali e sospensione dell'attività 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1. 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

IL SECONDO REGOLAMENTO 2.1 Un nuovo ordinamento di semplificazione delle procedure di prevenzione Il nuovo D.P.R. che probabilmente sarà promulgato entro il 30 settembre 2011 (data di entrata in vigore del D.P.R. del 7 settembre 2010 n. 160) rivoluziona decisamente le procedure e il sistema della gestione delle pratiche di prevenzione incendi. Fino ad allora il DPR 12 gennaio 1998 n. 37 prevede: 1. Richiesta di parere di conformità a seguito di esame progetto da parte dei VVF 2. Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi a seguito di effettuazione di sopralluogo da parte dei VVF; 3. Rinnovo del Certificato di Prevenzione incendi con dichiarazione di "nulla mutato" del titolare ed eventualmente perizia giurata comprovante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti antincendio; 4. Eventuali lavori connessi con l esercizio dell attività e in allineamento ai progetti approvati. 5. Ottenimento della deroga nel caso di impossibilità dell'integrale osservanza delle norme antincendio vigenti; Con il nuovo regolamento vi sarà una rivoluzione sostanziale della prevenzione incendi; la quale prevede diverse novità. a) Rideterminazione delle attività soggette al controllo dei VVF, con accorpamento di molte ed introduzione di nuove. In pratica si rivisita il DM 16/02/82. Per semplicità di lettura si riassume nella tabella seguente il nuovo prospetto delle attività soggette al controllo dei VVF. Link: CIRCOLARE_N.395_DEL_8_MARZO_2011 b) Viene introdotto il principio di proporzionalità secondo il quale le attività e le relative procedure amministrative sono diversificate a seconda dell impresa, della sua dimensione, del settore, delle problematiche interne ad essa ed il relativo rischio d incendio

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie, definite A, B e C, per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio. Per le attività di categoria A (basso rischio) viene eliminato il parere di conformità. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per le attività di categoria B e di categoria C (medio ed elevato rischio) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni. Per tutte le attività i controlli sono definiti in base al rischio e saranno di tipo: controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio, rilascio del verbale di sopralluogo in caso di esito positivo per le attività di categoria B (rischio medio); controlli su tutte quelle di categoria C (rischio elevato) con rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. c) Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del D.P.R. per le categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, i progetti devono essere corredati dalla documentazione prevista da un decreto di prossima emanazione da parte del Ministero dell'interno, nelle more si continuerà a utilizzare la procedura prevista dal D.M. 4 maggio 1998. d) Per le nuove attività previste nell'allegato I ai nuovo D.P.R., che ricadono nella definizione di «attività produttive", l'istanza di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi deve essere presentata al Comando Provinciale VVF, prima dell'inizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA). In tema di «sanzioni penali e sospensione dell'attività" resta valido quanto previsto dall'art. 20 del D.Lvo. 8 marzo 2006 n 139. e) Sarà introdotta una "Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio". li titolare dell'attività deve inviare al Comando WF competente, ogni 5 anni, una dichiarazione attestante l'assenza di variazione delle condizioni di

sicurezza antincendio. La dichiarazione deve essere munita di documentazione in conformità al Decreto del Ministero dell'interno di prossima emanazione. f) I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando. g) Per le deroga non vengono apportate modifiche alla pregressa legislazione. h) Viene introdotto il nuovo istituto del "Nulla osta di fattibilità". Gli enti e i privati responsabili di una delle attività di cui all'allegato I del nuovo regolamento, di categoria B e C, possono richiedere al Comando WF competente l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del "Nullo osta di fattibilità". i) Viene introdotto il nuovo istituto della "Verifica in corso d'opera". Gli enti e i privati responsabili di una delle attività di cui all'allegato I del nuovo regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, nel corso di realizzazione dell'opera. j) Il "procedimento automatizzato" di cui al Capo III del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 si applicano alle attività di categoria A di cui all'allegato I del nuovo regolamento. La sfida professionale che si prospetta per la nostra categoria è assai ardua; essa dovrà sopportare il carico di responsabilità supplementare richiesta in ogni assunzione ed asseverazione che attesti, laddove necessario, la conformità dei dispositivi e la congruenza con la normativa senza la condivisione fin ora avvenuta con il corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ing. Francesco Milia Membro della Commissione Prevenzione Incendi dell Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza