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Informativa per la clientela Informativa n. 5 del 23 gennaio 2012 La manovra Monti (DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214) - Novità in materia di imposta di bollo su conti correnti, prodotti e strumenti finanziari INDICE 1 Premessa... 2 1.1 Decorrenza... 2 1.2 Provvedimenti attuativi... 2 2 Imposta di bollo sugli estratti di conto corrente... 2 2.1 Periodicità dell invio dell estratto conto... 2 2.2 Abolizione di maggiorazioni e addizionali... 2 2.3 Confronto con la disciplina previgente... 3 2.4 Esenzione... 3 3 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative agli strumenti finanziari... 3 3.1 Ambito oggettivo... 3 3.2 Base imponibile... 4 3.3 Misura dell imposta... 4 3.3.1 Misura minima e massima... 4 3.3.2 Tabella riepilogativa... 5 3.4 Periodicità di invio... 5 3.5 Esenzione per i buoni postali fruttiferi... 5 3.6 Tabella riassuntiva della vecchia e della nuova disciplina... 5 1

1 PREMESSA L art. 19 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, c.d. manovra Monti, ha previsto alcune novità in materia di imposta di bollo, riguardanti: l imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente; l imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, che era stata introdotta dal DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, con la finalità di incrementare la tassazione delle attività finanziarie possedute. 1.1 DECORRENZA La nuova disciplina dell imposta di bollo introdotta dal DL 201/2011 si applica dall 1.1.2012. La nuova disciplina si applica alle comunicazioni (estratti conto, comunicazioni relative a strumenti finanziari, ecc.) relative al periodo che decorre dall 1.1.2012, a prescindere dalla data di invio del documento. Pertanto, la vecchia disciplina è ancora applicabile alle comunicazioni relative al periodo 2011, anche se vengono inviate nel 2012. 1.2 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI Con decreti del Ministro dell Economia e delle Finanze saranno stabilite ulteriori disposizioni attuative delle novità in esame. 2 IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ESTRATTI DI CONTO CORRENTE Dall 1.1.2012, sugli estratti di conto corrente inviati dalle banche ai clienti, sugli estratti di conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio anche postali è dovuta l imposta di bollo nella seguente misura: se il cliente è una persona fisica: 34,20 euro (invio con periodicità annuale); se il cliente è un soggetto diverso dalla persona fisica: 100,00 euro (invio con periodicità annuale). L imposta è dovuta per ogni esemplare di estratto conto inviato. 2.1 PERIODICITÀ DELL INVIO DELL ESTRATTO CONTO L imposta di bollo è dovuta in ogni caso una volta l anno, anche ove l estratto conto non venga effettivamente inviato. Infatti, la norma ha stabilito che l estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell anno, l imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato, come esemplificato nella seguente tabella. DALL 1.1.2012 CLIENTE PERSONA FISICA CLIENTE DIVERSO DALLA PERSONA FISICA invio annuale 34,20 euro 100,00 euro invio semestrale 17,10 euro 50,00 euro invio trimestrale 8,55 euro 25,00 euro invio mensile 2,85 euro 8,33 euro 2.2 ABOLIZIONE DI MAGGIORAZIONI E ADDIZIONALI Dall 1.1.2012 non trovano più applicazione: le maggiorazioni per gli estratti conto inviati ai soggetti diversi dalle persone fisiche; l addizionale del 50%, per tutti i soggetti. 2

Pertanto, dall 1.1.2012, la misura dell imposta di bollo da pagare sugli estratti di conti corrente inviati ai clienti è quella riportata nella suddetta tabella, senza più alcuna addizionale o maggiorazione. 2.3 CONFRONTO CON LA DISCIPLINA PREVIGENTE Rispetto al regime impositivo applicabile fino al 31.12.2011, viene in pratica modificata solo la misura dell imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche. Infatti, fino al 31.12.2011 (tenendo conto delle addizionali e maggiorazioni allora applicabili): l imposta dovuta annualmente dalle persone fisiche ammontava a 34,20 euro; l imposta dovuta annualmente dai soggetti diversi dalle persone fisiche ammontava a 73,80 euro. FINO AL 31.12.2011 CLIENTE PERSONA FISICA CLIENTE DIVERSO DALLA PERSONA FISICA invio annuale 34,20 euro 73,80 euro invio semestrale 17,10 euro 36,90 euro invio trimestrale 8,55 euro 18,45 euro invio mensile 2,85 euro 6,15 euro 2.4 ESENZIONE L imposta di bollo non è dovuta al ricorrere delle seguenti condizioni: se il cliente cui è inviato l estratto conto è una persona fisica; se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000,00 euro. Decorrenza Anche se non espressamente precisato dalla nuova disposizione, deve ritenersi che tale esenzione si applichi a decorrere dall 1.1.2012. 3 IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI Il DL 201/2011 ridisciplina l imposta di bollo sulle comunicazioni riguardanti titoli, strumenti e prodotti finanziari, che va a sostituire il precedente super bollo sul deposito titoli, introdotto dal DL 98/2011. 3.1 AMBITO OGGETTIVO La nuova imposta di bollo si applica, dall 1.1.2012, alle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Il campo di applicazione della nuova imposta di bollo si configura, pertanto, più ampio di quello del super bollo introdotto dal DL 98/2011, che era limitato alle comunicazioni relative al deposito titoli. Dall 1.1.2012, infatti, sono colpiti dall imposta anche i prodotti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito. Sono invece espressamente esclusi dall imposizione: i fondi pensione; i fondi sanitari. La formulazione molto ampia adottata dalla nuova norma comporta quindi che la nuova imposta si applichi ogni qual volta esista un rapporto concernente strumenti o prodotti finanziari (a prescindere dalla presenza del deposito titoli) che determini anche la mera possibilità (in quanto non è necessario che sussista l obbligo) di inviare al cliente una comunicazione sugli strumenti o prodotti finanziari detenuti. 3

DEFINIZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI (art. 1 co. 1 lett. u) e w-bis) del DLgs. 58/98) Strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari) Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: polizze vita e operazioni di capitalizzazione, con esclusione delle forme pensionistiche individuali (c.d. PIP - piani individuali pensionistici ) Valori mobiliari Strumenti del mercato monetario DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI (art. 1 co. 2 del DLgs. 58/98) Quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni, SICAV) Contratti di opzione, contratti a termine (future), swap e altri contratti derivati Strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito Contratti finanziari differenziali 3.2 BASE IMPONIBILE Dall 1.1.2012, la base imponibile cui applicare l imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, è costituita: dal complessivo valore di mercato dei medesimi; in mancanza del valore di mercato, dal valore nominale o di rimborso. Confronto con la normativa precedente La nuova disciplina differisce quindi da quella prevista dal DL 98/2011, in quanto l imposta doveva essere parametrata: al valore nominale o di rimborso dei titoli in deposito; solo in mancanza di tali valori, sulla base del costo di acquisto. 3.3 MISURA DELL IMPOSTA La nuova imposta di bollo si applica in misura proporzionale: nel 2012, con l aliquota dell 1 per mille (0,1%); a decorrere dal 2013, con l aliquota dell 1,5 per mille (0,15%). Confronto con la normativa precedente Il DL 98/2011 modulava invece l imposta di bollo per scaglioni, in funzione dell ammontare del deposito. 3.3.1 Misura minima e massima In ogni caso, l imposta di bollo è dovuta: nella misura minima di 34,20 euro; limitatamente al solo anno 2012, nella misura massima di 1.200,00 euro. In pratica, per quest anno l imposta non è dovuta per la parte di patrimonio finanziario superiore a 1.200.000,00 euro (1.200.000,00 euro 1 per mille = 1.200,00 euro). Dal 2013, invece, l imposta sarà dovuta nella misura dell 1,5 per mille, senza alcun massimale. Confronto con la normativa precedente Il DL 98/2011 prevedeva invece sempre un ammontare massimo dell imposta. 4

3.3.2 Tabella riepilogativa COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA RELATIVE A PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI ANCHE NON SOGGETTI AD OBBLIGO DI DEPOSITO Aliquota Misura minima Misura massima per il 2012 1 per mille 34,20 euro 1.200,00 euro dal 2013 1,5 per mille 34,20 euro - 3.4 PERIODICITÀ DI INVIO La comunicazione relativa ai prodotti e agli strumenti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Pertanto, l imposta è comunque dovuta una volta l anno o alla chiusura del rapporto. 3.5 ESENZIONE PER I BUONI POSTALI FRUTTIFERI Sono comunque esenti dal nuovo bollo proporzionale sui prodotti e sugli strumenti finanziari i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000,00 euro. 3.6 TABELLA RIASSUNTIVA DELLA VECCHIA E DELLA NUOVA DISCIPLINA Ambito oggettivo Base imponibile DAL 17.7.2011 AL 31.12.2011 (DL 98/2011) comunicazioni relative al deposito titoli valore nominale o di rimborso (in mancanza, costo di acquisto) DALL 1.1.2012 (DL 201/2011) comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito, esclusi i fondi pensione e i fondi sanitari valore di mercato (in mancanza, valore nominale o di rimborso) 34,20 euro annui valore dei titoli inferiore a 50.000,00 euro 17,10 euro semestrali 8,55 euro trimestrali 2,85 euro mensili Misura dell imposta valore dei titoli pari o superiore a 50.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00 euro valore dei titoli pari o superiore a 150.000,00 ma inferiore a 500.000,00 euro 70,00 euro annui 35,00 euro semestrali 17,50 euro trimestrali 5,83 euro mensili 240,00 euro annui 120,00 euro semestrali 60,00 euro trimestrali 20,00 euro mensili per il 2012: 1 per mille annuo dal 2013: 1,5 per mille annuo 680,00 euro annui valore dei titoli pari o superiore a 500.000,00 euro 340,00 euro semestrali 170,00 euro trimestrali 56,67 euro mensili 5

Limiti minimi e massimi Esenzione Misura minima: 34,20 euro Misura massima: DAL 17.7.2011 AL 31.12.2011 (DL 98/2011) 680,00 euro, per le persone fisiche 719,60 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche Comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 1.000,00 euro DALL 1.1.2012 (DL 201/2011) Misura minima: 34,20 euro Misura massima: limitatamente all anno 2012, 1.200,00 euro; dal 2013, nessuna Buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000,00 euro 6