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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI POPOLARI E PER IL RELATIVO UTILIZZO DELLE AREE E DELLE STRUTTURE COMUNALI (Approvato con delibera di C.C. n. 81 del 30/12/2013)

TITOLO I^ MANIFESTAZIONI POPOLARI ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento si applica a tutte le manifestazioni, comprese le feste da ballo, gli spettacoli o gli intrattenimenti pubblici e le feste private di matrimonio, banchetto incluso con servizio di catering gestito da operatore autorizzato e altre iniziative da autorizzare ogni volta dalla Giunta Municipale, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l utilizzo di strutture comunali o di cui il comune abbia la disponibilità. 2. Le attività di cui al comma 1), verranno di seguito denominate manifestazioni popolari. 3. Le norme del presente regolamento si applicano sia alle attività a scopo di lucro che a quelle a scopi benefici o senza fini di lucro. ART. 2 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 1. In occasione delle manifestazioni popolari, il suolo pubblico è concesso per un massimo di 15 giorni consecutivi e, comunque, per non più di 2 (due) domeniche consecutive; non sono compresi nel computo di tali giorni, quelli necessari per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. Il montaggio e lo smontaggio delle strutture dovranno avvenire al massimo entro i due giorni antecedenti e successivi la manifestazione. 2. Le domande di occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di manifestazioni popolari debbono essere presentate almeno 20 giorni prima dell inizio della manifestazione stessa. 3. La richiesta del suolo pubblico dovrà essere fatta su modelli predisposti dall Ente e in conformità alla normativa vigente. 4. E possibile prenotare il suolo pubblico indicando il luogo e la durata dell occupazione, solo nel periodo successivo al 1 gennaio per le manifestazioni dell anno in corso; possono essere presentate nel mese di ottobre le prenotazioni relative all anno successivo qualora la manifestazione ricada nei primi tre mesi del nuovo anno. 5. Il canone per l occupazione del suolo pubblico in occasione di dette manifestazioni è disciplinato dall art. 36 del vigente regolamento comunale per l applicazione della TOSAP. 6. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l occupazione di ulteriori spazi liberi adiacenti il luogo di svolgimento della manifestazione in programma, purché tale occupazione non contrasti con lo svolgimento della stessa manifestazione e, soprattutto, non pregiudichi l ordine e la sicurezza pubblica. 7. L utilizzo e l occupazione delle aree come di seguito indicate è soggetto a canone forfettario stabilito nell ambito delle tariffe per l utilizzo delle attrezzature: a) Maiolati Spontini capoluogo: L'area compresa nel Parco Colle Celeste delimitata dai due viali di ingresso al Parco (da Via Celeste Erard e da Via Molino); b) Moie: a. Area feste-1: L area di Piazza Kennedy, delimitata dal vialetto pedonale (escluso) che collega Via Risorgimento a Via Cavour e il Parco Aldo Moro (escluso fatta eccezione per la struttura ) esclusa la zona della struttura coperta;

b. Area feste-2; zona struttura coperta, c) Scisciano: L area, delimitata dai giardini pubblici (compresi) e la Piazzetta. Le altre aree pubbliche non indicate nel presente regolamento sono concesse dietro richiesta alla Giunta che stabilirà il relativo canone. Non sono soggetti a richiesta i pic nic e le feste nelle aree pubbliche attrezzate purché l utilizzo delle stesse non sia precluso ad altri eventuali frequentatori e vengano lasciate pulite e in ordine. 8. In caso di domande concomitanti l assegnazione avverrà a favore di quella recante la data di presentazione anteriore (farà fede il protocollo d arrivo al Comune). Le manifestazioni organizzate dal Comune hanno sempre la priorità che lo stesso deve esercitare entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora, entro 20 giorni, non pervenga diniego motivato da parte del Comune, la richiesta si intende accettata. 9. La Giunta Municipale può disporre con proprio atto condizioni di utilizzo in deroga al presente Regolamento a favore della Pro Loco. 10. In occasione di festività nazionali o locali a carattere civile, i permessi e le autorizzazioni vengono concessi previo accordo con l Amministrazione Comunale. 11. Al fine di garantire a tutte le forze politiche il diritto di poter usufruire degli spazi pubblici durante la fase della campagna elettorale, durante i 30 giorni antecedenti qualsiasi consultazione elettorale, e vietato svolgere manifestazioni popolari organizzate da partiti politici o candidati alle elezioni o comunque inerenti alla campagna elettorale in corso, che eccedano i tempi consentiti per ciascuna forza politica o movimento dalla regolamentazione della singola campagna elettorale ART. 3 TITOLI AUTORIZZATIVI 1. Lo svolgimento delle manifestazioni popolari a carattere temporaneo è subordinato alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con le modalità previste dalla normativa vigente e se del caso utilizzando appositi modelli predisposti dall Ente. 2. Le manifestazioni popolari che prevedono la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono indicare nella SCIA temporanea (o altra modalità prevista per legge) anche il numero dei giorni per i quali si intende usufruire delle strutture comunali adibite alla preparazione e/o somministrazione. Contestualmente alla SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata la NIA Sanitaria. Per la presentazione della NIA Sanitaria il Responsabile della manifestazione dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia. 3. Resta inteso che se per lo svolgimento della manifestazione debbono essere istallate strutture che prevedono il parere della Commissione Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo, le richieste di parere di agibilità devono essere presentate almeno 60 giorni prima dell inizio della manifestazione, corredate di tutta la documentazione occorrente. 4. L Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di proprie manifestazioni o manifestazioni da essa patrocinate e comunque per ogni caso di interesse pubblico, ha la precedenza su ogni altra richiesta. 5. I collaudi delle strutture e degli impianti sono a carico dei richiedenti e le relative relazioni dovranno essere redatte da un ingegnere o altro tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, e consegnate al competente Ufficio Comunale prima dell inizio della manifestazione. ART. 4 STRISCIONI PUBBLICITARI, BANDIERE E ADDOBBI 1. L apposizione di striscioni pubblicitari nell area interessata dalla manifestazione, ad eccezione di quelli che pubblicizzano la manifestazione stessa, sia da parte degli organizzatori che da parte di terzi, è

subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Comune ed al pagamento del relativo canone, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità. 2. E consentita, senza alcuna autorizzazione, la collocazione di bandiere, stendardi, manifesti, cartelli bifacciali tipo sandwich e addobbi similari, purché inerenti alla manifestazione, esclusivamente all interno dell area autorizzata allo svolgimento della stessa. ART. 5 RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA 1. Nell ambito di ciascuna manifestazione popolare che si svolge nel territorio dell Ente l utilizzo di impianti e strumenti di amplificazione del suono e della voce per spettacoli danzanti o intrattenimenti musicali che si svolgono in ore serali, è consentito nel rispetto dei limiti orari e dei limiti di inquinamento acustico previsti dall Ordinanza Sindacale n. 23/2010 del 11/11/2010. TITOLO II^ UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI ART. 6 CONSISTENZA DELLE STRUTTURE 1. Per strutture comunali utilizzabili in occasioni delle manifestazioni popolari si intendono: a) il palco (in varie dimensioni consentite dalla sua modularità); b) le strutture adibite ad uso laboratorio e somministrazione di alimenti e bevande di seguito denominati chiosco; c) i fari o altri impianti di illuminazione; d) l impianto amplificazione; e) le seggiole; f) i gazebo (in varie dimensioni); g) le pedane; h) il proiettore con schermo; ART. 7 GESTIONE CHIOSCHI 1) La gestione dei chioschi viene svolta direttamente dal Comune in qualità di Ente proprietario delle strutture, ovvero può essere affidata con una specifica convenzione ad una Associazione fra quelle presenti sul territorio comunale, designata dall Amministrazione comunale. 2) Il chiosco del Parco Colle Celeste può essere concesso dal Comune, per il periodo estivo, in uso esclusivo a un gestore con apposita convenzione, nel caso l utilizzo a terzi nel periodo in cui è operativa la convenzione è concesso con le modalità previste dalla convenzione stessa. 3) Nel caso di affidamento dei chioschi ad un associazione, la stessa ha la gestione completa del chiosco, compresa la manutenzione ordinaria, il controllo sull utilizzo, la cessione e la riconsegna delle chiavi di accesso; annualmente l Associazione riferisce al Comune sull andamento della gestione; ART. 8 UTILIZZO DELLE STRUTTURE 1. Il palco comunale, i gazebo, le seggiole e le pedane vengono concessi alle seguenti condizioni:

a) Il trasporto è a carico del Comune; b) Il Comune mette a disposizione un proprio dipendente che, durante l orario di servizio ordinario, esegue il trasporto e controlla tutte le operazioni; c) Le operazioni di carico e scarico delle strutture sul mezzo di trasporto, nonché quelle di montaggio e smontaggio sono a carico del richiedente. 2. I chioschi comunali sono concessi alle seguenti condizioni: a) Le chiavi del chiosco vengono consegnate dal gestore al responsabile della manifestazione, previo sopralluogo e verifica delle strutture. La medesima procedura verrà ripetuta all atto della riconsegna al termine della manifestazione; b) Una copia delle chiavi rimane sempre al gestore, il quale può, in qualsiasi momento, accedere al chiosco per verificarne lo stato e la manutenzione; c) Durante il periodo della concessione, il consegnatario è responsabile del funzionamento e dell utilizzo del materiale presente all interno del chiosco; 3. Le altre attrezzature fari, impianto di illuminazione, impianto amplificazione e proiettore con schermo vengono concessi alle seguenti condizioni: a) Il trasporto è a carico dei richiedenti che dovranno ritirare il materiale disponibile durante l orario di servizio ordinario del dipendente addetto alla consegna; b) Il consegnatario dovrà garantire l integrità del materiale preso in consegna e utilizzarlo rispettando le norme in materia di sicurezza, c) Il consegnatario è responsabile del funzionamento e dell utilizzo del materiale; d) Il consegnatario dovrà dichiarare e espressamente indicare la persona fisica che, per professionalità e conoscenza tecnica utilizzerà il materiale elettrico video e fonico, e) Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità dall uso non corretto e non a norma del materiale consegnato; f) La riconsegna del materiale dovrà avvenire il giorno successivo alla manifestazione e comunque in orario e data da concordarsi con l addetto comunale. 4. Eventuali danni arrecati ai chioschi e alle attrezzature sono a carico degli utilizzatori che devono, prontamente e a proprie spese, provvedere alla loro riparazione, entro un congruo termine che non pregiudichi lo svolgimento della manifestazione immediatamente successiva. 5. Nel caso di inottemperanza all obbligo di riparazione dei danni arrecati da parte degli utilizzatori, il Comune procederà d ufficio all esecuzione delle riparazioni occorrenti per il ripristino della integrità delle strutture, addebitando le relative spese al responsabile della manifestazione. 6. In caso di feste di matrimonio saranno concessi soltanto il chiosco e le aree. 7. Non è prevista la concessione delle attrezzature a privati. ART. 9 MODALITA DI RICHIESTA DELLE STRUTTURE 1. Le strutture di proprietà comunale di cui al precedente art. 6 lettere a), c) d) e) f) g) h) devono essere richieste per iscritto, almeno 20 giorni prima del loro utilizzo, ai competenti Uffici Comunali, utilizzando apposito modulo predisposto dal Comune. Le richieste fatte con meno di 20 giorni saranno accolte solo se, oltre alle attrezzature stesse, c è disponibilità dei mezzi e del personale del Comune. Le richieste fatte comunque con meno di 7 giorni di anticipo non saranno accolte. 2. Le domande per l utilizzo dei chioschi adibiti alla preparazione/somministrazione alimenti e bevande vanno presentate almeno 10 giorni prima del loro utilizzo (o contestualmente alla richiesta di occupazione del suolo pubblico). Le domande presentate con meno di 10 giorni prima dell utilizzo non saranno accolte. 3. In caso di domande concomitanti l assegnazione avverrà a favore di quella recante la data di presentazione anteriore (farà fede il protocollo d arrivo al Comune).

ART. 10 CANONE DI UTILIZZO 1. L utilizzo dei chioschi comunali per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al pagamento di un canone di utilizzo stabilito ai sensi di legge dall Amministrazione comunale. L utilizzo delle altre attrezzature comunali è gratuito. 2. Qualora nell ambito della manifestazione popolare sia prevista l attività di somministrazione di alimenti e bevande, mediante l utilizzo dei chioschi comunali, il relativo canone, stabilito dall Amministrazione Comunale, verrà applicato per il numero dei giorni indicati nella domanda di licenza per lo svolgimento della manifestazione, indipendentemente dall utilizzo effettivo. Sono esclusi dal conteggio i due giorni precedenti e successivi per il montaggio e lo smontaggio. 3. Il canone di utilizzo dei chioschi dovrà essere pagato anticipatamente rispetto all inizio della manifestazione e la relativa ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all ufficio competente. 4. Il canone di utilizzo dei chioschi è dovuto anche se la manifestazione non si è svolta per cause non imputabili all Amministrazione. Eventuale richiesta di rimborso e/o di esonero dal pagamento verrà valutato dalla Giunta Comunale. ART. 11 IGIENE E DECORO DELLE STRUTTURE E DELL AREA AUTORIZZATA 1. Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto obbligo agli utilizzatori delle strutture di mantenerle sempre pulite ed in condizioni igieniche ottimali, sia a garanzia della salute dei cittadini, che a tutela del decoro delle stesse. 2. Al termine della manifestazione le strutture dovranno essere riconsegnate pulite ed in condizioni igieniche ottimali, sgombre da ogni rimanenza di prodotti alimentari, attrezzature e materiali vari impiegati durante la manifestazione. 3. Durante lo svolgimento della manifestazione ed al termine dell occupazione del suolo pubblico, sarà cura degli organizzatori garantire la pulizia e il decoro dell area interessata. 4. E fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione di procedere allo stoccaggio e successivo smaltimento degli oli esausti impiegati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. TITOLO III^ DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI ART. 12 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI 1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal personale della Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa secondo le norme contenute nel Regolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle Ordinanze e ai Regolamenti Comunali.

ART. 13 SANZIONI 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all art. 5, è punito con le sanzioni amministrative previste dalla stessa Ordinanza Sindacale n. 23/2010 del 11.11.2010. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui all art. 11 commi 2 e 3 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 500,00. 3. Chiunque viola tutte le altre disposizioni di cui al presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00. ART. 14 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO 1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino o la rimozione delle opere abusive a cura e spese del trasgressore. 2. In caso di inottemperanza, l Autorità comunale dispone l esecuzione d ufficio in danno dei soggetti inadempienti. ART. 15 NORME FINALI 1. E facoltà insindacabile del Comune vietare l utilizzo delle strutture a chi per qualsiasi motivo abbia arrecato danno alle stesse; 2. E sempre negato l utilizzo delle strutture qualora, in caso di danno, non si è provveduto alla riparazione o all eventuale sostituzione delle strutture danneggiate. 3. La concessione delle strutture viene negata qualora il richiedente non rispetti le disposizioni contenute nel presente Regolamento.